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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 490/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORICETTI ILARIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SORICETTI ILARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORICETTI Parte_2 C.F._2 ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SORICETTI ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARCINA DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Libertà 9 76121 Barlettapresso il difensore avv. SARCINA DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e citavano il Parte_1 Parte_2
condominio di via Brecce Bianche 76 e 76/A, chiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della deliberazione adottata dall'assemblea del predetto condominio in data 26.10.2023 al punto n. 1 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina dell'amministratore, ed al punto n. 7 relativo al preventivo di gestione.
pagina 1 di 4 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva il convenuto, CP_1
eccependo la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini previsti dal riformato art. 163 co.
III n. 7 cpc e per genericità del petitum, rilevando inoltre l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto dei termini per l'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 5 del riformato D.lgs.
28/10, e invocava il rigetto della domanda per difetto d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Nelle more, con assemblea dei condomini del 03.07.2024 era deliberata la conferma dell'amministratore e l'approvazione del rendiconto 2023, punti impugnati con il Parte_3
presente giudizio, e sono stati approvati tutti i punti all'ordine del giorno, quindi approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del bilancio preventivo 2024, e la nomina dell'amministratore, con il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi. All'udienza del 15.01.2025, parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi, mentre parte convenuta chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la stessa va dichiarata stante l'annullamento della delibera oggetto di causa, fatta salva la regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della “soccombenza virtuale”. Invero, secondo l'orientamento della
Cassazione (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n.
1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n.
2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass.
1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n.
7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ.
Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10);
-la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
-in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non pagina 2 di 4 voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio;
-la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte;
-inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306
c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte attrice, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
Come si è accennato, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez.
III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.
3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789).
In virtù di ciò, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23618, pubblicata in data 9 ottobre 2017,
La Suprema Corte, premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il
Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, <laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito>>, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, ritiene questo giudice che le spese debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sulla colpevolezza o incolpevolezza di parte convenuta, all'instaurarsi del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per approvazione a maggioranza da parte dell'assemblea condominiale dei punti contestati da parte attrice, con delibera del 03.07.2024.
La domanda di cessazione della materia del contendere va accolta e le spese di lite seguono la soccombenza che in assenza di notula, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Condanna il (P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore titolare di Agorà Parte_3
Condomini, al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre oneri come per legge.
Ancona, 25 febbraio 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Gop dott. Fernanda Pasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 490/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORICETTI ILARIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SORICETTI ILARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SORICETTI Parte_2 C.F._2 ILARIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SORICETTI ILARIA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
SARCINA DOMENICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Via Libertà 9 76121 Barlettapresso il difensore avv. SARCINA DOMENICO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e citavano il Parte_1 Parte_2
condominio di via Brecce Bianche 76 e 76/A, chiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della deliberazione adottata dall'assemblea del predetto condominio in data 26.10.2023 al punto n. 1 dell'ordine del giorno, avente ad oggetto la nomina dell'amministratore, ed al punto n. 7 relativo al preventivo di gestione.
pagina 1 di 4 Con comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata, si costituiva il convenuto, CP_1
eccependo la nullità della citazione per mancato rispetto dei termini previsti dal riformato art. 163 co.
III n. 7 cpc e per genericità del petitum, rilevando inoltre l'improcedibilità della domanda per mancato rispetto dei termini per l'introduzione del giudizio ai sensi dell'art. 5 del riformato D.lgs.
28/10, e invocava il rigetto della domanda per difetto d'interesse ai sensi dell'art. 100 c.p.c.
Nelle more, con assemblea dei condomini del 03.07.2024 era deliberata la conferma dell'amministratore e l'approvazione del rendiconto 2023, punti impugnati con il Parte_3
presente giudizio, e sono stati approvati tutti i punti all'ordine del giorno, quindi approvazione del bilancio consuntivo 2023 e del bilancio preventivo 2024, e la nomina dell'amministratore, con il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi. All'udienza del 15.01.2025, parte attrice si riportava ai propri scritti difensivi, mentre parte convenuta chiedeva fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Per quanto riguarda la declaratoria della cessazione della materia del contendere, la stessa va dichiarata stante l'annullamento della delibera oggetto di causa, fatta salva la regolamentazione delle spese processuali in base al criterio della “soccombenza virtuale”. Invero, secondo l'orientamento della
Cassazione (cfr. Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478 in Giust. civ. 2004, I,1968; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332, in Giust. civ. Mass. 2001, 1367; Cass., sez. unite, 28 settembre 2000, n.
1048, in Guida al dir. n. 41/2000 pag. 82 con motivazione;
Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n.
2268 in Giust. civ. Mass. 1999, 557; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572 in Giust. civ. Mass.
1998, 542; Cass. civile sez. II, 15 maggio 1997, n. 4283 in Giust. civ. Mass. 1997, 750; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047 in Giust. civ. Mass. 1995, 217; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n.
7413, in Giust. civ. Mass. 1991, fasc. 7; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267, in Giust. civ.
Mass. 1990, fasc. 3; Cass. civile, sez. I, 28 ottobre 1988 n. 5859, in Giust. civ. Mass. 1988, fasc. 10);
-la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
-in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non pagina 2 di 4 voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio;
-la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte;
-inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306
c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose.
Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere, considerato dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente ed in ogni suo aspetto la posizione di contrasto tra le parti, e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta da parte attrice, residuando unicamente un contrasto sulle spese di lite.
Come si è accennato, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962 in Giust. civ. Mass. 2005, f. 6; Cass. civile, sez.
III, 2 agosto 2004, n. 14775 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 7-8; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n.
3734 in Giust. civ. Mass. 1998, 789).
In virtù di ciò, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 23618, pubblicata in data 9 ottobre 2017,
La Suprema Corte, premette che, in base ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, il
Giudice con la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, deve, comunque, pronunciarsi sulle spese secondo il cosiddetto principio della soccombenza virtuale, <laddove tale soccombenza dovrà essere individuata in base ad una ricognizione della "normale" probabilità di accoglimento della pretesa della parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito>>, o anche ad una compensazione, se ricorrono i presupposti di legge.
pagina 3 di 4 Tanto premesso, ritiene questo giudice che le spese debbano essere regolate secondo un principio di causalità, di cui la soccombenza, anche virtuale, è espressione (Cass. 30 marzo 2010, n. 7625), nel senso che le spese, in forza del criterio generale di cui all'art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della parte che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia. Causare un processo, tuttavia, significa anche costringere alla proposizione di un'iniziativa giudiziaria che poteva essere evitata grazie ad un comportamento esigibile della parte nei cui confronti la domanda è proposta. Non è, quindi, esente dall'onere delle spese la parte che, con un suo comportamento antigiuridico, dovuto alla trasgressione di norme di diritto sostanziali, abbia provocato la necessità del processo (Cass., ss uu, 9 luglio 2009, n. 16092).
Nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sulla colpevolezza o incolpevolezza di parte convenuta, all'instaurarsi del processo, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, per approvazione a maggioranza da parte dell'assemblea condominiale dei punti contestati da parte attrice, con delibera del 03.07.2024.
La domanda di cessazione della materia del contendere va accolta e le spese di lite seguono la soccombenza che in assenza di notula, si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere
2) Condanna il (P.IVA: ), in Controparte_2 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore titolare di Agorà Parte_3
Condomini, al pagamento delle spese di lite, in favore degli attori, che si liquidano in complessivi euro 2.500,00, oltre oneri come per legge.
Ancona, 25 febbraio 2025
Il Gop
dott. Fernanda Pasca
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