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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 2240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2240 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2240/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16345/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Salvatore Moccia 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250005245132000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato:rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, , relativa a tassa auto 2019, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeo il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova della'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento per compiuta giacenza alla data del 4.11.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la notifica degli atti prodromici alla impugnata cartella nel rispetto del termine triennale di prescrizione ex art. 5 D.L. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
150,00
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GARZO ELISABETTA, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16345/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Avellino - Via Salvatore Moccia 68 83100 Avellino AV
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 01220250005245132000 BOLLO 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 121/2026 depositato il
12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliersi il ricorso con vittoria di spese
Resistente/Appellato:rigettarsi il ricorso con condanna alle spese
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1 avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe, , relativa a tassa auto 2019, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeo il rigetto del ricorso.
Si è costituita la Regione Campania fornendo la prova della'avvenuta notifica del prodromico avviso di accertamento per compiuta giacenza alla data del 4.11.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudice che il ricorso è infondato risultando provata la notifica degli atti prodromici alla impugnata cartella nel rispetto del termine triennale di prescrizione ex art. 5 D.L. 953/1982.
Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro
150,00