Art. 1. Articolo unico.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 , sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1 gennaio 1948.
Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 , sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1 gennaio 1948.