TRIB
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/07/2024, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3279/2024, introdotta da
TRA
(BIELLA (BI), 07/04/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LAVIANO VALENTINA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 25/04/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LAVIANO VALENTINA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma il 10.10.2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto 01031, parte 2, serie A05, anno 2003, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma Via Cassia n.1328 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% è stata già venduta di comune accordo;
3) le figlie minori TA e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza presso la madre nell'abitazione sita in Roma Via Acquapendente n. 21, con facoltà per l'altro coniuge di frequentarle e tenerle per sé, previe intese con il coniuge. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie TA e , relative Per_1 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la potestà separata sulle figlie TA e per le Per_1 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4) i genitori potranno concordare i criteri e le modalità di frequentazione con le figlie
TA e con la massima collaborazione ed elasticità e secondo modalità che Per_1 saranno concordate di volta in volta tra i coniugi sempre tenendo conto del preminente interesse delle figlie. Qualora tra i coniugi vi fosse assoluta incomunicabilità nella gestione e decisioni riguardanti la prole, si stabilisce la regolamentazione del diritto di visita del padre SI. che potrà vedere e tenere le figlie TA e Parte_1 Per_1 con sé: per due pomeriggi alla settimana, e due fine settimana intervallati al mese dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica successiva con pernottamento;
TA e passeranno le vacanze estive per due settimane che potranno essere anche Per_1 non consecutive nel mese di agosto con il padre, facendo in modo comunque di comunicare all'altro coniuge tale scelta entro il 30 giugno di ciascun anno;
per le vacanze di Natale, ad anni alterni, il giorno della vigilia (24) ed il giorno di Natale (25) le figlie staranno con il padre mentre la madre le avrà per la festa di fine anno e viceversa per l'anno seguente;
relativamente al periodo di sospensione scolastica delle vacanze natalizie ad anni alterni il padre terrà con sé le figlie dal 24 dicembre al 30 dicembre e la madre dal 31 dicembre fino al 6 gennaio e viceversa l'anno successivo;
così come, sempre ad anni alterni, per le festività pasquali, coincidenti con il periodo di sospensione scolastica, le figlie saranno affidate per l'intero periodo al padre e viceversa per l'anno successivo. È fatta salva la possibilità dei coniugi di stabilire almeno dieci giorni prima delle festività natalizie o pasquali, diverse modalità di visita ed affidamento. È concordato l'espresso obbligo a carico di entrambi i coniugi di comunicare il domicilio e numero telefonico ogni qualvolta decideranno di cambiarlo e, in occasione delle vacanze, di comunicare il luogo ove si recheranno con TA e;
Qualora entrambi i genitori Per_1 decidessero di trascorrere dei giorni di vacanza in periodi dell'anno diversi da quello estivo e delle festività natalizie o pasquali sopra concordati con le figlie TA e , Per_1 dovranno darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso ed almeno 15 giorni prima, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno ed un contatto telefonico;
5) la SI.ra provvederà al mantenimento delle figlie TA e Controparte_1 Per_1 ed il padre SI. corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 delle figlie la somma di euro 600,00 mensili (300,00 euro per ciascuna figlia) da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra
[...]
entro il cinque di ciascun mese finché le figlie non saranno economicamente CP_1 autosufficienti. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annuale secondo l'indice Org_
6) il sig. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% Parte_1 Controparte_1 di tutte le spese straordinarie sostenute dalla stessa nell'interesse delle figlie TA e
, dietro la semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa Per_1 spesa;
7) in particolare, i ricorrenti si danno reciproco atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tassa d'iscrizione, libri di testo, etc.). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso anche i tickets del SSN;
Scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private (anche prescuola, pulmino, e/o doposcuola e baby sitter essendo l'esigenza nata dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che le utilizza), tasse d'iscrizione, scuolabus o altri mezzi di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue;
Sportive-ricreative: costi di iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formazioni e ricreativi) oltre l'acquisto delle relative attrezzature e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica, centri estivi, viaggi/vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privati (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, in caso di dissenso lo dovrà manifestare motivandolo per iscritto nell'immediatezza della richiesta con un termine massimo 10 giorni ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) Per tutto quanto sopra specificato e relativo alle spese straordinarie si rimanda a quanto stabilito nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
9) Le detrazioni fiscali inerenti le figlie minori spetteranno a ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
11) i coniugi si rilasciano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi e degli altri documenti per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno;
12) i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (BIELLA Parte_1
(BI), 07/04/1971) e (ROMA (RM), 25/04/1973), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Roma il 10.10.2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto 01031, parte 2, serie A05, anno 2003, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/07/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano TA Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. TA Ienzi Presidente
Dr. Filomena Albano Giudice rel.
Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3279/2024, introdotta da
TRA
(BIELLA (BI), 07/04/1971), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
LAVIANO VALENTINA;
-ricorrente-
E
(ROMA (RM), 25/04/1973), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
LAVIANO VALENTINA;
-resistente- NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in Roma il 10.10.2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto 01031, parte 2, serie A05, anno 2003, e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa coniugale sita in Roma Via Cassia n.1328 di proprietà di entrambi i coniugi al 50% è stata già venduta di comune accordo;
3) le figlie minori TA e saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso con collocamento e residenza presso la madre nell'abitazione sita in Roma Via Acquapendente n. 21, con facoltà per l'altro coniuge di frequentarle e tenerle per sé, previe intese con il coniuge. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie TA e , relative Per_1 all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno il diritto di esercitare la potestà separata sulle figlie TA e per le Per_1 questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
4) i genitori potranno concordare i criteri e le modalità di frequentazione con le figlie
TA e con la massima collaborazione ed elasticità e secondo modalità che Per_1 saranno concordate di volta in volta tra i coniugi sempre tenendo conto del preminente interesse delle figlie. Qualora tra i coniugi vi fosse assoluta incomunicabilità nella gestione e decisioni riguardanti la prole, si stabilisce la regolamentazione del diritto di visita del padre SI. che potrà vedere e tenere le figlie TA e Parte_1 Per_1 con sé: per due pomeriggi alla settimana, e due fine settimana intervallati al mese dalle ore 17.00 del venerdì fino alle ore 20.00 della domenica successiva con pernottamento;
TA e passeranno le vacanze estive per due settimane che potranno essere anche Per_1 non consecutive nel mese di agosto con il padre, facendo in modo comunque di comunicare all'altro coniuge tale scelta entro il 30 giugno di ciascun anno;
per le vacanze di Natale, ad anni alterni, il giorno della vigilia (24) ed il giorno di Natale (25) le figlie staranno con il padre mentre la madre le avrà per la festa di fine anno e viceversa per l'anno seguente;
relativamente al periodo di sospensione scolastica delle vacanze natalizie ad anni alterni il padre terrà con sé le figlie dal 24 dicembre al 30 dicembre e la madre dal 31 dicembre fino al 6 gennaio e viceversa l'anno successivo;
così come, sempre ad anni alterni, per le festività pasquali, coincidenti con il periodo di sospensione scolastica, le figlie saranno affidate per l'intero periodo al padre e viceversa per l'anno successivo. È fatta salva la possibilità dei coniugi di stabilire almeno dieci giorni prima delle festività natalizie o pasquali, diverse modalità di visita ed affidamento. È concordato l'espresso obbligo a carico di entrambi i coniugi di comunicare il domicilio e numero telefonico ogni qualvolta decideranno di cambiarlo e, in occasione delle vacanze, di comunicare il luogo ove si recheranno con TA e;
Qualora entrambi i genitori Per_1 decidessero di trascorrere dei giorni di vacanza in periodi dell'anno diversi da quello estivo e delle festività natalizie o pasquali sopra concordati con le figlie TA e , Per_1 dovranno darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso ed almeno 15 giorni prima, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e di ritorno ed un contatto telefonico;
5) la SI.ra provvederà al mantenimento delle figlie TA e Controparte_1 Per_1 ed il padre SI. corrisponderà a titolo di concorso al mantenimento Parte_1 delle figlie la somma di euro 600,00 mensili (300,00 euro per ciascuna figlia) da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra
[...]
entro il cinque di ciascun mese finché le figlie non saranno economicamente CP_1 autosufficienti. L'assegno di mantenimento verrà rivalutato annuale secondo l'indice Org_
6) il sig. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% Parte_1 Controparte_1 di tutte le spese straordinarie sostenute dalla stessa nell'interesse delle figlie TA e
, dietro la semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa Per_1 spesa;
7) in particolare, i ricorrenti si danno reciproco atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tassa d'iscrizione, libri di testo, etc.). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso anche i tickets del SSN;
Scolastiche: iscrizioni e rette scolastiche di scuole private (anche prescuola, pulmino, e/o doposcuola e baby sitter essendo l'esigenza nata dopo la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che le utilizza), tasse d'iscrizione, scuolabus o altri mezzi di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue;
Sportive-ricreative: costi di iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formazioni e ricreativi) oltre l'acquisto delle relative attrezzature e di quanto necessario per lo svolgimento dell'attività agonistica, centri estivi, viaggi/vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privati (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione. Anche con riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, in caso di dissenso lo dovrà manifestare motivandolo per iscritto nell'immediatezza della richiesta con un termine massimo 10 giorni ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
8) Per tutto quanto sopra specificato e relativo alle spese straordinarie si rimanda a quanto stabilito nel protocollo d'intesa del Tribunale di Roma;
9) Le detrazioni fiscali inerenti le figlie minori spetteranno a ciascuno dei coniugi nella misura del 50% ciascuno;
10) i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento in quanto economicamente autosufficienti;
11) i coniugi si rilasciano reciproco assenso/consenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti personali validi e degli altri documenti per l'espatrio e per l'iscrizione delle figlie minori sui documenti di ciascuno;
12) i coniugi dichiarano che, con il presente accordo di separazione, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
13) le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (BIELLA Parte_1
(BI), 07/04/1971) e (ROMA (RM), 25/04/1973), che Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Roma il 10.10.2003 e trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, atto 01031, parte 2, serie A05, anno 2003, alle condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva;
- Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 03/07/2024
Il Giudice estensore Il Presidente Filomena Albano TA Ienzi