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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/03/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3405 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisa Baglivo Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castel San Lorenzo alla via
P. Carafa n. 166;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., ON
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Forlenza, Lucia Fiorillo e Gennaro
Galietta coi quali è elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 CP_1
presso la sede del proprio ufficio legale;
- RESISTENTE - OGGETTO: retribuzione di posizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023 , dirigente medico Parte_1
alle dipendenze dell' in servizio presso il ON
presidio ospedaliero di Roccadaspide, dolendosi del fatto che soltanto a partire dal 2020 gli sarebbe stata riconosciuta la retribuzione di posizione e non anche per il periodo precedente, segnatamente dal mese di giugno 2016 allorquando il suo rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato, chiedeva la condanna dell' al pagamento in suo favore ON
della predetta voce stipendiale per il predetto periodo per l'importo complessivo di 35.091,44 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
sostenendo l'impossibilità - secondo il CCNL di ON
categoria ratione temporis applicabile (cioè per il periodo oggetto di causa,
2016-2019, secondo l'art. 5 del CCNL 2008-2009 Area dirigenziale medico-
veterinaria) - di attribuire l'indennità di posizione prima di 5 anni di servizio e giustificando la liquidazione a partire dal 2020 per il sopravvenire nel frattempo di un nuovo CCNL che non avrebbe più richiesto come in passato la predetta anzianità di servizio (segnatamente il CCNL 2016/2018 in vigore dal
19.12.2019). Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Limitando l'esame ai soli anni per i quali viene richiesta la componente stipendiale della retribuzione di posizione (2016-2019) e alle sole eccezioni sollevate da parte resistente (assenza di un'anzianità di servizio di 5 anni),
preme sottolineare come effettivamente il CCNL 2008-2009 della Dirigenza
Medica e Veterinaria in vigore all'epoca dei fatti prevedendo l'importo 0 come retribuzione di posizione per i dirigenti con meno di 5 anni subordinava l'attribuzione di detto emolumento a un'anzianità di servizio di almeno 5 anni.
Sennonchè, pur applicando tale disposizione, al va comunque Pt_1
riconosciuta la retribuzione di posizione per il periodo rivendicato in quanto a giugno 2016 (e a fortiori per i mesi successivi chiesti) già era in possesso -
contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente – dei necessari 5 anni di servizio.
Segnatamente, vero è che il , avviate le procedure di stabilizzazione Pt_1
per il personale dirigente medico, con contratto individuale n. 546 dell'8.7.2019
è stato assunto a tempo indeterminato con effetti ex tunc soltanto dall'1.6.2016
(si veda il contratto agli atti) ma non può non tenersi conto anche del pregresso periodo in cui egli sin dall'1.10.2005, senza soluzione di continuità e sempre quale dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, ha ininterrottamente intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell in forza d'una pluralità di contratti di lavoro a Parte_2
tempo determinato stipulati di volta in volta in prossima della loro scadenza (si veda il certificato di servizio agli atti).
La disposizione che limitava l'esperienza professionale rilevante per il compimento del quinquennio di attività e, quindi, per l'attribuzione della retribuzione di posizione alla sola anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN a tempo indeterminato contenuta nei precedenti CCNL di settore non è stata più riproposta nel CCNL 2008-2009 ratione temporis
applicabile.
In ogni caso, - ed è bene sottolineare tale punto - anche laddove fosse stata riproposta, seguendo le coordinate ermeneutiche del giudice di legittimità
(Cass. nn. 7440/2018, 7584/2022, 7586/2022, 1065/2024), avrebbe dovuto essere disapplicata per contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e l'allegato
Accordo quadro delle organizzazioni sindacali internazionali sul lavoro a tempo determinato. È stato in particolare osservato che: "L'art. 12, comma 3, lett. a),
ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione valorizza solo
l'anzianità di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
opera un'oggettiva discriminazione in danno del dirigente assunto a tempo
determinato, la cui anzianità non riceve valorizzazione alcuna. La disposizione contrattuale, pertanto, deve essere in parte qua disapplicata, perché, come più
volte affermato da questa Corte, la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale
ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti
che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana)" (Cass. n. 7586/2022).
In definitiva, con riguardo alla retribuzione di posizione, l'incompatibilità con l'Accordo quadro, e quindi con la Direttiva, di una clausola contrattuale che vieta in modo assoluto di tenere conto dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e la conseguente necessità di disapplicare quella clausola sono del tutto evidenti.
Lo stesso è a dirsi a fortiori per una clausola inserita nel contratto individuale che - come quella in rilievo nel caso de quo all'art. 15 del contratto di assunzione a tempo indeterminato dell'8.7.2019 - continuasse a richiamare disposizioni di un CCNL ormai non più in vigore o, riproducendone il contenuto,
stabilisse che il servizio prestato in esecuzione di contratti a termine non può
essere riconosciuto ai fini della determinazione della retribuzione di posizione.
Si tratta di clausola nulla per contrasto con norma imperativa. L'esperienza professionale nel SSN di almeno 5 anni cui era subordinata l'attribuzione della retribuzione di posizione negli anni oggetto di causa è da intendersi, allora, l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.
L'anzianità non può che essere di servizio e rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l'attribuzione di una serie di diritti (v. Cass. n. 18233/2015, che richiama sul punto Cass. n.
4060/2012 cit.); secondo l'uso improprio della terminologia corrente dei contratti collettivi, quando si parla di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si fa riferimento all'attività lavorativa prestata in regime di subordinazione (così Cass. n. 6148/2006). Il problema avrebbe potuto porsi al più al cospetto, allora, di un lavoro autonomo a convenzione ma - come si è
sopra osservato - il sin dall'1.10.2005 ha intrattenuto subito Pt_1
direttamente un rapporto di lavoro subordinato con l' . Parte_2
E leggendo bene le buste paga per il periodo oggetto di causa -successive,
quindi, all'assunzione a tempo indeterminato - compaiono indicate in effetti come anzianità convenzionale e inizio rapporto, appunto, l'1.10.2005 e come qualifica del GI dirigente medico, appunto, > 5 < 15. L'ostinazione a non far decorrere i 5 anni per la retribuzione di posizione da detta data si appalesa,
allora, altresì contradditoria rispetto a quanto dalla stessa amministrazione spontaneamente riconosciuto per altri distinti fini. Al GI spetta, allora, la retribuzione di posizione anche per il periodo da giugno 2016 a dicembre 2019 (trattasi - lo si ripete per l'ennesima volta -
dell'unico pregresso periodo ante 2020 - anteriormente, cioè, al periodo a partire dal quale l' ha iniziato a liquidare detto emolumento - che Parte_2
è stato chiesto) in quanto dall'1.10.2005 a dette date sono decorsi all'evidenza più di 5 anni.
Passando alla quantificazione di detta componente stipendiale, occorre evidenziare che i conteggi analitici inseriti nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell , che a tanto era onerata in base alle disposizioni normative Parte_2
che disciplinano il rito del lavoro. Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma
3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione,
rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006
e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere
della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli
artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera
anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione
dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente
la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la
mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in
via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva
in grado di appello è tardiva ed inammissibile"). Nel caso di specie, la convenuta si è limitata a escludere in radice la spettanza rivendicata nella convinzione del mancato decorso dei 5 anni di servizio senza soffermarsi in alcun modo sul suo calcolo. L' va condannata, pertanto, a pagare Parte_2
l'esatto importo chiesto di 35.091,44 €. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €). La semplicità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel corretto computo dell'anzianità di servizio impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che non sia stata svolta un'effettiva attività
istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3405 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell' Parte_1 ON
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ON
al pagamento in favore del della retribuzione di posizione per
[...] Pt_1
il periodo da giugno 2016 a dicembre 2019 per la somma complessiva di
35.091,44 € oltre accessori di legge dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' pagamento in favore del ON
delle spese di lite che liquida in complessivi 3.689,00 € oltre rimborso Pt_1 spese generali nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 20.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Giovanni Magro
all'udienza del 20.3.2025 ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 3405 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Lisa Baglivo Parte_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Castel San Lorenzo alla via
P. Carafa n. 166;
- RICORRENTE -
E
, in persona del legale rapp.te p.t., ON
rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Forlenza, Lucia Fiorillo e Gennaro
Galietta coi quali è elettivamente domiciliata in alla via Nizza n. 146 CP_1
presso la sede del proprio ufficio legale;
- RESISTENTE - OGGETTO: retribuzione di posizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 16.6.2023 , dirigente medico Parte_1
alle dipendenze dell' in servizio presso il ON
presidio ospedaliero di Roccadaspide, dolendosi del fatto che soltanto a partire dal 2020 gli sarebbe stata riconosciuta la retribuzione di posizione e non anche per il periodo precedente, segnatamente dal mese di giugno 2016 allorquando il suo rapporto di lavoro veniva trasformato a tempo indeterminato, chiedeva la condanna dell' al pagamento in suo favore ON
della predetta voce stipendiale per il predetto periodo per l'importo complessivo di 35.091,44 €.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l
[...]
sostenendo l'impossibilità - secondo il CCNL di ON
categoria ratione temporis applicabile (cioè per il periodo oggetto di causa,
2016-2019, secondo l'art. 5 del CCNL 2008-2009 Area dirigenziale medico-
veterinaria) - di attribuire l'indennità di posizione prima di 5 anni di servizio e giustificando la liquidazione a partire dal 2020 per il sopravvenire nel frattempo di un nuovo CCNL che non avrebbe più richiesto come in passato la predetta anzianità di servizio (segnatamente il CCNL 2016/2018 in vigore dal
19.12.2019). Chiedeva, quindi, il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita in via documentale. All'odierna udienza questo Giudicante, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha deciso la causa depositando sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal è fondato e va, pertanto, accolto per le ragioni Pt_1
che si vengono a illustrare.
Limitando l'esame ai soli anni per i quali viene richiesta la componente stipendiale della retribuzione di posizione (2016-2019) e alle sole eccezioni sollevate da parte resistente (assenza di un'anzianità di servizio di 5 anni),
preme sottolineare come effettivamente il CCNL 2008-2009 della Dirigenza
Medica e Veterinaria in vigore all'epoca dei fatti prevedendo l'importo 0 come retribuzione di posizione per i dirigenti con meno di 5 anni subordinava l'attribuzione di detto emolumento a un'anzianità di servizio di almeno 5 anni.
Sennonchè, pur applicando tale disposizione, al va comunque Pt_1
riconosciuta la retribuzione di posizione per il periodo rivendicato in quanto a giugno 2016 (e a fortiori per i mesi successivi chiesti) già era in possesso -
contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente – dei necessari 5 anni di servizio.
Segnatamente, vero è che il , avviate le procedure di stabilizzazione Pt_1
per il personale dirigente medico, con contratto individuale n. 546 dell'8.7.2019
è stato assunto a tempo indeterminato con effetti ex tunc soltanto dall'1.6.2016
(si veda il contratto agli atti) ma non può non tenersi conto anche del pregresso periodo in cui egli sin dall'1.10.2005, senza soluzione di continuità e sempre quale dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia, ha ininterrottamente intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell in forza d'una pluralità di contratti di lavoro a Parte_2
tempo determinato stipulati di volta in volta in prossima della loro scadenza (si veda il certificato di servizio agli atti).
La disposizione che limitava l'esperienza professionale rilevante per il compimento del quinquennio di attività e, quindi, per l'attribuzione della retribuzione di posizione alla sola anzianità di servizio maturata in qualità di dirigente del SSN a tempo indeterminato contenuta nei precedenti CCNL di settore non è stata più riproposta nel CCNL 2008-2009 ratione temporis
applicabile.
In ogni caso, - ed è bene sottolineare tale punto - anche laddove fosse stata riproposta, seguendo le coordinate ermeneutiche del giudice di legittimità
(Cass. nn. 7440/2018, 7584/2022, 7586/2022, 1065/2024), avrebbe dovuto essere disapplicata per contrasto con la Direttiva 1999/70/CE e l'allegato
Accordo quadro delle organizzazioni sindacali internazionali sul lavoro a tempo determinato. È stato in particolare osservato che: "L'art. 12, comma 3, lett. a),
ai fini della maggiorazione della retribuzione di posizione valorizza solo
l'anzianità di servizio prestata con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed
opera un'oggettiva discriminazione in danno del dirigente assunto a tempo
determinato, la cui anzianità non riceve valorizzazione alcuna. La disposizione contrattuale, pertanto, deve essere in parte qua disapplicata, perché, come più
volte affermato da questa Corte, la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale
ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente
giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha
carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice
nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti
che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria
disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C-307/05, ; 8.9.2011, causa C- Persona_1
177/10 Rosado Santana)" (Cass. n. 7586/2022).
In definitiva, con riguardo alla retribuzione di posizione, l'incompatibilità con l'Accordo quadro, e quindi con la Direttiva, di una clausola contrattuale che vieta in modo assoluto di tenere conto dell'anzianità di servizio maturata con i contratti a tempo determinato e la conseguente necessità di disapplicare quella clausola sono del tutto evidenti.
Lo stesso è a dirsi a fortiori per una clausola inserita nel contratto individuale che - come quella in rilievo nel caso de quo all'art. 15 del contratto di assunzione a tempo indeterminato dell'8.7.2019 - continuasse a richiamare disposizioni di un CCNL ormai non più in vigore o, riproducendone il contenuto,
stabilisse che il servizio prestato in esecuzione di contratti a termine non può
essere riconosciuto ai fini della determinazione della retribuzione di posizione.
Si tratta di clausola nulla per contrasto con norma imperativa. L'esperienza professionale nel SSN di almeno 5 anni cui era subordinata l'attribuzione della retribuzione di posizione negli anni oggetto di causa è da intendersi, allora, l'anzianità complessiva, con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, maturata alle date previste dalle norme, senza soluzione di continuità anche in aziende ed enti diversi del comparto.
L'anzianità non può che essere di servizio e rimanda ad una dimensione cui nel rapporto di lavoro subordinato è normalmente collegata l'attribuzione di una serie di diritti (v. Cass. n. 18233/2015, che richiama sul punto Cass. n.
4060/2012 cit.); secondo l'uso improprio della terminologia corrente dei contratti collettivi, quando si parla di rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato si fa riferimento all'attività lavorativa prestata in regime di subordinazione (così Cass. n. 6148/2006). Il problema avrebbe potuto porsi al più al cospetto, allora, di un lavoro autonomo a convenzione ma - come si è
sopra osservato - il sin dall'1.10.2005 ha intrattenuto subito Pt_1
direttamente un rapporto di lavoro subordinato con l' . Parte_2
E leggendo bene le buste paga per il periodo oggetto di causa -successive,
quindi, all'assunzione a tempo indeterminato - compaiono indicate in effetti come anzianità convenzionale e inizio rapporto, appunto, l'1.10.2005 e come qualifica del GI dirigente medico, appunto, > 5 < 15. L'ostinazione a non far decorrere i 5 anni per la retribuzione di posizione da detta data si appalesa,
allora, altresì contradditoria rispetto a quanto dalla stessa amministrazione spontaneamente riconosciuto per altri distinti fini. Al GI spetta, allora, la retribuzione di posizione anche per il periodo da giugno 2016 a dicembre 2019 (trattasi - lo si ripete per l'ennesima volta -
dell'unico pregresso periodo ante 2020 - anteriormente, cioè, al periodo a partire dal quale l' ha iniziato a liquidare detto emolumento - che Parte_2
è stato chiesto) in quanto dall'1.10.2005 a dette date sono decorsi all'evidenza più di 5 anni.
Passando alla quantificazione di detta componente stipendiale, occorre evidenziare che i conteggi analitici inseriti nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte dell , che a tanto era onerata in base alle disposizioni normative Parte_2
che disciplinano il rito del lavoro. Come noto, secondo i principi generali, nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma
3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione,
rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva,
vincolando in tal senso il giudice (si veda Cass. n. 9285/2003). Sul punto vale osservare che nel processo del lavoro, l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum - la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda - opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (si veda, Cass. n. 945/2006
e Cass. n. 4051/2011 secondo cui "Nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere
della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli
artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera
anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché
la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente
l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione
dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata,
in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un
sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente
la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la
mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in
via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva
in grado di appello è tardiva ed inammissibile"). Nel caso di specie, la convenuta si è limitata a escludere in radice la spettanza rivendicata nella convinzione del mancato decorso dei 5 anni di servizio senza soffermarsi in alcun modo sul suo calcolo. L' va condannata, pertanto, a pagare Parte_2
l'esatto importo chiesto di 35.091,44 €. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la regola generale della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e vanno, pertanto, poste a carico di parte resistente. Per la quantificazione delle predette spese sovvengono i criteri stabiliti dal d.m. 55/2014 avuto riguardo alla tipologia di causa (causa di lavoro)
e al valore della causa (scaglione da 26.000,01 € a 52.000,00 €). La semplicità
delle questioni trattate risoltesi sostanzialmente nel corretto computo dell'anzianità di servizio impone di attenersi ai parametri minimi (non a quelli medi). Inoltre la circostanza che non sia stata svolta un'effettiva attività
istruttoria esclude che si possa tener conto di tale fase.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 3405 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell' Parte_1 ON
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede:
[...]
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ON
al pagamento in favore del della retribuzione di posizione per
[...] Pt_1
il periodo da giugno 2016 a dicembre 2019 per la somma complessiva di
35.091,44 € oltre accessori di legge dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
2) condanna l' pagamento in favore del ON
delle spese di lite che liquida in complessivi 3.689,00 € oltre rimborso Pt_1 spese generali nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 20.3.2025.
Il Giudice della Sezione Lavoro
Dott. Giovanni Magro