TRIB
Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 08/11/2024, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
1. Dott.ssa Alessandra Angiuli - Giudice relatore est.
2. Dott.ssa Ilaria De Pasquale - Giudice
3. Dott.ssa Sofia Nobile de Santis - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento camerale iscritto nel Ruolo Generale per l'anno 2023 sotto il numero d'ordine 1601, avente per oggetto modifica delle condizioni del divorzio,
TRA
, nata a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Togliatti n.77 a Cirò C.F._1
Marina (KR), presso lo studio dell'avv. (cod. fisc. Parte_2
– pec: , che la rappresenta e C.F._2 Email_1
difende in virtù di mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...], cod. fisc. Controparte_1
, elettivamente domiciliato in Via F.lli Bandiera n. 11 - C.F._3
88811 CIRO' MARINA, presso lo studio dell'avv. (cod. Parte_3
fisc. –pec: , C.F._4 Email_2
che lo rappresenta e difende in v irtù di mandato in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente–
1 SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
I. Con ricorso presentato ai sensi degli artt. 316 e 337 ter cod. civ., la ricorrente premesso: Parte_1
• Che le parti procedevano con accordo di separazione del 26.02.2018 ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/14, conv. in L. n. 162/14 e successivamente, sempre nella forma della convenzione di negoziazione assistita dai difensori come formalizzata in data 8.10.2018, era stata pronunciata la cessazione degli effetti civile del matrimonio contratto con
[...]
il 4.9.2015 e dal quale era nato l'unico figlio , CP_1 Per_1
nato il [...] (definizione autorizzata dal P.M. in data 11.10.2018 e trascritta presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cirò Marina con atto n.21 parte 2, serie C, anno 2018 );
• Che l'accordo di separazione, poi trasfuso nell'accordo di divorzio prevedeva, tra l'altro, per il piccolo l'affido condiviso con Per_1
collocazione presso la madre;
• Che la medesima ricorrente riferiva che il signor non CP_1
ottemperava alle condizioni come stabilite nell'accordo di divorzio ed in particolare con riferimento al rispetto del principio di bigenitorialità sancito dall'art. 337 ter cod. civ., trattenendo in date occasioni e senza preavviso il minore presso di sé ed ostacolando il rapporto madre - figlio;
Tanto premesso, l'istante adiva l'odierno Tribunale domandando:
l'emissione di un adeguato provvedimento d' urgenza inaudita altera parte ai fini di un ammonimento immediato dell'intimato al rispetto dell'accordo di cessazione degli effetti civili del matrimonio sottoscritto tra le parti, da lui violato;
di prendere atto dell'accordo già sottoscritto e vincolante di affidamento congiunto con collocamento del minore presso la madre e quindi ammonire in via definitiva l'intimato a cessare qualsiasi comportamento delegittimante verso la ricorrente ed ostativo nel rapporto madre-figlio, anche imponendo un percorso di sostegno psicologico al signor finalizzato al rispetto del diritto del CP_1
minore alla bigenitorialità, valutando anche l'esigenza di incontri 2 protetti, almeno per il primo periodo, tra padre e figlio;
la condanna dell'intimato sia in riferimento all'eventuale emanando provvedimento d'urgenza, sia in riferimento al provvedimento definitivo, al pagamento ex art. 614 c.p.c., di un' equa somma di denaro per ogni violazione ad adempiere o ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Con comparsa del 19.01.2024, si costituiva con contestuale domanda riconvenzionale, il signor il quale, domandava Controparte_1
preliminarmente la revoca dell'ordinanza di ammonimento al rispetto dell'accordo di cessazione degli effetti civili con riferimento al collocamento del figlio ed ai tempi di permanenza con il genitore , notificata in data
16.12.2023; chiedeva invece nel merito, il r igetto delle domande avversarie in quanto ritenute infondate in fatto e in diritto e l'accoglimento della domanda riconvenzionale consistente nella richiesta di modifica dell'accordo di divorzio con affidamento condiviso del figlio e collocamento Per_1 alternato presso entrambi i genitori .
II. Con decreto depositato il 21.11.2023, si disponeva la comparizione delle parti per l'udienza in camera di consiglio.
III. Il P.M. interveniva con proprio “visto” il 23.11.2023.
IV. Con ordinanza del 13.12.2023 il giudice pronunciava, in via indifferibile ed urgente, su domanda di parte ricorren te, ordinanza di intimazione alla parte resistente al rispetto dell'accordo di divorzio già vincolante tra le parti e confermava l'udienza già fissata.
V. All'udienza del 28.2.2024 era disposto un breve rinvio per valutare la possibilità di un bonario componimento della lite;
VI. All'udienza del 19.3.2024, il giudice si riservava relativamente all'emissione di un provvedimento provvisorio e all'ammissione dei mezzi istruttori, come richiesto dalle parti;
a scioglimento della riserva, con ordinanza del 23.3.2024, confermava il calendario delle visite e permanenze del minore con i genitori come già predisposto dai Servizi Sociali di Cirò
Marina e disponeva c.t.u. sulle capacità genitoriali delle parti e su lle condizioni psico-fisiche del minore Persona_2
VII. Seguiva la rinuncia all'incarico del c.t.u. nominato con nuova 3 nomina e nuovo conferimento dell'incarico, disposta con ordinanza dell'1.6.2024.
VIII. All'udienza del 2.7.2024, preso atto del deposito del giuramento telematico, il giudice confermava l'incarico al c.t.u., assegnava i quesiti in precedenza formulati e concedeva i termini per l'invio della bozza peritale alle parti e per il deposito della relazione definitiva .
IX. Con decreto del 27.8.2024, il giudice su istanza congiunta dei difensori, anticipava l'udienza, autorizzando il deposito di note scritte entro il 22.10.2024; con ordinanza del 26.10.2024, resa in sostituzione d'udienza, dava atto dell'accordo raggiunto dalle parti, come depositato in atti, revocava la nomina ed il conferimento dell'incarico assegnato al c.t.u. e riservava la decisione al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
X. Deve darsi atto che le parti concordano sulla modifica delle condizioni di divorzio, nei seguenti termini:
1. il presente accordo è stipulato nel solo esclusivo interesse del minore ed ha carattere novativo;
2. le parti rinunciano alle originarie e rispettive pretese avanzate nell'ambito del procedimento civile n. 1601/2023 RGAC pendente presso il
Tribunale di Crotone;
3. disciplinano il collocamento del minore come segue:
a) l'affidamento sarà condiviso con co llocamento presso entrambi i genitori;
b) sarà collocato con la mamma il lunedì (all'uscita di scuola, Per_1
quando sta con il padre la domenica), martedì, mercoledì e giovedì Per_1 fino al pomeriggio dopo i compiti, allorquando il papà lo preleverà presso la mamma alle 18,30.
c) sarà collocato con il papà il giovedì (dopo i compiti) venerdì e sabato (fino alle ore 18,30 del pomeriggio); sabato e domenica alternati.
d) nelle festività sarà collocato in modo alternato. Vigilia e Natale Per_1
2024 starà con il papà mentre vigilia di Capodanno 2024 e Capodanno 2025 sarà con la mamma. Per le festività natalizie dell'anno successivo 2025/2026 4 le festività da trascorre con i genitori saranno invertite e lo saranno anche l'anno dopo e così via;
e) nelle festività di Pasqua il collocamento sarà egualmente condiviso in modo alternato: Pasqua 2025 starà con il Padre ed il giorno del Per_1
Lunedì dell'Angelo starà con la madre. Nel 2026 le festività saranno invertite e così per gli anni successivi;
f) In occasione del suo compleanno, il 2 gennaio 2025 , lo trascorrerà Per_1
con la mamma;
il 2 gennaio 2026 con il papà; e così alternandosi anche per gli anni successivi;
g) per tutte le altre diverse singole giornate festive, sempre con alternanza annuale, starà la mattina e pranzo con un genitore;
pomeriggio e Per_1 cena con l'altro.
h) in via generale, sarà il genitore presso cui dovrà stare a Per_1
prelevarlo di volta in volta presso l'altro genitore;
i) in agosto, resterà una settimana continuativa con un genitore, la Per_1
settimana successiva con l'altro; il tutto da concordare entro il primo luglio.
j) resta ferma la possibilità per i coniugi delle parti di poter prelevare all'uscita di scuola qualora il genitore a cui è affidato quel Per_1 Per_1
giorno non possa farlo;
4. Si disciplina l'aspetto economico come segue:
a) non dovuto l'assegno di mantenimento da nessuno dei genitori stante l'affidamento condiviso con collocamento presso entrambi;
b) tutte le spese straordinarie (quali, a titolo esemplificativo, quelle mediche non coperte dal S.S.N., quelle ludico -ricreative e scolastiche) saranno sopportate al 50% e devono essere preventivamente oggetto di discussione e decisione tra i genitori;
c)assegno unico e qualsiasi altro sussidio elargito dallo stato sarà ripartito tra i genitori al 50%;
5. i giorni prestabiliti per il collocamento del minore sono da intendersi quali tassativi. Non è dato alle parti la possibilità di discostarsi d gli accord i raggiunti con la presente scrittura privata. La mancata osservanza del
5 presente accordo sarà considerata grave inadempienza e giustificherà il ricorso al Tribunale sul punto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 bis.39
c.p.c.
Solo in via eccezionale e solo su accordo tra le parti che potrà avvenire solo a mezzo di WhatsApp e non telefonicamente, le stesse potranno accordarsi nel modificare temporaneamente i turni prefissati nel solo interesse esclusivo del minore;
6. in ogni caso l'accordo e le fasi preliminari all'accordo per la modifica temporanea della collocazione di devono avvenire solo ed Per_1
esclusivamente ad opera dei genitori e questi non devono in alcun modo coinvolgere il minore;
a solo titolo esemplificativo, al minore non dovrà essere consentito di chiamare l'altro genitore dicendo che vuole restare con il genitore con il quale è collocato in quel giorno.
In altri termini i genitori, pur coscienti del dovere di ascoltare i desideri e capire le esigenze del minore, si obbligano a lla consapevolezza che le scelte per la crescita ed il benessere di spettano congiuntamente a loro e Per_1 non possono essere demandate al minore.
XI Avendo le parti concordemente posto fine alla controversia, le spese devono intendersi compensate tra di loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
, nata a [...] il [...], cod. fisc.
[...]
e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
02/05/1983, cod. fisc. , con ricorso depositato il C.F._3
16.11.2023, così provvede:
- Dispone, a parziale modifica delle condizioni di divorzio (di cui all'accordo di convenzione di negoziazione assistita dell'8.10.2018, come autorizzato dal P.M. in data 11.10.2018 e trascritt o presso l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Cirò Marina con atto n.21 parte 2, serie
C, anno 2018), le seguenti condizioni: affidamento condiviso con collocamento presso entrambi i genitori;
non dovuto l'assegno di mantenimento da nessuno dei genitori stante l'affidamento condiviso 6 con collocamento presso entrambi;
regolamentazione dei tempi di permanenza del minore presso entrambi i genitori in modalità alternata nei termini di cui all'accordo suddetto;
- Considerato il raggiungimento di un accordo tra l e parti e quindi la risoluzione bonaria della lite, revoca l'ordinanza emessa inaudita altera parte in data 13.12.2023;
- Compensa le spese del presente procedimento;
Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 7 novembre 2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
DOTT.SSA ALESSANDRA ANGIULI
7