CA
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/09/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
, ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
anche quale mandatario della rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura generale alle liti, dagli avv.ti Antonella Testa e Pierluigi Tomaselli;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Federico Petino;
Appellato
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito -contributi gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2019, adiva il CP_1
Tribunale di Siracusa proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.59820190001417911000, notificato in data 28.08.2019, con cui l' gli Pt_1
aveva intimato il pagamento della somma di € 8.756,80 a titolo di contributi dovuti per l'iscrizione alla “Gestione commercianti”, relativamente al periodo dal 01- 2012 al 12-2014.
Con sentenza n. 469/2023, pubblicata in data 26 luglio 2023, il tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo che l non avesse provato Pt_1
l'espletamento da parte dello di attività lavorativa commerciale, con CP_1
caratteri di abitualità e prevalenza, ulteriore rispetto a quella di amministratore della società.
Avverso la sentenza proponeva appello l'istituto previdenziale con ricorso depositato il 28.8.2023.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, l'istituto previdenziale censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996.
Sostiene che il tribunale ha errato nel non tenere conto di elementi precisi e concordanti da cui emergeva lo svolgimento di attività commerciale da parte del ricorrente in primo grado, il quale era socio accomandatario della
Impresa e Sviluppo di . Controparte_2
Lamenta, in particolare, che non si è tenuto conto del fatto che la società
aveva avuto soltanto un lavoratore dipendente nel primo trimestre del 2012;
che l'altro socio (al 50%) dello non era iscritto alla gestione CP_1
commercianti o ad altra cassa pensionistica;
che non risultava specificato chi esercitasse i poteri tipici del commerciante (quali fissare i prezzi degli affari,
avere contatti con i clienti e con i fornitori), né risultava che lo , nel CP_1
periodo oggetto di causa, svolgesse attività diverse da quelle esercitate nell'ambito della società “Impresa e sviluppo di . CP_1 CP_2
L 'istituto appellante evidenzia che quelli sopra indicati sono tutti elementi che denotano lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale da parte dello . CP_1
Insiste nell'ammissione delle prove (interrogatorio formale di CP_1
e prove testimoniali) già dedotte in primo grado.
[...] Rileva, inoltre, che lo non ha mai presentato alla Agenzia delle CP_1
Entrate istanza di correzione dei quadri RK nella dichiarazione dei redditi,
asserendo l'erronea compilazione della stessa, laddove era stata contrassegnata la prevalenza dell'attività all'interno della società; a fronte di tale dichiarazione, l'appellato avrebbe dovuto dimostrare di svolgere un'altra attività abituale e prevalente, e sinanche di essere incorso in errore nella compilazione della citata dichiarazione fiscale.
Censura, infine, la statuizione sulle spese processuali.
2. L'appello non può essere accolto.
3. Va dato atto che con le note del 9.7.2025, la difesa dello ha prodotto CP_1
la sentenza n.190/2024 dell'11.03.2024 della Corte di appello di Catania,
sez. lav., emessa fra le stesse parti del giudizio nella medesima questione oggetto del presente giudizio;
la suddetta sentenza è passata in giudicato,
come si evince dalla relativa certificazione del 3.6.2024 rilasciata dalla cancelleria.
L'appellato ha eccepito il giudicato, tenuto conto che il periodo controverso oggetto del presente giudizio di appello (dal 2012 al 2014) coincide con quello esaminato e statuito con la sentenza passata in giudicato n.190/2024
(periodo dal 2012 al 2017).
L'eccezione di giudicato è fondata.
La suddetta sentenza 190/2024 - pronunciando su opposizione proposta dallo avverso un altro avviso di addebito, notificato precedentemente a CP_1 quello oggetto di causa e prodotto in primo grado sub n.1 del fascicolo di parte dello - ha statuito la non debenza dei contributi richiesti CP_1
dall'ente previdenziale, evidenziando che la società gestita dall'odierno appellato ha cessato l'attività a far data da aprile 2012.
In dettaglio, nella sentenza 190/2024 si legge: “… la società sostiene che da
aprile 2012 è rimasta del tutto inattiva, nonostante la richiesta di
cancellazione sia stata presentata il 31.12.2014.
Il Collegio evidenzia che l'assunto della società trova in atti molteplici
riscontri.
L'unica dipendente è stata licenziata già al 30.3.2012; nella visura camerale
in atti la società viene indicata come inattiva;
dall'atto di scioglimento della
società emerge che all'epoca non vi erano rapporti pendenti, tant'è che non
si è fatto luogo alla messa in liquidazione;
infine, sempre dalla visura
camerale emerge che l'ultimo protocollo prima dello scioglimento della
società risale al 2012, il che comporta che non è stato nel frattempo
presentato alcun bilancio. Trattasi sempre di elementi indiziari che, tuttavia,
privano di significativo valore probatorio quanto evidenziato dall'istituto.
La richiesta di prova è inammissibile, in quanto gli articolati risultano
generici e privi di riferimenti temporali…”.
Quanto statuito nella sentenza passata in giudicato vale anche per il presente giudizio, atteso che i contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto in primo grado (che sono relativi a periodi successivi alla cessazione dell'attività societaria, e segnatamente ai periodi da luglio 2012 a ottobre
2014, come emerge dallo stesso avviso di addebito nella sezione “Dettaglio
degli addebiti e degli importi dovuti”), riguardano annualità (dal 2012 al
2014) coincidenti con quelle esaminate dalla sentenza 190/2024 (dal 2012 al
2017), come peraltro emerge anche dalla disamina dell'avviso di addebito oggetto di opposizione nel giudizio conclusosi con la citata sentenza definitiva emessa tra le stesse parti.
L'appello deve in conclusione essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 e successive modifiche,
per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro,
all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Consigliera rel. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere rel.
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 737/2023 R.G. promossa
DA
Parte_1
, ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1
anche quale mandatario della rappresentato e difeso, giusta Parte_2
procura generale alle liti, dagli avv.ti Antonella Testa e Pierluigi Tomaselli;
Appellante
CONTRO
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._1
dall'avv. Antonio Federico Petino;
Appellato
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito -contributi gestione commercianti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 settembre 2019, adiva il CP_1
Tribunale di Siracusa proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n.59820190001417911000, notificato in data 28.08.2019, con cui l' gli Pt_1
aveva intimato il pagamento della somma di € 8.756,80 a titolo di contributi dovuti per l'iscrizione alla “Gestione commercianti”, relativamente al periodo dal 01- 2012 al 12-2014.
Con sentenza n. 469/2023, pubblicata in data 26 luglio 2023, il tribunale accoglieva l'opposizione, ritenendo che l non avesse provato Pt_1
l'espletamento da parte dello di attività lavorativa commerciale, con CP_1
caratteri di abitualità e prevalenza, ulteriore rispetto a quella di amministratore della società.
Avverso la sentenza proponeva appello l'istituto previdenziale con ricorso depositato il 28.8.2023.
Si costituiva l'appellato chiedendo il rigetto del gravame.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo di appello, l'istituto previdenziale censura la sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996.
Sostiene che il tribunale ha errato nel non tenere conto di elementi precisi e concordanti da cui emergeva lo svolgimento di attività commerciale da parte del ricorrente in primo grado, il quale era socio accomandatario della
Impresa e Sviluppo di . Controparte_2
Lamenta, in particolare, che non si è tenuto conto del fatto che la società
aveva avuto soltanto un lavoratore dipendente nel primo trimestre del 2012;
che l'altro socio (al 50%) dello non era iscritto alla gestione CP_1
commercianti o ad altra cassa pensionistica;
che non risultava specificato chi esercitasse i poteri tipici del commerciante (quali fissare i prezzi degli affari,
avere contatti con i clienti e con i fornitori), né risultava che lo , nel CP_1
periodo oggetto di causa, svolgesse attività diverse da quelle esercitate nell'ambito della società “Impresa e sviluppo di . CP_1 CP_2
L 'istituto appellante evidenzia che quelli sopra indicati sono tutti elementi che denotano lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale da parte dello . CP_1
Insiste nell'ammissione delle prove (interrogatorio formale di CP_1
e prove testimoniali) già dedotte in primo grado.
[...] Rileva, inoltre, che lo non ha mai presentato alla Agenzia delle CP_1
Entrate istanza di correzione dei quadri RK nella dichiarazione dei redditi,
asserendo l'erronea compilazione della stessa, laddove era stata contrassegnata la prevalenza dell'attività all'interno della società; a fronte di tale dichiarazione, l'appellato avrebbe dovuto dimostrare di svolgere un'altra attività abituale e prevalente, e sinanche di essere incorso in errore nella compilazione della citata dichiarazione fiscale.
Censura, infine, la statuizione sulle spese processuali.
2. L'appello non può essere accolto.
3. Va dato atto che con le note del 9.7.2025, la difesa dello ha prodotto CP_1
la sentenza n.190/2024 dell'11.03.2024 della Corte di appello di Catania,
sez. lav., emessa fra le stesse parti del giudizio nella medesima questione oggetto del presente giudizio;
la suddetta sentenza è passata in giudicato,
come si evince dalla relativa certificazione del 3.6.2024 rilasciata dalla cancelleria.
L'appellato ha eccepito il giudicato, tenuto conto che il periodo controverso oggetto del presente giudizio di appello (dal 2012 al 2014) coincide con quello esaminato e statuito con la sentenza passata in giudicato n.190/2024
(periodo dal 2012 al 2017).
L'eccezione di giudicato è fondata.
La suddetta sentenza 190/2024 - pronunciando su opposizione proposta dallo avverso un altro avviso di addebito, notificato precedentemente a CP_1 quello oggetto di causa e prodotto in primo grado sub n.1 del fascicolo di parte dello - ha statuito la non debenza dei contributi richiesti CP_1
dall'ente previdenziale, evidenziando che la società gestita dall'odierno appellato ha cessato l'attività a far data da aprile 2012.
In dettaglio, nella sentenza 190/2024 si legge: “… la società sostiene che da
aprile 2012 è rimasta del tutto inattiva, nonostante la richiesta di
cancellazione sia stata presentata il 31.12.2014.
Il Collegio evidenzia che l'assunto della società trova in atti molteplici
riscontri.
L'unica dipendente è stata licenziata già al 30.3.2012; nella visura camerale
in atti la società viene indicata come inattiva;
dall'atto di scioglimento della
società emerge che all'epoca non vi erano rapporti pendenti, tant'è che non
si è fatto luogo alla messa in liquidazione;
infine, sempre dalla visura
camerale emerge che l'ultimo protocollo prima dello scioglimento della
società risale al 2012, il che comporta che non è stato nel frattempo
presentato alcun bilancio. Trattasi sempre di elementi indiziari che, tuttavia,
privano di significativo valore probatorio quanto evidenziato dall'istituto.
La richiesta di prova è inammissibile, in quanto gli articolati risultano
generici e privi di riferimenti temporali…”.
Quanto statuito nella sentenza passata in giudicato vale anche per il presente giudizio, atteso che i contributi oggetto dell'avviso di addebito opposto in primo grado (che sono relativi a periodi successivi alla cessazione dell'attività societaria, e segnatamente ai periodi da luglio 2012 a ottobre
2014, come emerge dallo stesso avviso di addebito nella sezione “Dettaglio
degli addebiti e degli importi dovuti”), riguardano annualità (dal 2012 al
2014) coincidenti con quelle esaminate dalla sentenza 190/2024 (dal 2012 al
2017), come peraltro emerge anche dalla disamina dell'avviso di addebito oggetto di opposizione nel giudizio conclusosi con la citata sentenza definitiva emessa tra le stesse parti.
L'appello deve in conclusione essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri del DM n. 55/2014 e successive modifiche,
per le cause di valore compreso tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00, in ragione dell'attività difensiva espletata, con distrazione in favore del procuratore dell'appellato che ha reso la dichiarazione ex art. 93 c.p.c.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO
definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 3.200,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della sezione lavoro,
all'esito dell'udienza del 18 settembre 2025.
Il Consigliera rel. La Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Elvira Maltese