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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/11/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 103/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice rel. dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 103-1//2025 P.U., per l'apertura della liquidazione controllata di
, C.F. ; CP_1 C.F._1
letto il ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni depositato dal debitore sopra indicato;
letta la relazione della dott.ssa nominata Gestore della Crisi da Persona_1
Sovraindebitamento dall'OCC; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
pagina 1 di 4 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che
il debitore proponente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, risulta legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
ritenuto che
sussiste in capo al ricorrente uno stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata pari a complessivi
€ 44.851,54, a fronte della percezione di un reddito netto di € 1.200,00 mensili e di un'autovettura immatricolata 15 anni fa, priva di valore di mercato;
appare chiara la sussistenza dello stato di sovraindebitamento atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dallo stipendio mensile, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
il gestore, dopo aver individuato il fabbisogno familiare, ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento del ricorrente in € 889,17 mensili;
ritenuto che
la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI).
pagina 2 di 4 ritenuti sussistenti, alla luce di quanto sopra, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di CP_1
, C.F. , residente in [...], VIA FRATELLI
[...] C.F._1
BELLEO 112;
NOMINA il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura
NOMINA la dott.ssa liquidatore;
Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
pagina 3 di 4 l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAGUSA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo Pulvirenti Presidente dott. Claudio Maggioni Giudice rel. dott. Giovanni Giampiccolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 103-1//2025 P.U., per l'apertura della liquidazione controllata di
, C.F. ; CP_1 C.F._1
letto il ricorso ex art. 268 CCII per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei beni depositato dal debitore sopra indicato;
letta la relazione della dott.ssa nominata Gestore della Crisi da Persona_1
Sovraindebitamento dall'OCC; esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
rilevato che, ai sensi dell'art. 268 CCI, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2 CCI,
l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni;
rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCI, al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
pagina 1 di 4 sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il ricorrente ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCI), nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;
ritenuto che
il debitore proponente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi di insolvenza, sicché, ai sensi degli artt. 65 comma 1, 2, co. 1 lett. c) e 268 comma 1 CCI, risulta legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.
ritenuto che
sussiste in capo al ricorrente uno stato di sovraindebitamento, come desumibile dall'esposizione debitoria esposta nella relazione allegata pari a complessivi
€ 44.851,54, a fronte della percezione di un reddito netto di € 1.200,00 mensili e di un'autovettura immatricolata 15 anni fa, priva di valore di mercato;
appare chiara la sussistenza dello stato di sovraindebitamento atteso che, al netto delle spese necessarie per i bisogni propri, l'unica posta patrimoniale attiva è rappresentata dallo stipendio mensile, per cui risulta l'evidente squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio liquidabile per far fronte ad esse;
ritenuto che
il debitore ha depositato la relazione di cui all'art. 269 comma 2 CCI, con la quale il gestore della crisi nominato dall'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
ritenuto che
il gestore, dopo aver individuato il fabbisogno familiare, ha indicato la spesa corrente necessaria al sostentamento del ricorrente in € 889,17 mensili;
ritenuto che
la determinazione dell'importo mensile necessario al mantenimento dei ricorrenti va rimessa al Giudice delegato (ex art. 268 comma 4 lett. b) CCI).
pagina 2 di 4 ritenuti sussistenti, alla luce di quanto sopra, tutti i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
ritenuto che
, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; visti gli artt. 268 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio nei confronti di CP_1
, C.F. , residente in [...], VIA FRATELLI
[...] C.F._1
BELLEO 112;
NOMINA il dott. Claudio Maggioni Giudice Delegato per la procedura
NOMINA la dott.ssa liquidatore;
Persona_1
ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni di ciascun debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE
pagina 3 di 4 l'esecuzione, a cura del liquidatore (ex art. 270 comma 4 CCI), delle formalità di cui alle lettere f) e g) dell'art. 270 comma 2 CCI, oltre che la notifica della presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4 e dell'art. 272 CCI.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del 21/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Claudio Maggioni dott. Massimo Pulvirenti
pagina 4 di 4