Articolo 445 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
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Versione
6 maggio 1952
Art. 445.
(Prosecuzione del viaggio a cura dell'autorita' marittima)


Le autorita' - marittime mercantili alle quali siano inviati marittimi rimpatriati non provvisti dei mezzi necessari per la prosecuzione del viaggio di destinazione, curando l'inoltro dei marittimi stessi a norma dell'articolo 441.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952