Art. 2.
Le disposizioni contenute nell' articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , quali risultano sostituite dall' articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205 , sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalita' ivi indicate.
I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di eta' nel grado rivestito prima della promozione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 dicembre 1979, n.652 ha disposto (con l'art.1) che "Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932 , e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello."
Le disposizioni contenute nell' articolo 2, secondo e terzo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , quali risultano sostituite dall' articolo 2 della legge 12 aprile 1976, n. 205 , sono estese al personale di cui al comma successivo, alle condizioni e con le modalita' ivi indicate.
I tenenti colonnelli del ruolo ordinario della guardia di finanza cessati o che cesseranno dal servizio dal 1 gennaio 1971 al 31 dicembre 1979 per limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente o perche' divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perche' deceduti, qualora abbiano maturato quattro anni di anzianita' di grado od un'anzianita' complessiva di servizio non inferiore a venticinque anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di eta' nel grado rivestito prima della promozione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 dicembre 1979, n.652 ha disposto (con l'art.1) che "Nei confronti dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo della guardia di finanza che, entro il 31 dicembre 1979, maturino quattro anni di anzianita' di grado o una anzianita' complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, il termine di cui all' articolo 2, secondo comma, della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , e all' articolo 2 della legge 21 dicembre 1977, n. 932 , e' prorogato fino al raggiungimento, da parte degli interessati, del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello."