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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 17/02/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 13334/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13334/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 13095/2022)
TRA
, n. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 07/09/2002, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Errico, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui alla legge 118/71, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la
1 sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui alla legge 118/71, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 13095/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U., in riferimento alle condizioni cliniche della periziando, ha dichiarato che risulta affetto da: “Disturbo del comportamento alimentare, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado moderato”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”SISTEMA
NEUROPSICHIATRICO: nulla a carico dei nervi cranici. Forza, tono e trofismo nella norma ai quattro arti. Non si evidenziano inoltre alterazioni patologiche delle vie piramidali, extrapiramidali e cerebellari. Pupille
2 isocoriche, eucicliche, normoreagenti alla luce,all'accomodazione e alla convergenza. Sensibilità superficiale e profonda normale. ESAME
PSICHICO: soggetto ben orientato nel tempo, nel luogo e nello spazio.
Non presenta agitazione psichica ma si percepisce uno stato d'ansia. Tono dell'umore deflesso. La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione appaiono tuttavia nella norma.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
”Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate alla signora , globalmente considerate, allo stato attuale, pur Parte_1 determinando un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 46%. Infatti scindendo le singole patologie abbiamo: • disturbo del comportamento alimentare (per analogia cod 1208)….……31% • sindrome depressiva endoreattiva media
(cod. 2205)...…….……………..25% La signora presenta disturbi Parte_1 del comportamento alimentare. Tali disturbi comprendono il ridotto introito di cibo, il digiuno, il vomito per controllare il peso, l'uso di lassativi
o diuretici allo scopo evitare di ingrassare. Allo stato attuale la ricorrente non è in fase di scompenso e le sue condizioni cliniche generali ed il suo peso appaiono nella norma (BMI 22 kg/m2). Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 1208 con percentuale pari al 31%. La ricorrente è stata inoltre sottoposta nel 2016 ad intervento di tiroidectomia totale La ricorrente risulta inoltre affetta da sindrome depressiva di grado medio e di natura endoreattiva. Al colloquio emerge uno stato ansioso con un tono dell'umore deflesso. Tale patologia può essere valutata utilizzando il codice 2205 con percentuale del 25%.
Utilizzando la formula a scalare di Balthzarad si ottiene una percentuale di invalidità pari al 46%, pertanto non sussistono i presupposti per la concessione dell'assegno di invalidità civile.”.
3 Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Inoltre, parte ricorrente nel ricorso richiama patalogie già valutate in precedenza dal consulente e non allega ulteriore documentazione medica al ricorso dalla quale possa emergere un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Allo stesso modo, non è specificamente allegato quale documentazione non sia stata valutata dal C.T.U.
4 Per quanto riguarda le patologie omesse, inoltre, parte ricorrente non allega quale sia la percentuale di invalidità da riconoscere e che essa sarebbe utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile procedendo poi alla somma, con il calcolo riduzionistico, di tale percentuale con quella relativa alle altre patologie riconosciute
Inoltre, la laconicità delle deduzioni attoree, atte esclusivamente ad ottenere l'applicazione di un diverso codice, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass.
1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacchè non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle
10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove
o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure, "senza il supporto di alcun certificato o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art.
149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n.
21151)”.
5 E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 14/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13334/2023 R.G. LAVORO (cui è riunita quella
R.G. 13095/2022)
TRA
, n. a FRATTAMAGGIORE (NA) il 07/09/2002, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maddalena Errico, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opposizione A.T.P.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
SINTESI DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30/10/2023 parte ricorrente ha dedotto di aver presentato domanda per conseguire il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui alla legge 118/71, presentando poi ricorso per A.T.P.; che il C.T.U. nominato in tale procedimento non ha riconosciuto la
1 sussistenza del requisito sanitario;
di aver formulato tempestivamente la dichiarazione di dissenso.
Ha quindi adito il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia e ha agito per ottenere il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile di cui alla legge 118/71, con vittoria di spese di lite con attribuzione.
Il resistente non si è costituito in giudizio e stante la regolarità della notifica se ne dichiara la contumace.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha riunito al presente giudizio quello di A.T.P. recante R.G. n. 13095/2022 ed ha deciso la causa con sentenza.
OGGETTO DEL GIUDIZIO
Il ricorso si presenta tempestivo, essendo stato depositato entro i trenta giorni successivi alla formulazione del dissenso ed ammissibile in quanto parte ricorrente contesta le risultanze peritali evidenziando l'omessa valutazione delle proprie patologie.
VALUTAZIONE DELL'ELABORATO PERITALE
I motivi di opposizione non meritano accoglimento in quanto il giudice condivide le considerazioni espresse dal C.T.U. in sede di A.T.P. per diverse ragioni.
Il consulente ha esaminato adeguatamente la documentazione medica in atti e valutato l'intero quadro patologico lamentato dall'istante.
Il C.T.U., in riferimento alle condizioni cliniche della periziando, ha dichiarato che risulta affetto da: “Disturbo del comportamento alimentare, sindrome ansioso-depressiva endoreattiva di grado moderato”.
In sede di esame obiettivo, il C.T.U. ha evidenziato: ”SISTEMA
NEUROPSICHIATRICO: nulla a carico dei nervi cranici. Forza, tono e trofismo nella norma ai quattro arti. Non si evidenziano inoltre alterazioni patologiche delle vie piramidali, extrapiramidali e cerebellari. Pupille
2 isocoriche, eucicliche, normoreagenti alla luce,all'accomodazione e alla convergenza. Sensibilità superficiale e profonda normale. ESAME
PSICHICO: soggetto ben orientato nel tempo, nel luogo e nello spazio.
Non presenta agitazione psichica ma si percepisce uno stato d'ansia. Tono dell'umore deflesso. La capacità di critica, di fissazione e di rievocazione appaiono tuttavia nella norma.”.
Nel caso in esame, inoltre, il C.T.U. ha motivato in ordine all'insussistenza del requisito sanitario utile alla fruizione della prestazione invocata, sia sulla base dell'esame obiettivo sia della documentazione in atti, in quanto:
”Pertanto, ai sensi della legge 30/3/1971 nr. 118 e D.M. del 05/02/1992, in risposta ai quesiti, si può concludere che le affezioni riscontrate alla signora , globalmente considerate, allo stato attuale, pur Parte_1 determinando un'inabilità e irrecuperabilità, sono valutabili, secondo le tabelle in vigore, come invalidità pari al 46%. Infatti scindendo le singole patologie abbiamo: • disturbo del comportamento alimentare (per analogia cod 1208)….……31% • sindrome depressiva endoreattiva media
(cod. 2205)...…….……………..25% La signora presenta disturbi Parte_1 del comportamento alimentare. Tali disturbi comprendono il ridotto introito di cibo, il digiuno, il vomito per controllare il peso, l'uso di lassativi
o diuretici allo scopo evitare di ingrassare. Allo stato attuale la ricorrente non è in fase di scompenso e le sue condizioni cliniche generali ed il suo peso appaiono nella norma (BMI 22 kg/m2). Tale patologia può essere valutata utilizzando per analogia il riferimento tabellare 1208 con percentuale pari al 31%. La ricorrente è stata inoltre sottoposta nel 2016 ad intervento di tiroidectomia totale La ricorrente risulta inoltre affetta da sindrome depressiva di grado medio e di natura endoreattiva. Al colloquio emerge uno stato ansioso con un tono dell'umore deflesso. Tale patologia può essere valutata utilizzando il codice 2205 con percentuale del 25%.
Utilizzando la formula a scalare di Balthzarad si ottiene una percentuale di invalidità pari al 46%, pertanto non sussistono i presupposti per la concessione dell'assegno di invalidità civile.”.
3 Vi è, dunque, una valutazione adeguata e corretta delle patologie sofferte, poste in relazione ai requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione invocata e ritenute inidonee a fondare un quadro patologico utile per il loro riconoscimento.
VALUTAZIONE DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE
Pertanto, tali doglianze non sono in grado di scalfire il giudizio medico legale reso dal consulente, in quanto le stesse pretendono di sostituire lo stesso con altra valutazione non adeguatamente corroborata da evidenze scientifiche di carattere medico-legale.
Si tratta, dunque, di un mero dissenso diagnostico in cui non sussistono i presupposti per la rinnovazione della consulenza tecnica.
Tali considerazioni sono condivise anche dalla più recente giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale Roma, sez. lav., 02/05/2017,n. 4020) secondo cui
“nel caso di specie, le censure mosse alla perizia da parte ricorrente, non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte, sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte”.
Inoltre, parte ricorrente nel ricorso richiama patalogie già valutate in precedenza dal consulente e non allega ulteriore documentazione medica al ricorso dalla quale possa emergere un aggravamento delle condizioni patologiche di parte ricorrente in misura tale da raggiungere una percentuale di invalidità utile al riconoscimento della prestazione richiesta.
Allo stesso modo, non è specificamente allegato quale documentazione non sia stata valutata dal C.T.U.
4 Per quanto riguarda le patologie omesse, inoltre, parte ricorrente non allega quale sia la percentuale di invalidità da riconoscere e che essa sarebbe utile al conseguimento dell'assegno di invalidità civile procedendo poi alla somma, con il calcolo riduzionistico, di tale percentuale con quella relativa alle altre patologie riconosciute
Inoltre, la laconicità delle deduzioni attoree, atte esclusivamente ad ottenere l'applicazione di un diverso codice, di per sé rende esplorativa ogni ulteriore indagine peritale. Tali considerazioni sono condivise dalla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 11908/2021; cfr. anche Cass.
1806/2015) secondo cui “tale difetto di specificità con riguardo alla consulenza tecnica d'ufficio ridonda anche sul quarto motivo di ricorso, giacchè non consente di apprezzare la decisività degli ulteriori certificati medici che si assumono prodotti in giudizio con l'istanza telematica delle
10/3/2017, non potendosi verificare ex ante se si tratta di malattie nuove
o non, piuttosto, di malattie già esaminate dal consulente d'ufficio; siffatta valutazione appare imprescindibile, a fronte dell'affermazione della corte territoriale che ha ritenuto astratte e generiche le censure, "senza il supporto di alcun certificato o ctp di parte che in modo adeguato attesti e evidenzi l'errore diagnostico del cu di primo grado"; come la stessa ricorrente ricorda, "nelle controversie relative a prestazioni previdenziali od assistenziali fondate sull'invalidità del richiedente, il ricorrente, che abbia censurato la decisione del giudice d'appello per violazione dell'art.
149 disp. att. c.p.c., ha l'onere di dimostrare di aver dedotto e comprovato, con adeguata documentazione, l'esistenza degli aggravamenti delle malattie e le nuove infermità sopravvenute al giudizio di primo grado, nonchè la determinante rilevanza delle nuove patologie in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata" (Cass. 13/10/2010, n.
21151)”.
5 E' chiaro, quindi, che le contestazioni operate da parte ricorrente non sono in alcun modo idonee a mettere in dubbio l'evidenza obiettiva riscontrata dal C.T.U. in sede di visita (cfr. elaborato peritale in atti).
Le considerazioni che precedono hanno quindi reso superfluo qualsiasi approfondimento o rinnovo delle operazioni peritali.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Restano, quindi, assorbite tutte le ulteriori deduzioni difensive formulate dall'ente previdenziale.
SPESE DI LITE E DI C.T.U.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso per A.T.P.
Le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto nel procedimento per
A.T.P., sono poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso in opposizione e per l'effetto dichiara che Parte_1 non ha il requisito sanitario utile per il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile;
2. dichiara irripetibili le spese di lite;
3. pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., CP_1 liquidate con separato decreto nel procedimento per A.T.P.
Si comunichi.
Aversa, 14/02/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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