Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2358 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6058/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice
Dott.ssa Cristiana Satta -Giudice rel. ed est. - ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6058 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 15.04.2025, avente ad oggetto: divorzio contenzioso e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Aversa (Ce) al viale Olimpico n. 100, presso lo studio dell'avv. Ferdinando d'Aniello, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
c.f.: , elettivamente domiciliata in Lusciano CP_1 C.F._2
(CE) alla via Genova n° 11, presso lo studio dell'avv. Salvatore Galdiero, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord 1
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.04.2025, a seguito di discussione orale, i difensori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti in udienza.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato in data 17.07.2024, il sig.
, premesso di aver contratto matrimonio il 28.09.2006, in Parte_1
Lusciano (CE) con la sig.ra e precisando che dalla loro unione era CP_1 nata una GL – (nata il [...]), chiedeva pronunciarsi la Persona_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
in particolare: -confermare l'affido condiviso della GL minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
il padre potrà stare e tenere la GL quando desidera, previo accordo con la madre ed in tendenziale pari misura a questa, compatibilmente ai suoi impegni scolastici e sportivi. Per quanto concede le notizie utili ai fini delle decisioni de potestate si allega il piano genitoriale cui il presente ricorso ha espresso (All,);
- confermare e stabilire un assegno di mantenimento ordinario a carico del sig.
a favore della sig.ra , nella misura di € 250,00 mensili Parte_1 CP_1 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT per famiglie di operai ed impiegati, da corrispondere entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per la GL;
-con vittoria di spese processuali e relativi accessori da liquidarsi ex.art.133 testo unico spese di giustizia avendo la parte ricorrente proposto istanza di ammissione al gradito patrocinio.
Con decreto depositato in data 29.07.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione personale delle parti dinanzi a sé l'udienza 21.01.2025, onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, nota informativa
2 dalla quale risulti la qualificazione professionale e l'attività lavorativa svolta da ogni membro del nucleo familiare;
le entrate nette mensili di cui gode ogni membro del nucleo familiare, con indicazione delle relative fonti (retribuzioni, redditi da lavoro autonomo, pensioni, canoni di locazione, rendite finanziarie, ecc.); le proprietà immobiliari di ciascun membro del nucleo familiare elencate singolarmente con indicazione della tipologia (abitazioni, uffici, negozi, terreni, ecc.), dell'ubicazione, della superficie, dell'anno di acquisto e del reddito che se ne trae;
le proprietà mobiliari (partecipazioni societarie, automobili, motociclette, barche, ecc.) di ogni membro del nucleo familiare, con indicazione del tipo, dell'anno di acquisto e del valore;
gli eventuali collaboratori domestici e la retribuzione loro corrisposta;
l'iscrizione dei figli presso istituti scolastici o università private, con indicazione delle relative rette;
gli istituti bancari con i quali ciascun membro della famiglia intrattiene rapporti, con indicazione dei valori ivi depositati in qualsiasi forma e del numero dei conti correnti accesi;
le passività che gravano sul bilancio familiare per mutui o finanziamenti, con indicazione dell'obbligato, dell'anno di erogazione, della durata e dell'importo mensile del la rata di rimborso.
Instaurato il contraddittorio, la sig.ra si costituiva in giudizio con CP_1 comparsa di costituzione, depositata in data 19.01.2025, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa;
in particolare chiedeva: - determinarsi in € 350,00 mensili
l'assegno da corrispondere alla GL , quale contributo per il Persona_2 mantenimento oltre al concorso di spese straordinarie, confermando gli altri provvedimenti già adottati in sede di separazione.
Entrambe le parti comparivano personalmente in data 21.01.2025 dinanzi al giudice delegato, il quale, dopo aver sentito i coniugi, sulle conclusioni dei procuratori che dichiaravano essere in corso trattative di bonario componimento, rinviava all'udienza del 15.04.2025.
Nelle more, in data 14.04.2025, le parti depositavano accordo congiunto e all'udienza del 15.04.2025, il giudice delegato, sulle conclusioni di parte ricorrente, anche per delega di parte resistente, che chiedeva riservarsi la causa in decisione in conformità all'accordo depositato, riservava la causa al Collegio per la decisione.
3 Il Pubblico Ministero apponeva il proprio visto.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Rileva il tribunale che risulta sussistente la condizione di cui all'art. 3, n. 2, lett.
b) della legge 898/70, e successive modifiche, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente di questo tribunale nel procedimento di separazione personale conclusosi con decreto di omologa (recante nr. 1005/2020) del 23.01.2020; entrambe le parti hanno concordemente dichiarato che lo stato di separazione risulta ininterrotto da quella data, per cui si deve ritenere impossibile la ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno raggiunto un accordo depositato in data 14.04.2025 che qui di seguito si trascrive:
4 Le predette condizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
possono, pertanto, essere poste a fondamento della presente decisione.
In ragione di ciò deve esser pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio come richiesto.
Devono altresì disporsi le formalità di cui all'art. 10 della legge 898/70.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono
5 giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 CP_1
), contratto in Lusciano (CE) in data 28.09.2006 (Atto n.48, C.F._2
Parte II, Serie A, anno 2006);
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della
Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile e ai sensi dell'art. 10 legge 1/12/1970 n. 898;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Aversa, in camera di consiglio del 7.6.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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