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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/01/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 883/ 2017 R.G.
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21 Gennaio 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto su applicativo
TEAMS, alle ore 9.30, sono comparsi:
- Per parte attrice e chiamati in causa, l'Avv. Bontempo anche in sostituIOne dell'Avv. De
Francesco, la quale si riporta al contenuto dei depositati atti di causa e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi;
- Per parte convenuta, l'Avv. Fiocco il quale si riporta ai propri atti e verbali di causa in particolare alle note autorizzate;
chiede che il Tribunale, previo rigetto della domanda attorea, voglia accogliere la domanda riconvenIOnale di usucapione. Con vittoria di spese e compensi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 883/2017 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Antonino De Francesco,
-parte attrice- nei confronti di
(codice fiscale ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 CodiceFiscale_2
erede di Persona_1
col patrocinio dell'Avv. Ennio Fiocco,
-parte convenuta e attrice in via riconvenIOnale-
Pag. 1 di 9 e nei confronti di
(codice fiscale ), CP_2 CodiceFiscale_3 col patrocinio dell'Avv. Enza Bontempo,
(codice fiscale ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
col patrocinio dell'Avv. Antonino De Francesco, chiamati in causa, convenuti in riconvenIOnale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
1. Domanda di rivendica.
Giova anteporre all'esame della res controversa alcune consideraIOni in punto di qualificaIOne della domanda svolta in giudiIO da parte attrice e relativo onere della prova.
In tema di aIOni a difesa della proprietà, l'aIOne di rivendicaIOne ex art.948 CC ha la finalità del recupero della materiale disponibilità del bene, ha quindi carattere reale, e si fonda sul diritto di proprietà di un bene del quale l'attore assume di essere titolare e di non averne la disponibilità.
È un mezzo a tutela del proprietario non possessore, e tende a consentirgli di ottenere la restituIOne, previa dimostraIOne di un titolo di proprietà idoneo a tal fine.
Chi agisce in rivendicaIOne ex art. 948 CC deve provare il dominio sulla cosa rivendicata dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario ovvero di averlo acquistato a titolo derivativo risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge.
Non è quindi ammissibile alcuna elusione dell'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'aIOne che trovi il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes di cui va data piena dimostraIOne (Cass. Civ. SU 7305/14).
Ciò comporta che in conformità ai criteri sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 C.C. gli attori sono tenuti a dimostrare il fatto costitutivo del loro diritto di proprietà sul bene in contestaIOne attraverso la sequela di validi atti di acquisto derivativo sino a risalire ad un acquisto a titolo originario o mediante il tempo sufficiente ai fini dell'usucapione. Se quindi l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo (usucapione; occupaIOne;
accessione ecc.); se invece l'acquisto è a titolo derivativo, la prova del titolo non è sufficiente, dal momento che
Pag. 2 di 9 l'alienante (ovvero un precedente dante causa) potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a disporne. Ne consegue che l'attore dovrebbe dar prova anche del titolo di acquisto dei propri danti causa, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Tale questione quindi si pone come preliminare a qualsiasi altra statuiIOne in ordine alla presente controversia.
Nel caso di specie, l'onere non può dirsi assolto.
si è limitata ad allegare a sostegno della propria titolarità del diritto di proprietà l'atto di Pt_1
compravendita, rogito in Notar del 7.10.2005 rep.n.52346 reg. a S. Agata di Persona_2
Militello al n.827 il 3.11.2005.
Con tale atto è stato trasferito il diritto di nuda proprietà in favore di Parte_1
e il diritto di usufrutto vitaliIO in favore di e
[...] CP_2 CP_3
, sull'immobile consistente in terreno edificabile sito nel territorio del comune di Capo
[...]
d'Orlando (ME), contrada Forno Alto, censito al NCT al foglio 12, particella 1408.
E, però, parte attrice non ha offerto documentaIOne dei passaggi di proprietà idonei a coprire per lo meno il ventennio necessario a usucapire.
Specificamente, parte attrice ha basato la propria rivendica esclusivamente su tale titolo, senza allegare e provare alcun possesso sulla particella de qua.
La documentaIOne prodotta non risulta sufficiente a dimostrare la sussistenza in capo all'attrice della proprietà dell'immobile dal momento che, da un lato, risale ad un periodo inferiore al ventennio anteriore all'introduIOne del presente giudiIO (e quindi non risulta idoneo a costituire neppure un principio di prova dell'avvenuta usucapione del bene da parte dell'attore) e, dall'altro, non è accompagnato da documentaIOne o altri elementi di prova comprovanti la titolarità in capo alla società venditrice del bene stesso, né vale a dimostrare in via automatica il possesso del bene da parte del venditore e, conseguentemente, l'immissione dell'acquirente nello stesso (ex multis,
CassaIOne civile, Sez. VI, ordinanza n. 21940 del 10 settembre 2018: il contratto di vendita di un bene non prova, di per sé, l'acquisto del possesso da parte dell'acquirente, occorrendo a tal fine la prova del possesso del venditore e dell'immissione nel possesso dell'acquirente).
Recentemente la giurisprudenza di legittimità, in tema di onere probatorio nell'aIOne di rivendicaIOne, con la pronuncia n.28865/2021, ha così statuito: “Nella rivendicaIOne l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la
Pag. 3 di 9 successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimaIOne a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione”. Ed ancora “Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudiIO, non implicando di per sé rinuncia alla posiIOne di vantaggio derivantegli dal possesso”.
Stante quanto sopra, relativamente all'onere probatorio gravante esclusivamente in capo all'attrice, dalla documentaIOne in atti, questo organo giudicante non ritiene sufficientemente provato il diritto di proprietà con riguardo alla porIOne di terreno oggetto di controversia.
Deve appunto porsi mente alle caratteristiche del diritto reale, che l'attore in rivendica non afferma nei confronti del solo convenuto ma che afferma, ontologicamente, erga omnes, sebbene il contraddittorio si instauri nei confronti del solo convenuto poiché il solo convenuto è il soggetto che asseritamente viola quella proprietà.
Quali atti esplicativi del diritto dominicale, ha allegato di avere pagato i tributi afferenti Pt_1 all'immobile, omettendo tuttavia la relativa documentaIOne, e di aver inoltrato, in data 19.12.2005, denuncia di variaIOne all'ufficio Catasto Terreni del Comune di Capo d'Orlando, al fine di effettuare il fraIOnamento e l'aggiornamento delle particelle catastali, tra le quali è presente anche la particella n. 1408 (questo, sì, invece allegato in atti).
Tale atto, di per sé solo, non è affatto sufficiente a dimostrare la relaIOne di possesso col bene, e piuttosto deve osservarsi come non abbia nemmeno allegato il proprio possesso, bensì Pt_1 solo l'illiceità del possesso di “dopo un breve periodo di tolleranza”. CP_1
Per quanto fin qui esposto, la domanda di rivendica non può essere accolta poiché infondata.
Pag. 4 di 9 Sul punto, occorre altresì precisarsi che l'orientamento della giurisprudenza è consolidato nel ribadire che l'onere in capo all'attore che agisca in rivendica non viene scalfito dall'ecceIOne/domanda riconvenIOnale di usucapione.
In tal senso, si veda quanto recentemente affermato da CassaIOne civile sez. II, 31/12/2024, (ud.
11/12/2024, dep. 31/12/2024), n.35258, e meglio esposto al punto successivo.
2. Domanda riconvenIOnale di usucapione.
In diritto, va osservato che, ai fini dell'acquisto per usucapione di beni immobili a norma dell'art. 1158 CC, è necessario l'eserciIO continuo e ininterrotto per almeno vent'anni del potere di fatto
(possesso) sul bene corrispondente al diritto reale rispetto al quale si voglia far valere l'acquisto a titolo originario. Chi agisce in giudiIO per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, pertanto, sia del corpus possessionis, sia dell'animus possidendi. Quanto al primo dei due elementi, è necessaria la dimostraIOne dell'eserciIO del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto a decorrere dal giorno in cui ha avuto iniIO il possesso. Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità. La Suprema Corte di CassaIOne (seIOne II, 2 settembre 2015, n.
17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinaIOne della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Quanto all'animus, è necessaria la manifestaIOne del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di voliIOne interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestaIOne esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituIOne al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestaIOne deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposiIOne all'eserciIO del possesso da parte sua (Cass. civ. Sez. II, Ord., 22-10-2021, n. 29594).
Pag. 5 di 9 Nel caso di specie, all'udienza del 20.04.2022 i testimoni hanno riferito:
- ST : “Vera la circostanza (La Sig.ra possiede il ST_1 Controparte_1
terreno sito in Capo D'Orlando, in N.C.T. al Fg.12 part.lla 1408 per la porIOne di mq. 60 attigua al muro in cemento, (confinante con il fondo dell'attrice) in maniera pacifica, continua ed ininterrotta da oltre venticinque anni) e ciò posso dire perché abito lì vicino, frequento la casa di mia cugina e so che il terreno di forma rettangolare allungata, recintato con rete, confinante con l'abitaIOne di parte attrice, è sempre stata nella disponibilità della
. Sul terreno ci sono piantati alberi da frutta, ulivi e vigna. Mia cugina dava incarico a CP_1 mio padre di eseguire i lavori di pulitura. Ciò sicuramente a partire dal 1987. Ricordo l'anno perché da tale data il padre della si è totalmente disinteressato del terreno Controparte_1
per un grave lutto, nonché per altri eventi spiacevoli di famiglia. Il terreno di cui sto parlando è molto esteso, si trova in collina, è terrazzato e vi è ricompresa una porIOne che identifico come di forma rettangolare allungata, di almeno 20-30 metri di lunghezza per circa 3-4 metri di larghezza, delimitata da un muro sul quale ci sono pali con rete”.
“Vera la circostanza (La Sig.ra ha sempre provveduto in via esclusiva a Controparte_1
roprie cure e spese alla coltivaIOne del predetto fondo e delle piante ivi esistenti, fin dagli anni '90, percependone i relativi frutti, apportandovi miglioramenti e addiIOni e affrontando spese) e ciò posso dire per quanto ho sopra riferito, era solo mia cugina che si occupava del terreno in questione, affrontava le spese di pulitura, raccolta frutti. Oltre a mio padre venivano impiegati altri operai, come . Sia lo che mio padre Parte_2 Pt_2 venivano pagati per l'attività svolta da ”. Controparte_1
- ST : “da quando io sono piccola e da prima che gli attori venissero ST_2
ad abitare in zona il terreno posto in collina terrazzato che arriva sino al recinto con paletti e rete, vicino al muro in cemento, sotto il quale c'è uno spiazzale degli attori, era di mio IO
, che se ne occupava direttamente. Dopo la morte di mia cugina del terreno Per_3 Per_4 se ne è occupata la sorella, l'altra figlia di mio IO , . Ciò so perché Per_3 Controparte_1
a dine degli anni 80, si avvaleva dell'opera di mio padre, Controparte_1 [...]
, per pulire il terreno. Mi riferisco a tutto il terreno sino a quello che arrivava al Parte_2 recinto, che costeggia sia il muro della strada che il muro degli attori”. “Nel terreno non ci sono animali, mio IO prima del 1987 teneva le galline, c'è ancora sul posto un pollaio abbandonato”; “la sosteneva spese per la concimaIOne del fondo e per la pulizia CP_1 dello stesso, eseguita solo da mio padre e da nessun'altro, che percepiva le spese vive. Posso dire che ogni tanto a mio padre la regalava per le feste dei soldi. Mio padre si CP_1
Pag. 6 di 9 occupava della raccolta delle Olive e la , pagava il frantoio e percepiva la metà CP_1 dell'olio prodotto. Nel terreno che identifico confinante con la recinIOne in paletti e rete,
l'ultimo terrazzamento a confine con il muro, ci sono alberi, già esistenti alla cura del terreno da parte della , da frutto ed un paio di ulivi. Il terreno è sempre stato pulito e CP_1
coltivato, anche con opere di aratura. Altro non so dire. Mio padre ultimamente non ci è andato più da quando circa tre/quattro anni fa, non so specificare con certezza, gli attori hanno detto a mio padre che non doveva più pulire il terreno limitrofo al muro di cemento, altrimenti avrebbero chiamato i carabinieri. Così mi ha riferito mio padre, io non c'ero.”
ha contestato la contraddittorietà di quanto riferito dal testimone , e tuttavia non Pt_1 CP_1
ha articolato circostanze di prova testimoniale in contrasto con quanto riferito dai testimoni portati dalla convenuta , né ha indicato testimoni che potessero negare la relaIOne CP_1 CP_1
immobile in contesa.
A ogni modo, le lamentate contraddiIOni attengono a profili assolutamente marginali, e cioè se vi fossero o meno le galline o altri animali sul terreno in oggetto. Mentre invece vi è assoluta convergenza su aspetti che devono ritenersi di gran lunga più significativi della signoria esercitata da sul terreno, e cioè la coltivaIOne, il conferimento di incarichi a operai per raccolta, CP_1
spremitura, e il pagamento a sua cura e spese.
Tutti tali elementi devono ritenersi provati, non essendo emerso alcun elemento di segno contrario.
Inoltre, la giurisprudenza richiamata da parte attrice sul punto, circa l'inidoneità della sola coltivaIOne a esprimere il potere di fatto sulla cosa, appare irrilevante nel caso in esame.
Invero, la coltivaIOne nella fattispecie va letta congiuntamente a tutti gli altri elementi che di seguito vengono riepilogati.
In particolare, per quanto emerso in atti, deve ritenersi provato che il possesso sia passato dai danti causa di e direttamente alla figlia , la quale Parte_3 Per_1 Controparte_1 lo esercita, specificamente, a partire dall'anno 1987, senza soluIOne di continuità.
L'anno deve ritenersi provato per il coerente riferimento dei testimoni all'evento luttuoso che ha colpito la famiglia , in seguito al quale i coniugi non si curarono più del terreno e prese ad CP_1
occuparsene la figlia odierna convenuta.
Il possesso non si interruppe nemmeno contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita del
2005, rispetto al quale nessuna allegaIOne specifica è stata dedotta né dal nudo proprietario né dagli usufruttuari chiamati in causa.
Solo in concomitanza all'introduIOne del giudiIO (anno 2017) sono riferiti dalla testimone Pt_2
atti volti ad allontanare , e/o gli operai dalla stessa incaricati, dal terreno, allorché tuttavia si CP_1
Pag. 7 di 9 era già abbondantemente integrato il requisito temporale richiesto dalla norma per il verificarsi dell'usucapione.
Per tutto quanto fin qui esposto, la domanda riconvenIOnale di usucapione deve ritenersi fondata e merita accoglimento.
3. Chiamata in causa degli usufruttuari.
e hanno contestato che ricorressero i requisiti per la CP_2 Controparte_3
loro chiamata in causa, eccependo il proprio difetto di legittimaIOne passiva.
Tuttavia, correttamente la convenuta ha svolto la chiamata in causa.
Invero, non solo la causa è comune agli stessi, bensì gli usufruttuari devono ritenersi litisconsorti necessari in relaIOne, specificamente, alla domanda riconvenIOnale di usucapione.
Ciò, in ragione dello stesso principio espresso in CassaIOne civile sez. III, 13/11/2019, n.29325, così in massima: “Nel giudiIO avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascriIOne della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinIOne. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposiIOne di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso
l'espropriaIOne dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art.
363, comma 3, c.p.c.)”.
Dunque, la chiamata in causa di e è sorretta dalla CP_2 Controparte_3
necessità di affermare il proprio diritto pieno di proprietà, in evidenza incompatibile tanto con la posiIOne di nudo proprietario dell'attrice tanto con la posiIOne di titolari del diritto reale minore dei chiamati.
Pertanto, la relativa ecceIOne va disattesa.
4. Altre domande.
Le altre domande, e specialmente quella di simulaIOne, sono assorbite dall'accoglimento della domanda riconvenIOnale di usucapione che ne rende irrilevante l'esame.
5. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, in virtù del principio sancito nell'art.91 CPC.
In ossequio a tale principio, , e Parte_1 CP_2
sono condannati a rifondere le spese di lite in favore di , liquidate Controparte_3 CP_1
come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM55/2014 come modificato dal
DM147/2022 scaglione di valore entro euro 5.200,00 (in consideraIOne del valore del terreno).
Pag. 8 di 9 In consideraIOne del numero delle questioni trattate, visto l'art.4 DM55/2014 primo comma, si applica l'aumento del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed ecceIOne da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA DI RIVENDICA DI;
Parte_1
- ACCOGLIE LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI USUCAPIONE E, PER
L'EFFETTO, ACCERTA, RITIENE E DICHIARA CHE AI SENSI DELL'ART. 1158 C.C.
HA ACQUISTATO PER USUCAPIONE LA PIENA ED Controparte_1
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SULL'IMMOBILE CONSISTENTE IN TERRENO
EDIFICABILE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME),
, CENSITO AL NCT AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1408; Controparte_4
- ORDINA AL CONSERVATORE DEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI PRESSO
L , LA TRASCRIZIONE DELLA Controparte_5
PRESENTE SENTENZA;
- CONDANNA , Parte_1 Controparte_6
, IN SOLIDO TRA , ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE,
[...] Pt_4
CHE LIQUIDA IN EURO 3.800,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegaIOne al verbale.
Così deciso il 21 Gennaio 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
Pag. 9 di 9
VERBALE DI UDIENZA
All'udienza del 21 Gennaio 2025, svoltasi mediante collegamento da remoto su applicativo
TEAMS, alle ore 9.30, sono comparsi:
- Per parte attrice e chiamati in causa, l'Avv. Bontempo anche in sostituIOne dell'Avv. De
Francesco, la quale si riporta al contenuto dei depositati atti di causa e chiede che la causa venga decisa con vittoria di spese e compensi;
- Per parte convenuta, l'Avv. Fiocco il quale si riporta ai propri atti e verbali di causa in particolare alle note autorizzate;
chiede che il Tribunale, previo rigetto della domanda attorea, voglia accogliere la domanda riconvenIOnale di usucapione. Con vittoria di spese e compensi.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies C.P.C. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PATTI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Agata La Porta ha pronunciato ex art. 281 sexies C.P.C. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 883/2017 R.G. promossa da:
(codice fiscale ), Parte_1 CodiceFiscale_1 col patrocinio dell'Avv. Antonino De Francesco,
-parte attrice- nei confronti di
(codice fiscale ), in proprio e nella qualità di Controparte_1 CodiceFiscale_2
erede di Persona_1
col patrocinio dell'Avv. Ennio Fiocco,
-parte convenuta e attrice in via riconvenIOnale-
Pag. 1 di 9 e nei confronti di
(codice fiscale ), CP_2 CodiceFiscale_3 col patrocinio dell'Avv. Enza Bontempo,
(codice fiscale ), Controparte_3 CodiceFiscale_4
col patrocinio dell'Avv. Antonino De Francesco, chiamati in causa, convenuti in riconvenIOnale
CONCLUSIONI DELLE PARTI E CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da atti e verbali di causa.
*****
1. Domanda di rivendica.
Giova anteporre all'esame della res controversa alcune consideraIOni in punto di qualificaIOne della domanda svolta in giudiIO da parte attrice e relativo onere della prova.
In tema di aIOni a difesa della proprietà, l'aIOne di rivendicaIOne ex art.948 CC ha la finalità del recupero della materiale disponibilità del bene, ha quindi carattere reale, e si fonda sul diritto di proprietà di un bene del quale l'attore assume di essere titolare e di non averne la disponibilità.
È un mezzo a tutela del proprietario non possessore, e tende a consentirgli di ottenere la restituIOne, previa dimostraIOne di un titolo di proprietà idoneo a tal fine.
Chi agisce in rivendicaIOne ex art. 948 CC deve provare il dominio sulla cosa rivendicata dimostrando di aver acquistato il bene a titolo originario ovvero di averlo acquistato a titolo derivativo risalendo attraverso i propri danti causa sino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando di aver acquistato il bene per usucapione mediante il possesso proprio e dei propri danti causa per la durata richiesta dalla legge.
Non è quindi ammissibile alcuna elusione dell'onere della probatio diabolica ogni qual volta sia proposta un'aIOne che trovi il proprio fondamento nel diritto di proprietà tutelato erga omnes di cui va data piena dimostraIOne (Cass. Civ. SU 7305/14).
Ciò comporta che in conformità ai criteri sull'onere probatorio di cui all'art. 2697 C.C. gli attori sono tenuti a dimostrare il fatto costitutivo del loro diritto di proprietà sul bene in contestaIOne attraverso la sequela di validi atti di acquisto derivativo sino a risalire ad un acquisto a titolo originario o mediante il tempo sufficiente ai fini dell'usucapione. Se quindi l'acquisto è a titolo originario, sarà sufficiente fornire la prova di tale titolo (usucapione; occupaIOne;
accessione ecc.); se invece l'acquisto è a titolo derivativo, la prova del titolo non è sufficiente, dal momento che
Pag. 2 di 9 l'alienante (ovvero un precedente dante causa) potrebbe non essere stato il proprietario del bene e quindi legittimato a disporne. Ne consegue che l'attore dovrebbe dar prova anche del titolo di acquisto dei propri danti causa, fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario.
Tale questione quindi si pone come preliminare a qualsiasi altra statuiIOne in ordine alla presente controversia.
Nel caso di specie, l'onere non può dirsi assolto.
si è limitata ad allegare a sostegno della propria titolarità del diritto di proprietà l'atto di Pt_1
compravendita, rogito in Notar del 7.10.2005 rep.n.52346 reg. a S. Agata di Persona_2
Militello al n.827 il 3.11.2005.
Con tale atto è stato trasferito il diritto di nuda proprietà in favore di Parte_1
e il diritto di usufrutto vitaliIO in favore di e
[...] CP_2 CP_3
, sull'immobile consistente in terreno edificabile sito nel territorio del comune di Capo
[...]
d'Orlando (ME), contrada Forno Alto, censito al NCT al foglio 12, particella 1408.
E, però, parte attrice non ha offerto documentaIOne dei passaggi di proprietà idonei a coprire per lo meno il ventennio necessario a usucapire.
Specificamente, parte attrice ha basato la propria rivendica esclusivamente su tale titolo, senza allegare e provare alcun possesso sulla particella de qua.
La documentaIOne prodotta non risulta sufficiente a dimostrare la sussistenza in capo all'attrice della proprietà dell'immobile dal momento che, da un lato, risale ad un periodo inferiore al ventennio anteriore all'introduIOne del presente giudiIO (e quindi non risulta idoneo a costituire neppure un principio di prova dell'avvenuta usucapione del bene da parte dell'attore) e, dall'altro, non è accompagnato da documentaIOne o altri elementi di prova comprovanti la titolarità in capo alla società venditrice del bene stesso, né vale a dimostrare in via automatica il possesso del bene da parte del venditore e, conseguentemente, l'immissione dell'acquirente nello stesso (ex multis,
CassaIOne civile, Sez. VI, ordinanza n. 21940 del 10 settembre 2018: il contratto di vendita di un bene non prova, di per sé, l'acquisto del possesso da parte dell'acquirente, occorrendo a tal fine la prova del possesso del venditore e dell'immissione nel possesso dell'acquirente).
Recentemente la giurisprudenza di legittimità, in tema di onere probatorio nell'aIOne di rivendicaIOne, con la pronuncia n.28865/2021, ha così statuito: “Nella rivendicaIOne l'attore deve fornire la prova "rigorosa" della proprietà, dimostrando un titolo di acquisto originario o, nel caso di titolo derivativo, risalendo fino al dante causa che abbia acquistato a titolo originario, senza che alcun onere gravi sul convenuto, il quale può trincerarsi sul commodum possessionis, limitandosi ad eccepire il principio possideo quia possidio. L'acquisto a titolo derivativo (il contratto o la
Pag. 3 di 9 successione ereditaria) indica solo che c'è stato un atto di trasmissione del diritto di cui era titolare il dante causa. Poiché nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, il rivendicante che esibisca un titolo derivativo non dimostra di essere effettivamente proprietario, ma solo di avere ricevuto la legittimaIOne a possedere che era vantata dal suo predecessore. Ecco dunque che interviene l'insegnamento per cui l'attore deve risalire a un acquisto a titolo originario ovvero dimostrare di avere posseduto (direttamente o sommando il proprio possesso a quello dei suoi predecessori per effetto dell'accessione o successione del possesso ex art. 1146 c.c.) per il tempo necessario al compimento dell'usucapione”. Ed ancora “Mancando la prova positiva della proprietà, l'attore in rivendica soccombe, anche se il convenuto non dimostra la sua proprietà a sostegno del proprio possesso;
questi ha infatti il possesso in suo favore e se l'attore non dà la prova del suo diritto di proprietà, la domanda deve essere rigettata anche quando il possesso del convenuto non risulti corroborato da alcun titolo. Neppure se il convenuto abbia invocato il proprio diritto sulla cosa e la sua prova sia fallita, viene meno il rigore probatorio a carico dell'attore, perché il sistema difensivo del convenuto non può tornare a suo pregiudiIO, non implicando di per sé rinuncia alla posiIOne di vantaggio derivantegli dal possesso”.
Stante quanto sopra, relativamente all'onere probatorio gravante esclusivamente in capo all'attrice, dalla documentaIOne in atti, questo organo giudicante non ritiene sufficientemente provato il diritto di proprietà con riguardo alla porIOne di terreno oggetto di controversia.
Deve appunto porsi mente alle caratteristiche del diritto reale, che l'attore in rivendica non afferma nei confronti del solo convenuto ma che afferma, ontologicamente, erga omnes, sebbene il contraddittorio si instauri nei confronti del solo convenuto poiché il solo convenuto è il soggetto che asseritamente viola quella proprietà.
Quali atti esplicativi del diritto dominicale, ha allegato di avere pagato i tributi afferenti Pt_1 all'immobile, omettendo tuttavia la relativa documentaIOne, e di aver inoltrato, in data 19.12.2005, denuncia di variaIOne all'ufficio Catasto Terreni del Comune di Capo d'Orlando, al fine di effettuare il fraIOnamento e l'aggiornamento delle particelle catastali, tra le quali è presente anche la particella n. 1408 (questo, sì, invece allegato in atti).
Tale atto, di per sé solo, non è affatto sufficiente a dimostrare la relaIOne di possesso col bene, e piuttosto deve osservarsi come non abbia nemmeno allegato il proprio possesso, bensì Pt_1 solo l'illiceità del possesso di “dopo un breve periodo di tolleranza”. CP_1
Per quanto fin qui esposto, la domanda di rivendica non può essere accolta poiché infondata.
Pag. 4 di 9 Sul punto, occorre altresì precisarsi che l'orientamento della giurisprudenza è consolidato nel ribadire che l'onere in capo all'attore che agisca in rivendica non viene scalfito dall'ecceIOne/domanda riconvenIOnale di usucapione.
In tal senso, si veda quanto recentemente affermato da CassaIOne civile sez. II, 31/12/2024, (ud.
11/12/2024, dep. 31/12/2024), n.35258, e meglio esposto al punto successivo.
2. Domanda riconvenIOnale di usucapione.
In diritto, va osservato che, ai fini dell'acquisto per usucapione di beni immobili a norma dell'art. 1158 CC, è necessario l'eserciIO continuo e ininterrotto per almeno vent'anni del potere di fatto
(possesso) sul bene corrispondente al diritto reale rispetto al quale si voglia far valere l'acquisto a titolo originario. Chi agisce in giudiIO per ottenere di essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, pertanto, sia del corpus possessionis, sia dell'animus possidendi. Quanto al primo dei due elementi, è necessaria la dimostraIOne dell'eserciIO del possesso corrispondente al contenuto del diritto affermato per il periodo richiesto a decorrere dal giorno in cui ha avuto iniIO il possesso. Il possesso utile ai fini dell'usucapione deve essere continuo, non interrotto e non viziato da violenza o clandestinità. La Suprema Corte di CassaIOne (seIOne II, 2 settembre 2015, n.
17459) ha sancito che per la configurabilità dei possesso "ad usucapionem", è necessaria la sussistenza di un comportamento continuo e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno "ius in re aliena", manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinaIOne della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto.
Quanto all'animus, è necessaria la manifestaIOne del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti meri atti di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale. L'interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di voliIOne interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestaIOne esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d'esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituIOne al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi"; tale manifestaIOne deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto di una concreta opposiIOne all'eserciIO del possesso da parte sua (Cass. civ. Sez. II, Ord., 22-10-2021, n. 29594).
Pag. 5 di 9 Nel caso di specie, all'udienza del 20.04.2022 i testimoni hanno riferito:
- ST : “Vera la circostanza (La Sig.ra possiede il ST_1 Controparte_1
terreno sito in Capo D'Orlando, in N.C.T. al Fg.12 part.lla 1408 per la porIOne di mq. 60 attigua al muro in cemento, (confinante con il fondo dell'attrice) in maniera pacifica, continua ed ininterrotta da oltre venticinque anni) e ciò posso dire perché abito lì vicino, frequento la casa di mia cugina e so che il terreno di forma rettangolare allungata, recintato con rete, confinante con l'abitaIOne di parte attrice, è sempre stata nella disponibilità della
. Sul terreno ci sono piantati alberi da frutta, ulivi e vigna. Mia cugina dava incarico a CP_1 mio padre di eseguire i lavori di pulitura. Ciò sicuramente a partire dal 1987. Ricordo l'anno perché da tale data il padre della si è totalmente disinteressato del terreno Controparte_1
per un grave lutto, nonché per altri eventi spiacevoli di famiglia. Il terreno di cui sto parlando è molto esteso, si trova in collina, è terrazzato e vi è ricompresa una porIOne che identifico come di forma rettangolare allungata, di almeno 20-30 metri di lunghezza per circa 3-4 metri di larghezza, delimitata da un muro sul quale ci sono pali con rete”.
“Vera la circostanza (La Sig.ra ha sempre provveduto in via esclusiva a Controparte_1
roprie cure e spese alla coltivaIOne del predetto fondo e delle piante ivi esistenti, fin dagli anni '90, percependone i relativi frutti, apportandovi miglioramenti e addiIOni e affrontando spese) e ciò posso dire per quanto ho sopra riferito, era solo mia cugina che si occupava del terreno in questione, affrontava le spese di pulitura, raccolta frutti. Oltre a mio padre venivano impiegati altri operai, come . Sia lo che mio padre Parte_2 Pt_2 venivano pagati per l'attività svolta da ”. Controparte_1
- ST : “da quando io sono piccola e da prima che gli attori venissero ST_2
ad abitare in zona il terreno posto in collina terrazzato che arriva sino al recinto con paletti e rete, vicino al muro in cemento, sotto il quale c'è uno spiazzale degli attori, era di mio IO
, che se ne occupava direttamente. Dopo la morte di mia cugina del terreno Per_3 Per_4 se ne è occupata la sorella, l'altra figlia di mio IO , . Ciò so perché Per_3 Controparte_1
a dine degli anni 80, si avvaleva dell'opera di mio padre, Controparte_1 [...]
, per pulire il terreno. Mi riferisco a tutto il terreno sino a quello che arrivava al Parte_2 recinto, che costeggia sia il muro della strada che il muro degli attori”. “Nel terreno non ci sono animali, mio IO prima del 1987 teneva le galline, c'è ancora sul posto un pollaio abbandonato”; “la sosteneva spese per la concimaIOne del fondo e per la pulizia CP_1 dello stesso, eseguita solo da mio padre e da nessun'altro, che percepiva le spese vive. Posso dire che ogni tanto a mio padre la regalava per le feste dei soldi. Mio padre si CP_1
Pag. 6 di 9 occupava della raccolta delle Olive e la , pagava il frantoio e percepiva la metà CP_1 dell'olio prodotto. Nel terreno che identifico confinante con la recinIOne in paletti e rete,
l'ultimo terrazzamento a confine con il muro, ci sono alberi, già esistenti alla cura del terreno da parte della , da frutto ed un paio di ulivi. Il terreno è sempre stato pulito e CP_1
coltivato, anche con opere di aratura. Altro non so dire. Mio padre ultimamente non ci è andato più da quando circa tre/quattro anni fa, non so specificare con certezza, gli attori hanno detto a mio padre che non doveva più pulire il terreno limitrofo al muro di cemento, altrimenti avrebbero chiamato i carabinieri. Così mi ha riferito mio padre, io non c'ero.”
ha contestato la contraddittorietà di quanto riferito dal testimone , e tuttavia non Pt_1 CP_1
ha articolato circostanze di prova testimoniale in contrasto con quanto riferito dai testimoni portati dalla convenuta , né ha indicato testimoni che potessero negare la relaIOne CP_1 CP_1
immobile in contesa.
A ogni modo, le lamentate contraddiIOni attengono a profili assolutamente marginali, e cioè se vi fossero o meno le galline o altri animali sul terreno in oggetto. Mentre invece vi è assoluta convergenza su aspetti che devono ritenersi di gran lunga più significativi della signoria esercitata da sul terreno, e cioè la coltivaIOne, il conferimento di incarichi a operai per raccolta, CP_1
spremitura, e il pagamento a sua cura e spese.
Tutti tali elementi devono ritenersi provati, non essendo emerso alcun elemento di segno contrario.
Inoltre, la giurisprudenza richiamata da parte attrice sul punto, circa l'inidoneità della sola coltivaIOne a esprimere il potere di fatto sulla cosa, appare irrilevante nel caso in esame.
Invero, la coltivaIOne nella fattispecie va letta congiuntamente a tutti gli altri elementi che di seguito vengono riepilogati.
In particolare, per quanto emerso in atti, deve ritenersi provato che il possesso sia passato dai danti causa di e direttamente alla figlia , la quale Parte_3 Per_1 Controparte_1 lo esercita, specificamente, a partire dall'anno 1987, senza soluIOne di continuità.
L'anno deve ritenersi provato per il coerente riferimento dei testimoni all'evento luttuoso che ha colpito la famiglia , in seguito al quale i coniugi non si curarono più del terreno e prese ad CP_1
occuparsene la figlia odierna convenuta.
Il possesso non si interruppe nemmeno contestualmente alla stipula dell'atto di compravendita del
2005, rispetto al quale nessuna allegaIOne specifica è stata dedotta né dal nudo proprietario né dagli usufruttuari chiamati in causa.
Solo in concomitanza all'introduIOne del giudiIO (anno 2017) sono riferiti dalla testimone Pt_2
atti volti ad allontanare , e/o gli operai dalla stessa incaricati, dal terreno, allorché tuttavia si CP_1
Pag. 7 di 9 era già abbondantemente integrato il requisito temporale richiesto dalla norma per il verificarsi dell'usucapione.
Per tutto quanto fin qui esposto, la domanda riconvenIOnale di usucapione deve ritenersi fondata e merita accoglimento.
3. Chiamata in causa degli usufruttuari.
e hanno contestato che ricorressero i requisiti per la CP_2 Controparte_3
loro chiamata in causa, eccependo il proprio difetto di legittimaIOne passiva.
Tuttavia, correttamente la convenuta ha svolto la chiamata in causa.
Invero, non solo la causa è comune agli stessi, bensì gli usufruttuari devono ritenersi litisconsorti necessari in relaIOne, specificamente, alla domanda riconvenIOnale di usucapione.
Ciò, in ragione dello stesso principio espresso in CassaIOne civile sez. III, 13/11/2019, n.29325, così in massima: “Nel giudiIO avente ad oggetto l'usucapione di beni immobili è litisconsorte necessario il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascriIOne della domanda, in quanto titolare di un diritto reale - risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes - di cui l'usucapione produce l'estinIOne. Ne deriva che la sentenza resa in pretermissione di tale creditore non spiega effetti nei suoi confronti e può essere apprezzata quale mero elemento di prova nella opposiIOne di terzo ex art. 619 c.p.c. promossa dall'usucapente avverso
l'espropriaIOne dello stesso bene immobile. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art.
363, comma 3, c.p.c.)”.
Dunque, la chiamata in causa di e è sorretta dalla CP_2 Controparte_3
necessità di affermare il proprio diritto pieno di proprietà, in evidenza incompatibile tanto con la posiIOne di nudo proprietario dell'attrice tanto con la posiIOne di titolari del diritto reale minore dei chiamati.
Pertanto, la relativa ecceIOne va disattesa.
4. Altre domande.
Le altre domande, e specialmente quella di simulaIOne, sono assorbite dall'accoglimento della domanda riconvenIOnale di usucapione che ne rende irrilevante l'esame.
5. Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, in virtù del principio sancito nell'art.91 CPC.
In ossequio a tale principio, , e Parte_1 CP_2
sono condannati a rifondere le spese di lite in favore di , liquidate Controparte_3 CP_1
come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al DM55/2014 come modificato dal
DM147/2022 scaglione di valore entro euro 5.200,00 (in consideraIOne del valore del terreno).
Pag. 8 di 9 In consideraIOne del numero delle questioni trattate, visto l'art.4 DM55/2014 primo comma, si applica l'aumento del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed ecceIOne da ritenersi assorbita:
- RIGETTA LA DOMANDA DI RIVENDICA DI;
Parte_1
- ACCOGLIE LA DOMANDA RICONVENZIONALE DI USUCAPIONE E, PER
L'EFFETTO, ACCERTA, RITIENE E DICHIARA CHE AI SENSI DELL'ART. 1158 C.C.
HA ACQUISTATO PER USUCAPIONE LA PIENA ED Controparte_1
ESCLUSIVA PROPRIETÀ SULL'IMMOBILE CONSISTENTE IN TERRENO
EDIFICABILE SITO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPO D'ORLANDO (ME),
, CENSITO AL NCT AL FOGLIO 12, PARTICELLA 1408; Controparte_4
- ORDINA AL CONSERVATORE DEI PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI PRESSO
L , LA TRASCRIZIONE DELLA Controparte_5
PRESENTE SENTENZA;
- CONDANNA , Parte_1 Controparte_6
, IN SOLIDO TRA , ALLA REFUSIONE DELLE SPESE DI LITE,
[...] Pt_4
CHE LIQUIDA IN EURO 3.800,00 PER COMPENSI PROFESSIONALI, OLTRE
RIMBORSO SPESE GENERALI AL 15%, IVA E CPA OVE DOVUTI COME PER
LEGGE.
Sentenza resa ex art.281sexies C.P.C. pubblicata mediante lettura a fine udienza e allegaIOne al verbale.
Così deciso il 21 Gennaio 2025 Il Giudice
Michela Agata La Porta
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