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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 1711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1711 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IO LA nata a [...] il [...] avverso il decreto del 23/01/2025 della Corte di Appello di Messina Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IG AC;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Giovanni B. Bertolini che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 23/01/2025 la Corte di appello di Messina ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NG HI avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione in data 31/01/2024, applicativo della misura della sorveglianza speciale per anni due, con divieto di soggiorno nel Comune di residenza. 2. Avverso il decreto di appello propone ricorso per cassazione il difensore della HI sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge (artt. 1, 4 e 6 d. lgs. 159/2011) e il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, senza valutare adeguatamente circostanze di segno contrario (i fatti contestati nel procedimento cd. Operazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 1711 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/12/2025 2 Idria risalivano al 2020; l’unico legame con l’associazione mafiosa denominata Clan dei barcellonesi era costituito dal rapporto di coniugio con VI IM, deceduto); inoltre, il divieto di soggiorno nel luogo di residenza avrebbe comportato l’impossibilità di far fronte alle spese connesse al reperimento di altra abitazione, attese le precarie condizioni economiche, situazione non considerata dalla corte territoriale. 3. Deve essere premesso che ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01). Tanto premesso il ricorso proposto nell'interesse della HI deve ritenersi avanzato per un motivo non consentito perché involgente asseriti difetti di motivazione e non violazioni di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 4. Con argomentazioni con le quale la ricorrente non si confronta, la Corte di appello ha evidenziato che la misura di prevenzione seguiva l’esercizio dell’azione penale e, in particolare, l’applicazione di una misura cautelare detentiva, ancora in corso, disposta con ordinanza del 22 febbraio 2022, a seguito di riscontro dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di criminalità organizzata contestati;
che il controllo sul giudizio di pericolosità sociale era semplificato, trattandosi di presupposto già valutato in sede cautelare, in assenza di significati elementi di valutazione di segno contrario;
che tali non potevano ritenersi le generiche contestazioni della difesa in ordine alla vicende che avevano determinato la condanna della HI per i reati oggetto del titolo custodiale, con sentenza non definitiva;
che solo a seguito di espiazione della pena sarà necessario procedere alla verifica della persistenza della pericolosità, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d. lgs. 159/2011. 5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IG AC RO ES D’IN
udita la relazione svolta dal Consigliere IG AC;
letta la requisitoria del Sostituto procuratore generale Giovanni B. Bertolini che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con decreto del 23/01/2025 la Corte di appello di Messina ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di NG HI avverso il decreto emesso dal Tribunale di Messina – sezione misure di prevenzione in data 31/01/2024, applicativo della misura della sorveglianza speciale per anni due, con divieto di soggiorno nel Comune di residenza. 2. Avverso il decreto di appello propone ricorso per cassazione il difensore della HI sulla base di un unico motivo, con il quale eccepisce la violazione di legge (artt. 1, 4 e 6 d. lgs. 159/2011) e il vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell’attualità della pericolosità sociale, senza valutare adeguatamente circostanze di segno contrario (i fatti contestati nel procedimento cd. Operazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 1711 Anno 2026 Presidente: MESSINI D'AGOSTINI PIERO Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI Data Udienza: 23/12/2025 2 Idria risalivano al 2020; l’unico legame con l’associazione mafiosa denominata Clan dei barcellonesi era costituito dal rapporto di coniugio con VI IM, deceduto); inoltre, il divieto di soggiorno nel luogo di residenza avrebbe comportato l’impossibilità di far fronte alle spese connesse al reperimento di altra abitazione, attese le precarie condizioni economiche, situazione non considerata dalla corte territoriale. 3. Deve essere premesso che ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali è ammesso solo per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01). Tanto premesso il ricorso proposto nell'interesse della HI deve ritenersi avanzato per un motivo non consentito perché involgente asseriti difetti di motivazione e non violazioni di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 4. Con argomentazioni con le quale la ricorrente non si confronta, la Corte di appello ha evidenziato che la misura di prevenzione seguiva l’esercizio dell’azione penale e, in particolare, l’applicazione di una misura cautelare detentiva, ancora in corso, disposta con ordinanza del 22 febbraio 2022, a seguito di riscontro dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione ai reati di criminalità organizzata contestati;
che il controllo sul giudizio di pericolosità sociale era semplificato, trattandosi di presupposto già valutato in sede cautelare, in assenza di significati elementi di valutazione di segno contrario;
che tali non potevano ritenersi le generiche contestazioni della difesa in ordine alla vicende che avevano determinato la condanna della HI per i reati oggetto del titolo custodiale, con sentenza non definitiva;
che solo a seguito di espiazione della pena sarà necessario procedere alla verifica della persistenza della pericolosità, ai sensi dell’art. 14, comma 2-ter, d. lgs. 159/2011. 5. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23 dicembre 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente IG AC RO ES D’IN