Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 02/04/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1710/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Niccolò Bencini GIUDICE REL. Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1710/2023, introdotta da:
nata a [...] il [...], c.f. CP_1 C.F._1 ll'Avv. ALFANI Antonella e do tudio del difensore. RICORRENTE CONTRO
nato in [...] il [...], privo di codice fiscale CP_2 RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: separazione giudiziale e divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la ricorrente:
“In via pregiudiziale 1. Fissare l'udienza di comparizione delle parti con termine per la notifica del presente ricorso al sig. CP_2
Nel merito
2. A norma dell'art. 473-bis.49 ss. c.p.c., chiede che il Tribunale voglia dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti e trascritto al n. 840, celebrato in Copenaghen, successivamente trascritto, in data 14.06.2022, nei registri di stato civile del Comune di Novara al numero 164, parte II, Serie C, previa pronuncia di sentenza parziale in punto status, ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni;
3. Sentir dichiarare il Signor tenuto al mantenimento del figlio CP_2 Persona_1
4. Affidare il figlio in via esclusiva alla madre, Sig.ra con collocazione prevalente presso la propria CP_1 abitazione, ove il minore risiede stabilmente dal gennaio Novara, Via Piave 7;
5. Prevedersi in capo al genitore non collocatario l'obbligo di concorrere al mantenimento ordinario del figlio nella misura di euro 700,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici Istat, da corrispondersi entro il primo giorno del mese a mezzo bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive come da protocollo Tribunale di Novara);
Pag. 1
6. Riconoscere gli arretrati che il signor non ha versato alla signora a titolo di mantenimento CP_2 CP_1 ordinario del figlio minore e che ad oggi ammontano ad euro 2.398,27 quali arretrati relativi Persona_1 all'anno 2019, oltre alle sp non rimborsate relative agli anni 2019 (per € 183,50), 2020 (per € 406,50), 2021 (per € 485,83) 2022 (per € 517,15) e così complessivamente per € 1.592,98; 7. Disciplinare il diritto di visita del padre nei seguenti termini:
- Frequentazione tra padre e figlio se il padre vivrà all'estero ogni qualvolta fa ritorno in Italia nel rispetto degli impegni scolastici o extrascolastici del figlio con un preavviso alla madre di almeno di 30 giorni
- Qualora il padre tornasse stabilmente a vivere in Italia si applicherà il calendario che prevederà il diritto di frequentazione a week end alternati, oltre a giorni infrasettimanali anche con pernotto da concordare nella settimana che risulterà priva di week end;
- Vacanze estive 15 giorni anche consecutivi da concordare con la madre entro il mese di aprile tenendo conto sia del suo ritorno in Italia che dovrà essere supportato da giustificativi (biglietti aerei, albergo, ecc) e sia degli eventuali impegni estivi del minore;
Vacanze fuori dall'Italia dovranno essere concordate e sempre corredate da giustificativi da inoltrarsi alla madre almeno 30 giorni prima della partenza;
- Vacanze pasquali ad anni alterni tra i genitori;
- Ponti scolastici alternati tra madre e padre."
Per il P.M.
“Conclude per l'accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice civile per la determinazione delle condizioni”.
**** MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa Con ricorso depositato in data 24.08.2023, adiva il Tribunale di Novara CP_1 avanzando domanda cumulativa di separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio contratto con CP_2
Rappresentava, infatti, la ricorrente di aver contratto matrimonio in Copenaghen, in data 02.04.2014, con atto trascritto nei registri del Comune di Novara alla parte II, CP_2 serie C, nr. 164, anno 2014. Dall'unione tra le parti nasceva il figlio in data 6.10.2010. Persona_1 Dichiarava la ricorrente che, dall'agosto 2017, veniva meno l'affetto coniugale e il resistente trasferiva la sua residenza presso altro indirizzo a Berlino. La situazione peggiorava, ulteriormente, nell'anno 2018, quando il resistente, a seguito di un viaggio in India decideva di rimanervi definitivamente. Conseguentemente, pochi mesi dopo, la ricorrente ritornava in Italia trasferendosi con il figlio. Dall'anno 2019 i rapporti tra il padre ed si deterioravano;
da allora, il resistente Per_1 interrompeva qualsiasi visita al figlio. Lamentava la ricorrente che il padre non si interessava, né prendeva parte alla vita del minore. Evidenziava inoltre, che successivamente alla intervenuta separazione di CP_1 CP_2 fatto si sia re el pagament ria quota del 50% delle spese straordinarie. Parte ricorrente chiedeva, dunque, la somma di € 700,00 euro mensili a titolo di mantenimento per il figlio. Quanto alle proprie condizioni economiche, appresentava di essere autosufficiente. CP_1 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni i ortate.
* All'udienza del 31.10.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia di CP_2
Il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero di parte ricorrente. nel corso dell'interrogatorio libero, ha dichiarato: “io abito in via Piave n. 7 a CP_1
Novara; vivo con mio figlio. La casa è in comproprietà al 50% con mia sorella. Sono proprietaria di una macchina.
Pag. 2 Lavoro come operatrice olistica;
guadagno approssimativamente circa 1.000,00 €, ma dipende dai mesi;
ad esempio, nei mesi di giugno, luglio ed agosto l'attività è praticamente ferma;
questo mese di ottobre, invece, è andato bene perché ho recuperato alcuni importi. Non ho spese particolari né altre forme di entrate. Il bambino sta bene, non ha problemi particolari. È sei anni che vive con me, da quando ha otto anni. Con mio marito ho contatti sporadici, solo quando è urgente. Lui nell'agosto del 2018 ha deciso di trasferirsi in India;
solo dall'anno scorso vede il bambino quando viene in Italia. Tutte le volte che viene c'è un problema, perché continua a cambiare i programmi. Dopo una prima fase di assenza, i contatti tra mio figlio ed il padre sono ripresi;
mio figlio ha accettato la situazione ed è contento quando lo può vedere. Per quanto ne so io, credo che mio marito collabori nella ditta del padre, che produce mobili. Attualmente mi sta versando circa 500,00 € di mantenimento;
per quanto concerne le spese straordinarie, lui è al corrente di quelle che sostengo, ma lui versa sporadicamente. La problematica rimane dal punto di vista burocratico, perché lui non c'è e non posso continuare a rincorrerlo per la firma. Ho avuto problemi anche per il rinnovo della carta d'identità del minore. Io ho dovuto tirare su mio figlio da sola, senza aiuti”.
* Con ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c. del 31 ottobre 2024, il Giudice ha disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con collocazione prevalente, anche a fini anagrafici Persona_1 presso di lei, nonché ha stabilito un contributo economico al mantenimento del minore di € 600,00 mensili.
****
2. Sul compendio probatorio In via preliminare, il Collegio ritiene che il materiale probatorio acquisito nel corso del giudizio sia idoneo e sufficiente a pervenire ad una motivata decisione su tutte le domande svolte dalla parte. Quanto alle questioni relative al contributo e alle condizioni economiche delle parti e, conseguentemente, al mantenimento della prole, il Collegio ricorda che, secondo la Suprema Corte (Cass. 8744/19; 14336/13), al fine della determinazione degli importi, non si impone come necessaria la valutazione delle condizioni economiche delle parti nel loro esatto e preciso ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente una ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi. Ricostruzione che, nel caso di specie, il Tribunale ritiene di poter effettuare sulla base del materiale probatorio acquisito agli atti attraverso le produzioni documentali effettuate da parte ricorrente, tenuto conto che in ogni caso il Giudice ben può trarre argomenti di convincimento e di prova anche dal comportamento processuale delle parti, con particolare riguardo alla parzialità
o incompletezza della documentazione depositata. Per quanto concerne, invece, la prova testimoniale richiesta da entrambe le parti, il Collegio condivide le considerazioni effettuate dal giudice delegato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
3. La domanda di separazione La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta da nei confronti di CP_1
è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c. CP_2 ndo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di
Pag. 3 disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007). Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000. Con separata ordinanza, il Collegio provvederà a rimettere la causa dinnanzi al Giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c., per quanto concerne la domanda di scioglimento del matrimonio.
4. Sul regime di affidamento e collocamento Come è noto, nel verificare la modalità di affidamento più idonea ad assicurare il superiore interesse del minore, il giudice deve applicare il precetto di cui all'art. 337 ter, co. 2, cc, disponendo, di regola, l'affidamento condiviso, in ossequio al principio della bigenitorialità. Resta, tuttavia, pienamente vigente l'art. 337 quater, co. 1, cc, e con esso anche la previsione di uno spazio di intervento del giudice che, nel precipuo ed esclusivo interesse del minore, voglia disporre diversamente rispetto al criterio dell'affidamento condiviso. Si tratta di una valutazione demandata alla discrezionalità dell'organo giudicante che deve attuare l'interesse prevalente del soggetto meritevole di tutela in quanto incapace. L'affidamento ad un solo genitore è previsto dall'art.337-quater c.c. alla stregua di una situazione eccezionale e postula non solo un giudizio in positivo nei riguardi del genitore affidatario, ma anche un corrispondente giudizio negativo nei confronti del genitore non affidatario;
valutazioni, queste, da compiersi in relazione alle capacità educative ed al possesso di qualità tali da rendere i genitori idonee figure di riferimento, nell'interesse superiore del minore ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico-fisico (v. sul punto Cass.n.16593/2008). A parere della Suprema Corte, inoltre, tale giudizio va formulato, “in base a elementi concreti, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità a un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione e istruzione”(Cass. sez. I, 10/12/2018, n.31902). Per quanto qui di interesse, va, peraltro, ricordato che la Suprema Corte ha ammesso la sussistenza dei presupposti per un affido esclusivo anche a fronte di comportamenti gravemente omissivi da parte del genitore;
sul punto, Cassazione ha, infatti, ritenuto che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (Cass. Civ. 17 dicembre 2009 n. 26587). Ai sensi dell'art. 337 quater, terzo comma, c.c., anche in caso di affido esclusivo, le decisioni di maggior interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il Tribunale può, tuttavia, stabilire diversamente, disponendo che, nell'interesse del minore, anche le decisioni di maggior interesse vadano riservate al genitore affidatario, fermo l'obbligo di vigilanza dell'altro genitore. Si tratta del modello di affido c.d. super esclusivo o esclusivo rafforzato, in presenza del quale al genitore non affidatario rimane il diritto/dovere di vigilare sull'educazione e l'istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore. Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente,
Pag. 4 un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Nel caso di specie, quanto alla figura paterna è emerso come non mantenga alcun CP_2 serio ed apprezzabile contatto con il minore. Ancora, non risulta che il resistente, che neppure si è costituito in giudizio, si sia mai interessato, da un punto di vista spirituale e materiale alla vita del minore, neppure contribuendo alla corresponsione delle spese straordinarie. Al contrario, quanto alla figura materna non è emerso alcun elemento di allarme in ordine al rapporto tra il minore e la madre, la quale è in grado di prendersi cura dei figli in tutti gli aspetti. Né vi sono segnali che la madre abbia indirizzato il figlio verso forme di rifiuto padre. Sulla scorta di quanto sopra ritiene il Collegio, in continuità con l'ordinanza ex art. 473bis.22 c.p.c., che debba essere disposto l'affido esclusivo del minore alla madre, con collocamento Per_1 prevalente dello stesso presso la ricorrente;
un affidamento o ad entrambi i genitori sarebbe pregiudizievole per il minore e contrario al suo interesse stante la permanenza del padre in India. Per quanto concerne gli incontri tra il padre ed i figli, allo stato, il potrà incontrare il CP_2 minore liberamente, previo accordo tra i genitori.
5. Sul mantenimento Per quanto concerne la domanda avanzata da parte ricorrente di mantenimento del figlio minorenne della coppia deve osservarsi quanto segue. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Dalle dichiarazioni dei redditi di parte ricorrente emergono redditi di modestissimo valore. La stessa risulta proprietaria di un bene immobile, al 50% con la sorella. La stessa risulta essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte attrice, infine, svolge regolare attività lavorativa con redditi di circa 1.000,00 € netti. Deve, però, evidenziarsi come la ricorrente si faccia interamente cura del mantenimento del figlio minorenne, per il quale il padre non contribuisce in forma diretta. Sulla scorta di quanto sopra, considerata l'età del minore, le esigenze presumibili degli stessi e la circostanza che la totalità della cura e dell'accudimento della prole gravino integralmente sulla madre, consentono di ritenere equa la previsione di un importo di mantenimento pari ad euro 600,00 oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Torino. Stante l'affidamento esclusivo del minore, l'assegno unico dovrà essere percepito dalla madre.
6. Spese di lite La mancata costituzione in giudizio della parte resistente giustifica l'irrepetibilità delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la trasmissione all'Ufficiale dello Stato civile dell'anzidetto Comune per quanto di sua competenza;
Pag. 5 3. affida in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la stessa, Persona_1 prevedendo in ogni caso che le decisioni di cui all'art. 337-quater, co. 3, c.c. siano congiuntamente assunte dai genitori;
4. dispone che possa vedere e frequentare il figlio minore liberamente, CP_2 previo acco
5. obbliga a corrispondere a titolo di assegno di mantenimento per il figlio CP_2
i 600,00 euro, da versare entro il 5 di ogni mese, con decorrenza Per_1 dalla data della domanda, oltre rivalutazione Istat su base annuale;
6. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di provvedere al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino;
7. dispone che l'assegno unico sia percepito integralmente della madre;
8. dichiara irripetibili le spese di lite;
9. dispone con separata ordinanza per la trattazione della domanda accessoria di divorzio.
Così deciso in Novara, nella camera di consiglio del giorno 21 marzo 2025
Il Giudice relatore ed estensore Il Presidente (dott. Niccolò Bencini) (dott. Andrea Ghinetti)
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