CGT2
Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 178/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente VALERO MASSIMO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 272/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Piemonte E Valle D'Aosta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13632 GIOCHI-LOTTERIE 2019
- sull'appello n. 273/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Piemonte E Valle D'Aosta - Corso Sebastopoli 3 10134 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Telefono_1 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13632 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza, in quanto erronea e illegittima per i suesposti motivi, e confermare l'avviso di accertamento;
in via principale, condannare parte appellata al pagamento delle spese come da nota che si allega;
in subordine, compensare le spese.
Parte appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso l'esercizio commerciale denominato “società_1 ” di Resistente_1 , veniva rinvenuto all'interno del locale, installato e Apparecchio da Gioco_1funzionante, un apparecchio da intrattenimento modello “ ”, non conforme alle caratteristiche ed alle prescrizioni per il gioco lecito indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. Tale apparecchio non accettava monete aventi corso legale, ma unicamente gettoni consegnati dall'esercente e, seppur simile agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., la scheda di gioco non era di tipo approvato e omologato dall'ADM; non era collegato alla rete telematica di ADM tramite un concessionario di rete autorizzato ed era privo di codici identificativi e di titoli autorizzatori. Inoltre, lo stesso non rispettava le caratteristiche e prescrizioni di dettate dall'art. 7 del T.U.L.P.S. e dal D.I. n. 133/UDG del 08.11.2005 per gli apparecchi senza vincite in denaro. Resistente_1Pertanto, con verbale di accesso, contestazione e sequestro veniva contestata alla sig.ra la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) e lett. d), T.U.L.P.S. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Resistente_1riqualificata la violazione rispetto al predetto verbale, contestava alla sig.ra la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater) e lett. d), T.U.L.P.S. Al termine del procedimento svolto in contraddittorio l'Ufficio emetteva e notificava l'avviso di accertamento n. 176/2019 PREU anno 2019, con cui procedeva al recupero a tassazione del Prelievo erariale unico relativo all'anno 2019 per euro 236.520,00, irrogando altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 567.648,00. Avverso suddetto atto la sig.ra Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, eccependo che l'apparecchio in questione non costituirebbe apparecchio da gioco, né da intrattenimento né potrebbe essere considerato un apparecchio tale da consentire l'applicazione della legge 190/2014 e dell'art 110 comma letta a) TULPS, anche perché è completamente gratuito e finalizzato alla riduzione della ludopatia;
in merito alle sanzioni applicate eccepiva la mancanza dell'elemento soggettivo in capo alla titolare dell'esercizio, la quale avrebbe agito in perfetta buona fede confidando nella liceità dell'apparecchio, nella conformità a legge dello stesso, garantita dal soggetto che ne è proprietario e che lo ha installato. Anche il prelievo erariale unico applicato considerando un incasso giornaliero di euro 3.000,00 per l'intero anno sarebbe errato, in quanto l'apparecchio sarebbe stato installato nel mese di maggio 2019; inoltre, richiedeva l'ammissione di prova testimoniale. L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e l'integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con la sentenza n. 163/2025, pronunciata in data 20.01.2025 e depositata in data 07.02.2025, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il recupero fiscale operato in applicazione della sanzione prevista dall'art. 110 comma 9 lettera f) quater e la richiesta di versamento del prelievo erariale unico, e compensava le spese. Avverso suddetta sentenza l'Ufficio propone l'appello all'odierna discussione, contestando: 1) nullità, contraddittorietà, erronea valutazione o illogicità della sentenza in merito al capo relativo alla non applicabilità dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. ed alla non debenza dell'imposta. L'apparecchio oggetto di causa era attivabile con gettoni e li erogava, non era collegato alla rete telematica e simulava il funzionamento di una slot machine, come risulta dal verbale della Guardia di Finanza e dalla perizia della Sogei, ed è, dunque, è del tutto assimilabile per il meccanismo di funzionamento a quelli dui cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S.. Dunque, l'apparecchio era privo dei titoli autorizzatori in quanto privo delle caratteristiche necessarie per avere tali titoli. Infatti, il mancato collegamento alla rete telematica era impossibile mancando tali caratteristiche. Visto che Apparecchio da Gioco_1l'apparecchio è di fatto assimilabile agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., nessun dubbio può sussistere in ordine alla debenza del PREU ed alla piena legittimità dell'avviso di accertamento;
2) nullità, erronea valutazione o illogicità della sentenza in merito al capo relativo alla misura eccessiva dell'imposta calcolata. Nessuna contestazione può essere mossa in ordine alla correttezza del calcolo effettuato dall'Ufficio, il quale si è semplicemente limitato ad applicare i parametri dettati dal legislatore. L'Ufficio con istanza depositata il 17.03.2025 fa presente che in data 14.03.2025, a causa di un malfunzionamento dei sistemi informatici, ha depositato per due volte il medesimo atto di appello avverso la predetta sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino n. 163/2025, e che i suddetti atti di appello sono stati iscritti a ruolo generale con i n. 272/2025 e n. 273/2025; chiede, pertanto, di voler disporre la riunione di tali procedimenti. Si procede, pertanto, alla riunione dei due fascicoli rubricati n. 272/2025 e n. 273/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in scrutinio merita di essere parzialmente riformata nella parte in cui ha annullato il recupero fiscale operato con l'avviso di accertamento impugnato in applicazione della sanzione prevista dall'art. 110 comma 9 lettera f) quater e la richiesta di versamento del prelievo erariale unico. Con riguardo al merito della pretesa erariale, circa la fondatezza della stessa e con riguardo, in particolare, all'esatta natura del macchinario come avente natura illecita, è necessario richiamare quanto indicato nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, rimasto incontestato sul punto, e la perizia redatta in data 06.02.2019 da SOGEI, in cui sono evidenziate le caratteristiche così sunteggiate nell'atto di costituzione dell'Ufficio: l'apparecchio ha un funzionamento del tutto assimilabile a quello di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., non essendo state riscontrate differenze nel funzionamento dagli apparecchi funzionanti a denaro, se non che è predisposto a funzionare a gettoni anziché con monete;
non risulta confermato quanto asserito nella documentazione dell'apparecchio, ossia che il software sia programmato per trattenere sempre il 20% dei gettoni inseriti, mentre è stata rilevata una percentuale di gettoni trattenuti pari al 34%, ossia simile a quanto trattenuto da un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a); il produttore dichiara che “l'apparecchio non ha alcun costo e alcuna vincita”, mentre nel menù dello stesso, vengono riportate le scritte “incasso”, “vincite erogate”, e “utile”, tipici di un apparecchio con vincite in denaro. Inoltre, l'apparecchio risulta privo di codice identificativo, privo della possibilità di lettura dei software_1contatori utilizzando il software “ ” per il salvataggio sul file dei dati letti. Tutte le predette caratteristiche sono ampiamente sufficienti per rendere evidente la sussistenza, in Apparecchio da Gioco_1tale apparecchio da intrattenimento modello “ ”, delle caratteristiche descritte nell'art. 110, comma 6, lettera a) T.U.L.P.S., non risultando decisivo in senso contrario il solo fatto, del tutto pacifico, che essi funzionano materialmente con l'inserimento e l'erogazione, non di moneta avente corso legale, bensì di semplici gettoni, poiché questi ultimi sono suscettibili di essere agevolmente cambiati con denaro contante. Infatti, attribuire al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si prestano ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo. Proprio dal fatto che apparecchi di quel tipo sono del tutto assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6, lettera a), dell'art. 110 TULPS, deriva la necessità che il loro funzionamento avvenga secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione, che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite. Peraltro, il disposto normativo dell'art. 1, comma 646, della L. 23.12.2014, n. 190, in tema di sanzioni a carico del titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono “apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”, fa un chiaro riferimento anche a “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro”, senza escludere qualsivoglia metodologia idonea a trasformare le vincite stabilite dal macchinario in somme di denaro contante. Ciò è reso palese dal fatto che la dizione normativa non impone affatto che sia il medesimo apparecchio ed erogare materialmente la vincita in denaro, limitandosi a sanzionare qualunque apparecchio che consenta l'“esercizio” del gioco. È, invero, evidente che la ratio normativa vuole disciplinare il fenomeno impedendo proprio qualsivoglia possibilità di svolgimento di giochi di quel tipo, se non attraverso apparecchiature collegate alla rete telematica statale, evitando così possibili fenomeni evasivi (come quello di cui si tratta in questa specie). Pertanto, essendo indiscutibile il fatto che l'apparecchio detenuto dalla contribuente non fosse collegato alla rete statale di raccolta di gioco, ne consegue la sua sicura assoggettabilità al pagamento dell'imposta unica richiesta con l'avviso di accertamento di cui si tratta. In conclusione, l'apparecchio era privo dei titoli autorizzatori in quanto privo delle caratteristiche necessarie per averli e mancava il collegamento alla rete telematica. Quindi, del tutto corretto si appalesa anche il calcolo dell'imposta e della sanzione operato nell'avviso di accertamento in discussione, poiché corrispondente alla presunta operatività dell'apparecchio espressamente indicata dalla norma di legge già sopra ricordata (l'ultima parte dell'art. 1, comma 646, lett. a), della L. 23.12.2014, n. 190, “per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”) e conforme ai parametri dettati sul punto dal legislatore, che prescindono dalle condizioni economiche e dalla collocazione geografica dell'esercizio (il “contesto sociale e urbano” richiamato nella sentenza in scrutinio) in cui si sia rinvenuto l'apparecchio. L'accoglimento dei motivi d'appello dell'Ufficio impone la condanna del contribuente, seppure non costituito in questo grado (C. Cass., Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25538) al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 5.000,00, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 6.000,00.
Così deciso in data 14 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Massimo VALERO Dott. Marcello PISANU
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PISANU MARCELLO, Presidente VALERO MASSIMO, Relatore FAZIO ANTONINO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 272/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Piemonte E Valle D'Aosta - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 P.IVA_1 -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13632 GIOCHI-LOTTERIE 2019
- sull'appello n. 273/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da Ag. Dogane E Monopoli Direzione Territoriale Piemonte E Valle D'Aosta - Corso Sebastopoli 3 10134 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Telefono_1 -
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 163/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 1 e pubblicata il 07/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 13632 GIOCHI-LOTTERIE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Parte appellante: in accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza, in quanto erronea e illegittima per i suesposti motivi, e confermare l'avviso di accertamento;
in via principale, condannare parte appellata al pagamento delle spese come da nota che si allega;
in subordine, compensare le spese.
Parte appellata: non costituita
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza presso l'esercizio commerciale denominato “società_1 ” di Resistente_1 , veniva rinvenuto all'interno del locale, installato e Apparecchio da Gioco_1funzionante, un apparecchio da intrattenimento modello “ ”, non conforme alle caratteristiche ed alle prescrizioni per il gioco lecito indicate nei commi 6 e 7 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. Tale apparecchio non accettava monete aventi corso legale, ma unicamente gettoni consegnati dall'esercente e, seppur simile agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., la scheda di gioco non era di tipo approvato e omologato dall'ADM; non era collegato alla rete telematica di ADM tramite un concessionario di rete autorizzato ed era privo di codici identificativi e di titoli autorizzatori. Inoltre, lo stesso non rispettava le caratteristiche e prescrizioni di dettate dall'art. 7 del T.U.L.P.S. e dal D.I. n. 133/UDG del 08.11.2005 per gli apparecchi senza vincite in denaro. Resistente_1Pertanto, con verbale di accesso, contestazione e sequestro veniva contestata alla sig.ra la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. c) e lett. d), T.U.L.P.S. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio dei Monopoli per il Piemonte e la Valle d'Aosta, Resistente_1riqualificata la violazione rispetto al predetto verbale, contestava alla sig.ra la violazione di cui all'art. 110, comma 9, lett. f-quater) e lett. d), T.U.L.P.S. Al termine del procedimento svolto in contraddittorio l'Ufficio emetteva e notificava l'avviso di accertamento n. 176/2019 PREU anno 2019, con cui procedeva al recupero a tassazione del Prelievo erariale unico relativo all'anno 2019 per euro 236.520,00, irrogando altresì la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 567.648,00. Avverso suddetto atto la sig.ra Resistente_1 proponeva ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino, eccependo che l'apparecchio in questione non costituirebbe apparecchio da gioco, né da intrattenimento né potrebbe essere considerato un apparecchio tale da consentire l'applicazione della legge 190/2014 e dell'art 110 comma letta a) TULPS, anche perché è completamente gratuito e finalizzato alla riduzione della ludopatia;
in merito alle sanzioni applicate eccepiva la mancanza dell'elemento soggettivo in capo alla titolare dell'esercizio, la quale avrebbe agito in perfetta buona fede confidando nella liceità dell'apparecchio, nella conformità a legge dello stesso, garantita dal soggetto che ne è proprietario e che lo ha installato. Anche il prelievo erariale unico applicato considerando un incasso giornaliero di euro 3.000,00 per l'intero anno sarebbe errato, in quanto l'apparecchio sarebbe stato installato nel mese di maggio 2019; inoltre, richiedeva l'ammissione di prova testimoniale. L'Ufficio si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e l'integrale conferma dell'avviso di accertamento impugnato. La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino con la sentenza n. 163/2025, pronunciata in data 20.01.2025 e depositata in data 07.02.2025, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando il recupero fiscale operato in applicazione della sanzione prevista dall'art. 110 comma 9 lettera f) quater e la richiesta di versamento del prelievo erariale unico, e compensava le spese. Avverso suddetta sentenza l'Ufficio propone l'appello all'odierna discussione, contestando: 1) nullità, contraddittorietà, erronea valutazione o illogicità della sentenza in merito al capo relativo alla non applicabilità dell'art. 110, comma 9, lett. f-quater), T.U.L.P.S. ed alla non debenza dell'imposta. L'apparecchio oggetto di causa era attivabile con gettoni e li erogava, non era collegato alla rete telematica e simulava il funzionamento di una slot machine, come risulta dal verbale della Guardia di Finanza e dalla perizia della Sogei, ed è, dunque, è del tutto assimilabile per il meccanismo di funzionamento a quelli dui cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S.. Dunque, l'apparecchio era privo dei titoli autorizzatori in quanto privo delle caratteristiche necessarie per avere tali titoli. Infatti, il mancato collegamento alla rete telematica era impossibile mancando tali caratteristiche. Visto che Apparecchio da Gioco_1l'apparecchio è di fatto assimilabile agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a), T.U.L.P.S., nessun dubbio può sussistere in ordine alla debenza del PREU ed alla piena legittimità dell'avviso di accertamento;
2) nullità, erronea valutazione o illogicità della sentenza in merito al capo relativo alla misura eccessiva dell'imposta calcolata. Nessuna contestazione può essere mossa in ordine alla correttezza del calcolo effettuato dall'Ufficio, il quale si è semplicemente limitato ad applicare i parametri dettati dal legislatore. L'Ufficio con istanza depositata il 17.03.2025 fa presente che in data 14.03.2025, a causa di un malfunzionamento dei sistemi informatici, ha depositato per due volte il medesimo atto di appello avverso la predetta sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Torino n. 163/2025, e che i suddetti atti di appello sono stati iscritti a ruolo generale con i n. 272/2025 e n. 273/2025; chiede, pertanto, di voler disporre la riunione di tali procedimenti. Si procede, pertanto, alla riunione dei due fascicoli rubricati n. 272/2025 e n. 273/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in scrutinio merita di essere parzialmente riformata nella parte in cui ha annullato il recupero fiscale operato con l'avviso di accertamento impugnato in applicazione della sanzione prevista dall'art. 110 comma 9 lettera f) quater e la richiesta di versamento del prelievo erariale unico. Con riguardo al merito della pretesa erariale, circa la fondatezza della stessa e con riguardo, in particolare, all'esatta natura del macchinario come avente natura illecita, è necessario richiamare quanto indicato nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, rimasto incontestato sul punto, e la perizia redatta in data 06.02.2019 da SOGEI, in cui sono evidenziate le caratteristiche così sunteggiate nell'atto di costituzione dell'Ufficio: l'apparecchio ha un funzionamento del tutto assimilabile a quello di un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del T.U.L.P.S., non essendo state riscontrate differenze nel funzionamento dagli apparecchi funzionanti a denaro, se non che è predisposto a funzionare a gettoni anziché con monete;
non risulta confermato quanto asserito nella documentazione dell'apparecchio, ossia che il software sia programmato per trattenere sempre il 20% dei gettoni inseriti, mentre è stata rilevata una percentuale di gettoni trattenuti pari al 34%, ossia simile a quanto trattenuto da un apparecchio di cui all'art. 110, comma 6, lett. a); il produttore dichiara che “l'apparecchio non ha alcun costo e alcuna vincita”, mentre nel menù dello stesso, vengono riportate le scritte “incasso”, “vincite erogate”, e “utile”, tipici di un apparecchio con vincite in denaro. Inoltre, l'apparecchio risulta privo di codice identificativo, privo della possibilità di lettura dei software_1contatori utilizzando il software “ ” per il salvataggio sul file dei dati letti. Tutte le predette caratteristiche sono ampiamente sufficienti per rendere evidente la sussistenza, in Apparecchio da Gioco_1tale apparecchio da intrattenimento modello “ ”, delle caratteristiche descritte nell'art. 110, comma 6, lettera a) T.U.L.P.S., non risultando decisivo in senso contrario il solo fatto, del tutto pacifico, che essi funzionano materialmente con l'inserimento e l'erogazione, non di moneta avente corso legale, bensì di semplici gettoni, poiché questi ultimi sono suscettibili di essere agevolmente cambiati con denaro contante. Infatti, attribuire al gettone un valore monetario è un'operazione assolutamente semplice, quasi automatica, con la conseguenza che tali dispositivi si prestano ad essere facilmente utilizzati per eludere la normativa in materia di controllo del gioco d'azzardo. Proprio dal fatto che apparecchi di quel tipo sono del tutto assimilabili per caratteristiche e funzionamento a quelli disciplinati dal comma 6, lettera a), dell'art. 110 TULPS, deriva la necessità che il loro funzionamento avvenga secondo le prescrizioni dettate dalla richiamata disposizione, che prevede il controllo mediante collegamento ad una rete telematica e la regolamentazione delle eventuali vincite. Peraltro, il disposto normativo dell'art. 1, comma 646, della L. 23.12.2014, n. 190, in tema di sanzioni a carico del titolare di qualsiasi esercizio pubblico nel quale si rinvengono “apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni”, fa un chiaro riferimento anche a “qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro”, senza escludere qualsivoglia metodologia idonea a trasformare le vincite stabilite dal macchinario in somme di denaro contante. Ciò è reso palese dal fatto che la dizione normativa non impone affatto che sia il medesimo apparecchio ed erogare materialmente la vincita in denaro, limitandosi a sanzionare qualunque apparecchio che consenta l'“esercizio” del gioco. È, invero, evidente che la ratio normativa vuole disciplinare il fenomeno impedendo proprio qualsivoglia possibilità di svolgimento di giochi di quel tipo, se non attraverso apparecchiature collegate alla rete telematica statale, evitando così possibili fenomeni evasivi (come quello di cui si tratta in questa specie). Pertanto, essendo indiscutibile il fatto che l'apparecchio detenuto dalla contribuente non fosse collegato alla rete statale di raccolta di gioco, ne consegue la sua sicura assoggettabilità al pagamento dell'imposta unica richiesta con l'avviso di accertamento di cui si tratta. In conclusione, l'apparecchio era privo dei titoli autorizzatori in quanto privo delle caratteristiche necessarie per averli e mancava il collegamento alla rete telematica. Quindi, del tutto corretto si appalesa anche il calcolo dell'imposta e della sanzione operato nell'avviso di accertamento in discussione, poiché corrispondente alla presunta operatività dell'apparecchio espressamente indicata dalla norma di legge già sopra ricordata (l'ultima parte dell'art. 1, comma 646, lett. a), della L. 23.12.2014, n. 190, “per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio”) e conforme ai parametri dettati sul punto dal legislatore, che prescindono dalle condizioni economiche e dalla collocazione geografica dell'esercizio (il “contesto sociale e urbano” richiamato nella sentenza in scrutinio) in cui si sia rinvenuto l'apparecchio. L'accoglimento dei motivi d'appello dell'Ufficio impone la condanna del contribuente, seppure non costituito in questo grado (C. Cass., Ordinanza 30 agosto 2022, n. 25538) al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
in parziale riforma della decisione di primo grado;
respinge il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento impugnato;
condanna la contribuente alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che si liquidano, per quanto riguarda il primo grado, in complessivi € 5.000,00, per quanto riguarda il presente grado, in complessivi € 6.000,00.
Così deciso in data 14 gennaio 2026
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Massimo VALERO Dott. Marcello PISANU