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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 26/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di NO, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
dr. Vito COLUCCI Presidente
dr.ssa M. Assunta NICCOLI Consigliere relatore dr.ssa Rosa D'APICE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 1036 del ruolo generale dell'anno 2022
T R A
AR
rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Caterina giusta procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E
in proprio e quale erede beneficiario di CP_1 Persona_1
rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Corvino giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
1 in proprio e quale erede beneficiario di Controparte_2 Persona_1
rappresentato e difeso dagli avv. Wladimiro Manzione, AE Manzione e Marcella
Cicoria in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
NONCHE'
P.G. in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
avente ad OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale di NO n. 3696/22
pubblicata il 26/10/2022 nel giudizio n. 280-1/2017 RG ( Querela incidentale di falso)
sulle CONCLUSIONI rassegnate dalle parti nelle note scritte inviate nel termine del
09/01/2025 fissato ex art. 127 ter cpc. ha così concluso: “voglia la AR
Corte di Appello 1) accogliere la querela di falso proposta in data 16.10.2019,
autorizzata in data 30.9.2021, e accertare e/o dichiarare la falsità materiale della
scrittura privata querelata, nella parte - al quart'ultimo rigo della prima pagina - in cui
la stessa risulta alterata, con inserimento mediante scritturazione a penna del n.12.000
(riferito alle azioni oggetto della pretesa intestazione fiduciaria), sovrapposta a quella
originariamente dattiloscritta, correzione sulla quale non è mai intervenuto il consenso
del sig. e, comunque, a lui non riferibile;
2) adottare tutti i PA
provvedimenti conseguenziali all'accertata falsità;3) disciplinare le spese di primo e
secondo grado, ponendole a carico degli appellati in solido fra loro”;
ha chiesto alla Corte di: “1) Dichiarare inammissibile il gravame. 2) CP_1
Rigettare nel merito l'appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 3696/2022 del
Tribunale di NO. 3) Disporre la condanna d'ufficio della controparte al pagamento
della sanzione civile ex art. 96 III cpc. 4) Condannare controparte al pagamento delle
spese legali del presente gravame. Con sentenza esecutiva”;
2 ha chiesto alla Corte di “1) Accogliere le deduzioni di cui alla Controparte_2
presente comparsa in appello e per l'effetto, accertare la carenza di legittimazione
passiva del sig. , per tutti i motivi meglio specificati in premessa;
2) Controparte_2
dichiarare l'estromissione dell'appellato per essere lo stesso Controparte_2
estraneo ai fatti di causa;
3) Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre IVA e CPA
come per legge, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato il 02/01/2017 premesso che con CP_1
scrittura privata del 26/11/1996 il padre aveva riconosciuto che delle PA
n. 24.000 azioni della società “Eurocom spa“, costituita il 27/06/1996, di cui era titolare per un valore complessivo di £. 2.400.000.000, n. 12.000 azioni erano state sottoscritte per conto di esso attore e liberate con suo danaro, avendone ricevuto dallo stesso espresso mandato, e che si era impegnato a ritrasferirle al mandante o al soggetto che da esso fosse stato indicato, su semplice richiesta, deduceva che, a seguito del decesso del padre, avvenuto in data 07/04/2016, aveva rivolto ai fratelli e ed alla CP_2 Pt_1
madre , soci della società, la richiesta di essere messo a conoscenza delle Persona_1
vicende sociali ma di aver ricevuto solo dinieghi;
di aver verificato, attraverso il
Registro delle Imprese, che la società era stata cancellata il 17/12/2013; di aver accertato, tramite un consulente di fiducia, che negli anni il mandatario aveva riscosso rimborsi e dividendi di pertinenza di esso attore per complessivi € 5.071.205,35, senza alcun rendiconto al mandante;
di aver richiesto ai coeredi la restituzione degli importi a lui spettanti in virtù del patto fiduciario riconducibile al mandato senza rappresentanza,
ma di non aver ricevuto alcun riscontro, e per queste ragioni citava in giudizio dinanzi al Tribunale di NO , e , quali eredi Controparte_2 CP_1 Persona_1
del mandatario , per sentirli condannare al rimborso di € PA
3 5.071.205,35, ovvero della diversa somma accertata, maggiorata degli interessi dalle date di riscossione, ed al risarcimento dei danni subìti a seguito dell'inadempimento.
2. MA , si costituivano gli altri convenuti: Persona_1 Controparte_2
eccepiva di essere uscito dalla compagine societaria nel 2007 e che comunque, se riconosciuto coobbligato alla restituzione di quanto incassato dal padre deceduto per conto del fratello, chiedeva che la somma di € 5.071.205,35, ovvero la metà del gestito dal genitore, confluisse nella massa ereditaria;
eccepiva di non essere AR
a conoscenza dell'esistenza della scrittura e di non riconoscere la sottoscrizione del padre in calce ad essa, e si riservava di proporre querela di falso con riferimento alla parte della scrittura in cui, in relazione al numero delle azioni indicate come acquistate per conto di , il testo appariva alterato con la sostituzione del numero CP_1
“12.000”, scritto a penna, ad altro numero sottostante, dattiloscritto e cancellato.
3. A seguito della produzione da parte dell'attore dell'originale della scrittura del
26/11/1996 e dell'istanza di verificazione, veniva nominato CTU grafologo, che concludeva l'accertamento ritenendo la sottoscrizione riconducibile a PA
.
[...]
4. proponeva pertanto querela incidentale di falso per AR
l'accertamento dell'alterazione della scrittura nella parte relativa al numero delle azioni che asseriva essere di sua proprietà (12.000) nel testo corretto a penna in CP_1
luogo di altro numero dattiloscritto e cancellato. Secondo la convenuta la prova della falsità emergeva dalla circostanza che, a fronte di un testo interamente dattiloscritto,
soltanto il numero delle azioni risultava indicato a penna;
che questo numero era sovrapposto ad altro dattiloscritto;
che esso, composto da cinque caratteri, era inserito in uno spazio che non poteva contenere più di tre caratteri a stampa;
che esso, a differenza di tutti gli altri numeri riportati nella scrittura, non era ripetuto anche a lettere né richiamato da una postilla in calce controfirmata dalle parti.
4 5. Autorizzata la querela e disposti tutti gli adempimenti di rito, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, il GI rinviava per la precisazione delle conclusioni e di poi riservava la causa al Collegio. Con sentenza n. 3696/2022 pubblicata il 26/10/2022
il Tribunale rigettava la querela di falso disponendo la restituzione del documento oggetto di querela al querelato;
mandava alla cancelleria di fare CP_1
menzione della sentenza sull'originale della scrittura del 26/11/1996; condannava la querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00 ed al rimborso delle spese processuali in favore di;
compensava le spese nei confronti di CP_1 CP_2
.
[...]
6. Con atto di citazione notificato il 25/11/2022 ha appellato la AR
sentenza dinanzi a questa Corte al fine di ottenerne la riforma e per l'effetto per sentire così provvedere: 1. accogliere la querela di falso proposta in data
16.10.2019,autorizzata in data 30.9.2021, e accertare e/o dichiarare la falsità materiale
della scrittura privata querelata, nella parte - al quart'ultimo rigo della prima pagina -
in cui la stessa risulta alterata, con inserimento mediante scritturazione a penna del
n.12.000 (riferito alle azioni oggetto della pretesa intestazione fiduciaria), sovrapposta
a quella originariamente dattiloscritta ed abrasa, correzione sulla quale non è mai
intervenuto il consenso del sig. e, comunque, a lui non riferibile;
2. PA
adottare tutti i provvedimenti conseguenziali all'accertata falsità;
3. in via tuzioristica e
subordinata, disporre consulenza tecnica al fine di accertare: a) se sia intervenuta una
correzione/alterazione al quart'ultimo rigo della prima pagina dell'atto querelato
(scrittura 26.11.1996 sottoscritta da e con PA CP_1
indicazione manoscritta del numero "12.000" in luogo di altro numero o testo
dattiloscritto e cancellato o abraso;
b) se sia possibile individuare e trascrivere il testo
originario dattiloscritto, poi cancellato e/o abraso, al quale è stata sovrapposta la
5 scritturazione a penna del n.ro 12.000; 4. disciplinare le spese di primo e secondo
grado, ponendole a carico degli appellati, in solido fra loro.
7. Istaurato il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati: ha Controparte_2
ribadito anche in questa sede, in via preliminare ed assorbente, la propria carenza di legittimazione passiva per essere uscito dalla compagine societaria nel 2007; CP_1
ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello per carenza di
[...]
interesse all'impugnazione, acquiescenza e giudicato, per manifesta infondatezza e per violazione dell'art. 342 cpc;
nel merito ha resistito ai motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto col favore delle spese e condanna dell'appellante alla sanzione civile di cui all'art.96, co.3, cpc.
8. Sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità dei rispettivi atti di costituzione nelle note scritte inviate nel termine del 14/12/2023 fissato ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
con ordinanza del 20/12/ 2023 la Corte ha riservato la decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
9. Con ordinanza dell'8/05/2024 la causa è stata rimessa sul ruolo per disporre una
CTU grafologica sulla scrittura oggetto di querela di falso. All'esito dell'accertamento eseguito dalla dr.ssa la causa è stata nuovamente rinviata per la Persona_2
precisazione delle conclusioni e all'udienza del 09/01/2025 è stata trattenuta in
decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10. Il Tribunale di NO ha rigettato la querela di falso ritenendo che la querelante non avesse dato prova dell'alterazione del documento non avendo AR
articolato alcuna specifica istanza istruttoria vòlta a dimostrare l'abusivo riempimento del foglio con inserimento del numero “12.000”, a penna, nella scrittura dattiloscritta del 26/11/1996, e non avendo fornito elementi indiziari univoci, precisi e concordanti
6 circa la dedotta alterazione, sicché la richiesta di una CTU grafologica doveva ritenersi inammissibile in quanto avente carattere esplorativo.
11. ha impugnato la sentenza articolato due motivi di appello: AR
11.1. con il primo motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2702 cc;
116 e 221 cpc -- l'appellante, facendo rilevare che il Tribunale non aveva attribuito alcun significato alla circostanza che l'azione era stata proposta da dopo CP_1
il decesso del padre, che avrebbe potuto eccepire l'alterazione della scrittura,
rivolgendola nei confronti della madre e dei fratelli, del tutto ignari della vicenda;
che
CP_ era stata introdotta dopo anni dalla estinzione della società senza che in precedenza avesse chiesto nulla al padre, ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo Giudice
aveva ritenuto che il thema probandum della controversia dovesse consistere nella dimostrazione, non offerta dalla querelante, dell'abusiva alterazione materiale della scrittura, ed ha in contrario eccepito che la prova doveva farsi consistere nella sola dimostrazione della sua contraffazione, che emergeva ictu oculi. Sostiene pertanto l'appellante che, a fronte di una visibile alterazione della scrittura, nessun onere probatorio gravava su di essa querelante, incombendo invece su l'onere CP_1
di dimostrare che il loro genitore e comune dante causa, , aveva PA
acconsentito alla modifica del testo negoziale;
11.2. con il secondo motivo -- Violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 cc e 116 cpc.
Errata valutazione complessiva dei gravi elementi indiziari e conseguenti presunzioni
-- l'appellante lamenta che, posto che la prova dell'alterazione era in re ipsa, il primo
Giudice era comunque incorso in errore per non avere adeguatamente valutato gli elementi indiziari pure allegati dalla querelante a supporto, in particolare la circostanza che una consensuale correzione di un punto così importante della scrittura, coincidente con lo stesso oggetto del mandato fiduciario, avrebbe dovuto essere confermata in una postilla in calce o a margine dell'atto, firmata da entrambe le parti, come accade nella
7 pratica degli affari soprattutto se di un certo rilievo, e che, a fronte del riscontro della obiettiva alterazione del documento, era a carico di l'onere di dimostrare CP_1
che il padre AE l'aveva consentita.
12. ha preliminarmente eccepito la formazione del giudicato sulla CP_1
statuizione relativa all'onere della prova in quanto non specificamente impugnata dalla appellante, che pertanto sarebbe carente di interesse all'appello; l'inammissibilità
dell'impugnazione sia ex art. 348 bis cpc, per la sua evidente infondatezza, che ex art. 342 cpc, per la genericità dei motivi.
13. Le eccezioni preliminari vanno disattese.
-- Non è ravvisabile l'eccepita inammissibilità dell'appello per carenza di interesse in conseguenza del giudicato sulla statuizione relativa all'onere della prova, e ciò in quanto, al primo capo di impugnazione, senza contestare i criteri di AR
riparto dell'onere della prova sui quali il Tribunale aveva fondato la decisione, ha impugnato la valutazione delle risultanze istruttorie facendo rilevare che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, aveva pienamente assolto all'onere probatorio su di lei gravante.
-- L'inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., non può
essere dichiarata qualora sia stata proposta una querela di falso, in via principale o incidentale, poiché in tal caso è previsto l'intervento obbligatorio del P. M. e, pertanto,
la causa rientra fra quelle di cui all'art. 70, comma 1, cpc, alle quali non si applica il c.d.
"filtro in appello", secondo quanto disposto dall'art. 348-bis c.p.c., a condizione che risulti provato il rispetto dei requisiti di validità per la proposizione della querela, di cui all'art. 221, comma 2, cpc ( cfr. Cass. 20/12920 e sux conf.).
-- Va rigettata anche l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione per violazione delle prescrizioni dell'art. 342 cpc, ciò in quanto, benché, sotto il profilo strettamente formale, l'atto non sia del tutto coerente con la norma richiamata, la sua attenta lettura
8 consente di ricavare con chiarezza le parti della sentenza che sono state impugnate e le relative ragioni di doglianza, che peraltro anche parte appellata dimostra di aver ben compreso e sulle quali si è difesa. L'onere di specificazione richiesto dall'articolo 342
cpc, d'altronde, non è incentrato su un astratto e sterile rigore formale, essendo necessario e, nel contempo, sufficiente che un atto d'appello sia idoneo, come nel caso di specie, ad esplicitare, in maniera compiuta, i motivi di gravame, delineando soddisfacentemente il quantum appellatum, con riferimento alle parti della sentenza che si intendono impugnare ed alle ragioni, alternative rispetto al percorso argomentativo seguito in prime cure, che imporrebbero la riforma della sentenza appellata (cfr. Cass.
15/18307; Cass. SU 17/27199).
-- Va, infine, disattesa anche l'eccezione di violazione del principio di autosufficienza del gravame, e ciò sulla base del rilievo, di recente espresso dal Giudice di legittimità,
per cui “L'appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto
controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata;
rispetto ad esso non è
quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità, che
presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché, ove
manchi quest'ultima, non è esigibile dall'appellante, che intenda dolersi del rigetto in
primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre
l'istanza o la domanda immotivatamente rigettata”( cfr. Cass. 19/11198, conf. Cass.
24/1415).
14. Va pure disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata da
in questo giudizio dio falso, giacché la circostanza che il Controparte_2
medesimo sia fuoriuscito dalla compagine societaria sin dal 2007 è priva di rilievo essendo egli , secondo la prospettazione dell'attore nel giudizio principale e quanto da lui stesso ammesso nel costituirsi in quella sede, comunque coobbligato alla restituzione
9 alla massa ereditaria delle somme che il de cuius avrebbe incassato in virtù del mandato
CP_ fiduciario del figlio .
15. Quanto al merito, i due motivi di gravame, strettamente connessi, vanno
esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati.
15.1. Il Tribunale ha rilevato che nella specie, come espressamente dedotto da AR
la querela di falso era stata proposta per far accertare l'alterazione del
[...]
contenuto del documento datato 26/11/1996 sottoscritto da e dal PA
CP_ figlio , nella parte in cui veniva indicato il numero delle azioni che sarebbero state fiduciariamente intestate al padre ( cfr. pag. 2 della querela ), ed ha rigettato la domanda di falso ritenendo non offerta la prova di detta alterazione, essendo insufficienti e generici gli elementi indiziari allegati e non avendo la querelante dimostrato l'abusivo
riempimento del foglio.
15.2. L'appellante denuncia l'erroneità della decisione assumendo di aver assolto all'onere della prova che le incombeva giacché l'alterazione del sottostante testo dattiloscritto, essendo una condizione rilevabile ictu oculi, era da sola sufficiente all'accoglimento della querela senza necessità di alcuna attività istruttoria, salva eventuale CTU finalizzata a meglio evidenziare la cancellazione delle cifra sottostante,
e che era invece onere di controparte dimostrare che il padre AE aveva concretamente compiuto ovvero consentito la modifica dell'originario accordo.
15.3. La tesi va condivisa.
Sul punto va qui richiamato un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
secondo il quale “la scrittura privata, quando ne sia stata o si debba considerare
riconosciuta la sottoscrizione, è sorretta da una presunzione di autenticità con riguardo
al contenuto, nel senso per cui l'autenticità della sottoscrizione fa presumere la
provenienza dal sottoscrittore delle dichiarazioni attribuitegli, ma, se questo ultimo,
10 pure riconoscendo o non disconoscendo la sottoscrizione, neghi di essere autore, in
tutto o in parte, delle dichiarazioni risultanti dal documento ed esperisca in proposito
con esito positivo la querela di falso, viene meno il collegamento della sottoscrizione
con le dichiarazioni e, quindi, l'indicata presunzione;
pertanto, nel caso in cui sia
denunciata la falsità materiale di una scrittura privata, occorre che il sottoscrittore dia
con la querela di falso la prova della contraffazione del documento, e non anche che la
stessa sia avvenuta senza o contro la sua volontà, mentre incombe sulla parte
interessata a dimostrare il contrario, ossia che la contraffazione è stata compiuta o
consentita dal sottoscrittore, l'onere di provare il proprio assunto, onde ricostituire il
collegamento tra sottoscrizione e dichiarazioni, infranto dal positivo esperimento della
querela di falso” (cfr.. Cass. 1981/ 3718; conf. Cass.13/6534; 21/31243; 21/32061;
22/20775 ).
Inoltre, la specifica indicazione delle fonti probatorie, da cui sia dato desumere il falso denunciato, richiesta dalla legge (cfr.art. 221 cpc ) a pena di nullità della relativa querela di falso, non è necessaria allorché la falsità sia evidente e per stabilirla non occorrano apposite indagini istruttorie, diverse dall'esame del documento impugnato e dalla considerazione di fatti la cui certezza sia fuori discussione ( Cass. 18/10874; 90/8230).
Nel caso di specie, quale avente causa del sottoscrittore, suo padre AR
, ha proposto la querela di falso per far valere l'alterazione della scrittura, che, Pt_2
apparendo evidente ictu oculi, non richiedeva altra specifica prova.
La Corte, tuttavia, pur a fronte di una evidente alterazione che impediva di ricondurre il documento alla volontà di , ha ritenuto di dover disporre la CTU PA
grafologica - che il giudice di primo grado, diversamente ragionando, aveva negato - per verificare se l'indicazione a penna del numero '12.000' fosse il frutto di una correzione o di una alterazione di altro, diverso, numero dattiloscritto, che, pur intravvedendosi,
non era ben individuabile a occhio nudo.
11 All'esito dell'accertamento, si legge nella relazione del CTU esperto grafologo, dr.ssa
: ”Le indagini strumentali eseguite con microscopio multispettrale in modalità Per_2
luce bianca e luce infrarossa hanno permesso di giungere alle seguenti conclusioni
tecniche:
L'indicazione a penna “12.000” è stata manoscritta e sovrapposta con penna di colore
nero, senza alcuna alterazione di natura meccanica o chimica e senza alcuna abrasione
o alterazione della superfice cartacea sottostante.
All'esito dell'indagine condotta a luce infrarossa è stato possibile identificare il numero
originariamente apposto sulla scrittura privata dattiloscritta, pari alla cifra “n. 12
azioni”. Il numero originariamente apposto, infatti, non è risultato né rimosso
chimicamente né abraso né cancellato ma risultava perfettamente visibile”.
Le risultanze della consulenza, che, in quanto chiara, esaustiva e non superata da alcun contrario rilievo di parte, la Corte fa propria e pone a base della presente decisione,
consentono di affermare che nella specie vi fu una alterazione della scrittura, ovvero la parziale modifica del suo contenuto originario attraverso la sovrapposizione a penna, in un momento successivo alla sua formazione, di un numero diverso da quello originario dattiloscritto.
A fronte di siffatta, già visibile e comunque poi tecnicamente verificata, condizione del documento, che ne rende il contenuto non genuino, non risulta dimostrato da parte di
, che ne aveva lo specifico onere in quanto intendeva farne uso, che il CP_1
numero '12.000', sovrapposto all'originario numero '12', costituì, invece, una modifica lecita in quanto concordata con il padre.
Ed infatti, le prove articolate dall'odierno appellato, rigettate dall'Istruttore in primo grado sull'erroneo presupposto che la querelante non avesse dato prova della contraffazione del documento, riproposte con la precisazione delle conclusioni e reiterate in questa sede, sono riferite a circostanze inidonee a siffatta dimostrazione,
12 giacché i capi n. 1) e 2) della prova per testi sono generici in ordine all'epoca in cui la scrittura sarebbe stata sottoscritta presso lo studio del notaio , al tipo di Per_3
'integrazione' apportata dal notaio ed alle 'specifiche indicazioni' che avrebbe dato all'atto della sua redazione. Da siffatta genericità consegue PA
l'irrilevanza delle circostanze della consegna al notaio, di cui al capo 3), e della custodia da parte di quest'ultimo sino al 29/04/2016, di cui al capo 4), che peraltro avrebbero dovuto essere dimostrate attraverso la produzione del verbale notarile di ricezione e descrizione del documento dato in custodia e del successivo verbale di restituzione.
Inoltre, le circostanze di cui ai capi 5) e 6) sono irrilevanti ai fini del giudizio di falso giacché riguardano l'intestazione fiduciaria delle azioni, che è oggetto del giudizio di merito, laddove quanto articolato all'ultimo capo, relativo alla restituzione del documento a , a parte la genericità sull'epoca dei fatti, che non risulta CP_1
precisata, è insufficiente alla dimostrazione del contenuto del documento giacché, come già osservato, non è supportata dalla redazione di apposito verbale notarile.
Per le medesime ragioni, anche i capi dell'interrogatorio formale sono inidonei a dimostrare che l'alterazione della scrittura fu una legittima modifica del testo originario,
in quanto concordata con ovvero disposta direttamente da lui, e a PA
consentire conseguentemente di ricostituire il collegamento tra sottoscrizione e dichiarazione interrotto dalla alterazione dell'originario documento (cfr. sul punto, ex pl., Cass. 21/29912; Cass. 13/6534; Cass. 81/3718).
In siffatto contesto, possono ritenersi, sotto il profilo strettamente logico, un valido supporto indiziario del dato obiettivo dell'alterazione tutti gli elementi allegati da e cioè che la scrittura non sia stata menzionata dal padre nel AR
testamento come obbligazione a carico dell'eredità; che essa sia stata utilizzata dal
CP_ fratello dopo venti anni e soltanto dopo la morte del padre, che in tal modo non aveva potuto contestarne il contenuto;
che il numero '12.000', sovrapposto
13 all'originario numero '12', sia stato scritto in uno spazio troppo stretto, a penna in un testo interamente dattiloscritto e non riportato come correzione in apposita postilla, a margine o in calce, siglata dalle parti a dimostrazione dell'accordo sulla modifica.
Non può poi ritenersi idonea a contrastare le richiamate risultanze la circostanza fattuale, dedotta da sin dall'atto introduttivo e non contestato dalla CP_1
convenuta, che le quote di partecipazione alla società dei fratelli e e CP_2 Pt_1
della madre erano tutte di 12.000 azioni, ovvero del 20% ciascuno del Persona_1
capitale sociale, mentre aveva una quota del 40% ( 24.000 azioni ) e PA
nulla. Appare infatti evidente che siffatta situazione, di per sé sola, non CP_1
consente di ritenere che nella quota del padre vi fosse una intestazione fittizia di 12.000
CP_ azioni del figlio .
16. L'appello va pertanto accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza
impugnata, la scrittura del 26/11/1996 tra e va PA CP_1
dichiarata falsa nella parte relativa alla indicazione del numero '12.000' riferito
alle quote di che sarebbero state fiduciariamente intestate al CP_1
genitore e da lui gestite.
Alla declaratoria di falsità del documento consegue, in virtù del richiamo fatto
dall'art. 226 cpc all'art. 537 cpp, l'adozione dei provvedimenti accessori, che nella
specie devono farsi consistere nella cancellazione, alla prima pagina, quart'ultimo
rigo del documento, del numero '12.000' e nel ripristino dell'originario numero
'12'.
Per la previsione dell'art. 227 cpc l'esecuzione della sentenza nella parte relativa
alla cancellazione e ripristino parziale del documento è subordinata al suo
passaggio in giudicato.
17. La domanda di risarcimento ex art. 96 cpc va rigettata non ravvisandosi nell'iniziativa di i presupposti dell'abuso del processo. AR
14 18. Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014 come aggiornati dal
DM. n. 147/2022, tenendo conto che il valore della causa è indeterminabile a complessità bassa e applicando gli importi minimi con riferimento alle quattro fasi trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di NO, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di AR CP_1
e , anche quale eredi beneficiari di , avverso Controparte_2 Persona_1
la sentenza del Tribunale di NO n. 3696/2022, depositata il 26/10/2022 e notificata in pari data, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e per l'effetto, in riforma della impugnata sentenza, a) accoglie la querela di falso proposta da b) dichiara che la scrittura del AR
26/11/1996 tra e è falsa nella parte relativa alla PA CP_1
indicazione del numero '12.000' riferito alle quote di che sarebbero state CP_1
fiduciariamente intestate al genitore e da lui gestite;
c) ordina, al passaggio in giudicato della sentenza, la cancellazione, alla prima pagina, quart'ultimo rigo del documento,
del numero '12.000' con ripristino dell'originario numero '12';
2) CONDANNA e in solido al pagamento delle spese CP_1 Controparte_2
di giudizio, che liquida in favore di a titolo di compenso, per il AR
primo grado, in € 3.809,00 e per questo grado in € 4.996,00, oltre rimborso forfettario del 15% per spese generali, iva e cap. PONE definitivamente a carico dei soccombenti le spese di CTU nella misura liquidata in separato decreto.
Così deciso in NO nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.
Il CONSIGLIERE estensore Il PRESIDENTE
dr.ssa M. Assunta Niccoli dr. Vito Colucci
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