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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2025, n. 9498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9498 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 22050/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice rel. Dott. Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso giudiziale per la separazione dei coniugi e per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 18 giugno 2024 da 1) Parte_1
Nata in Casablanca (MAROCCO) il 29.12.1967 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Federica Patera (c.f.: ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
2) Parte_2 nato in [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...], Corsico con l'Avv. Lucia Forlano (C.F. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio, in conformità del Corano e , nel Regno del Marocco – CP_1
Ministero della Giustizia -Tribunale di primo grado di BE MS ID MA Sessione notarile, in data 12/03/1997 (atto di matrimonio n. 271, foglio 251, registro 55), non trascritto in Italia. In separazione dei beni. □ separati consensualmente con verbale in data omologato con decreto del x□ separati con sentenza n. 6482/2025 pubblicata in data 8.8.2025 (passata in giudicato, v. documenti in atti)
□ separati con accordo di negoziazione assistita in data e provvedimento del PM del con i seguenti figli:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano Parte_3
, nata a [...], il [...], cittadina italiana Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 18 giugno 2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) confermano di non volersi riconciliare e chiedono che venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2) chiedono di procedersi ex art. 473 bis 51 cpc rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis 17 cpc;
3)chiedono che l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte;
4) rinunciano al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma cpc;
5) rinunciano all'impugnazione della sentenza;
6) a decorrere dal mese di dicembre 2024, entro il 5 di ogni mese, il padre contribuirà al mantenimento della figlia mediante pagamento dell'importo mensile di euro 400,00 fino a Pt_4 giugno 2025 compreso e di euro 500,00 da luglio 2025, con l'impegno da parte della madre ad imputare la differenza di 100,00 euro alle piccole spese straordinarie. Somma soggetta a rivalutazione Istat annuale (prima rivalutazione a novembre 2025),
7) Il padre contribuirà al 50% delle seguenti spese extra assegno per , come da Protocollo Pt_4 adottato dal Tribunale di Milano:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; d) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
e) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); f) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) le parti rinunciano a qualsiasi altra domanda svolta nel presente giudizio.
9) le parti concordano che la signora potrà chiede il 100% dell'assegno unico per;
Pt_1 Pt_4
10) spese legali compensate”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Regno del Marocco- Ministero della Giustizia- Tribunale di primo grado, di Controparte_3 notarile, in data 12/03/1997, non trascritto in Italia, ricorrendone le condizioni previste dalla legge.
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
4) Compensa tra le parti le spese di procedura. 5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trezzano sul Naviglio e di Corsico, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. Così deciso in Milano, il 26.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG