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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/03/2025, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza del 10 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3034/2024 e n. 5956/2022 R.G. vertenti
TRA sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trovato, che la
[...]
rappresenta e difende, per mandato in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore RESISTENTE CONTUMACE CP_1
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. la NO esponeva di aver presentato Parte_1
domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere della indennità di accompagnamento e che, a seguito della visita medica, era stata riconosciuta invalida, ma non bisognevole di accompagnamento. Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 01.06.2024 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva di necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda o, in CP_ subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' non si costituiva in giudizio.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 10 marzo 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che le infermità lamentate
NON determinano, in atto, nella ricorrente una riduzione delle proprie capacità ad attendere alla quotidiana attività e pertanto NON NECESSITA DI ASSISTENZA CONTINUATIVA E
PERMANENTE
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie, pur determinando una invalidità, NON rendono necessaria un'assistenza continua, permettendo alla perizianda di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la NO
, se pure invalida, NON possiede il requisito sanitario utile al Parte_1
conseguimento dell'indennità di accompagnamento .
La dichiarazione dalla parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico
CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla NO con Parte_1
CP_ ricorso di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. , riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: - dichiara che la ricorrente NON possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emilia Caleca
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Emilia Caleca, in esito all'udienza del 10 marzo 2025, svolta a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti n. 3034/2024 e n. 5956/2022 R.G. vertenti
TRA sig.ra , nata a [...] il [...] ed ivi residente, codice fiscale Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliata in Messina, presso lo studio dell'Avv. Rosa Trovato, che la
[...]
rappresenta e difende, per mandato in atti. RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore RESISTENTE CONTUMACE CP_1
OGGETTO: indennità di accompagnamento.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso proposto ex art.445 bis c.p.c. la NO esponeva di aver presentato Parte_1
domanda amministrativa per essere sottoposta ad accertamento sanitario per il riconoscimento del diritto a godere della indennità di accompagnamento e che, a seguito della visita medica, era stata riconosciuta invalida, ma non bisognevole di accompagnamento. Deduceva che le patologie dalle quali era affetta non Le consentivano lo svolgimento degli atti della vita quotidiana in maniera autonoma. Chiedeva, pertanto, l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario per usufruire della detta prestazione assistenziale a far data dalla domanda amministrativa.
Disposta c.t.u. medico legale, era stato accertato un grado di invalidità, senza diritto all'indennità di accompagnamento.
Dopo aver depositato dichiarazione di dissenso, con ricorso depositato in data 01.06.2024 la ricorrente lamentava che il c.t.u. della fase sommaria aveva sottovalutato la portata invalidante delle patologie dalle quali era affetta e ribadiva di necessitare di assistenza continuativa per il compimento degli atti della vita quotidiana. Concludeva chiedendo l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a far data dalla domanda o, in CP_ subordine, da altra data da accertarsi in corso di causa, con condanna dell' alla corresponsione in suo favore dei relativi ratei, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del proprio procuratore. CP_ L' non si costituiva in giudizio.
Riunito al presente procedimento quello per a.t.p., veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica.
Depositata la relazione di c.t.u., in data 10 marzo 2025 veniva celebrata l'udienza virtuale ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, in esito al deposito telematico di note scritte, la causa viene oggi decisa.
La domanda attorea non è fondata e va pertanto rigettata.
Le risultanze della consulenza espletata nel presente giudizio di merito non lasciano dubbi sulla insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento .
Ed invero, il c.t.u., con indagine accurata e completa, ha accertato che le infermità lamentate
NON determinano, in atto, nella ricorrente una riduzione delle proprie capacità ad attendere alla quotidiana attività e pertanto NON NECESSITA DI ASSISTENZA CONTINUATIVA E
PERMANENTE
Il c.t.u. ha quindi accertato che tali patologie, pur determinando una invalidità, NON rendono necessaria un'assistenza continua, permettendo alla perizianda di svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana.
Sulla base delle considerazioni che precedono, va pertanto riconosciuto che la NO
, se pure invalida, NON possiede il requisito sanitario utile al Parte_1
conseguimento dell'indennità di accompagnamento .
La dichiarazione dalla parte resa ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
Gli esborsi relativi alle c.t.u., liquidati con separati decreti, si pongono in via definitiva a carico
CP_ dell'
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dalla NO con Parte_1
CP_ ricorso di merito e con ricorso ex art. 445 bis c.p.c. , riuniti, nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede: - dichiara che la ricorrente NON possiede il requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento;
- compensa integralmente tra le parti le spese giudiziali;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con separati decreti.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, 11 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emilia Caleca