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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 24/10/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 513/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
TRIBUNALE DI SPOLETO
pagina 1 di 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente ,
visti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c. , visto l'art. 170 DPR 115/2002 , visto l'art. 15 D.Lgs 150/2011
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 513/2025 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
Avv.to Dario Epifani , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno Corso Cavour
Attore
E
, in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Perugia presso i cui uffici è
legalmente domiciliato in Perugia via degli Offici n. 14
Causa posta in deliberazione all'udienza del 17.9.2025 con l'invio di note scritte di trattazione ex art. 127 c.p.c.
Esaminati gli atti,
rilevata la tempestività dell'opposizione ,
rilevato che l'avv.to Dario Epifani contesta la mancata liquidazione da parte del
Tribunale di Spoleto , con il decreto in data 25.2.2025, della fase introduttiva del dibattimento ,
pagina 2 di 4 che , rispetto a detta fase, l'avv.to Epifani indica , nella sua richiesta di liquidazione, “esistenza dei
presupposti, correttezza della notifica e del capo di imputazione..”,
che l'art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014 indica quali attività inquadrabili tra gli atti introduttivi
“esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,
intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”,
che tali attività non risultano tra quelle svolte ed indicate dall'avv.to Epifani,
che, pertanto, sotto questo profilo, è corretto il decreto emesso dal Tribunale di Spoleto in data
25.2.2025 e fatto oggetto della presente opposizione,
rilevato, altresì, che per la fase cautelare il Tribunale di Spoleto ha provveduto a liquidare la fase di studio e la fase introduttiva relativamente all'istanza presentata ai sensi dell'art. 299 c.p.p. mentre nulla ha liquidato con riferimento all'appello ex art. 310 c.p.p,,
che a fronte della rinuncia all'appello non è giustificato mettere a carico della collettività una valutazione poco ponderata da parte del difensore in ordine alle sue scelte processuali ,
che, pertanto, anche sotto questo profilo deve essere confermato il decreto del Tribunale di Spoleto con rigetto dell'opposizione,
che le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
respinge l'opposizione svolta dall'avv.to Dario Epifani avverso il decreto del tribunale di Spoleto in data 25.2.2025 ,
condanna l'avv.to Epifani al pagamento delle spese in favore del
[...]
che si liquidano in euro 700,00 oltre spese generali , IVA e CAP come per legge. Controparte_1
Spoleto 24.10.2025 pagina 3 di 4 Il Presidente
UD TE
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
TRIBUNALE DI SPOLETO
pagina 1 di 4 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Presidente ,
visti gli artt. 281 decies e seguenti c.p.c. , visto l'art. 170 DPR 115/2002 , visto l'art. 15 D.Lgs 150/2011
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 513/2025 Ruolo Gen. Contenzioso Civile,
T R A
Avv.to Dario Epifani , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in Foligno Corso Cavour
Attore
E
, in persona del in carica, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Perugia presso i cui uffici è
legalmente domiciliato in Perugia via degli Offici n. 14
Causa posta in deliberazione all'udienza del 17.9.2025 con l'invio di note scritte di trattazione ex art. 127 c.p.c.
Esaminati gli atti,
rilevata la tempestività dell'opposizione ,
rilevato che l'avv.to Dario Epifani contesta la mancata liquidazione da parte del
Tribunale di Spoleto , con il decreto in data 25.2.2025, della fase introduttiva del dibattimento ,
pagina 2 di 4 che , rispetto a detta fase, l'avv.to Epifani indica , nella sua richiesta di liquidazione, “esistenza dei
presupposti, correttezza della notifica e del capo di imputazione..”,
che l'art. 12 comma 3 del D.M. 55/2014 indica quali attività inquadrabili tra gli atti introduttivi
“esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie,
intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”,
che tali attività non risultano tra quelle svolte ed indicate dall'avv.to Epifani,
che, pertanto, sotto questo profilo, è corretto il decreto emesso dal Tribunale di Spoleto in data
25.2.2025 e fatto oggetto della presente opposizione,
rilevato, altresì, che per la fase cautelare il Tribunale di Spoleto ha provveduto a liquidare la fase di studio e la fase introduttiva relativamente all'istanza presentata ai sensi dell'art. 299 c.p.p. mentre nulla ha liquidato con riferimento all'appello ex art. 310 c.p.p,,
che a fronte della rinuncia all'appello non è giustificato mettere a carico della collettività una valutazione poco ponderata da parte del difensore in ordine alle sue scelte processuali ,
che, pertanto, anche sotto questo profilo deve essere confermato il decreto del Tribunale di Spoleto con rigetto dell'opposizione,
che le spese seguono la soccombenza,
P.Q.M.
Respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
respinge l'opposizione svolta dall'avv.to Dario Epifani avverso il decreto del tribunale di Spoleto in data 25.2.2025 ,
condanna l'avv.to Epifani al pagamento delle spese in favore del
[...]
che si liquidano in euro 700,00 oltre spese generali , IVA e CAP come per legge. Controparte_1
Spoleto 24.10.2025 pagina 3 di 4 Il Presidente
UD TE
pagina 4 di 4