TRIB
Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/11/2025, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
PYBBLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta sezione civile in persona del GOP Avv. Laila Veneri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 7819/2024 del R.G. avente ad oggetto:
contratti e obbligazioni varie promossa da:
Parte 1 on sede in Tortoreto (TE) ed elettivamente domiciliata in Giulianova Via XXIV
Maggio n. 9 presso lo studio e la persona dell'avv. Maurizio Fani che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in calce all' atto di citazione.
Attrice opponente avverso
Parte 2 con sede in Genova, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Chiavari Corso Lima n. 23 presso lo studio degli Avvocati Ettore e Matilde
Chiti che la rappresentano ed assistono in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuta opposta
Conclusioni delle Parti: I Procuratori delle Parti precisano le cnclusioni come da note conclusive autorizzate.
IN FATTO.
Con atto di citazione in opposizione del 23 luglio 2024 Parte 1 adiva il Tribunale di Genova per sentir dichiarare la revoca e/o l'annullamento e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1484/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 17 giugno 2024; a tal fine sosteneva: la erroneità del decreto per consumi incoerenti e inattendibili nonostante le richieste di esame del contatore;
La convenuta opposta ha contestato gli assunti avversari e nelle more del procedimento ha avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010.
Espletata prova orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale alla udienza del 08 ottobre 2025 con deposito della sentenza ai sensi dell'utlimo comma.
NEL MERITO
La domanda attorea non è fondata e come tale deve essere respinta.
1. Rilevato che è pacifico agli atti di causa sia la sottoscrizione del contratto di fornitura che la fornitura stessa occorre preliminarmente sottolineare la disitnzione fondamentale tra
Distributore e fornituore di energia elettrica:
I FORNITORI di energia elettrica, quali tra queste AXPO, sono le società, pubbliche o private, che si soggetti che si occupano della vendita al dettaglio dell'energia ai consumatori finali emettendole relative fatture. Essi provvedono ad acquistare l'energia sul mercato all'ingrosso (italiano o estero), a curare l'importazione e l'esportazione di energia e venderla ai clienti.
Il DISTRIBUTORE di energia elettrica è invece il soggetto che si occupa del trasporto locale di energia, dopo aver preso in carico quest'ultima dal gestore nei punti di consegna. E' il distributore, quale proprietario dei contatori, che si occupa della contabilizzazione e della lettura dei consumi degli impianti di distribuzione locale, nonché della manutenzione degli stessi.
E' evidente che ogni contestazione in merito alla quantità di energia fornita e ad eventuali difetti del contatore dovessero essere sollevati esclusivamente nei confronti del Distributore.
a tal fine ha fornito provaLa convenuta si è limitata a fatturare quanto indicatole dal Distributore e documentale dei dati fornitile;
il teste Testimone 1 responsabile dell'area misure, ovvero reparto
,
che valida le misure che provengono dal Distributore, sentito alla udienza del 16 aprile 2025, ha confermato che il documento prodotto in causa è il documento che certifica i consumi rilevati dal
Distributore per il periodo indicato nonché la corrispondenza dei dati tra quanto indicato nel documento proveniente da E-Distribuzione e quanto fatturato da Parte 2 Si rileva comunque come l'opponente non abbia contestato specificamente la mancata corrispondenza tra i dati comunicati dal Distributore e quelli dei consumi fatturati.
Altresì provato e comunque privo di contestazione specifica, l'applicazione dei prezzi della fornitura secondo l'allegato 1B al contratto di somministrazione sottoscritto dall'utente.
Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere confermato unitamente alla concessione della provvisoria esecutività concessa ex art. 648 cpc con ordinanza del 17 febbraio 2025.
2.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della controversia e della attività processuale svolta dalle Parti.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1484/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 07 giugno 2024.
Condanna parte opponente a rifondere parte convenuta opposta delle spese del presente procedimento che liquida in euro 7.616 per compenso professionale oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova il 02 novembre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sesta sezione civile in persona del GOP Avv. Laila Veneri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta a ruolo al n. 7819/2024 del R.G. avente ad oggetto:
contratti e obbligazioni varie promossa da:
Parte 1 on sede in Tortoreto (TE) ed elettivamente domiciliata in Giulianova Via XXIV
Maggio n. 9 presso lo studio e la persona dell'avv. Maurizio Fani che la rappresenta ed assiste in virtù di procura in calce all' atto di citazione.
Attrice opponente avverso
Parte 2 con sede in Genova, in persona del legale rappresentante protempore, elettivamente domiciliata in Chiavari Corso Lima n. 23 presso lo studio degli Avvocati Ettore e Matilde
Chiti che la rappresentano ed assistono in forza di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuta opposta
Conclusioni delle Parti: I Procuratori delle Parti precisano le cnclusioni come da note conclusive autorizzate.
IN FATTO.
Con atto di citazione in opposizione del 23 luglio 2024 Parte 1 adiva il Tribunale di Genova per sentir dichiarare la revoca e/o l'annullamento e/o la inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1484/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 17 giugno 2024; a tal fine sosteneva: la erroneità del decreto per consumi incoerenti e inattendibili nonostante le richieste di esame del contatore;
La convenuta opposta ha contestato gli assunti avversari e nelle more del procedimento ha avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ex Dlgs 28/2010.
Espletata prova orale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale alla udienza del 08 ottobre 2025 con deposito della sentenza ai sensi dell'utlimo comma.
NEL MERITO
La domanda attorea non è fondata e come tale deve essere respinta.
1. Rilevato che è pacifico agli atti di causa sia la sottoscrizione del contratto di fornitura che la fornitura stessa occorre preliminarmente sottolineare la disitnzione fondamentale tra
Distributore e fornituore di energia elettrica:
I FORNITORI di energia elettrica, quali tra queste AXPO, sono le società, pubbliche o private, che si soggetti che si occupano della vendita al dettaglio dell'energia ai consumatori finali emettendole relative fatture. Essi provvedono ad acquistare l'energia sul mercato all'ingrosso (italiano o estero), a curare l'importazione e l'esportazione di energia e venderla ai clienti.
Il DISTRIBUTORE di energia elettrica è invece il soggetto che si occupa del trasporto locale di energia, dopo aver preso in carico quest'ultima dal gestore nei punti di consegna. E' il distributore, quale proprietario dei contatori, che si occupa della contabilizzazione e della lettura dei consumi degli impianti di distribuzione locale, nonché della manutenzione degli stessi.
E' evidente che ogni contestazione in merito alla quantità di energia fornita e ad eventuali difetti del contatore dovessero essere sollevati esclusivamente nei confronti del Distributore.
a tal fine ha fornito provaLa convenuta si è limitata a fatturare quanto indicatole dal Distributore e documentale dei dati fornitile;
il teste Testimone 1 responsabile dell'area misure, ovvero reparto
,
che valida le misure che provengono dal Distributore, sentito alla udienza del 16 aprile 2025, ha confermato che il documento prodotto in causa è il documento che certifica i consumi rilevati dal
Distributore per il periodo indicato nonché la corrispondenza dei dati tra quanto indicato nel documento proveniente da E-Distribuzione e quanto fatturato da Parte 2 Si rileva comunque come l'opponente non abbia contestato specificamente la mancata corrispondenza tra i dati comunicati dal Distributore e quelli dei consumi fatturati.
Altresì provato e comunque privo di contestazione specifica, l'applicazione dei prezzi della fornitura secondo l'allegato 1B al contratto di somministrazione sottoscritto dall'utente.
Il decreto ingiuntivo dovrà quindi essere confermato unitamente alla concessione della provvisoria esecutività concessa ex art. 648 cpc con ordinanza del 17 febbraio 2025.
2.Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 55/2014 aggiornato al DM
147/2022 tenuto conto del valore della controversia e della attività processuale svolta dalle Parti.
PQM
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOP Avv. Laila Veneri, disattesa ogni contraria istanza
Conferma il decreto ingiuntivo n. 1484/2024 emesso dal Tribunale di Genova il 07 giugno 2024.
Condanna parte opponente a rifondere parte convenuta opposta delle spese del presente procedimento che liquida in euro 7.616 per compenso professionale oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Genova il 02 novembre 2025
IL GOP
Avv. Laila Veneri