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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vibo Valentia, sez. II, sentenza 04/02/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vibo Valentia |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 1289/2025 depositata il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Triparni 89900 VI Valentia VV
contro
Ag.entrate - NE - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Filandari - Via Pasqualino Moricca, 2 89841 Filandari VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di VI Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 VI Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003340108000 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8.10.2025 risulta il deposito di un atto di controdeduzioni della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e VI Valentia, in cui si da atto della notifica, da parte di
Ricorrente_2, di un ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 13920249003340108000.
Non risulta il deposito di alcun ricorso da parte di Ricorrente_2 presso la segreteria della Corte e, pertanto, verosimilmente, dopo la notifica del ricorso, la contribuente decideva di non coltivare il giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
L'articolo 22 del D.Lvo 546/92 recita testualmente “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della (corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente"
Come già anticipato non risulta il deposito di alcun ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il ricorso inammissibile;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VIBO VALENTIA Sezione 2, riunita in udienza il
03/02/2026 alle ore 15:45 in composizione monocratica:
PETROLO PAOLO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 1289/2025 depositata il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Triparni 89900 VI Valentia VV
contro
Ag.entrate - NE - VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Filandari - Via Pasqualino Moricca, 2 89841 Filandari VV
elettivamente domiciliato presso Email_3
Comune di VI Valentia - Piazza Martiri D'Ungheria 89900 VI Valentia VV
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920249003340108000 DIRITTO ANNUALE CCIAA a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 8.10.2025 risulta il deposito di un atto di controdeduzioni della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di Catanzaro, Crotone e VI Valentia, in cui si da atto della notifica, da parte di
Ricorrente_2, di un ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 13920249003340108000.
Non risulta il deposito di alcun ricorso da parte di Ricorrente_2 presso la segreteria della Corte e, pertanto, verosimilmente, dopo la notifica del ricorso, la contribuente decideva di non coltivare il giudizio.
All'odierna udienza la causa veniva trattenuta per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per i motivi di seguito indicati.
L'articolo 22 del D.Lvo 546/92 recita testualmente “Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilita' deposita, nella segreteria della (corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado) adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, l'originale del ricorso notificato a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale. All'atto della costituzione in giudizio, il ricorrente deve depositare la nota di iscrizione al ruolo, contenente l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notificazione del ricorso.
2. L'inammissibilita' del ricorso e' rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si costituisce a norma dell'articolo seguente"
Come già anticipato non risulta il deposito di alcun ricorso, con conseguente inammissibilità dello stesso.
Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte:
· dichiara il ricorso inammissibile;
· spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di I° grado di VI Valentia – Sez.
2 del 3 febbraio 2026.