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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/10/2025, n. 1150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1150 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3425/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. A. Genovese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3425 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: buoni postali – pagamento differenza, passata in decisione all'udienza del 15 settembre 2025
TRA
, con sede legale in Roma al viale Europa Parte_1
190, difeso e rappresentato dall' avv. Giulia Abbate, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Per_1
Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Roma il 4 maggio 2022, elettivamente domiciliata presso Parte_1
, via delle Poste 1-Benevento.
[...]
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Virginio Banco, Controparte_1
e con esso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Virginio Bianco
Appellato
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15 settembre
2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n, Parte_1
337/2024, del Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta da avverso Parte_1
il DI n 60/2023, emesso su istanza di che, Controparte_1
ritenendo che il rimborso ottenuto sui titoli indicati in ricorso non corrispondesse al calcolo degli interessi come riportato sul retro dei buoni fruttiferi postali, chiedeva la dovuta maggiorazione, derivanti dalla giusta applicazione degli interessi sui due buoni fruttiferi postali.
A sostegno della domanda il aveva dedotto che sui CP_1
buoni non erano stati apposti, sul retro, i timbri della serie Q/P
e che erano stati lasciati i timbri originari della serie P, aventi i seguenti tassi: dal 1° al 3° anno il 9%, dal 4° al 8° anno il 11%, dal 12° al 15° an-no il 13%, dal 16° al 20° anno il 15% mentre dal 21° al 30° anno non era stato apposto nessun timbro di modifica lasciando inalterati quelli originari, che prevedevano L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione non incorporando nei testi cartolari le determinazioni ministeriali. Essendo titoli emessi successivamente al D.M. 86, dovevano riportare, come lo stesso decreto dispone, la stampigliatura Q/P sia sul fronte che sul retro del titolo con i tassi d'interesse della nuova serie.
pagina 2 di 7 L'appellante lamentava il difetto di motivazione della sentenza e la violazione di legge, ribadendo la legittimità del comportamento di Parte_1
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandolo nel merito.
All'udienza del 15 settembre 2025, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello appare infondato, rispondendo lo stesso ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo l'interpretazione estensiva ribadita dalla Suprema
Corte (Sezioni Unite, n. 36481/2022), l'art. 342 c.p.c. richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel merito, non si ignora la diversità di orientamenti sulla questione oggetto di lite.
pagina 3 di 7 Deve tuttavia evidenziarsi che i tassi liquidati al momento del rimborso sono quelli riportati sul titolo (serie Q), a tergo del
BPF, ove risulta apposto il timbro indicativo dei tassi applicabili ai BPF serie Q (come quello in oggetto), in virtù del DM Tesoro
13/06/1986, istitutivo della predetta serie.
Sulla base delle menzionate disposizioni, andavano applicati i seguenti tassi di interesse: dal 1° al 5° anno l'8%; dal 6° al 10° anno il 9%; dal 11% al 15° anno il 10.50 %; dal 16° al 20° anno il 12%; dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto.
Detti interessi risultano liquidati.
Quanto al regime fiscale applicabile, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (quali quelli oggetto del presente giudizio) sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%.
Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.
Inoltre, come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997
(pubblicato su GU 145/97) gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Dal ventunesimo al trentesimo pagina 4 di 7 anno solare successivo a quello di emissione viene invece corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto. Solo in riferimento ai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. La sopraggiunta modifica ministeriale della disciplina fiscale e della capitalizzazione degli interessi ha determinato la differenza di rendimento rispetto al calcolo preteso dall'appellato.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Lecce, “come l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto-legge n. 556/1986, mediante il rinvio all'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, sottoponeva gli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali ad una tassazione fondata sul principio di competenza e non di cassa, così l'art. 7, comma 3, D.M. 23 giugno 1997 disponeva l'applicazione della ritenuta fiscale al momento della loro capitalizzazione e non del loro incasso. Peraltro, rispondeva ai principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione degli interessi automaticamente reinvestiti e, segnatamente, in occasione di ciascuna capitalizzazione, che, di conseguenza, doveva avvenire al netto della tassazione. Ed invero, l'interesse capitalizzato è assimilabile ad un interesse effettivamente incassato, giacché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore. La produzione annua degli interessi e la loro capitalizzazione integra de plano una manifestazione di ricchezza, determinando un progressivo incremento delle somme investite, con il pagina 5 di 7 correlativo aumento della base di calcolo degli ulteriori interessi.
Del resto, la percezione degli interessi deve essere intesa non già come incasso materiale, ma come acquisizione definitiva della disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto e il presupposto dell'obbligazione tributaria possono essere realizzati mediante atti di disposizione diversi dall'incasso, che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile, infatti, non è necessariamente correlata al momento del soddisfacimento effettivo del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di atti di disposizione del diritto
In definitiva, a fronte del tenore letterale dell'art. 7, comma 3,
D.M. 23 giugno 1997 e dell'inesistenza di qualsiasi contrasto tra tale disposizione e norme sovraordinate, “ Parte_1
ha legittimamente capitalizzato gli interessi prodotti dal buono fruttifero di lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, per i primi venti anni dalla sua emissione, avvenuta il 27 marzo 1990, al netto e non al lordo della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) del
12,5%”
L'appello va dunque accolto, senza la necessità di esaminare gli altri motivi di gravame, assorbiti.
Si reputa opportuna la compensazione integrale delle spese di lite, per le notevoli oscillazioni giurisprudenziali in merito alla questione oggetto della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 337/2024, emessa dal Controparte_1 pagina 6 di 7 Giudice di Pace di Ariano Irpino, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il D.I. opposto e rigetta la domanda avanzata dal ricorrente in sede monitoria;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Benevento 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, II Sezione civile, in persona del giudice monocratico Dr. A. Genovese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3425 R.G.A.C., anno 2024, avente ad oggetto: buoni postali – pagamento differenza, passata in decisione all'udienza del 15 settembre 2025
TRA
, con sede legale in Roma al viale Europa Parte_1
190, difeso e rappresentato dall' avv. Giulia Abbate, giusta procura generale alle liti per atto del notaio di Per_1
Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Roma il 4 maggio 2022, elettivamente domiciliata presso Parte_1
, via delle Poste 1-Benevento.
[...]
Appellante
E
, rappresentato e difeso dall' avv. Virginio Banco, Controparte_1
e con esso elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Virginio Bianco
Appellato
pagina 1 di 7 Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 15 settembre
2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo proponeva appello avverso la sentenza n, Parte_1
337/2024, del Giudice di Pace di Ariano Irpino, con la quale veniva rigettata l'opposizione proposta da avverso Parte_1
il DI n 60/2023, emesso su istanza di che, Controparte_1
ritenendo che il rimborso ottenuto sui titoli indicati in ricorso non corrispondesse al calcolo degli interessi come riportato sul retro dei buoni fruttiferi postali, chiedeva la dovuta maggiorazione, derivanti dalla giusta applicazione degli interessi sui due buoni fruttiferi postali.
A sostegno della domanda il aveva dedotto che sui CP_1
buoni non erano stati apposti, sul retro, i timbri della serie Q/P
e che erano stati lasciati i timbri originari della serie P, aventi i seguenti tassi: dal 1° al 3° anno il 9%, dal 4° al 8° anno il 11%, dal 12° al 15° an-no il 13%, dal 16° al 20° anno il 15% mentre dal 21° al 30° anno non era stato apposto nessun timbro di modifica lasciando inalterati quelli originari, che prevedevano L.
1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione non incorporando nei testi cartolari le determinazioni ministeriali. Essendo titoli emessi successivamente al D.M. 86, dovevano riportare, come lo stesso decreto dispone, la stampigliatura Q/P sia sul fronte che sul retro del titolo con i tassi d'interesse della nuova serie.
pagina 2 di 7 L'appellante lamentava il difetto di motivazione della sentenza e la violazione di legge, ribadendo la legittimità del comportamento di Parte_1
Si costituiva l'appellato, eccependo l'inammissibilità dell'appello e contestandolo nel merito.
All'udienza del 15 settembre 2025, la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
L'appello è fondato e va accolto.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello appare infondato, rispondendo lo stesso ai requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Secondo l'interpretazione estensiva ribadita dalla Suprema
Corte (Sezioni Unite, n. 36481/2022), l'art. 342 c.p.c. richiede che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Nel merito, non si ignora la diversità di orientamenti sulla questione oggetto di lite.
pagina 3 di 7 Deve tuttavia evidenziarsi che i tassi liquidati al momento del rimborso sono quelli riportati sul titolo (serie Q), a tergo del
BPF, ove risulta apposto il timbro indicativo dei tassi applicabili ai BPF serie Q (come quello in oggetto), in virtù del DM Tesoro
13/06/1986, istitutivo della predetta serie.
Sulla base delle menzionate disposizioni, andavano applicati i seguenti tassi di interesse: dal 1° al 5° anno l'8%; dal 6° al 10° anno il 9%; dal 11% al 15° anno il 10.50 %; dal 16° al 20° anno il 12%; dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto.
Detti interessi risultano liquidati.
Quanto al regime fiscale applicabile, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 19/09/1986 n. 556 (pubblicato su G.U. n. 219 del
20/09/1986), convertito nella Legge 17/11/1986 n. 759, istitutivo della ritenuta erariale, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987, sono assoggettati alla ritenuta del 6,25%, i buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 (quali quelli oggetto del presente giudizio) sono assoggettati alla ritenuta del 12,50%.
Tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita, per quanto concerne i buoni, sempre nella misura del 12,50%.
Inoltre, come stabilito dal DM Tesoro 23 giugno 1997
(pubblicato su GU 145/97) gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi a partire dal 21/09/1986 al
30/06/1997 (appartenenti alle serie “Q”, “R” e “S”), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale. Dal ventunesimo al trentesimo pagina 4 di 7 anno solare successivo a quello di emissione viene invece corrisposto, su base bimestrale, un interesse semplice al tasso massimo raggiunto. Solo in riferimento ai BFP emessi dal 1° luglio 1997 in poi, gli interessi per i primi venti anni di vita del titolo sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva. La sopraggiunta modifica ministeriale della disciplina fiscale e della capitalizzazione degli interessi ha determinato la differenza di rendimento rispetto al calcolo preteso dall'appellato.
Come evidenziato dalla Corte d'Appello di Lecce, “come l'art. 1, comma 3, lett. b), decreto-legge n. 556/1986, mediante il rinvio all'art. 3, comma 2, lettere d) ed f), D.P.R. n. 602/1973, sottoponeva gli interessi prodotti dai buoni fruttiferi postali ad una tassazione fondata sul principio di competenza e non di cassa, così l'art. 7, comma 3, D.M. 23 giugno 1997 disponeva l'applicazione della ritenuta fiscale al momento della loro capitalizzazione e non del loro incasso. Peraltro, rispondeva ai principi generali in tema di imposizione fiscale sui redditi l'applicazione della ritenuta (poi imposta sostitutiva) al momento della produzione degli interessi automaticamente reinvestiti e, segnatamente, in occasione di ciascuna capitalizzazione, che, di conseguenza, doveva avvenire al netto della tassazione. Ed invero, l'interesse capitalizzato è assimilabile ad un interesse effettivamente incassato, giacché idoneo ad accrescere la capacità contributiva dell'investitore. La produzione annua degli interessi e la loro capitalizzazione integra de plano una manifestazione di ricchezza, determinando un progressivo incremento delle somme investite, con il pagina 5 di 7 correlativo aumento della base di calcolo degli ulteriori interessi.
Del resto, la percezione degli interessi deve essere intesa non già come incasso materiale, ma come acquisizione definitiva della disponibilità giuridica del diritto. In tal senso, l'acquisizione del diritto e il presupposto dell'obbligazione tributaria possono essere realizzati mediante atti di disposizione diversi dall'incasso, che può anche mancare. La produzione di nuova ricchezza tassabile, infatti, non è necessariamente correlata al momento del soddisfacimento effettivo del credito, potendo avvenire anche senza il pagamento in danaro, attraverso il compimento di atti di disposizione del diritto
In definitiva, a fronte del tenore letterale dell'art. 7, comma 3,
D.M. 23 giugno 1997 e dell'inesistenza di qualsiasi contrasto tra tale disposizione e norme sovraordinate, “ Parte_1
ha legittimamente capitalizzato gli interessi prodotti dal buono fruttifero di lire 5.000.000, serie Q, n. 000.058, per i primi venti anni dalla sua emissione, avvenuta il 27 marzo 1990, al netto e non al lordo della ritenuta fiscale (poi imposta sostitutiva) del
12,5%”
L'appello va dunque accolto, senza la necessità di esaminare gli altri motivi di gravame, assorbiti.
Si reputa opportuna la compensazione integrale delle spese di lite, per le notevoli oscillazioni giurisprudenziali in merito alla questione oggetto della presente controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
, avverso la sentenza n. 337/2024, emessa dal Controparte_1 pagina 6 di 7 Giudice di Pace di Ariano Irpino, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, revoca il D.I. opposto e rigetta la domanda avanzata dal ricorrente in sede monitoria;
2) Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Benevento 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
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