Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 23747 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott. Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23747 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2023, avente per oggetto: ricorso ex art 9 co 3 L 898/70
TRA
nata in data [...] in [...] rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. GENITO GIOVANNA CARLOTTA presso il quale elettivamente domicilia
Ricorrente
E
nata in data [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. LUGESCHI VALENTINA presso il quale elettivamente domicilia
Resistente
, C.F.: in persona del Controparte_2 P.IVA_1
suo Presidente pro-tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala presso il quale elettivamente domicilia
Resistente
FATTO E DIRITTO
Va preliminarmente affermata la pacifica applicabilita', anteriormente alla riforma Cartabia, del rito camerale per le controversie previste dall'art. 9 commi 4 e 5 L. 898/1970, laddove e' previsto il diritto per il coniuge divorziato e titolare dell'assegno di cui all'art. 5, di ottenere una quota della pensione di reversibilita' dell'ex coniuge nel frattempo risposatosi, anche in ossequio al principio stabilito dalla
Suprema Corte (cfr. Cass. sez. I sent. n. 6272 del 30.3. 2004 e Cass. Sez. I n. 3037 del 2.3.2001:
"L'adozione del rito camerale per i procedimenti relativi a tutte le pretese del coniuge divorziato
1987 (per effetto della quale e' stato soppresso l'ultimo comma dell'art. 9 della legge 898/1970, secondo il quale, nei procedimenti "de quibus", il tribunale "provvede in camera di consiglio"), non rilevando che quest'ultima, riformulando con l'art. 13 le disposizioni del citato art. 9 legge 898/70, contempli esplicitamente l'adozione del rito predetto solo con riferimento alla revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli e di quelle riguardanti la misura e le modalita' dei contributi da corrispondere ai sensi degli artt. 5 e 6 stessa legge").
Non si ignora certo che la riforma Cartabia ha però abrogato la previsione del primo comma dell'art
9 L 898/70 in cui si faceva espresso riferimento al rito camerale in ossequio alla previsione di un rito unitario PMF.
Rispetto al rito unitario PMF allo stato si rilevano solo tre eccezioni espresse : 1) non si applica il procedimento PMF se “la legge dispone diversamente”; 2) non si applica il procedimento PMF nei casi di esclusione previsti dall'art. 473-bis, primo comma, c.p.c. (procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, procedimenti di adozione di minori di età, procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea); 3) restano fuori dall'ambito applicativo del nuovo rito unificato a cognizione piena tutti i procedimenti di giurisdizione volontaria, che continuano ad essere retti dalle forme processuali camerali (art. 473-ter c.p.c.). In questa ipotesi, il Tribunale giudica in composizione collegiale, salvo che sia altrimenti disposto (art. 50-bis c.p.c.) e i decreti sono immediatamente esecutivi (art. 473-ter c.p.c.).
Il Collegio ritiene però che, pur in assenza di espressa inclusione nella previsione di cui all'art 473 ter cpc del procedimento ex art 9 L 898/70 co 2 (ovvero il pregresso comma tre anteriormente alla riforma Cartabia) comunque non possa tale domanda rientrare nella previsione del rito unico persona minori e famiglia giacchè non trattasi certo di procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie.
Il Collegio ritiene che persiste infatti uno spazio residuo per ritenere ancora applicabile il rito camerale per il procedimento in oggetto di natura contenziosa relativo al riconoscimento della pensione di reversibilità , benchè sia per essa espressamente prevista la decisione con sentenza, atteso che il rito camerale, pur essendo caratterizzato da particolare celerità e semplicità di forme, assicura ugualmente il diritto di difesa ed il principio del contraddittorio.
Ciò posto in rito si evidenzia che la ricorrente premesso che Parte_1
• ha contratto matrimonio con il sig. , nato il [...] a Portici (Na), in [...] CP_3
28.04.2022 con il quale conviveva more uxorio già dal dall'11.01.2005;
• il è deceduto in data 3.03.2023, CP_3 • Il era precedentemente coniugato con la signora , nata a [...] il CP_3 Controparte_1
22.08.1945 (CF ) dalla quale era separato con sentenza 100/2002 del C.F._2
22.07.2002, passata in giudicato il 23.10.2003, e divorziato in data 17.06.2022;
CP_
• La domanda avanzata dalla ricorrente di pensione di reversibilità all' sede provinciale di
Napoli Vomero veniva rigettata in ragione della sopravvivenza anche del primo coniuge del marito defunto.
Chiedeva
• attribuirsi una quota della pensione di reversibilità del marito Sig. , da CP_3
quantificarsi all'esito del procedimento e della instauranda istruttoria,
• vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta la quale rappresentava che:
• Con sentenza n. 447/2021 pubblicata il 05.07.2021 nel procedimento n. 177/2020 il Tribunale di Massa ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_3
, riconoscendole un assegno divorzile di € 200,00 oltre rivalutazione monetaria
[...]
secondo gli indici istat;
• non ha contratto nuovo matrimonio e, pertanto, è di stato libero;
• ha presentato domanda di reversibilità della pensione, domanda che è stata respinta in data
13.06.2023 in ragione della esistenza in vita del coniuge superstite;
• va contestata la durata del rapporto di convivenza anteriore al matrimonio prospettata dal coniuge superstite, non avendo tale convivenza mai assunto i caratteri della convivenza more uxorio.
• la ha svolto attività di badante convivente presso il per molti anni per poi unirsi Pt_1 CP_3
in matrimonio quasi un anno prima del suo decesso;
CP_
• ha presentato domanda all' per avere copia del contratto di lavoro e dei cedolini attestanti il versamento dei contributi da parte del Sig. in favore della , a conferma e prova CP_3 Pt_1
dell'esistenza del rapporto lavorativo, ma ancora non sono stati prodotti .
• Il suo matrimonio con il defunto è durato 51 anni, con almeno 32 anni di convivenza, CP_3
3 figlie e l'acquisto di una casa coniugale a fronte di un matrimonio contratto dalla ricorrente un anno prima il decesso del attesa la non rilevanza del periodo precedente in cui vi CP_3
era tra il e la un rapporto di lavoro. CP_3 Pt_1
Ciò posto chiedeva:
• attribuirsi una quota della pensione di reversibilità dell'ex marito Sig. , da CP_3
quantificarsi all'esito del procedimento ed alla luce dei suddetti criteri. , CP_
• in via istruttoria chiedeva ordinare all' di esibire/depositare/consegnare tutta la documentazione attestante l'esistenza del rapporto di lavoro intercorso tra la Sig.ra Pt_1
e il Sig. ;
[...] CP_3
• vittoria di spese CP_ Si costituiva l' che documentava l'importo pensionistico del defunto (850,00€ mensili) e si rimetteva alle determinazioni del Tribunale.
Il Collegio giusta ordinanza del 28.11.24 rilevava la necessità di procedere all'ascolto degli informatori indicati dalla parte ricorrente. Autorizzava inoltre la parte resistente a richiedere all' CP_4
estratto contributivo della ricorrente e/o documentazione attestante la esistenza, Parte_1
anteriore al matrimonio, di rapporto di lavoro tra e la predetta CP_3 Parte_1
Si procedeva all'ascolto degli informatori di parte ricorrente e Parte_2 CP_5
(rispettivamente fratello e cugino del defunto marito delle parti) ai quali si sottoponevano
[...]
anche i rilievi fotografici prodotti dalla ricorrente
Il Tribunale rileva che, all'esito della istruttoria delegata al relatore, veniva fissata, sempre davanti al relatore delegato, udienza di discussione nelle forme ex art 127 ter cpc, previa concessione, su richiesta dei difensori, di termine di 20 giorni per il deposito di brevi note e ulteriori 10 giorni per il deposito di ulteriore brevi note di replica.
Nei giudizi svolti con rito camerale, l'acquisizione dei mezzi di prova e, in particolare, dei documenti,
è ammissibile fino all'udienza di discussione, purché si instauri un pieno contraddittorio tra le parti
(al riguardo, tra le altre, Cass. N. 11319 del 2005; n. 8547 del 2003). Richiamato tale condiviso orientamento, il Collegio rileva pertanto che, nel caso di specie, non è stato violato dalla ricorrente il principio del contraddittorio con il deposito dello stato di famiglia in allegato alle note del 25.11.24
e per l'effetto si rileva la utilizzabilità dello stesso ai fini della decisione.
Va inoltre premesso che il presente provvedimento, quantunque emesso a seguito di procedimento camerale, è reso in forma di sentenza, giusta la espressa previsione normativa.
Quanto alla ratio della norma di cui al citato art. 9, si è posto in rilievo che, nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha inteso perseguire una finalità solidaristica in una duplice direzione: anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto;
poi nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare della pensione i mezzi necessari al proprio sostentamento, quale già titolare di assegno divorzile, vede riconosciuta la conservazione di un diritto, attraverso l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità. Circa i criteri ai quali far riferimento nella concreta determinazione di detta quota, è noto che posizioni discordanti sono state assunte in dottrina e nella stessa giurisprudenza di legittimità, finché la
Suprema Corte a Sezioni Unite nel 1998 (cfr. Cass. Sez. un. 12 gennaio 1998 n. 159 e di seguito, conformi, Cass. 20 maggio 1999 n. 4902; Cass. 4 marzo 1999 n. 1807) ha privilegiato l'indirizzo interpretativo secondo cui ai fini della determinazione della quota della pensione di reversibilità da attribuire al coniuge divorziato, non possono essere utilizzati criteri diversi da quello della “durata del rapporto” di cui all'art. 9 3° comma della legge citata, con l'ulteriore precisazione che la durata del rapporto matrimoniale debba essere intesa coincidente con la durata legale del matrimonio.
Sennonché non si è mancato di sottolineare come la rigida esclusiva applicazione del criterio proporzionalistico fosse, in taluni casi, fonte di gravi sperequazioni, venendo di fatto a vanificare proprio il rispetto della duplice funzione solidaristica della norma come sopra evidenziata.
In sede di sindacato di legittimità della norma in esame, la Corte Costituzionale, con sentenza 4 novembre 1999 n. 419, ha disatteso la censura d'illegittimità costituzionale della norma proposta dal giudice remittente proprio in relazione all'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite della
Cassazione, rilevando tra l'altro, come sul piano dell'interpretazione letterale, nella parte in cui la norma in oggetto prevede che il giudice provveda alla determinazione della quota di pensione di reversibilità “tenendo conto” dell'elemento temporale costituito dalla rispettiva durata dei matrimoni, non possa attribuirsi rilievo esclusivo a detto parametro, quantunque imprescindibile.
Tale orientamento è stato, quindi, fatto proprio dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. I 2 marzo
2001 n. 3037; Cass. civ. sez. I 29 gennaio 2002 n. 1057; Cass. civ. sez. I 19 febbraio 2003 n. 2471;
Cass. civ. sez. I 12 novembre 2003 n. 17018; Cass. civ. sez. I 16 dicembre 2004 n. 23379; Cass. civ. sez. I 9 marzo 2006 n. 5060; Cass. civ. sez. I 9 maggio 2007 n. 10638 Cass. 11226/2013, Cass.
17636/2012, Cass. 25174/2011, Cass. 23670/2011, Cass. 25564/2010), che ha dunque mutato il precedente indirizzo affermato dalla succitata pronuncia delle Sezioni unite.
Ciò comporta, a giudizio del Tribunale, che il Giudice, nella concreta determinazione della quota della pensione di reversibilità, possa, una volta effettuato il calcolo di base in ragione della durata dei rispettivi matrimoni, adeguare, in via equitativa, detto risultato al concreto perseguimento della duplice finalità solidaristica prevista dalla norma, avuto riguardo ad altri emergenti elementi di fatto, quali la valutazione delle rispettive condizioni economiche e, segnatamente, lo stato di bisogno in cui versi eventualmente uno degli aventi diritto, e l'eventuale maggiore durata della convivenza di fatto rispetto alla durata legale dell'unione matrimoniale ovvero la durata delle rispettive convivenze prematrimoniali (in questo senso ex plurimis Cass. civ. n. 23379/2004 e Cassazione 8263/2020,).
Nel caso di specie si osserva che : • è pacifico che i rilievi fotografici prodotti (che sono stati sottoposti al due informatori di parte ricorrente) rappresentano momenti di frequentazione tra la ricorrente ed il defunto marito fin dal 2007 e - a fronte della deduzione della resistente in ordine alla esiguità dei rilievi fotografici prodotti a fronte di una asserita relazione di lunga durata - si rileva che parte ricorrente evidenziava che, ai fini processuali, erano stati prodotti esclusivamente i rilievi che recavano la data che peraltro trovava anche conferma nelle immagini immortalate ( valga per tutte la foto che reca la data del 22 ottobre 2011 ed immortala la coppia davanti CP_6
ad una torta con le candeline ed il numero 50 per il 50° compleanno della che Pt_1
effettivamente in quei giorni compiva cinquant'anni)
• E' incontestabile che le foto ritraggono la coppia in atteggiamenti affettuosi, oltremodo confidenziali che appaiono francamente inconciliabili con un rapporto di lavoro subordinato di collaborazione domestica (al mare abbracciati su un lettino sulla spiaggia;
a Capri, mentre condividevano uno stesso piatto;
per il compleanno della stessa ricorrente, o per festività familiari).
• E' incontestabile infatti, in quanto provato per tabulas, che la coppia costituiva Parte_3
dal 28.2.05 una famiglia anagrafica come da stato di famiglia prodotto che è il documento anagrafico che non certo indica tutte le persone che vivono sotto lo stesso tetto (che invero possono anche non fare necessariamente parte del medesimo stato di famiglia, pur avendo la medesima residenza) ma solo le persone conviventi legate da un vincolo di parentela, matrimonio, di tutela o affettivo.
• A ciò si aggiunga che il fratello del defunto riferiva la convivenza tra la ricorrente ed CP_3
il marito all'indomani della separazione di fatto dalla prima moglie, ovvero fin dai primi anni
2000.
• Tale dato non appare in ontologico contrasto e deve ritenersi certamente prevalente rispetto alle risultanze che emergono dall'estratto contributivo prodotto da cui risulta un rapporto di collaborazione familiare dal dicembre 2004 fino al luglio 2015 tra la ricorrente ed il defunto attesi i vantaggi fiscali-previdenziali sottesi che potrebbero avere indotto le parti, già CP_3
sentimentalmente legate, alla stipula del predetto contratto;
per non tacere poi il fatto che gli informatori riferivano la collaborazione prestata dalla al per la contabilità e la Pt_4 CP_3 pulizia dell'ufficio dove lo stesos lavorava.
• Peraltro la ricorrente riferiva, con dovizia di particolari e precisione circostanziata, tutti i problemi sanitari del defunto marito (non conosciuti nel dettaglio neanche dal fratello) a riprova di un rapporto, non già di mera collaborazione domestica, ma di relazione affettiva (peraltro risulta per tabulas che la dal 2015 ha instaurato rapporti di lavoro domestico Pt_1
presso altri datori di lavoro e non già più con il . CP_3
• La riferiva inoltre (vedi note del 15.2.24) momenti di vita negativi del perché Pt_1 CP_3 con ogni evidenza condivisi con lo stesso come compagna (l'incidente sull'autobus R4 del
16.08.2016, l'angioplastica coronarica del 19.01.2017; l'accesso presso Istituto Nazionale
Tumori per prostatite cronica del 8.01.2019 ; l'accesso per dolore toracico del Parte_5
17.08.2022 ; il ricovero per insufficienza cardiaca del 19.09.2022; l'accesso Parte_5
Cardarelli per fibrillazione atriale del 19.10.2022; il ricovero al Cardarelli per terapia e cure ictus ischemico e cardioembolico dal 2.02.2023 al 9.02.2023)
• A fronte di un matrimonio del defunto con la contratto nel 1970, allietato CP_3 CP_1
dalla nascita di tre figli e con separazione del 25/06/2002 (dopo 32 anni) risulta per tabulas la prova di una relazione affettiva stabile di convivenza dal febbraio 2005 tra la e il Pt_1
fino al matrimonio contratto in data 28.4.22 (11 mesi prima del decesso) (per CP_3
complessivi 18 anni di cui meno di un anno in regime matrimoniale)
Ciò premesso in via generale, sul piano dei principi che devono intendersi quali regolatori della materia in oggetto, nella fattispecie concreta sottoposta all'esame del Tribunale va osservato che deve modificarsi, in via equitativa nel senso del bilanciamento degli interessi contrapposti tra il coniuge divorziato e quello superstite, il risultato al quale condurrebbe il criterio base del calcolo della durata dei rispettivi vincoli matrimoniali (32 anni a fronte di meno di un anno ) che sarebbe evidentemente iniquo se fondato sul mero criterio matematico della durata legale dei matrimoni.
Considerate, quindi, anche le modeste condizioni economiche di entrambe le parti (entrambe ammesse al patrocinio a spese dello Stato) , le dichiarazioni in atti, l'ammontare mensile della pensione di reversibilità nonché quanto percepito da parte resistente dall'ex coniuge finché è stato in vita e di tutte le altre circostanze sopra indicate in relazione anche all'altro coniuge, avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, si ritiene di dovere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità, sulla base degli indicati correttivi, in via d'equità apportati al mero criterio matematico, nella misura del 65% in favore della resistente e del 35% in favore della ricorrente
Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione, con effetto dal mese successivo al decesso del CP_3
e cioè a decorrere dal aprile 2023, della pensione di reversibilità agli aventi diritto, secondo la normativa settoriale (cfr. Cass. civ. sez. I 14 dicembre 2001 n. 15837).
Tenuto conto della natura della controversia e dell'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) accoglie, per quanto di ragione, le domande della ricorrente e, per l'effetto, dichiara ,
• il diritto di (nata in data [...] in Parte_1 [...]
) quale coniuge superstite a percepire la quota del 35% C.F._3
della pensione di reversibilità derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge
, nato il [...] a Portici (Na) deceduto a Napoli in [...] CP_3
3.03.2023 con decorrenza dal mese di aprile 2024,
• il diritto di (nata in data [...] a [...] Controparte_1
) quale ex coniuge già divorziato a percepire la quota del C.F._2
65% della pensione di reversibilità derivante dalla prestazione pensionistica dell'ex coniuge , nato il [...] a [...], deceduto a CP_3
Napoli in data 3.03.2023, , con decorrenza dal mese di aprile 2024,
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 29.11.24
Il Giudice estensore dr.ssa V Rosetti Il Presidente dr R Sdino