Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 18/06/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vibo Valentia - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dr.ssa Gabriella Lupoli Presidente (rel./est.)
Dr.ssa Claudia De Santi Giudice
Dr.ssa Giulia Orefice Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n. 55 /2025 V.G. avente ad oggetto: Separazione
T R A
(C.F. , Parte_1 C.F._1
E
(CF ), Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cirillo Giuseppe -giusta procura in atti-;
Ricorrenti
Nonché
PM – sede -Intervenuto-
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.1.2025, e -premesso Parte_1 Parte_2 di aver contratto matrimonio concordatario l'8.8.2015, che dall'unione coniugale non sono nati figli- chiedevano congiuntamente pronunziarsi la separazione per le ragioni indicate in ricorso alle condizioni pattuite.
Designato il Giudice relatore e fissata l'udienza ex art. 473 bis. 51 c.p.c.- comunicata al PM- verificata la volontà dei coniugi di non volersi riconciliare e di avvalersi della trattazione sostitutiva, all'udienza sostitutiva del 4.6.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta per la decisione collegiale.
Nel merito
Osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le parti hanno concordemente evidenziato il venir meno, ormai da
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Sugli aspetti accessori i coniugi hanno raggiunto l'accordo nei termini che pedissequamente si riportano:
“a) i coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge;
b) la casa familiare, ubicata nel Comune di Fabrizia (VV), al Vico II Vallonello n° 1, viene assegnata alla moglie, , unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
Parte_2
c) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico
o di mantenimento in loro favore, in quanto il marito è economicamente autosufficiente mentre la moglie, una volta ottenuta la separazione, si trasferirà nel Nord Italia, precisamente in Piemonte, dove inizierà a svolgere un'attività lavorativa idonea al proprio autosostentamento;
d) le parti, avendo optato, all'atto del matrimonio, per il regime della separazione dei beni, ad eccezione della casa coniugale non hanno nulla in comune da dividere e, comunque, all'infuori di quanto sopra stabilito, non devono regolare rapporto economico-patrimoniale alcuno, per cui, ritenendosi vicendevolmente soddisfatte, dichiarano di non aver niente in più da pretendere l'una dall'altra;
e) entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo dei documenti personali validi per l'espatrio”.
Non apparendo in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poter omologare, con la presente pronuncia, tali accordi.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
A) pronuncia ai sensi dell'art. 151 co 1° c.c. la separazione personale dei coniugi e con le condizioni Parte_1 Controparte_1 concordate e riportate in pate motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica, dopo il passaggio in giudicato, a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fabrizia (VV) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ord. Stato Civile) (R.A.M. anno 2015, atto n. 7, parte II, serie A, ufficio 1);
C) compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella C.C. dell'11.6.2025 La Presidente dr.ssa Gabriella Lupoli
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