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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/09/2025, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
La Corte di appello di Firenze
I sezione civile
Nelle persone di
Dr. I.Mariani Presidente
Dr. D Lococo Consigliere
Dr. A. Guerrieri Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2115 2024
Vertente tra
Avv. Parte_1 [...]
Avv. S. Taddia Parte_2
Conclusioni come in parte espositiva
Fatto e diritto
I. Il Tribunale di Livorno con sentenza n. 741/2024, emessa a seguito del ricorso proposto da per la modifica delle condizioni di divorzio in punto di Parte_2 assegno di mantenimento disposto in favore della come da sentenza n. Parte_1
1117/2008 del Tribunale labronico, disponeva come di seguito:
“A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e pronunciata dal Tribunale di Livorno depositata in data Parte_2 Parte_1
28/10/2008 (sent. n. 117/2008) così dispone:
- modifica l'importo dell'assegno divorzile posto a carico del signor da Parte_2 corrispondersi in favore della signora in euro 550,00 mensili, a decorrere Parte_1 dal settembre 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Salva ogni altra disposizione già resa in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- compensa integralmente le spese di lite.”
In data 28.08.2023 il presentava ricorso ex art 473 bis 29 c.p.c. per vedersi Parte_2 accogliere la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in punto di assegno di mantenimento;
nel ricorso allegava le difficoltà economiche sopraggiunte nel corso degli anni a causa di un'operazione di investimento immobiliare e commerciale rilevatasi fallimentare con gravi conseguenze economiche e, per questo, destinatario di numerosi provvedimenti monitori da parte degli istituti di credito coinvolti in tali operazioni con iscrizione di garanzie reali su immobili di sua proprietà; rilevava che la condizione pagina 1 di 12 patrimoniale della nel frattempo era migliorata in quanto aveva ereditato, alla Parte_1 morte della madre, l'appartamento presso il quale abitava, corrispondendo un canone di locazione al fratello (comproprietario) di importo pari a 300,00 euro mensili e quindi inferiore rispetto a quello versato in precedenza e del cui pagamento il si era fatto Parte_2 espressamente carico con gli accordi omologati nella sentenza di divorzio n. 1117/2008 ovvero “per complessivi euro 1.300,00 comprensivi sia del contributo al mantenimento, per euro 250,00, del figlio (illo tempore) minorenne sia dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge pari ad euro 1.050,00, di cui euro 800,00 destinati al pagamento del canone di affitto di casa”.
Pertanto, chiedeva con ricorso la modifica delle condizioni di divorzio con revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie o, in via subordinata, con riduzione dello stesso.
Con comparsa di risposta la contestava integralmente le argomentazioni poste a Parte_1 fondamento del ricorso, rappresentando che la somma di 800,00 euro mensili, che la stessa utilizzava per il pagamento del canone di affitto, era stata prevista senza vincolo di destinazione;
confermava la nuova situazione abitativa presso la casa della madre, interessata da regolare contratto di affitto stipulato col fratello per importo annuo di
3.600,00 euro mensili;
negava modifiche migliorative della propria situazione economica in quanto con la morte della madre aveva perso ogni aiuto economico poiché impossibilitata a inserirsi nel mondo del lavoro essendo settimanalmente impegnata ad aiutare il figlio con la gestione della nipotina;
negava il peggioramento economico subito negli anni dal , Parte_2 in quanto quest'ultimo aveva venduto alcuni immobili ereditati dalla famiglia ricavandone proventi e che la portata dei debiti non era tale da giustificare in pejus la situazione economica dell'ex coniuge. Concludeva per il rigetto delle domande avanzate da controparte.
Il Giudice di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti senza necessità di svolgimento dell'attività istruttoria e ritenuta superflua la prova per testi richiesta da parte resistente, decideva come da dispositivo e sulla base delle seguenti motivazioni: il aveva effettivamente allegato – a sostegno della sua domanda – fatti Parte_2 nuovi e sopravvenuti rispetto al momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, idonei a dimostrare un sostanziale depauperamento del suo patrimonio immobiliare e delle sue risorse finanziarie;
lo stesso aveva investito risorse proprie Parte_2 per la partecipazione alla formazione del polo diagnostico con la società EKO2 S.r.l., richiesto prestiti bancari e fornito ampie garanzie personali e patrimoniali per le operazioni necessarie a finanziare il progetto;
numerosi i decreti ingiuntivi emessi a suo carico per debiti contratti dalla società garantita con esborsi mensili di circa 2.000,00 euro all'esito pagina 2 di 12 peraltro anche della dismissione (nell'ambito delle procedure per il recupero crediti) dell'immobile ove aveva posto la propria abitazione successivamente al divorzio;
il Tribunale di primo grado, quindi, riteneva che le variazioni in pejus delle condizioni economiche dello stesso potessero delinearsi quale giustificato motivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 898/1970 e della conseguente domanda di modifica delle statuizioni economiche in sede di divorzio, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità per la quale ““La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle loro situazioni finanziarie e patrimoniali. È necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata. La revisione dell'assegno di divorzio comporta la rivalutazione dell'accertamento patrimoniale effettuato in sede di determinazione dell'assegno stesso. La valutazione delle variazioni economiche dei coniugi deve essere condotta in modo obiettivo e non è soggetta a revisione in sede di cassazione se basata su elementi di fatto adeguatamente valutati dalla Corte di merito” (Cass. civ. sent n. 6260/24); per contro rilevava che la posizione della era – per circostanza anch'essa Parte_1 sopravenuta e nuova rispetto all'epoca del divorzio – migliorata, avendo la stessa reperito una nuova sistemazione abitativa, acquistata jure hereditatis alla morte della madre, seppur in comproprietà col fratello e al quale corrispondeva un canone locatizio di 3600,00 euro annui, comunque inferiore rispetto a quello sostenuto all'epoca del divorzio;
rilevava che la somma di 800 euro mensili - disposti con sentenza n. 1117/2008 a favore della - Parte_1 era destinata, come emerso inequivocabilmente dal provvedimento stesso, al pagamento dell'affitto. Pertanto, il minore esborso sostenuto dalla per il canone di affitto non Parte_1 poteva rilevare, tenuto conto che la maggior misura del mantenimento disposta in suo favore in sede di divorzio riguardava proprio i costi da ella sostenuti per l'esigenza abitativa;
conseguentemente, il Giudice di primo grado - visto il nuovo assetto economico patrimoniale delle parti e visto il perdurare dello squilibrio tra le situazioni reddituali degli ex coniugi - rigettava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e accoglieva la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, con rideterminazione come da dispositivo dell'importo mensile.
II. Avverso tale sentenza propone appello ex art 473 bis. 30 c.p.c. e contestuale istanza sospensiva ex art 283 c.p.c. per non aver il Tribunale di Livorno Parte_1
pagina 3 di 12 operato una corretta applicazione dell'art.9 L. 898/1970 e dei principi indicati in materia di giurisprudenza di legittimità;
Il Giudice di primo grado, nel ritenere che il ricorrente avesse allegato e documentato fatti nuovi e sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio, idonei a rappresentare i mutamenti “in pejus” richiesti dalla normativa ai fini della revoca e/o modifica dell'assegno divorzile, ometteva di:
- rilevare l'assenza della documentazione relativa ai redditi del all'epoca del Parte_2 divorzio, necessaria al fine di verificare la variazione del pregresso assetto patrimoniale nonché l'effettività dei supposti mutamenti;
- di verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra i fatti sopravvenuti e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi;
Pertanto, il Giudice di prime cure, rispetto al significato da attribuire ai giustificati motivi previsti dall'art 9 L. 898/1970, avrebbe dovuto compiere la necessaria verifica se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. 7666/2002; Cass.
1645/2023); diversamente ha fondato la propria decisione sia sulla documentazione allegata al ricorso (dd.ii. n.5008/2021; n.15/2022; n.1211/2022 e note di trascrizione di ipoteca), sia su quanto dichiarato dal all'udienza del 19.12.2023, mancando di invitare il Parte_2 ricorrente a specificare in che modo “i nuovi fatti sopravvenuti” abbiano inciso in pejus, ovvero ha omesso di valutare se tali “circostanze fossero idonee a incidere in maniera significativa sulle risorse del soggetto obbligato” (Cass 7650/24).
Inoltre - a differenza di controparte che non ha assolto all'onus probandi in punto di modifica della propria situazione economica - si rileva di come questa difesa ha invece, di contro, provato un miglioramento della situazione economica del non solo a fronte Parte_2 del documentato rilevante reddito da lavoro ma anche perché lo stesso ha acquistato degli immobili negli anni 2012 e 2013 a seguito di eredità e acquisto personale;
dal 2017 risiedeva presso l'abitazione di proprietà della nuova coniuge, la sig.ra immobile Parte_3 venduto con atto del 13.09.23 per poter risanare in parte la posizione debitoria del
, acquistandone però un altro in data 15.09.23, che risulta intestato (fittiziamente) Parte_2 al fratello della ma il cui pagamento è stato effettuato con il denaro proveniente dal Pt_3 conto corrente di quest'ultima che quindi ne resta la reale proprietaria;
inoltre, le ipoteche iscritte a febbraio e giugno 2022 sui propri immobili sono state estinte nell'ottobre 2022, comportando una risoluzione delle posizioni debitorie nelle more di giudizio (e che controparte ometteva di dichiarare);
pagina 4 di 12 infine, rispetto alla situazione economica di parte appellante vero è che all'epoca del divorzio corrispondeva un canone di locazione di 800,00 euro mensili (comprensivo di spese condominiali e utenze), è pur vero che la stessa aveva la possibilità di integrare la somma mensile svolgendo lavori occasionali, oltre a ricevere l'aiuto economico da parte della madre;
attualmente, seppur il canone di locazione è diminuito a 450,00 (comprensivo di spese condominiali e utenze), è venuto meno l'aiuto economico materno oltre a fornire, a sua volta, aiuto economico al figlio ed occuparsi giornalmente della nipote. Tale impegno personale e familiare è da considerarsi alla stregua di quello profuso all'epoca del divorzio, per cui non può certamente ritenersi sussistente alcuna circostanza sopravvenuta e migliorativa della propria situazione economica.
Pertanto, ove il Tribunale di Livorno avesse proceduto ad un accertamento approfondito, anche con incarico alla polizia Tributaria, avesse dato seguito allo svolgimento della fase istruttoria e avesse svolto accurata valutazione dei documenti offerti in comunicazione dalla parte resistente, la decisione sarebbe stata quella di respingere in toto la domanda del ricorrente, in quanto non provata adeguatamente e in assenza di nesso causale circa l'incidenza sulle condizioni all'epoca del divorzio.
Rispetto all'istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c., viene rilevata la gravità si prospetta una evidente sproporzione tra il vantaggio del rispetto al pregiudizio patito dalla Parte_2
Parte_1 rilevata l'irreparabilità in quanto dalla mancata sospensiva deriva un pregiudizio quale patimento che inciderebbe fortemente nella vita quotidiana dell'appellante per mancanza di mezzi economici, quindi insuscettibile di reintegrazione per equivalente.
CONCLUSIONI
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
1) In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e reiterate nella precisazione delle conclusioni;
3) Disporre le indagini di polizia Tributaria con apposita delega alla Guardia di Finanza;
4) Nel merito: contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza n. 741 pubblicata il
7/06/2024 pronunciata dal Tribunale di Livorno in sede Collegiale nel giudizio r.g.
2345/2023, respingendo la domanda originariamente proposta, in quanto non risultano provate dal ricorrente in primo grado le circostanze sopravvenute idonee ad alterare
pagina 5 di 12 significativamente l'assetto economico patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio né per il ricorrente nper la signora Parte_1
5) Condannare la odierna parte resistente alla restituzione delle somme allo stesso corrisposte in forza della sentenza n. 741/2024 dal settembre 2023 al pagamento;
6) Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite oltre oneri accessori, per ogni fase e grado del giudizio;
In linea istruttoria : si chiede ammettersi prova per testi già richiesta in primo grado : 1) “DCV che Vostra madre si occupa di almeno tre pomeriggi a Parte_1 Parte_4 settimana, secondo i suoi turni di lavoro, nonché la mattina per accompagnarla a scuola e riprenderla all'uscita, sempre secondo i suoi turni lavorativi?”; 2) “DCV che Parte_1 sin dal 2017 ha sempre prestato aiuto ed è stata presente per la gestione della vostra casa e della bambina?”; a teste si indica ”. Testimone_1
III. Con comparsa di risposta contestava il gravame, deducendone Parte_2
l'infondatezza, per i seguenti motivi:
- la riduzione del contributo al mantenimento è in linea con l'attuale canone mensile gravante sulla corrispondendo alla differenza tra gli 800,00 euro, sanciti dalla Parte_1 sentenza n. 1117/2008, ed i 300,00 euro che la stessa appellante si trova a dover sostenere;
infatti, se il Giudice della sentenza divorzile aveva previsto un contributo in favore di controparte di importo pari a 1050,00 euro di cui 800,00 destinati al canone di locazione, e il restante importo (di euro 250,00) a titolo di mantenimento, appare del tutto in linea il nuovo importo di 550 euro mensili visto il nuovo importo di locazione;
- rispetto all'impegno familiare che graverebbe su parte appellante sono state giudicate, dal
Giudice di prime cure, del tutto irrilevanti e pertanto, disattese le richieste istruttorie sul punto essendo superflue ai fini della decisione;
la circostanza secondo la quale la si troverebbe impossibilitata a inserirsi nel mondo del lavoro perché impegnata Parte_1 nel prestare sostegno al figlio, non può assumere rilievo in punto di quantificazione del contributo economico a carico del . Si rileva che i rapporti di controparte con il Parte_2 figlio si sono deteriorati sino ad una integrale carenza di contatti tra i due;
Tes_1
- quanto al mancato rilievo, ad opera del Giudice di prime cure, della carenza dei presupposti necessari ad integrare la fattispecie in esame, parte appellata ha offerto copiose allegazioni e produzioni documentali, consentendo al giudicante di rilevare pacificamente di come la situazione economica del abbia subìto un decisivo depauperamento;
i fatti Parte_2 sopravvenuti allegati sono stati correttamente interpretati dal Tribunale labronico, alla luce dell'art 9 L898/1970, come “giustificati motivi” idonei a rivedere le determinazioni adottate pagina 6 di 12 in precedenza;
impropriamente parte appellante riferisce nei propri scritti difensivi che alla vendita della casa familiare del e della nuova moglie a settembre 2023 sia seguito Parte_2
l'acquisto di una nuovo proprietà e fittiziamente intestata al fratello della coniuge dell'esponente: la vendita del suddetto immobile è stata operazione necessaria per assolvere, almeno in parte, alle rilevanti esposizioni debitorie e il rimanente (euro 25.000)è stato destinato all'acquisto dell'immobile del fratello della sig.ra dove attualmente il nucleo Pt_3 familiare del alloggia e per il quale quest'ultimo paga un canone di locazione di Parte_2
550,00 euro mensili1.
- la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appare del tutto priva di presupposti giustificativi dell'invocata misura cautelare;
rispetto al fumus boni iuris le difese ai gravami articolati da controparte sono tali da far ritenere non sussistente la probabilità di una riforma dell'appellata sentenza;
per quanto concerne il periculum in mora, nessun pregiudizio subirebbe la dall'esecuzione della sentenza. Al contrario, in caso di Parte_1 accoglimento del presente gravame il si troverebbe nella posizione di non poter Parte_2 recuperare il proprio credito, atteso che la non offre valide garanzie di solvibilità Parte_1
CONCLUSIONI
“IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n.741/2024 del Tribunale di Livorno in quanto infondata per i motivi in atti.
NEL MERITO: respingere l'appello promosso dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno
n.741/2024 del 07.06.2024 per tutti i motivi in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le richieste istruttorie di ammissione della prova testimoniale e di disposizione delle indagini di Polizia Tributaria come contestato in atti.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado”.
La Corte ha disposto svolgimento di ctu sul seguente quesito:
“ dica il CTU la posizione reddituale e patrimoniale delle par t i al momento della instaurazione del giudizio e al momento della sentenza di divorzio. In particolare, con riguardo alla posizione dell'appellante l 'eventuale reddito e l ' l'eventuale patrimonio;
in relazione alla posizioen dell'appellato l'eventuale reddito e patrimonio al istaurazione del divorzio e alla attualità con particolare riguardo agli avvenimenti medio tempore sopravvenuti sia in relaizone all'acquisto del centro medico con contrazione di debiti dei quali occorre verificare la attuale sussistenza o la intervenuta soddisfazione, sia in relazione ai beni ereditati oltrechè alla situazione reddituale e patrimoniale della moglie dell'appellato.
La ctu ha risposto al quesito e le sue conclusioni saranno oggetto di esame in parte motiva.
pagina 7 di 12 Le parti hanno concluso in via cartolare il 19 settembre 2025 e il Collegio ha discusso ila causa in data odierna.
Trattasi quindi della impugnazione di sentenza avente ad oggetto la richiesta modifica dell'assegno divorzile che doveva corrispondere a a guisa della modifica Parte_2 Parte_1 delle condizioni reddituali e patrimoniali. La domanda è stata accolta e l'assegno ridotto ad
€ 550 ( contro circa 1215 come somma rivalutata a seguito del decremento dovuto alla cessazione del mantenimento per il figlio, dagli originari 1300 € ).
In Cass 15387-2025 la S.C. ha delineato il quadro di riferimento per la soluzione della presente controversia.
Essa afferma in motivazione : “In primo luogo, si osserva che il giudizio de quo è un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, di per sé limitato a valutare la incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti, e non ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (; ).
Com'è noto, la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come presenza di un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato.
Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per
l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del
"diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione ().
La revisione dell'assegno divorzile, dunque, richiede la presenza di "giustificati motivi", ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi ().
pagina 8 di 12
In sintesi, per procedere alla revisione ex è necessario l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda, cui segue la valutazione della fondatezza della stessa, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell', comma 6, , al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno ().
Il medesimo principio trova conferma nella riforma introdotta dal , non applicabile al presente procedimento ratione temporis, ove nel titolo dedicato al "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", tra le norme che disciplinano il giudizio di primo grado, vi è l' c.p.c., il quale stabilisce che "Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici."
Ciò posto nel caso di specie la Corte di appello, con motivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, ha escluso la sussistenza del presupposto indefettibile per procedere alla verifica sulla fondatezza della domanda vale a dire l'esistenza di fatti sopravvenuti in grado di determinare una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto a quella definita con la pronuncia di divorzio.
I presupposti denunciati dal sono da un lato il proprio impoverimento derivato dai Parte_2 fatti meglio sopra narrati e dall'altro il mutamento in melius della situazione della ex coniuge atteso che ella ha ereditato un 50% di immobile dalla madre ove vive pagando un canone di € 300 mensili al fratello. Ha ritenuto il Tribunale da un lato il provato peggioramento della posizione del dall'altro il dedotto miglioramento rispetto alla Parte_2 posizione della incidente proprio su una delle voci espressamente considerate ( il Parte_1 canone ) e ha quindi rideterminato l'importo nella somma di € 550 mensili a fare data dalla introduzione della lite.
Le conclusioni della ctu disposta consentono di disattendere quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla posizione del negli anni successivi al 2007 ( divorzio ) ad oggi. La Parte_2 sua posizione infatti non è nel frattempo affatto peggiorata ma anzi migliorata seppure abbia pagina 9 di 12 dovuto certamente affrontare una situazione debitoria derivante dalla creazione di un centro medico che si è sostanziata in un affare negativo.
Emerge infatti da quanto chiaramente esposto dalla ctu quanto segue:
Parte_2
Reddito netto mensile
Di seguito il reddito medio mensile all' epoca del divorzio e all' instaurazione del giudizio reddito netto mensile al 2008 al 2023
3.631 5.900
Impegni finanziari al 2023 e all' attualità
ISTITUTO DI CREDITO FINANZIAMENTO N.RATE STIPULA SCADENZA
MENSILE RESIDUO 30/04/2025
• PRESTITO 120 mag-19 mag-29 24 1.224 Controparte_1
• MUTUO IPOTECARIO 240 mar-19 nov-39 310 53.866 Controparte_1
• 120 nov-19 mag-30 1.000 61.857 Controparte_2
• TOTALE 1.334 116.947
Quanto alle proprietà immobiliari mentre alla data del divorzio, egli non ne aveva alcuna al 2023 e alla attualità egli possiede
Piena proprietà di un appartamento di mq. 67 in Olbia (SS), Località Caldosu distinto al
Catasto Fabbricati nel foglio 25 particella 140 sub. 30 pervenuto per acquisto con atto
Notaio trascritto il 1.4.2019 part. 2040 Persona_1
Quota indivisa pari a 24/3384 della proprietà di una piscina condominiale in Olbia (SS),
Località Caldosu distinta al Catasto Fabbricati nel foglio 25 particella 134 sub. 192 pervenuta per acquisto con atto Notaio trascritto il 15.5.2019 part. Persona_2
3076
Quota indivisa pari a ½ (un mezzo) della proprietà di terreni per complessivi mq. 14.478 in Teano (CE) distinti al Catasto Terreni nel foglio 31 particelle 72 e 294, la cui nuda proprietà è pervenuta per successione del padre con denuncia trascritta il 29.1.2013 part. 2727 e successiva riunione d'usufrutto per successione della madre deceduta l'8.11.2021
pagina 10 di 12 Quota indivisa pari a 1/10 (un decimo) della proprietà di terreni per complessivi mq.
3.452 in Teano (CE) ……
Diritto di abitazione pervenuto per donazione dal figlio nel 2022 appartamento con autorimessa in Livorno Via Ferrigni 14 Diritto di abitazione pervenuto per donazione dal figlio nel 2022 appartamento con autorimessa in Livorno Via Ferrigni 14
Precisa il ctu che tra la separazione ed il divorzio il ha venduto un immobile a Parte_2
Livorno e tuttavia al momento dell'intercorso divorzio tale situazione gli era certamente nota.
Quanto alla posizione debitoria la ctu la ricostruisce come segue
Si osserva che gli immobili di proprietà del sig. in Olbia oltre che i terreni a Parte_2
Teano al 2023 ad oggi risultano formalmente gravati da due iscrizioni di ipoteche giudiziali a favore di BC TA AR il cui debito è stato estinto.
Risulta invece sussistente sull' immobile di Olbia l'ipoteca volontaria a favore di Banca
Intesa per euro 120. 000, 00 per mutuo concesso all' acquisto per euro 60 .000, 00 di capitale ed in regolare ammortamento.
Gli ulteriori debiti sono sostanzialmente definiti sia per intervenuta transazione sia per l'intervento meglio descritto in ctu della attuale moglie del . Parte_2
In definitiva il guadagno di più dell'epoca del divorzio, ha un patrimonio Parte_2 immobiliare che non aveva e ha solo il mutuo della casa di Olbia che tuttavia appunto si annulla con il valore dell'immobile.
Inoltre gli può fare conto sul reddito della moglie che certamente integra le spese ordinarie: essi sono poi affittuari del fratello di lei per € 550 mensili di un appartamento al cui acquisto hanno in parte contribuito.
In definitiva nessun peggioramento nella condizione del Mesoellla.
Di contro la vive con l'assegno dell'ex coniuge e è diventata appunto Parte_1 proprietaria deli 50% di una casa ereditata dalla madre per la quale paga un canone di €
300 mensili.
Deve quindi osservarsi che se l'insegnamento ella Corte impone una valutazione comparativa che non può limitarsi a verificare l'importo già indicato per il canone e sottrarre da questo quanto ora effettivamente pagato, così arrivando alla somma da riconoscere alla deve rilevarsi che di poco la situazione di quest'ultima sia Parte_1 pagina 11 di 12 migliorata laddove si tenga in conto l'importo con il quale ella deve vivere oltre il pagamento del canone, considerando non solo le utenze ma anche le tasse sull'immobile
Appare pertanto opportuno ritenere che l'importo dell'assegno divorzile debba essere calcolato tenuto conto dell'importo percepito nel 2023 pari a circa 1200 € mensili in €
1000 , fermo il resto.
Le spese di lite da calcolarsi unitariamente per i 2 gradi di giudio atteso il complessivo esito della lite possono essere compensate.
Le spese di ctu liquidate come in atti sono poste per intero a carico del che vi Parte_2 ha dato causa.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza 741-2024 del Tribunale di
Livorno determina in € 1000 mensili l'assegno divorzile che deve a Parte_2
, fermo il resto. Parte_1
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Pone le spese di ctu a carico di , liquidate come da separato atto. Parte_2
Firenze 20 settembre 2025
La Presidente Relatrice
Isabella Mariani
pagina 12 di 12
I sezione civile
Nelle persone di
Dr. I.Mariani Presidente
Dr. D Lococo Consigliere
Dr. A. Guerrieri Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa RG 2115 2024
Vertente tra
Avv. Parte_1 [...]
Avv. S. Taddia Parte_2
Conclusioni come in parte espositiva
Fatto e diritto
I. Il Tribunale di Livorno con sentenza n. 741/2024, emessa a seguito del ricorso proposto da per la modifica delle condizioni di divorzio in punto di Parte_2 assegno di mantenimento disposto in favore della come da sentenza n. Parte_1
1117/2008 del Tribunale labronico, disponeva come di seguito:
“A modifica della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
[...]
e pronunciata dal Tribunale di Livorno depositata in data Parte_2 Parte_1
28/10/2008 (sent. n. 117/2008) così dispone:
- modifica l'importo dell'assegno divorzile posto a carico del signor da Parte_2 corrispondersi in favore della signora in euro 550,00 mensili, a decorrere Parte_1 dal settembre 2023, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
- Salva ogni altra disposizione già resa in sede di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- compensa integralmente le spese di lite.”
In data 28.08.2023 il presentava ricorso ex art 473 bis 29 c.p.c. per vedersi Parte_2 accogliere la domanda di modifica delle condizioni di divorzio in punto di assegno di mantenimento;
nel ricorso allegava le difficoltà economiche sopraggiunte nel corso degli anni a causa di un'operazione di investimento immobiliare e commerciale rilevatasi fallimentare con gravi conseguenze economiche e, per questo, destinatario di numerosi provvedimenti monitori da parte degli istituti di credito coinvolti in tali operazioni con iscrizione di garanzie reali su immobili di sua proprietà; rilevava che la condizione pagina 1 di 12 patrimoniale della nel frattempo era migliorata in quanto aveva ereditato, alla Parte_1 morte della madre, l'appartamento presso il quale abitava, corrispondendo un canone di locazione al fratello (comproprietario) di importo pari a 300,00 euro mensili e quindi inferiore rispetto a quello versato in precedenza e del cui pagamento il si era fatto Parte_2 espressamente carico con gli accordi omologati nella sentenza di divorzio n. 1117/2008 ovvero “per complessivi euro 1.300,00 comprensivi sia del contributo al mantenimento, per euro 250,00, del figlio (illo tempore) minorenne sia dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge pari ad euro 1.050,00, di cui euro 800,00 destinati al pagamento del canone di affitto di casa”.
Pertanto, chiedeva con ricorso la modifica delle condizioni di divorzio con revoca dell'assegno divorzile in favore della ex moglie o, in via subordinata, con riduzione dello stesso.
Con comparsa di risposta la contestava integralmente le argomentazioni poste a Parte_1 fondamento del ricorso, rappresentando che la somma di 800,00 euro mensili, che la stessa utilizzava per il pagamento del canone di affitto, era stata prevista senza vincolo di destinazione;
confermava la nuova situazione abitativa presso la casa della madre, interessata da regolare contratto di affitto stipulato col fratello per importo annuo di
3.600,00 euro mensili;
negava modifiche migliorative della propria situazione economica in quanto con la morte della madre aveva perso ogni aiuto economico poiché impossibilitata a inserirsi nel mondo del lavoro essendo settimanalmente impegnata ad aiutare il figlio con la gestione della nipotina;
negava il peggioramento economico subito negli anni dal , Parte_2 in quanto quest'ultimo aveva venduto alcuni immobili ereditati dalla famiglia ricavandone proventi e che la portata dei debiti non era tale da giustificare in pejus la situazione economica dell'ex coniuge. Concludeva per il rigetto delle domande avanzate da controparte.
Il Giudice di primo grado, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti senza necessità di svolgimento dell'attività istruttoria e ritenuta superflua la prova per testi richiesta da parte resistente, decideva come da dispositivo e sulla base delle seguenti motivazioni: il aveva effettivamente allegato – a sostegno della sua domanda – fatti Parte_2 nuovi e sopravvenuti rispetto al momento della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, idonei a dimostrare un sostanziale depauperamento del suo patrimonio immobiliare e delle sue risorse finanziarie;
lo stesso aveva investito risorse proprie Parte_2 per la partecipazione alla formazione del polo diagnostico con la società EKO2 S.r.l., richiesto prestiti bancari e fornito ampie garanzie personali e patrimoniali per le operazioni necessarie a finanziare il progetto;
numerosi i decreti ingiuntivi emessi a suo carico per debiti contratti dalla società garantita con esborsi mensili di circa 2.000,00 euro all'esito pagina 2 di 12 peraltro anche della dismissione (nell'ambito delle procedure per il recupero crediti) dell'immobile ove aveva posto la propria abitazione successivamente al divorzio;
il Tribunale di primo grado, quindi, riteneva che le variazioni in pejus delle condizioni economiche dello stesso potessero delinearsi quale giustificato motivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 L. 898/1970 e della conseguente domanda di modifica delle statuizioni economiche in sede di divorzio, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità per la quale ““La revisione dell'assegno divorzile richiede la presenza di "giustificati motivi" e impone la verifica di una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle loro situazioni finanziarie e patrimoniali. È necessario accertare con rigore l'effettiva esistenza dei mutamenti e verificare il nesso di causalità tra tali mutamenti e la nuova situazione economica che si è creata. La revisione dell'assegno di divorzio comporta la rivalutazione dell'accertamento patrimoniale effettuato in sede di determinazione dell'assegno stesso. La valutazione delle variazioni economiche dei coniugi deve essere condotta in modo obiettivo e non è soggetta a revisione in sede di cassazione se basata su elementi di fatto adeguatamente valutati dalla Corte di merito” (Cass. civ. sent n. 6260/24); per contro rilevava che la posizione della era – per circostanza anch'essa Parte_1 sopravenuta e nuova rispetto all'epoca del divorzio – migliorata, avendo la stessa reperito una nuova sistemazione abitativa, acquistata jure hereditatis alla morte della madre, seppur in comproprietà col fratello e al quale corrispondeva un canone locatizio di 3600,00 euro annui, comunque inferiore rispetto a quello sostenuto all'epoca del divorzio;
rilevava che la somma di 800 euro mensili - disposti con sentenza n. 1117/2008 a favore della - Parte_1 era destinata, come emerso inequivocabilmente dal provvedimento stesso, al pagamento dell'affitto. Pertanto, il minore esborso sostenuto dalla per il canone di affitto non Parte_1 poteva rilevare, tenuto conto che la maggior misura del mantenimento disposta in suo favore in sede di divorzio riguardava proprio i costi da ella sostenuti per l'esigenza abitativa;
conseguentemente, il Giudice di primo grado - visto il nuovo assetto economico patrimoniale delle parti e visto il perdurare dello squilibrio tra le situazioni reddituali degli ex coniugi - rigettava la domanda di revoca dell'assegno di mantenimento e accoglieva la domanda proposta in via subordinata dal ricorrente, con rideterminazione come da dispositivo dell'importo mensile.
II. Avverso tale sentenza propone appello ex art 473 bis. 30 c.p.c. e contestuale istanza sospensiva ex art 283 c.p.c. per non aver il Tribunale di Livorno Parte_1
pagina 3 di 12 operato una corretta applicazione dell'art.9 L. 898/1970 e dei principi indicati in materia di giurisprudenza di legittimità;
Il Giudice di primo grado, nel ritenere che il ricorrente avesse allegato e documentato fatti nuovi e sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio, idonei a rappresentare i mutamenti “in pejus” richiesti dalla normativa ai fini della revoca e/o modifica dell'assegno divorzile, ometteva di:
- rilevare l'assenza della documentazione relativa ai redditi del all'epoca del Parte_2 divorzio, necessaria al fine di verificare la variazione del pregresso assetto patrimoniale nonché l'effettività dei supposti mutamenti;
- di verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra i fatti sopravvenuti e la nuova situazione patrimoniale conseguentemente instauratasi;
Pertanto, il Giudice di prime cure, rispetto al significato da attribuire ai giustificati motivi previsti dall'art 9 L. 898/1970, avrebbe dovuto compiere la necessaria verifica se, ed in che misura, le circostanze sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato gli equilibri sanciti dall'assetto economico patrimoniale dato dalla sentenza di divorzio (Cass. 7666/2002; Cass.
1645/2023); diversamente ha fondato la propria decisione sia sulla documentazione allegata al ricorso (dd.ii. n.5008/2021; n.15/2022; n.1211/2022 e note di trascrizione di ipoteca), sia su quanto dichiarato dal all'udienza del 19.12.2023, mancando di invitare il Parte_2 ricorrente a specificare in che modo “i nuovi fatti sopravvenuti” abbiano inciso in pejus, ovvero ha omesso di valutare se tali “circostanze fossero idonee a incidere in maniera significativa sulle risorse del soggetto obbligato” (Cass 7650/24).
Inoltre - a differenza di controparte che non ha assolto all'onus probandi in punto di modifica della propria situazione economica - si rileva di come questa difesa ha invece, di contro, provato un miglioramento della situazione economica del non solo a fronte Parte_2 del documentato rilevante reddito da lavoro ma anche perché lo stesso ha acquistato degli immobili negli anni 2012 e 2013 a seguito di eredità e acquisto personale;
dal 2017 risiedeva presso l'abitazione di proprietà della nuova coniuge, la sig.ra immobile Parte_3 venduto con atto del 13.09.23 per poter risanare in parte la posizione debitoria del
, acquistandone però un altro in data 15.09.23, che risulta intestato (fittiziamente) Parte_2 al fratello della ma il cui pagamento è stato effettuato con il denaro proveniente dal Pt_3 conto corrente di quest'ultima che quindi ne resta la reale proprietaria;
inoltre, le ipoteche iscritte a febbraio e giugno 2022 sui propri immobili sono state estinte nell'ottobre 2022, comportando una risoluzione delle posizioni debitorie nelle more di giudizio (e che controparte ometteva di dichiarare);
pagina 4 di 12 infine, rispetto alla situazione economica di parte appellante vero è che all'epoca del divorzio corrispondeva un canone di locazione di 800,00 euro mensili (comprensivo di spese condominiali e utenze), è pur vero che la stessa aveva la possibilità di integrare la somma mensile svolgendo lavori occasionali, oltre a ricevere l'aiuto economico da parte della madre;
attualmente, seppur il canone di locazione è diminuito a 450,00 (comprensivo di spese condominiali e utenze), è venuto meno l'aiuto economico materno oltre a fornire, a sua volta, aiuto economico al figlio ed occuparsi giornalmente della nipote. Tale impegno personale e familiare è da considerarsi alla stregua di quello profuso all'epoca del divorzio, per cui non può certamente ritenersi sussistente alcuna circostanza sopravvenuta e migliorativa della propria situazione economica.
Pertanto, ove il Tribunale di Livorno avesse proceduto ad un accertamento approfondito, anche con incarico alla polizia Tributaria, avesse dato seguito allo svolgimento della fase istruttoria e avesse svolto accurata valutazione dei documenti offerti in comunicazione dalla parte resistente, la decisione sarebbe stata quella di respingere in toto la domanda del ricorrente, in quanto non provata adeguatamente e in assenza di nesso causale circa l'incidenza sulle condizioni all'epoca del divorzio.
Rispetto all'istanza sospensiva ex art. 283 c.p.c., viene rilevata la gravità si prospetta una evidente sproporzione tra il vantaggio del rispetto al pregiudizio patito dalla Parte_2
Parte_1 rilevata l'irreparabilità in quanto dalla mancata sospensiva deriva un pregiudizio quale patimento che inciderebbe fortemente nella vita quotidiana dell'appellante per mancanza di mezzi economici, quindi insuscettibile di reintegrazione per equivalente.
CONCLUSIONI
“Voglia la Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione,
1) In via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto;
2) In via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza e reiterate nella precisazione delle conclusioni;
3) Disporre le indagini di polizia Tributaria con apposita delega alla Guardia di Finanza;
4) Nel merito: contrariis rejectis, riformare integralmente la sentenza n. 741 pubblicata il
7/06/2024 pronunciata dal Tribunale di Livorno in sede Collegiale nel giudizio r.g.
2345/2023, respingendo la domanda originariamente proposta, in quanto non risultano provate dal ricorrente in primo grado le circostanze sopravvenute idonee ad alterare
pagina 5 di 12 significativamente l'assetto economico patrimoniale dato dalle condizioni di divorzio né per il ricorrente nper la signora Parte_1
5) Condannare la odierna parte resistente alla restituzione delle somme allo stesso corrisposte in forza della sentenza n. 741/2024 dal settembre 2023 al pagamento;
6) Condannare la controparte alla refusione delle spese di lite oltre oneri accessori, per ogni fase e grado del giudizio;
In linea istruttoria : si chiede ammettersi prova per testi già richiesta in primo grado : 1) “DCV che Vostra madre si occupa di almeno tre pomeriggi a Parte_1 Parte_4 settimana, secondo i suoi turni di lavoro, nonché la mattina per accompagnarla a scuola e riprenderla all'uscita, sempre secondo i suoi turni lavorativi?”; 2) “DCV che Parte_1 sin dal 2017 ha sempre prestato aiuto ed è stata presente per la gestione della vostra casa e della bambina?”; a teste si indica ”. Testimone_1
III. Con comparsa di risposta contestava il gravame, deducendone Parte_2
l'infondatezza, per i seguenti motivi:
- la riduzione del contributo al mantenimento è in linea con l'attuale canone mensile gravante sulla corrispondendo alla differenza tra gli 800,00 euro, sanciti dalla Parte_1 sentenza n. 1117/2008, ed i 300,00 euro che la stessa appellante si trova a dover sostenere;
infatti, se il Giudice della sentenza divorzile aveva previsto un contributo in favore di controparte di importo pari a 1050,00 euro di cui 800,00 destinati al canone di locazione, e il restante importo (di euro 250,00) a titolo di mantenimento, appare del tutto in linea il nuovo importo di 550 euro mensili visto il nuovo importo di locazione;
- rispetto all'impegno familiare che graverebbe su parte appellante sono state giudicate, dal
Giudice di prime cure, del tutto irrilevanti e pertanto, disattese le richieste istruttorie sul punto essendo superflue ai fini della decisione;
la circostanza secondo la quale la si troverebbe impossibilitata a inserirsi nel mondo del lavoro perché impegnata Parte_1 nel prestare sostegno al figlio, non può assumere rilievo in punto di quantificazione del contributo economico a carico del . Si rileva che i rapporti di controparte con il Parte_2 figlio si sono deteriorati sino ad una integrale carenza di contatti tra i due;
Tes_1
- quanto al mancato rilievo, ad opera del Giudice di prime cure, della carenza dei presupposti necessari ad integrare la fattispecie in esame, parte appellata ha offerto copiose allegazioni e produzioni documentali, consentendo al giudicante di rilevare pacificamente di come la situazione economica del abbia subìto un decisivo depauperamento;
i fatti Parte_2 sopravvenuti allegati sono stati correttamente interpretati dal Tribunale labronico, alla luce dell'art 9 L898/1970, come “giustificati motivi” idonei a rivedere le determinazioni adottate pagina 6 di 12 in precedenza;
impropriamente parte appellante riferisce nei propri scritti difensivi che alla vendita della casa familiare del e della nuova moglie a settembre 2023 sia seguito Parte_2
l'acquisto di una nuovo proprietà e fittiziamente intestata al fratello della coniuge dell'esponente: la vendita del suddetto immobile è stata operazione necessaria per assolvere, almeno in parte, alle rilevanti esposizioni debitorie e il rimanente (euro 25.000)è stato destinato all'acquisto dell'immobile del fratello della sig.ra dove attualmente il nucleo Pt_3 familiare del alloggia e per il quale quest'ultimo paga un canone di locazione di Parte_2
550,00 euro mensili1.
- la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza appare del tutto priva di presupposti giustificativi dell'invocata misura cautelare;
rispetto al fumus boni iuris le difese ai gravami articolati da controparte sono tali da far ritenere non sussistente la probabilità di una riforma dell'appellata sentenza;
per quanto concerne il periculum in mora, nessun pregiudizio subirebbe la dall'esecuzione della sentenza. Al contrario, in caso di Parte_1 accoglimento del presente gravame il si troverebbe nella posizione di non poter Parte_2 recuperare il proprio credito, atteso che la non offre valide garanzie di solvibilità Parte_1
CONCLUSIONI
“IN VIA PRELIMINARE: rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata n.741/2024 del Tribunale di Livorno in quanto infondata per i motivi in atti.
NEL MERITO: respingere l'appello promosso dalla Sig.ra in quanto infondato in fatto Parte_1 ed in diritto e per l'effetto confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno
n.741/2024 del 07.06.2024 per tutti i motivi in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA: rigettare le richieste istruttorie di ammissione della prova testimoniale e di disposizione delle indagini di Polizia Tributaria come contestato in atti.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di secondo grado”.
La Corte ha disposto svolgimento di ctu sul seguente quesito:
“ dica il CTU la posizione reddituale e patrimoniale delle par t i al momento della instaurazione del giudizio e al momento della sentenza di divorzio. In particolare, con riguardo alla posizione dell'appellante l 'eventuale reddito e l ' l'eventuale patrimonio;
in relazione alla posizioen dell'appellato l'eventuale reddito e patrimonio al istaurazione del divorzio e alla attualità con particolare riguardo agli avvenimenti medio tempore sopravvenuti sia in relaizone all'acquisto del centro medico con contrazione di debiti dei quali occorre verificare la attuale sussistenza o la intervenuta soddisfazione, sia in relazione ai beni ereditati oltrechè alla situazione reddituale e patrimoniale della moglie dell'appellato.
La ctu ha risposto al quesito e le sue conclusioni saranno oggetto di esame in parte motiva.
pagina 7 di 12 Le parti hanno concluso in via cartolare il 19 settembre 2025 e il Collegio ha discusso ila causa in data odierna.
Trattasi quindi della impugnazione di sentenza avente ad oggetto la richiesta modifica dell'assegno divorzile che doveva corrispondere a a guisa della modifica Parte_2 Parte_1 delle condizioni reddituali e patrimoniali. La domanda è stata accolta e l'assegno ridotto ad
€ 550 ( contro circa 1215 come somma rivalutata a seguito del decremento dovuto alla cessazione del mantenimento per il figlio, dagli originari 1300 € ).
In Cass 15387-2025 la S.C. ha delineato il quadro di riferimento per la soluzione della presente controversia.
Essa afferma in motivazione : “In primo luogo, si osserva che il giudizio de quo è un giudizio di revisione delle condizioni di divorzio, di per sé limitato a valutare la incidenza dei fatti nuovi sopravvenuti, e non ad accertare ex novo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile (; ).
Com'è noto, la definitività dei provvedimenti adottati in sede di divorzio, anche con riferimento all'assegno divorzile, va intesa come presenza di un giudicato rebus sic stantibus, per cui il giudice, adito per la loro revisione, non può procedere a una diversa ponderazione delle pregresse condizioni economiche delle parti, né può prendere in esame fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedire tale definitività, potendo considerare solo fatti successivi alla formazione del giudicato.
Una volta accertata, in fatto, la sopravvenienza di circostanze potenzialmente idonee, con riferimento alla fattispecie concreta, ad alterare l'assetto economico stabilito tra gli ex coniugi al momento della pronuncia sulle condizioni del divorzio, quale presupposto necessario per
l'instaurazione del giudizio di revisione dell'assegno, il giudice deve, poi, procedere alla valutazione, in diritto, dei "giustificati motivi" che ne consentono la revisione sulla base del
"diritto vivente", tenendo conto della interpretazione giurisprudenziale delle norme applicabili corrente al momento della decisione ().
La revisione dell'assegno divorzile, dunque, richiede la presenza di "giustificati motivi", ma, prima di tutto, impone la verifica di una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi sulla base di una valutazione comparativa delle rispettive situazioni reddituali e patrimoniali. In presenza di sopravvenienze, dunque, è indispensabile accertare con rigore l'effettività dei mutamenti e verificare l'esistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la nuova situazione economica instauratasi ().
pagina 8 di 12
In sintesi, per procedere alla revisione ex è necessario l'accertamento in ordine alla sussistenza di un mutamento sopravvenuto delle condizioni economiche delle parti, quale presupposto dell'accoglimento della domanda, cui segue la valutazione della fondatezza della stessa, da compiersi tenendo conto della funzione in concreto svolta dall'assegno alla luce dei principi enunciati dalla sentenza n. 18287 del 2018 delle Sezioni Unite - ove la valutazione delle condizioni economiche delle parti è collegata causalmente agli altri indicatori presenti nell', comma 6, , al fine di accertare se l'eventuale disparità esistente all'atto dello scioglimento del matrimonio sia stata determinata da scelte condivise di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di uno dei coniugi, tenuto conto della durata del matrimonio e delle rispettive ed effettive potenzialità professionali e reddituali - in modo tale poter valutare l'incidenza o meno delle sopravvenienze sulla spettanza o sulla misura dell'assegno ().
Il medesimo principio trova conferma nella riforma introdotta dal , non applicabile al presente procedimento ratione temporis, ove nel titolo dedicato al "procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", tra le norme che disciplinano il giudizio di primo grado, vi è l' c.p.c., il quale stabilisce che "Qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere, con le forme previste nella presente sezione la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici."
Ciò posto nel caso di specie la Corte di appello, con motivazione che si colloca ben al di sopra del minimo costituzionale, ha escluso la sussistenza del presupposto indefettibile per procedere alla verifica sulla fondatezza della domanda vale a dire l'esistenza di fatti sopravvenuti in grado di determinare una effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi rispetto a quella definita con la pronuncia di divorzio.
I presupposti denunciati dal sono da un lato il proprio impoverimento derivato dai Parte_2 fatti meglio sopra narrati e dall'altro il mutamento in melius della situazione della ex coniuge atteso che ella ha ereditato un 50% di immobile dalla madre ove vive pagando un canone di € 300 mensili al fratello. Ha ritenuto il Tribunale da un lato il provato peggioramento della posizione del dall'altro il dedotto miglioramento rispetto alla Parte_2 posizione della incidente proprio su una delle voci espressamente considerate ( il Parte_1 canone ) e ha quindi rideterminato l'importo nella somma di € 550 mensili a fare data dalla introduzione della lite.
Le conclusioni della ctu disposta consentono di disattendere quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla posizione del negli anni successivi al 2007 ( divorzio ) ad oggi. La Parte_2 sua posizione infatti non è nel frattempo affatto peggiorata ma anzi migliorata seppure abbia pagina 9 di 12 dovuto certamente affrontare una situazione debitoria derivante dalla creazione di un centro medico che si è sostanziata in un affare negativo.
Emerge infatti da quanto chiaramente esposto dalla ctu quanto segue:
Parte_2
Reddito netto mensile
Di seguito il reddito medio mensile all' epoca del divorzio e all' instaurazione del giudizio reddito netto mensile al 2008 al 2023
3.631 5.900
Impegni finanziari al 2023 e all' attualità
ISTITUTO DI CREDITO FINANZIAMENTO N.RATE STIPULA SCADENZA
MENSILE RESIDUO 30/04/2025
• PRESTITO 120 mag-19 mag-29 24 1.224 Controparte_1
• MUTUO IPOTECARIO 240 mar-19 nov-39 310 53.866 Controparte_1
• 120 nov-19 mag-30 1.000 61.857 Controparte_2
• TOTALE 1.334 116.947
Quanto alle proprietà immobiliari mentre alla data del divorzio, egli non ne aveva alcuna al 2023 e alla attualità egli possiede
Piena proprietà di un appartamento di mq. 67 in Olbia (SS), Località Caldosu distinto al
Catasto Fabbricati nel foglio 25 particella 140 sub. 30 pervenuto per acquisto con atto
Notaio trascritto il 1.4.2019 part. 2040 Persona_1
Quota indivisa pari a 24/3384 della proprietà di una piscina condominiale in Olbia (SS),
Località Caldosu distinta al Catasto Fabbricati nel foglio 25 particella 134 sub. 192 pervenuta per acquisto con atto Notaio trascritto il 15.5.2019 part. Persona_2
3076
Quota indivisa pari a ½ (un mezzo) della proprietà di terreni per complessivi mq. 14.478 in Teano (CE) distinti al Catasto Terreni nel foglio 31 particelle 72 e 294, la cui nuda proprietà è pervenuta per successione del padre con denuncia trascritta il 29.1.2013 part. 2727 e successiva riunione d'usufrutto per successione della madre deceduta l'8.11.2021
pagina 10 di 12 Quota indivisa pari a 1/10 (un decimo) della proprietà di terreni per complessivi mq.
3.452 in Teano (CE) ……
Diritto di abitazione pervenuto per donazione dal figlio nel 2022 appartamento con autorimessa in Livorno Via Ferrigni 14 Diritto di abitazione pervenuto per donazione dal figlio nel 2022 appartamento con autorimessa in Livorno Via Ferrigni 14
Precisa il ctu che tra la separazione ed il divorzio il ha venduto un immobile a Parte_2
Livorno e tuttavia al momento dell'intercorso divorzio tale situazione gli era certamente nota.
Quanto alla posizione debitoria la ctu la ricostruisce come segue
Si osserva che gli immobili di proprietà del sig. in Olbia oltre che i terreni a Parte_2
Teano al 2023 ad oggi risultano formalmente gravati da due iscrizioni di ipoteche giudiziali a favore di BC TA AR il cui debito è stato estinto.
Risulta invece sussistente sull' immobile di Olbia l'ipoteca volontaria a favore di Banca
Intesa per euro 120. 000, 00 per mutuo concesso all' acquisto per euro 60 .000, 00 di capitale ed in regolare ammortamento.
Gli ulteriori debiti sono sostanzialmente definiti sia per intervenuta transazione sia per l'intervento meglio descritto in ctu della attuale moglie del . Parte_2
In definitiva il guadagno di più dell'epoca del divorzio, ha un patrimonio Parte_2 immobiliare che non aveva e ha solo il mutuo della casa di Olbia che tuttavia appunto si annulla con il valore dell'immobile.
Inoltre gli può fare conto sul reddito della moglie che certamente integra le spese ordinarie: essi sono poi affittuari del fratello di lei per € 550 mensili di un appartamento al cui acquisto hanno in parte contribuito.
In definitiva nessun peggioramento nella condizione del Mesoellla.
Di contro la vive con l'assegno dell'ex coniuge e è diventata appunto Parte_1 proprietaria deli 50% di una casa ereditata dalla madre per la quale paga un canone di €
300 mensili.
Deve quindi osservarsi che se l'insegnamento ella Corte impone una valutazione comparativa che non può limitarsi a verificare l'importo già indicato per il canone e sottrarre da questo quanto ora effettivamente pagato, così arrivando alla somma da riconoscere alla deve rilevarsi che di poco la situazione di quest'ultima sia Parte_1 pagina 11 di 12 migliorata laddove si tenga in conto l'importo con il quale ella deve vivere oltre il pagamento del canone, considerando non solo le utenze ma anche le tasse sull'immobile
Appare pertanto opportuno ritenere che l'importo dell'assegno divorzile debba essere calcolato tenuto conto dell'importo percepito nel 2023 pari a circa 1200 € mensili in €
1000 , fermo il resto.
Le spese di lite da calcolarsi unitariamente per i 2 gradi di giudio atteso il complessivo esito della lite possono essere compensate.
Le spese di ctu liquidate come in atti sono poste per intero a carico del che vi Parte_2 ha dato causa.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello avverso la sentenza 741-2024 del Tribunale di
Livorno determina in € 1000 mensili l'assegno divorzile che deve a Parte_2
, fermo il resto. Parte_1
Compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Pone le spese di ctu a carico di , liquidate come da separato atto. Parte_2
Firenze 20 settembre 2025
La Presidente Relatrice
Isabella Mariani
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