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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 3299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3299 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9639/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
15.9.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9639/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sampognaro Francesco;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16/10/2024, Con ricorso depositato il 16.10.2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…l'Attore, Sig. ,di anni 82, è in atto affetto da: -disturbo depressivo Parte_1 grave di natura reattiva in cerebrovasculopatia cronica con deterioramento delle funzioni cognitive di grado medio;
-spondilogonartrosi bilaterale con varismo dell'asse femoro-tibiale >
a dx. a grave incidenza funzionale, con deficit deambulatorio;
-esiti di K vescicale;
-diabete mellito complicato da –retinopatia diabetica, già laser-trattata (nulla agli atti).
Il complesso di tali infermità è tale da rendere l'Attore totalmente inabile, non sussistendo appieno
i requisiti di cui alla legge n.18 dell'11 febbraio 1980 e successive modifiche ed integrazioni, confermando così quanto già riconosciuto dalla Commissione Medica il 10/1/2024, seppure sugli atti”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 15.9.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)...” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, a decorrere dal mese di settembre 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6
l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o
2 necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C.
Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di settembre 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il
CTU ha concluso che “il ricorrente, Sig. , in atto è affetto da esiti di neoplasia vescicale Parte_1 recidivata, diabete mellito complicato da retinopatia diabetica, spondiloartrosi e poliartrosi, demenza mista con iniziale declino cognitivo e depressione maggiore, deficit deambulatorio.
Essendo il soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 125/98) ed alla luce del quadro patologico che condiziona sfavorevolmente la funzionalità del soggetto al punto da definirlo “non deambulante”, si ritiene che soddisfi i criteri necessari all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, secondo quanto previsto dalla L. 18/80”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
3 Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, a decorrere dal mese di settembre 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di settembre 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, a seguito dell'udienza del
15.9.2025, sostituita ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9639/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Sampognaro Francesco;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 16/10/2024, Con ricorso depositato il 16.10.2024, parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente tecnico nominato ha ritenuto che “…l'Attore, Sig. ,di anni 82, è in atto affetto da: -disturbo depressivo Parte_1 grave di natura reattiva in cerebrovasculopatia cronica con deterioramento delle funzioni cognitive di grado medio;
-spondilogonartrosi bilaterale con varismo dell'asse femoro-tibiale >
a dx. a grave incidenza funzionale, con deficit deambulatorio;
-esiti di K vescicale;
-diabete mellito complicato da –retinopatia diabetica, già laser-trattata (nulla agli atti).
Il complesso di tali infermità è tale da rendere l'Attore totalmente inabile, non sussistendo appieno
i requisiti di cui alla legge n.18 dell'11 febbraio 1980 e successive modifiche ed integrazioni, confermando così quanto già riconosciuto dalla Commissione Medica il 10/1/2024, seppure sugli atti”.
1 Contestando le superiori conclusioni, parte ricorrente ha chiesto, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 15.9.2025 è stata sostituita con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione depositate entro il relativo termine perentorio, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c., stante il tempestivo deposito dell'atto di dissenso e del ricorso in opposizione.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso
Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è da ultimo espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)...” (cfr. C. Cass.
6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, a decorrere dal mese di settembre 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come novellato dall'art. 6
l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o
2 necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili,
l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per
l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass. 1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C.
Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario richiesto per il riconoscimento della provvidenza in esame, a decorrere dal mese di settembre 2024.
In particolare, sulla scorta degli accertamenti espletati e della documentazione medica, il
CTU ha concluso che “il ricorrente, Sig. , in atto è affetto da esiti di neoplasia vescicale Parte_1 recidivata, diabete mellito complicato da retinopatia diabetica, spondiloartrosi e poliartrosi, demenza mista con iniziale declino cognitivo e depressione maggiore, deficit deambulatorio.
Essendo il soggetto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L. 509/88 e 125/98) ed alla luce del quadro patologico che condiziona sfavorevolmente la funzionalità del soggetto al punto da definirlo “non deambulante”, si ritiene che soddisfi i criteri necessari all'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, secondo quanto previsto dalla L. 18/80”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento), sia con riferimento all'accertamento del requisito sanitario richiesto sia in merito alla sua decorrenza, tenuto conto della documentazione sanitaria e della visita obiettiva posta in essere.
3 Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, a decorrere dal mese di settembre 2024.
5. Atteso che il requisito sanitario richiesto per l'indennità di accompagnamento è maturato in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa, le spese di lite possono integralmente compensarsi tra le parti, con riguardo a entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal mese di settembre 2024; CP_ compensa integralmente le spese processuali tra parte ricorrente e l' con riguardo a entrambe le fasi processuali;
pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
Catania, 17/09/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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