Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1711
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Sentenza 15 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'attualità della pericolosità sociale

    Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché proposto per un motivo non consentito, riguardante asseriti difetti di motivazione anziché violazioni di legge. La Corte ha ritenuto che il controllo sul giudizio di pericolosità sociale fosse semplificato, in quanto presupposto già valutato in sede cautelare, e che le contestazioni della difesa non costituissero elementi di segno contrario significativi. La Corte ha altresì evidenziato che la misura di prevenzione seguiva l'esercizio dell'azione penale e l'applicazione di una misura cautelare detentiva ancora in corso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1711
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1711
    Data del deposito : 15 gennaio 2026

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