Articolo 1 della Legge 4 novembre 1950, n. 916
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14 dicembre 1950
Art. 1. Articolo unico.

Le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1948, n. 366 , sono applicabili fino al 30 giugno 1950 a decorrere dal 1 gennaio 1948.

Entrata in vigore il 14 dicembre 1950