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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/07/2025, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice dott.ssa Susanna Menegazzi
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
7544/2022 in data 12/12/2022 promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dagli avv. Tommaso Paltrinieri e
Vincenzo Paltrinieri
parte attrice
contro
(C.F. quale mandataria di Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. Maria Celeste Arbia
parte convenuta
(C.F. , Controparte_3 P.IVA_3
parte convenuta contumace
avente per oggetto: lesione personale;
trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
per parte attrice : Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
Nel merito
Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità civile,
anche ai sensi degli artt. 141 e/o 144 cod. ass. e/o 2054
e/o 2043 cod. civ., della Sig.ra Controparte_3
quale proprietaria e conducente del veicolo
[...]
Daewoo Matiz tg. IBZ9785 ed assicurato per la RCA con la compagnia greca nella Controparte_2
causazione dell'evento per cui è causa e, per l'effetto, condannare per i dedotti titoli i convenuti Controparte_3
, e
[...] Controparte_2 [...]
quest'ultima anche quale mandataria con CP_1
rappresentanza in Italia di Controparte_2
ex art.153 cod. ass., in via tra loro solidale a
[...]
risarcire alla Sig.ra tutti i danni Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali patiti e patiendi, nessuno escluso, in conseguenza del sinistro de quo, nella misura ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali”
Pag. 2 di 8 Per parte convenuta : Controparte_1
“Nel merito
Contenersi la pretesa risarcitoria avversaria secondo giustizia, previa applicazione dei criteri stabiliti dalla legislazione greca in tema di accertamento, quantificazione e liquidazione del danno non patrimoniale, per tutte le ragioni rappresentate.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite.
In via istruttoria Si contesta la valenza ed efficacia probatoria dell'avversa produzione documentale”
MOTIVI DELLA DECISIONE
premesso di essere stata vittima di Parte_1
incidente stradale in Grecia in data 28/6/2019, quale trasportata nel veicolo Daewoo Matiz targato IBZ9785 di proprietà e condotto da Controparte_3
conveniva in giudizio quest'ultima e le società
[...]
e la prima Controparte_2 Controparte_1
in qualità di Compagnia assicurativa estera del veicolo responsabile del sinistro de quo (mandante), la seconda in qualità di mandataria della compagnia estera – per sentirle condannare in solido al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente.
L'attrice esponeva di avere subito un danno permanente pari al 15% , oltre a incapacità temporanea;
danno che andava
Pag. 3 di 8 “personalizzato” per le gravi sofferenze e le compromissioni alla attività dinamiche – relazionali subite a causa dell'incidente.
Si costituiva in giudizio la sola Controparte_1
la quale, premesso che andava applicata la legge greca quale legge del luogo in cui si era verificato il danno,
contestava il quantum preteso dall'attrice perché eccessivo.
La causa veniva istruita mediante C.T.U. mesico legale e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
***
1. La legge applicabile.
La legge applicabile è quella dello Stato nel quale è
avvenuto il fatto: v. artt 2 e 4 Reg UE 864/2007; quindi la legge greca.
2. L'an debeatur.
L'odierna attrice viaggiava quale trasportata nel veicolo assicurato con;
dunque non è necessario CP_2
ricostruire la dinamica dell'incidente.
Ad ogni modo, l'assicurazione non contesta l'obbligo risarcitorio.
3. Il quantum debeatur
Fermo l'obbligo risarcitorio – che l'assicurazione non mette in dubbio- la legge greca non prevede tabelle per la
Pag. 4 di 8 liquidazione del danno.
In via equitativa, si può allora fare ricorso alle tabelle in uso in Italia, e precisamente a quelle milanesi aggiornate al 2024.
Il C.T.U. dr – alla cui relazione ci si riporta Persona_1
qui integralmente – ha così concluso:
“ Nel sinistro in analisi la p.l. riportava
- un trauma distorsivo a carico del rachide cervicale. A
seguito del citato trauma è insorto uno screzio psicopatologico.
- A seguito della patologia testè citata si può considerare
un periodo di temporanea biologica pari a giorni 15
(quindici) al 75%, di giorni 10 (dieci) al 50% e di giorni
10 (dieci) al 25% e di giorni 90 (novanta) al 10%. Il
periodo che si è prolungato al 10% viene dato con riferimento allo screzio psichico
- I postumi permanenti possono essere quantificati sulla base di 5% (cinquepercento). La menomazione non incide
sulla attività di medico. Essa potrebbe forse incidere, ma
in modo minimale, sulla sfera individuale per esempio sul sonno, sui viaggi).
Ritengo che non vi sia incidenza negativa nell'espletamento delle normali attività quotidiane
- La sofferenza può essere valutata di grado medio lieve
nel periodo di malattia e di grado lieve nei postumi
- le spese documentate in atti per complessivi € 520,72
Pag. 5 di 8 Possono essere considerate congrue. Saranno da riconoscere
anche le spese per l'assistenza in causa da parte dei consulenti tecnici”.
Dette conclusioni sono state condivise dai consulenti di parte.
Sulla base delle tabelle milanesi, considerato che l'infortunata all'epoca del sinistro aveva 28 anni, il danno va allora liquidato come segue.
-euro 9.416 per i 5 punti di permanente (compresa la sofferenza soggettiva interiore);
- euro 1.293,75 per i 15 giorni di incapacità al 75% (euro
115 per ogni giorno di incapacità totale;
ivi compresa la sofferenza soggettiva interiore);
-euro 575 per i 10 giorni di incapacità al 50%;
-euro 287,50 per i 10 giorni di incapacità al 25%;
-euro 1.035 per i 90 giorni di incapacità al 10%.
Non sono stati allegate specifiche circostanze che giustifichino una “personalizzazione” del punto.
Complessivamente il danno alla persona viene liquidato pertanto in euro 12.607,25 all'attualità.
Vanno poi rifuse le seguenti spese:
- spese sanitarie pari ad euro 520,72 , riconosciute congrue dal CTU;
- spesa di CTP pari ad euro 305 (doc. 25 di parte attrice);
-spese di attività stragiudiziale e negoziazione assistita
Pag. 6 di 8 pari ad euro 2.918,24 (doc. 23 di parte attrice);
- spese per la traduzione in lingua greca come da doc. 26 e pari ad euro 715
Per un totale di euro 4.458,96.
Le convenute vanno in definitiva condannate al pagamento di euro 17.066,21 (euro 12.607,25 + euro 4.458,96) in favore dell'attrice; oltre agli interessi legali (art 1284 primo comma c.c., trattandosi di debito di valore derivante da illecito extracontrattuale) da calcolare sulla somma di euro 17.066,21 devalutata in base agli indici ISTAT alla data del sinistro e via via annualmente rivalutata;
e alla stessa maniera sulle somme da rifondere per le spese, con riferimento alle date delle spese stesse.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, ogni diversa domanda ed eccezione respinta ed ogni ulteriore deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando nella causa RG nr. 7544/2022 ,
così decide:
1. condanna le parti convenute in solido al pagamento di euro 17.066,21 in favore di oltre agli Parte_1
interessi come da motivazione;
2. condanna le parti convenute in solido alla rifusione
Pag. 7 di 8 delle spese di lite in favore di spese Parte_1
che si liquidano in euro 5.200 complessivamente per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, IVA
e CP come per legge;
oltre ad euro 786 per spese;
3.pone la spesa di CTU definitivamente a carico delle parti convenute.
Treviso, 13/07/2025
Il giudice
- dott.ssa Susanna Menegazzi -
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