Decreto cautelare 8 agosto 2017
Ordinanza cautelare 18 settembre 2017
Decreto cautelare 8 novembre 2017
Decreto cautelare 13 novembre 2017
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 12 settembre 2018
Ordinanza cautelare 20 settembre 2018
Ordinanza cautelare 16 settembre 2022
Ordinanza cautelare 10 novembre 2022
Ordinanza presidenziale 1 dicembre 2022
Ordinanza collegiale 15 dicembre 2022
Decreto cautelare 25 maggio 2023
Ordinanza cautelare 28 giugno 2023
Ordinanza cautelare 3 luglio 2023
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/07/2025, n. 6048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6048 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06048/2025REG.PROV.COLL.
N. 06518/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6518 del 2024, proposto dai signori AZ LA, NI EV e LU SP, rappresentati e difesi dall’avvocata Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Marina Terlizzi e Riccardo Di Veroli, in Roma, Via di Villa Ada, n. 57 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, in persona del legale rappresentante pro tempore , la Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona della Presidente pro tempore , l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL –, in persona del legale rappresentante pro tempore , e il Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori LV NI, IZ LO, SA Perrotta, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV- Ter , 13 febbraio 2024, n. 2918 resa tra le parti, non notificata e concernente il “ Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente di posti complessivo di milleduecentoquarantanove posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato per i ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro ”;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto il decreto presidenziale 21 agosto 2024, n. 1041;
Visto il decreto presidenziale 16 novembre 2024, n. 1282;
Visto il decreto presidenziale 2 gennaio 2025, n. 1;
Vista l’ordinanza cautelare 13 settembre 2024, n. 3450;
Vista l’ordinanza cautelare 20 dicembre 2024, n. 4857;
Vista l’ordinanza collegiale 10 gennaio 2025, n. 161;
Vista l’ordinanza collegiale 11 aprile 2025, n. 3146;
Visto l’atto di costituzione della Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro – INL –, e del Formez Pa - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il consigliere Luca Di Raimondo e dato atto della presenza, ai sensi di legge, degli avvocati delle parti come da verbale dell’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente contenzioso muove da una serie di errori commessi dall’Amministrazione procedente nella somministrazione di domande a risposta multipla concernenti le prove selettive scritte del concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente di complessivi milleduecentoquarantanove posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato per i ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Oggetto del giudizio è la verifica della legittimità, una volta accertata l’erroneità di alcuni quesiti, delle modalità di correzione degli elaborati dei candidati della sessione pomeridiana del giorno 11 luglio 2022, odierni appellanti, che non hanno conseguito il punteggio minimo di 21/30 per poter essere ammessi alla valutazione dei titoli, rispetto alle modalità di correzione seguita per altri candidati che hanno svolto le prove nella sessione mattutina del medesimo giorno.
2. In punto di vicenda fattuale e svolgimento del giudizio di primo grado, gli appellanti espongono che:
- hanno presentato domanda di partecipazione per il profilo ispettore tecnico al “Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un contingente di posti complessivo di milleduecentoquarantanove posti di personale non dirigenziale per vari profili, area III, a tempo indeterminato per i ruoli dell’Ispettorato nazionale del lavoro”, di cui al bando del 3 febbraio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.12 dell’11 febbraio 2022, indetto dalla Commissione Interministeriale RIPAM;
- sono stati convocati per lo svolgimento della prova scritta nel pomeriggio del giorno 11 luglio 2022, e, a seguito della pubblicazione degli esiti della procedura concorsuale sul sito istituzionale dell’Amministrazione, hanno potuto constatare la disparità di trattamento in loro danno rispetto ai candidati che hanno sostenuto la prova la mattina dello stesso giorno e che si sono visti abbuonare 1,5 punti, corrispondenti all’annullamento di 2 domande, sicché la loro prova è stata valutata in relazione a trentotto domande anziché in relazione a quaranta, come stabilito per i candidati che sono stati convocati per il pomeriggio del medesimo giorno;
- dal che la proposizione del ricorso dinanzi al Tar;
- nelle more del giudizio di primo grado, l’Amministrazione ha annullato anche un terzo quesito della mattina, sicché i candidati della mattina sono stati valutati in relazione a trentasette domande, e questo avrebbe aumentato, a detta degli appellanti, la disparità di trattamento, per contestare la quale i candidati interessati hanno proposto al Tar ricorso per motivi aggiunti, con il quale hanno rimodulato la richiesta iniziale di riparametrazione dei punteggi dei test mattutini e pomeridiani;
- questa Sezione del Consiglio di Stato, in fase di appello cautelare su ordinanza del Tar, ha pronunciato l’ordinanza 27 gennaio 2023, n. 330, con la quale, pur rigettando la domanda di sospensiva non essendo stato dimostrato il superamento della prova di resistenza, aveva ritenuto che “ la violazione della par condicio tra tutti i concorrenti, verificatasi a vantaggio dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nella mattina dell’11 luglio 2022, potrebbe essere corretta mediante la neutralizzazione del quesito n. 1 (che aveva tutte le possibili risposte esatte) e la riparametrazione del punteggio ottenuto per gli altri quesiti, mentre l’attribuzione di un maggior punteggio agli appellanti (ovvero a tutti gli altri concorrenti che come loro hanno sostenuto la prova scritta nel pomeriggio) si risolverebbe in una violazione della par condicio diversa e di maggiore rilevanza ”;
- la successiva ordinanza della Sezione 1° settembre 2023, n. 3684, con cui è stato respinto l’appello cautelare per la riforma dell’ordinanza del primo giudice 28 giugno 2023, n. 3341, è stata oggetto di ricorso per revocazione, che è stato accolto con ordinanza 24 novembre 2023, n. 4735, con la quale è stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del Tar ex articolo 55, comma 10, c.p.a., ritenuto “ che le argomentazioni della parte ricorrente - anche con riguardo alla questione se la Amministrazione sia tenuta o meno a riparametrare, correlativamente la soglia minima per l’ammissione alle prove successive - meritino approfondimento nella più opportuna sede di merito, specie tenuto conto del bilanciamento tra l’interesse dei ricorrenti e quello degli altri candidati potenzialmente coinvolti ”;
- a dire dei ricorrenti, seguendo la riparametrazione suggerita in sede cautelare dal giudice di appello, per bilanciare i due test sarebbe stato sufficiente effettuare una semplice proporzione aritmetica, prendendo a riferimento per gli appellanti (solo) trentasette domande e non le quaranta inizialmente previste, ai fini di poter rideterminare su di esse la soglia di sufficienza pari a 19,425 secondo la seguente proporzione: 21 (soglia) : 40 (domande precedenti) = x (nuova soglia) : 37 (domande corrette), così da compensare il lamentato vantaggio di cui avrebbero goduto ingiustamente i candidati della mattina e da consentire agli appellanti il superamento della votazione minima per poter accedere alla seconda fase relativa alla valutazione dei titoli;
- in applicazione del calcolo suindicato, con decreto cautelare n.3034/2023 il Presidente della Sezione ha provvisoriamente disposto l’ammissione con riserva gli appellanti in graduatoria, che, tuttavia, non hanno ottenuto il bene della vita cui aspiravano, perché la domanda cautelare è stata respinta con ordinanza n. 3684/2023, ancorché revocata, come detto, con la citata ordinanza n.4735/2023, con cui è stata disposta la celere definizione del giudizio di prime cure.
3. In estrema sintesi, oggetto del ricorso in prime cure e dei tre ricorsi per motivi aggiunti sono stati il questionario somministrato nella sessione pomeridiana del giorno 11 luglio 2022, i relativi avvisi e delibere della commissione e la graduatoria finale del concorso in esame.
3.1. In esito al giudizio di primo grado, il cui svolgimento è stato connotato dall’ondivaga vicenda cautelare sopra lumeggiata, con la sentenza 13 febbraio 2024, n. 2918, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione IV- Ter , ha:
(i) dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti in relazione ad alcuni ricorrenti che hanno depositato rinuncia all’impugnativa;
(ii) rigettato il ricorso introduttivo come proposto dai signori AZ LA, NI TE e LU SP, odierni appellanti;
(iii) dichiarato improcedibili, per sopravvenuto difetto di interesse, i primi, secondi e terzi motivi aggiunti da essi proposti, con condanna alla rifusione delle spese di lite.
3.2. Il Tar ha ritenuto che la disomogeneità della batteria di quesiti sarebbe un requisito funzionale alla tutela della “ par condicio concorsorum ” e della segretezza della prova, non sussistendo nella fattispecie alcuna disparità di trattamento, atteso che le “ misure rimediali sul punteggio delle risposte date ” erano state adottate per emendare gli errori contenuti nei quiz somministrati la mattina e che la mancanza di identità fra le domande somministrate ai ricorrenti e agli altri concorrenti della mattina rende la posizione di questi differente, anche considerato che l’adozione di eventuali misure correttive al test pomeridiano avrebbe comportato un indebito ampliamento della platea dei candidati ammessi alla fase concorsuale successiva della valutazione dei titoli, con evidente compromissione della par condicio .
4. Gli appellanti affidano il gravame a tre motivi di doglianza, con i quali ripropongono, anche in chiave critica della sentenza impugnata, le censure dedotte in primo grado, lamentando:
“ I.- ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO CHE NON VI SIA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI DELLA MATTINA E DEL POMERIGGIO E CHE L’EVENTUALE RIPARAMETRAZIONE DELLA SOGLIA DI SUFFICIENZA PER I CANDIDATI DEL POMERIGGIO POSSA DETERMINARE UNA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO COMPETITORUM. ”: con tale mezzo viene censurata la decisione del Tar, che non ha valorizzato il cambiamento, in peggio, della condizione in cui versavano i ricorrenti (che in un primo tempo avevano chiesto l’attribuzione “a pioggia” di punti 1,5, per superare la quota minima di 21/30), tenuto conto dell’ulteriore e amplificata disparità di trattamento emersa nelle more del giudizio, atteso che era stato annullato un terzo quesito in seguito ad un contenzioso promosso da altri candidati dinanzi al Tar competente, con la conseguenza che il disequilibrio tra la posizione dei candidati che hanno svolto la prova la mattina rispetto a quella dei concorrenti che l’hanno svolta il pomeriggio si è acuito con la neutralizzazione di tre quesiti, laddove alla nuova ingiusta situazione si sarebbe potuto porre rimedio con la semplice riparametrazione della soglia di sufficienza per gli appellanti, con l’obiettivo di eliminare la disparità di trattamento;
“ II. ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE RITIENE CHE LA RIPARAMETRAZIONE DEL PUNTEGGIO DEGLI APPELLANTI DETERMINI UN “AMPLIAMENTO DELLA PLATEA DEI CANDIDATI AMMESSI ALLA FASE CONCORSUALE CON EVIDENTE COMPROMISSIONE DELLA PAR CONDICIO COMPETITORUM NEI CONFRONTI DI TUTTI COLORO I QUALI HANNO SVOLTO LA PROVA SCRITTA NELLA SESSIONE POMERIDIANA ”: il motivo è teso a dimostrare che il primo giudice avrebbe errato nel ritenere che la riparametrazione del punteggio degli appellanti avrebbe comportato la violazione della par condicio concorsorum , perché avrebbe presupposto la necessità di operare allo stesso modo per tutti i candidati che si sono cimentati nella prova durante la sessione pomeridiana, indipendentemente dall’aver o meno essi proposto ricorso;
“ III. ERROR IN IUDICANDO NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO CHE I RICORRENTI AVREBBERO PRESTATO ACQUIESCENZA RISPETTO AL TERMINE DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA. ”: gli appellanti sostengono che il Tar avrebbe erroneamente ritenuto che i ricorrenti avrebbero prestato acquiescenza, presentandosi alle prove scritte, alle previsioni del bando in materia di termini da rispettare tra la data di convocazione e quella in cui si deve effettuare la prova, posto che la lex specialis si limita sul punto a stabilire un termine indicativo (“ almeno dieci giorni ”) che non deroga rispetto a quanto previsto dall’articolo 6 del d.P.R. 9 maggio 1994, n.487, a mente del quale “ il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime ”.
5. Con decreto presidenziale 21 agosto 2024, n. 1041, è stata autorizzata la notifica dell’appello per notifica per pubblici proclami, della cui regolare esecuzione gli appellanti hanno dato prova con deposito del 13 settembre 2024 dopo aver prodotto memoria il 9 settembre 2024.
6. Le Amministrazioni appellate si sono costituite in giudizio con atto depositato il 23 agosto 2024 ed hanno presentato memoria difensiva il 5 settembre 2024 e, con ordinanza 13 settembre 2024, n. 3450, è stata respinta la domanda cautelare di sospensione di esecutività della sentenza impugnata.
7. Con decreto presidenziale 16 novembre 2024, n. 1282, è stata respinta la domanda di anticipazione dell’udienza e, con ordinanza cautelare 20 dicembre 2024, n. 4857 dopo che gli appellanti hanno prodotto ulteriore memoria difensiva il 9 dicembre 2024, è stata accolta la domanda di sospensione degli effetti della decisione di primo grado, considerato “ che, sotto il profilo del periculum, la valutazione comparativa degli interessi coinvolti conduca a ritenere prevalente, nelle more, quello dei candidati esclusi rispetto a quelli delle Amministrazioni appellate e dei controinteressati, tenuto conto che, secondo quanto dichiarato dagli appellanti, “rimangono circa 374 posti vacanti e disponibili per ispettori tecnici”, non essendo stata completata la procedura di assunzione di tutti i vincitori ”.
8. Gli appellanti hanno depositato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 16 dicembre 2024 e, con ordinanza 20 dicembre 2024, n. 4857, è stata accolta la domanda e disposta l’ammissione con riserva degli appellanti nella graduatoria impugnata.
9. Con ordinanza collegiale 10 gennaio 2025, n. 161, sono stati disposti incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni appellate, onerate di produrre “ una dettagliata relazione corredata della documentazione a corredo e contenente ogni elemento utile volto ad accertare:
1) per quale o quali i quiz somministrati la mattina dell’11 luglio 2022 la Commissione in autotutela ha ritenuto tutte e tre le risposte esatte e come è stata operata la neutralizzazione dei quiz errati, se attribuendo a tutti i candidati che avevano ricevuto quiz errati 0,75 punti per ciascun quiz errato o invece riparametrando il punteggio minimo di ventuno rispetto al numero di quiz corretti;
2) quali siano stati in dettaglio i candidati che hanno beneficiato di tale operazione e che punteggio abbiano conseguito, con indicazione del loro punteggio senza e con il punteggio per il quiz o i quiz errati;
3) quale o quali siano stati i quiz somministrati la mattina dell’11 luglio 2022 per i quali vi sono state sentenze passate in giudicato che hanno imposto all’Amministrazione di ritenerli errati;
4) con quali modalità detti giudicati sono stati eseguiti, se con la sola attribuzione di punti 0,75 o con riparametrazione del punteggio;
5) chi sono i candidati che hanno beneficiato di tale operazione e che punteggio hanno conseguito;
6) se i giudicati siano stati eseguiti solo nei confronti dei ricorrenti vittoriosi o se siano stati estesi a candidati non ricorrenti che si trovassero nella medesima situazione;
7) quale o quali siano i quiz somministrati la mattina dell’11 luglio 2022 per i quali l’Amministrazione ha ritenuto che vi fossero due risposte esatte e quali candidati hanno conseguito punteggio per tale o tali quiz e il voto totale conseguito;
8) quale o quali siano stati i quiz somministrati il pomeriggio dell’11 luglio 2022 per i quali l’Amministrazione ha ritenuto che vi fossero due risposte esatte e quali candidati hanno conseguito punteggio per tale o tali quiz e il voto totale conseguito;
9) per quali candidati siano state considerate le risposte a trentasette quiz, a trentotto quiz, a trentanove quiz e per quali candidati siano state considerate le risposte a quaranta quiz ”.
10. Con nota depositata il 19 febbraio 2025, la Presidenza del Consiglio dei Ministeri ha eseguito l’incombente istruttorio disposto, depositando la relazione della Dirigente della Direzione Concorsi, la quale ha dichiarato che:
- “ per un solo quiz la Commissione d’esame in autotutela ha ritenuto tutte e tre le risposte esatte e la neutralizzazione del quiz errato è stata operata attribuendo a tutti i candidati che lo avevano ricevuto 0,75 punti ”;
“ i candidati che hanno beneficiato di tale operazione sono n. 3497 su un totale di n. 4166, di cui si allega l’elenco con l’indicazione del loro punteggio senza e con il punteggio per il quiz errato ”;
- “ le sentenze passate in giudicato, che hanno imposto all’Amministrazione di ritenerlo errato, hanno riguardato un solo quiz ”;
- “d etti giudicati sono stati eseguiti con l’attribuzione di punti 0,75 oltre all’eliminazione della penalità di 0,25 ”;
- “ il giudicato ha riguardato solo i ricorrenti, non è stato esteso a tutti i partecipanti alla prova ”;
- “ i giudicati sono stati eseguiti solo nei confronti dei ricorrenti vittoriosi e non sono stati estesi a candidati non ricorrenti che si trovassero nella medesima situazione ”;
- “ per un solo quiz somministrato la mattina dell’11 luglio 2022 l’Amministrazione ha ritenuto che vi fossero due risposte esatte ”;
- “ per un solo quiz somministrato il pomeriggio dell’11 luglio 2022 l’Amministrazione ha ritenuto che vi fossero due risposte esatte ”;
- “ per tutti i candidati sono stati considerati n. 40 quiz, così come previsto dal bando di concorso, nell’attribuzione del punteggio totale. Le correzioni operate hanno riguardato esclusivamente le risposte ritenute esatte con conseguente attribuzione di un punteggio aggiuntivo, ma non hanno comportato l’annullamento di quesiti espungendoli dal novero totale.
Quindi, non vi sono candidati per i quali siano state considerate le risposte a trentasette quiz, a trentotto quiz, a trentanove quiz ma vi sono state solo variazioni del punteggio per ciascun candidato a seguito delle correzioni di uno, due e tre quesiti che li riguardavano ”.
11. Con istanza di esecuzione di misure cautelari notificata e depositata il 7 marzo 2025, gli appellanti hanno chiesto che venisse disposta la “ corretta esecuzione dell’ordinanza cautelare n.4857/2024 del 20/12/24, adottando gli opportuni provvedimenti per salvaguardare la posizione degli appellanti nell’attesa della decisione di merito, inserendoli in graduatoria e convocandoli (a mezzo PEC) per la scelta della sede ai fini della loro assunzione con riserva ”, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta .
12. In relazione a tale istanza di esecuzione, le Amministrazioni appellate hanno depositato memoria difensiva il 7 aprile 2025.
Con ordinanza cautelare 11 aprile 2025, n. 3146, è stata accolta parzialmente l’istanza cautelare degli appellanti, ordinando all’Amministrazione “ di mantenere la disponibilità di tre posti da assegnare agli appellanti, in caso di accoglimento del loro gravame, e di non procedere per tali tre posti all’assunzione dei vincitori che siano stati nel frattempo individuati ”.
13. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha depositato il 12 maggio 2025 documentazione attestante l’avvenuta esecuzione dell’ammissione con riserva degli appellanti, che hanno presentato memoria ex articolo 73 c.p.a. il 3 giugno 2025, con la quale hanno insistito per l’accoglimento del gravame.
14. All’udienza del 3 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione sollevata in primo grado e riproposta in questa sede in limine litis dalla difesa erariale, che ha chiesto l’estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell’Ispettorato Nazionale del lavoro e della Commissione interministeriale RIPAM, atteso che, come correttamente stabilito dal Tar, “ sulla base dell’orientamento di questo Tribunale più volte espresso (cfr., ex multis, Tar Lazio Roma sezione IV, 14 luglio 2022, n. 9810), è irrilevante la circostanza che le Amministrazioni intimate (Presidenza del Consiglio e Ispettorato Nazionale del Lavoro) abbiano delegato a Formez P.A. la gestione della procedura concorsuale, atteso che la suddetta circostanza è inidonea a mutare la <legittimazione passiva, che resta in capo al Ministero, il quale non è terzo estraneo alla procedura, ma è il soggetto che si appropria degli effetti del provvedimento finale della procedura concorsuale> ” e considerato che “ la Commissione in discorso, come agevolmente evincibile dal bando di concorso, difatti, ha svolto una rilevante funzione nell’ambito della procedura selettiva all’esame, di talché ne risulta predicabile la qualificazione in termini di necessario contraddittore, quanto alla presente controversia” .
16. Passando all’esame del merito, i primi due mezzi di doglianza in cui si articola l’appello possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di economia processuale. Essi sono fondati.
Dalla documentazione versata in atti è emerso che, viste le incongruenze nella formulazione di due quiz somministrati ai candidati che hanno svolto la prova scritta la mattina del giorno 11 luglio 2022, l’Amministrazione procedente ha stabilito che i concorrenti della mattina, anziché svolgere un test su quaranta domande, per cui era prevista una soglia di sufficienza di 21 punti, hanno avuto un punteggio aggiuntivo di 1,5 punti, corrispondenti all’annullamento di due domande, rispetto ai concorrenti del pomeriggio. Il che di fatto corrisponde ad essere stati valutati su 38 domande anziché su 40.
Dopo aver chiesto con il ricorso introduttivo l’attribuzione dei medesimi punti 1,5 a tutti i partecipanti (compresi quelli che hanno svolto la prova nel pomeriggio), gli appellanti hanno chiesto con i motivi aggiunti di riparametrare il punteggio ottenuto con la neutralizzazione di tre quesiti, come suggerito dall’ordinanza n. 330/2023, con cui, pur essendo stata respinto l’appello cautelare, la Sezione aveva rilevato che “ la violazione della par condicio tra tutti i concorrenti, verificatasi a vantaggio dei concorrenti che hanno sostenuto la prova scritta nella mattina dell’11 luglio 2022, potrebbe essere corretta mediante la neutralizzazione del quesito n. 1 (che aveva tutte le possibili risposte esatte) e la riparametrazione del punteggio ottenuto per gli altri quesiti ”, pur contestualmente rilevando che “ l’attribuzione di un maggior punteggio agli appellanti (ovvero a tutti gli altri concorrenti che come loro hanno sostenuto la prova scritta nel pomeriggio) si risolverebbe in una violazione della par condicio diversa e di maggiore rilevanza ”.
Il dato nuovo messo in rilievo dagli appellanti rispetto al momento in cui è stata assunta l’ordinanza cautelare da ultimo citata, con la quale la Sezione ha stabilito che gli interessati non avrebbero comunque superato la prova di resistenza per essere ammessi alla valutazione dei titoli, è costituito dal fatto che i quesiti di cui la commissione ha ritenuto di non tener conto sono diventati nelle more tre in seguito a provvedimenti giurisdizionali e ad atti in autotutela, con la conseguenza che appare iniquo che i candidati del pomeriggio abbiano visto le proprie prove scritte valutate sulla base di un montante complessivo di 40 quesiti, mentre i candidati della mattina, sia pur per motivi inerenti ad errori nella compilazione delle batterie di domande da parte degli organi preposti dell’Amministrazione, hanno visto abbassare a 37 la quota delle domande da esaminare ai fini del passaggio alla successiva fase di concorso.
In questa prospettiva - pur dovendosi condividere l’assunto della decisione impugnata, secondo cui le due batterie di domande dovevano essere diverse, per evitare che i candidati del pomeriggio fossero avvantaggiati dalla conoscenza dei quesiti - la somministrazione di un numero inferiore di quiz ai candidati della mattina, per come emerge dalla documentazione versata in atti, ha comportato senz’altro una disparità di trattamento rispetto ai concorrenti che si sono presentati nel pomeriggio del giorno 11 luglio 2022, atteso che l’identità di situazioni in questo caso andava apprezzata non sotto il profilo di quali fossero i quesiti somministrati ai candidati, ma con riferimento alla diversità dei parametri impiegati per determinare la soglia di punteggio utile a conseguire l’idoneità (37 quesiti anziché 40).
Al fine di escludere il lamentato vizio di disparità di trattamento, il primo giudice ha ritenuto che non vi fosse identità tra la posizione dei ricorrenti che hanno svolto le prove nella sessione del pomeriggio e quella dei concorrenti che invece le avevano svolte in quella del mattino, essendo diverse le “batterie” di quesiti somministrate nell’una e nell’altra occasione.
Tuttavia, il punto risulta un altro, ad avviso del Collegio, proprio partendo dal presupposto da cui muove il Tribunale territoriale, secondo cui “ la disparità di trattamento, di cui si duole il ricorrente, sussiste solo quando, in presenza di situazioni identiche o analoghe, l’Amministrazione pubblica applichi trattamenti diversi, o, viceversa, quando in presenza di situazioni diverse operi uguale trattamento ”.
Il Collegio non condivide la conseguenza che il Tar ricollega alla situazione verificatasi in concreto, laddove la decisione impugnata afferma: “ Nella fattispecie candidati ai quali la P.A. ha ritenuto di attribuire un punteggio pieno in relazione ai quiz erronei non versavano nella medesima situazione degli odierni ricorrenti: i primi, infatti, si sono, casualmente, imbattuti in una batteria di quiz caratterizzata dalla presenza di quesiti formulati erroneamente (siccome recanti più di una risposta esatta), rispetto ai quali la Commissione ha ritenuto di adottare misure rimediali intervenendo sul punteggio delle risposte date dai candidati; i secondi hanno, invece, svolto il proprio quiz, nella sessione pomeridiana, senza imbattersi nelle stesse domande erronee. La mancanza di identità fra i quiz somministrati ai ricorrenti e quelli somministrati ai concorrenti della sessione mattutina e l’esito insufficiente della prova dei primi, rende la posizione di questi del tutto differente. ”
Una volta preso atto dell’erroneità di alcuni quesiti (tre) somministrati ai candidati della mattina, con la conseguente sterilizzazione delle relative risposte, risulta non conforme al rispetto della par condicio dei concorrenti considerare come parametro di riferimento quello di valutare le loro risposte nella misura ridotta a 37, rispetto a quella (piena di 40) utilizzata per valutare le risposte dei candidati del pomeriggio.
Si è determinata nei fatti una disparità di trattamento perché da un lato non è dato sapere se i candidati della mattina, ove tutte le domande fossero state corrette, avrebbero raggiunto la sufficienza senza il punteggio aggiuntivo assegnato dall’Amministrazione dopo aver riconosciuto che alcuni quiz erano errati e, dall’altro lato, si deve registrare che i candidati del pomeriggio non hanno beneficiato di analogo vantaggio solo perché, casualmente, si sono trovati a eseguire le prove di pomeriggio.
Ne consegue che la differenza dei quesiti da cui erano composte le batterie dei test somministrati la mattina e il pomeriggio non può ritenersi ragione sufficiente per non adottare misure compensative dell’obiettiva disparità di trattamento tra i candidati, atteso che alcuni di essi (i concorrenti della mattina) hanno visto ridotto da 40 a 37 il numero complessivo delle risposte da calcolare ai fini del raggiungimento della votazione minima (originariamente fissata in 21/30) per accedere alla successiva fase di valutazione dei titoli, mentre i concorrenti del pomeriggio sono stati valutati su 40 domande.
In altre parole, l’identità di situazioni nel caso in esame caso andava apprezzata non sotto il profilo di quali fossero i quesiti somministrati ai candidati, ma con riferimento alla diversità dei parametri impiegati per determinare la soglia di punteggio utile a conseguire l’idoneità (37 quesiti anziché 40), contrariamente a quanto sostenuto dalle Amministrazioni appellate, anche tenendo conto della relazione del Formez in atti.
17. Contrariamente a quanto sostenuto dal Tar, la soluzione qui accolta non ha effetti erga omnes , bensì limitati agli appellanti, secondo le note regole in tema di effetti soggettivi del giudicato, sanciti dal codice civile (art. 2909 c.c.) e ribaditi dalla normativa speciale di settore (art. 1, c. 132, l. n 311/2004 e art. 41, c. 6, d.l. n. 207/2008) (v. anche Cons. St., ad. plen., 27 febbraio 2019, nn. 4 e 5).
17.1. Specificamente, risulta dagli atti di causa che la prima decisione della Commissione di considerare valide (con attribuzione di 0,75 X 2 punti) due risposte al quesito è stata revocata, ritenendo l'Amministrazione valida solo una risposta.
Contro questo provvedimento hanno proposto ricorso alcuni candidati della mattina, che, secondo quanto riportato a pagina 11 dell’appello in esame, hanno visto accolta la domanda cautelare (ordinanze nn. 846, 832, 854, del 2023, non impugnate), confermate dalle relative sentenze (nn. 8090, 8078, 8101 del 2023, non impugnate).
Tuttavia, le ordinanze 3810, 3816, 3820, 4048, 4054 e 4421 citate nell'appello riguardano vicende diverse, per cui la loro citazione da parte degli appellanti risulta irrilevante ai fini del decidere.
All'esito dell'accoglimento delle sospensive da parte del Tar, alcuni dei candidati della mattina hanno nuovamente ottenuto di vedersi abbonate due domande, come all'inizio stabilito dalla Commissione.
Dopo aver annullato due quesiti, la Commissione ne ha annullato un terzo, con la conseguenza che la sterilizzazione di tre domande ha comportato che i candidati della mattina hanno visto il loro compito valutato sulla base delle risposte non a 40 ma a 37 quesiti, con l'abbassamento della soglia dei 21/30, considerata come minima per accedere alla valutazione dei titoli.
Ora, al di là dell'abbuono o meno delle risposte ai quesiti errati e all'attribuzione di punti 1,5 (0,75 X 2) o di 2,25 (0,75 X 3) e a prescindere dal fatto che su questo nulla hanno controdedotto in appello le Amministrazioni appellate, occorre valutare il calcolo delle domande da considerare in numero di 37 (mattina) o di 40 (pomeriggio), indipendentemente dall'onere per gli appellanti, per dimostrare di aver superato la prova di resistenza, di accedere alla documentazione dei candidati della mattina.
Se si applica la proporzione: 21:40 = X:37, i candidati appellanti risultano legittimamente ammessi, senza compromettere la posizione di altri o estendere gli effetti della presente decisione ad ulteriori candidati, perché non tutti i posti sono stati assegnati, considerando che l'identità di situazioni in questo caso andava apprezzata non sotto il profilo di quali fossero i quesiti somministrati ai partecipanti, ma con riferimento alla diversità dei parametri impiegati per determinare la soglia di punteggio utile a conseguire l’idoneità (37 quesiti anziché 40).
18. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il primo e secondo motivo di appello vanno accolti, con assorbimento dell’esame del terzo mezzo di gravame e, in riforma della sentenza con esso impugnata, vanno accolti il ricorso ed i motivi aggiunti di primo grado e annullati i provvedimenti impugnati limitatamente a quelli che hanno comportato l’esclusione dei ricorrenti dal concorso e la mancata ammissione alle successive fasi, nei soli limiti dell’interesse dei ricorrenti, fatto salvo ogni ulteriore atto in conformità alla presente decisione. La graduatoria finale e gli atti di nomina degli altri concorrenti restano validi ed efficaci, fermo l’eventuale onere di integrazione della graduatoria finale, all’esito delle ulteriori attività e doverose verifiche, con la posizione dei ricorrenti. In caso di inserimento utile in graduatoria, gli effetti giuridici avranno per i ricorrenti la medesima decorrenza che per gli altri candidati, mentre la decorrenza economica resta ancorata alla data di inizio del rapporto negoziale lavorativo.
19. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado e annulla i provvedimenti con essi impugnati nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere, Estensore
Angelo Roberto Cerroni, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Di Raimondo | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO