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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 22/01/2026, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 439/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente DI OA NN, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 35/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15016/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182357600501 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239041712448000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 09720239041712448000, e la sottesa cartella n. 09720160182357600501 Irpef e Iva 2013, eccependo l'omessa notifica e l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
Ne chiedeva pertanto l'annullamento e in via preliminare la sospensione.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione contrastando le eccezioni della ricorrente, ribadendo la corretta notificazione della cartella sottesa all'impugnato avviso di intimazione.
La Corte di giustizia di primo grado di Roma Sez. 10, con sentenza n.15016 resa in data 2.12.24 e depositata in data 5.12.24, accoglieva il ricorso, compensando le spese, così motivando:
“………assumono rilevanza assorbente da un lato l'eccepita inesistenza del procedimento notificatorio, compiuto con un operatore privato (Società_1), privo del potere certificativo necessario nell'attività di notifica (Cass. SS.UU. n. 299/2020), e dall'altro la mancata produzione della cartella che con tale viziata procedura l'A.d.E.R. ha sostenuto di aver notificato, in violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Difettando la prova dell'esistenza e della notifica della cartella sottesa all'intimazione opposta, quest'ultimo atto va annullato per carenza di titolo a sostegno. Tali rilievi comportano l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli altri motivi…”.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto le doglianze della ricorrente ritenendo non ritualmente effettuata la notifica della cartella esattoriale effettuata con un operatore privato (Società_1) e rilevante la mancata produzione della cartella esattoriale. Evidenzia la rituale notifica della cartella impugnata e ribadisce di aver compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando in atti copia della relata di notifica della cartella in contestazione, non sussistendo in capo all'agente della riscossione l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, come da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Conclude per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado, con vittoria delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituisce con proprie controdeduzioni la resistente ribadendo quanto già affermato dinanzi ai giudici di prime cure circa l'inesistenza del procedimento notificatorio della cartella, affidato dall'Ente
Riscossore all'operatore privato Società_1 s.p.a., all'epoca, privo delle necessarie autorizzazioni di legge.
Evidenzia che l'assenza della cartella impedisce la verifica del contenuto e della legittimità dell'atto impugnato, pregiudicando il diritto di difesa del contribuente.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del giudizio.
Presenta memoria illustrativa insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto giuridicamente inesistente la notifica effettuata dall'Agente della Riscossione effettuata dall'operatore postale privato
Società_1.
Il Ente_Religioso_1 di prime cure, rinviando acriticamente alla sola eccezione sollevata dalla contribuente, non ha tenuto conto che la notificazione (del 29.7.2017) è avvenuta nel periodo di vigenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 2011 (in vigore dal 30/04/2011 al 09/09/2017 e, quindi, applicabile nel caso di specie), il quale afferma che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28».
La Suprema Corte, sul punto, è tornata a ribadire che “«In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla
l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari» (Cass. n. 21395 del 2025; Cass. 25521 del
2020; Cass. n. 2290 del 2020) confermando la legittima notificazione degli atti amministrativi e tributari a mezzo degli operatori di poste private.
Nel caso in esame, pertanto, si rivela del tutto rituale la notifica della cartella esattoriale a mezzo messo notificatore il quale, in assenza del destinatario, ha provveduto al deposito dell'atto nella casa
Società_1comunale e legittimamente ha affidato, ad un operatore di poste private ( ), l'inoltro della raccomandata informativa n. 92-005294451-99-7.
Il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica, rende non necessaria la sua allegazione al successivo avviso di intimazione, contenendo quest'ultimo i riferimenti alla cartella di pagamento notificata, come ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte (Ordinanza n.
3626/2025)
Alla mancata impugnazione della cartella consegue la cristallizzazione della pretesa impositiva e ne impedisce la prescrizione.
Poiché la cartella risulta validamente notificata in data 29.7.2017 e l'avviso di intimazione gravato in data 10.6.23, nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di imposte Irpef e Iva soggette alla prescrizione decennale. Nessuna prescrizione è altresì maturata con riferimento alle sanzioni, soggette al termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti della sistematica interpretazione degli articoli 67 e 68 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), in combinazione con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015.
In ragione delle motivazioni sopra esposte la Corte accoglie l'appello. L'accoglimento del motivo principale rende nei fatti assorbito ogni ulteriore doglianza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 3.600,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MA SE, Presidente DI OA NN, Relatore FLAMINI LUIGI MARIA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 35/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15016/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 10 e pubblicata il 05/12/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720160182357600501 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720239041712448000 IRPEF-ALTRO 2013
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig. Resistente_1 impugnava l'Intimazione di pagamento n. 09720239041712448000, e la sottesa cartella n. 09720160182357600501 Irpef e Iva 2013, eccependo l'omessa notifica e l'avvenuta prescrizione quinquennale della pretesa tributaria.
Ne chiedeva pertanto l'annullamento e in via preliminare la sospensione.
Si costituiva nel grado l'Agenzia delle Entrate Riscossione contrastando le eccezioni della ricorrente, ribadendo la corretta notificazione della cartella sottesa all'impugnato avviso di intimazione.
La Corte di giustizia di primo grado di Roma Sez. 10, con sentenza n.15016 resa in data 2.12.24 e depositata in data 5.12.24, accoglieva il ricorso, compensando le spese, così motivando:
“………assumono rilevanza assorbente da un lato l'eccepita inesistenza del procedimento notificatorio, compiuto con un operatore privato (Società_1), privo del potere certificativo necessario nell'attività di notifica (Cass. SS.UU. n. 299/2020), e dall'altro la mancata produzione della cartella che con tale viziata procedura l'A.d.E.R. ha sostenuto di aver notificato, in violazione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. Difettando la prova dell'esistenza e della notifica della cartella sottesa all'intimazione opposta, quest'ultimo atto va annullato per carenza di titolo a sostegno. Tali rilievi comportano l'accoglimento del ricorso, con assorbimento degli altri motivi…”.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate Riscossione per la riforma della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto le doglianze della ricorrente ritenendo non ritualmente effettuata la notifica della cartella esattoriale effettuata con un operatore privato (Società_1) e rilevante la mancata produzione della cartella esattoriale. Evidenzia la rituale notifica della cartella impugnata e ribadisce di aver compiutamente adempiuto al proprio onere probatorio depositando in atti copia della relata di notifica della cartella in contestazione, non sussistendo in capo all'agente della riscossione l'onere di produrre in giudizio la copia integrale della cartella, come da consolidata giurisprudenza di legittimità.
Conclude per l'accoglimento dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado, con vittoria delle spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituisce con proprie controdeduzioni la resistente ribadendo quanto già affermato dinanzi ai giudici di prime cure circa l'inesistenza del procedimento notificatorio della cartella, affidato dall'Ente
Riscossore all'operatore privato Società_1 s.p.a., all'epoca, privo delle necessarie autorizzazioni di legge.
Evidenzia che l'assenza della cartella impedisce la verifica del contenuto e della legittimità dell'atto impugnato, pregiudicando il diritto di difesa del contribuente.
Conclude per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna alle spese del giudizio.
Presenta memoria illustrativa insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e merita accoglimento.
Non è condivisibile la valutazione del giudice di primo grado che ha ritenuto giuridicamente inesistente la notifica effettuata dall'Agente della Riscossione effettuata dall'operatore postale privato
Società_1.
Il Ente_Religioso_1 di prime cure, rinviando acriticamente alla sola eccezione sollevata dalla contribuente, non ha tenuto conto che la notificazione (del 29.7.2017) è avvenuta nel periodo di vigenza dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, come sostituito dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 58 del 2011 (in vigore dal 30/04/2011 al 09/09/2017 e, quindi, applicabile nel caso di specie), il quale afferma che «Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in via esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni;
b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 28».
La Suprema Corte, sul punto, è tornata a ribadire che “«In tema di notificazioni a mezzo posta, la notifica eseguita per il tramite di operatore postale privato in possesso di titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 del 1999, nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata dalla
l. n. 124 del 2017, è fidefacente, per effetto dell'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., soltanto quando abbia ad oggetto atti amministrativi e tributari» (Cass. n. 21395 del 2025; Cass. 25521 del
2020; Cass. n. 2290 del 2020) confermando la legittima notificazione degli atti amministrativi e tributari a mezzo degli operatori di poste private.
Nel caso in esame, pertanto, si rivela del tutto rituale la notifica della cartella esattoriale a mezzo messo notificatore il quale, in assenza del destinatario, ha provveduto al deposito dell'atto nella casa
Società_1comunale e legittimamente ha affidato, ad un operatore di poste private ( ), l'inoltro della raccomandata informativa n. 92-005294451-99-7.
Il perfezionamento della notifica della cartella esattoriale prodromica, rende non necessaria la sua allegazione al successivo avviso di intimazione, contenendo quest'ultimo i riferimenti alla cartella di pagamento notificata, come ribadito dalla recente sentenza della Suprema Corte (Ordinanza n.
3626/2025)
Alla mancata impugnazione della cartella consegue la cristallizzazione della pretesa impositiva e ne impedisce la prescrizione.
Poiché la cartella risulta validamente notificata in data 29.7.2017 e l'avviso di intimazione gravato in data 10.6.23, nessuna prescrizione è maturata, trattandosi di imposte Irpef e Iva soggette alla prescrizione decennale. Nessuna prescrizione è altresì maturata con riferimento alle sanzioni, soggette al termine quinquennale, ai sensi e per gli effetti della sistematica interpretazione degli articoli 67 e 68 del D.L. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), in combinazione con l'art. 12 del d.lgs. 159/2015.
In ragione delle motivazioni sopra esposte la Corte accoglie l'appello. L'accoglimento del motivo principale rende nei fatti assorbito ogni ulteriore doglianza. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi e per gli effetti del DM 55/2014 aggiornato con DM 147/2022, ridotta art. 15 sexies, oltre spese generali 15%, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello. Condanna parte soccombente al pagamento delle spese che si liquidano in
€ 3.600,00 oltre spese generali 15% ed oneri accessori se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 15 gennaio 2026
Il Relatore Il Presidente