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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11073/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.11073/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Rossi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.09.2024 le parti, premesso che in data
31.10.2009 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma. 07.12.2009) e (Roma, 09.12.2014) e Persona_1 Per_2 che in data 14.06.2022, con Decreto omologazione n. cronol. 10555/2022, il
Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere
1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma in data 31.10.2009, come risulta dall'estratto del riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Roma; 2) i figli minori ed sono Persona_3 Persona_4 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
3) i figli risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo, il mercoledì ed il sabato di ogni settimana, sempre alla presenza della madre. In caso di impedimento in ordine ai detti giorni, i genitori, di comune accordo, potranno variare i giorni di visita settimanale. I genitori di comune accordo si organizzeranno per permettere ai minori di trascorrere con il padre alcuni giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, sempre senza pernotto ed in presenza della madre. Il mercoledì ed il sabato l'orario sarà dall'uscita di scuola sino alle 20.00; d. la casa coniugale sita in Roma, Via Gagliani 2, è lasciata in godimento al Sig. con CP_1 quanto in essa contenuto, e l'altro coniuge se ne è già allontanato sportando i propri beni ed effetti personali;
4) il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli, ed , un assegno mensile di € 300,00 al Per_1 Per_2 domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
5) le spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro sono a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50%; L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero al 100% dalla Sig.ra ; 6) i coniugi si prestano Parte_1
2 reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. 7) I coniugi vivranno ciascuno del proprio reddito”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
11073/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Roma in data 31.10.2009; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 01897,
Parte 1, Serie 03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.11073/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Alessandra Rossi, con elezione di domicilio presso il difensore (Pec: ; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 06.09.2024 le parti, premesso che in data
31.10.2009 avevano contratto matrimonio in Roma, che dalla loro unione erano nati i figli (Roma. 07.12.2009) e (Roma, 09.12.2014) e Persona_1 Per_2 che in data 14.06.2022, con Decreto omologazione n. cronol. 10555/2022, il
Tribunale di Roma aveva omologato la loro separazione consensuale alle condizioni concordate dalle parti, adivano l'intestato Tribunale al fine di ottenere
1 la pronuncia dello scioglimento del matrimonio. Deducevano, a sostegno della domanda, che a far data dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in Roma in data 31.10.2009, come risulta dall'estratto del riassunto dei registri degli atti di matrimonio del Comune di
Roma; 2) i figli minori ed sono Persona_3 Persona_4 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
3) i figli risiederanno in via prevalente presso la madre, mentre l'altro genitore potrà vederli e tenerli con sé quando vorrà, previo accordo con il genitore collocatario e comunque, in caso di disaccordo, il mercoledì ed il sabato di ogni settimana, sempre alla presenza della madre. In caso di impedimento in ordine ai detti giorni, i genitori, di comune accordo, potranno variare i giorni di visita settimanale. I genitori di comune accordo si organizzeranno per permettere ai minori di trascorrere con il padre alcuni giorni durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive, sempre senza pernotto ed in presenza della madre. Il mercoledì ed il sabato l'orario sarà dall'uscita di scuola sino alle 20.00; d. la casa coniugale sita in Roma, Via Gagliani 2, è lasciata in godimento al Sig. con CP_1 quanto in essa contenuto, e l'altro coniuge se ne è già allontanato sportando i propri beni ed effetti personali;
4) il padre corrisponderà alla madre per il mantenimento dei figli, ed , un assegno mensile di € 300,00 al Per_1 Per_2 domicilio dell'avente diritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
5) le spese straordinarie per la prole definite secondo il protocollo d'intesa sottoscritto il 17 dicembre 2014 dal Tribunale di Roma d'intesa con il Foro sono a carico del padre nella misura del 50% e della madre nella misura del 50%; L'assegno unico per i figli verrà percepito per intero al 100% dalla Sig.ra ; 6) i coniugi si prestano Parte_1
2 reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori. 7) I coniugi vivranno ciascuno del proprio reddito”.
Ebbene, ricorrono i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di divorzio formulate dalle parti.
Nulla sulle spese stante la natura del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g.
11073/2024:
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato tra e Parte_1
in Roma in data 31.10.2009; CP_1
- dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2009, atto n. 01897,
Parte 1, Serie 03);
- dispone in ordine alle condizioni di divorzio in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- nulla sulle spese.
Roma, 03.12.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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