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Sentenza 16 luglio 2024
Sentenza 16 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2024, n. 19614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19614 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 12954/2021 R.G. proposto da: ON TIZIANA, rappresentato e difeso dall’avvocato TE CA, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliata per legge;
-ricorrente- contro REGIONE MARCHE, nella persona del Presidente pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati DE BERARDINIS IE, AT CI IA e CO PA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 19614 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 16/07/2024 2 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 999/2020 depositata il 10/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
sentito il Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che si è riportato alla requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e l’assorbimento dei motivi terzo e quarto;
sentiti i Difensori delle parti, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento delle rispettive ragioni. FATTI DI CAUSA 1. AR ZI, proprietaria dell’auto Lancia Y tg. FK236HY, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Macerata la Regione Marche per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’auto, condotta dalla figlia, a seguito dell’investimento di un cinghiale lungo la S.P. 180 in territorio del Comune di Belforte del Chienti, invocando la responsabilità dell’Ente regionale ex art. 2043 c.c., evidenziando plurimi profili di colpa omissiva in capo allo stesso nella gestione della fauna selvatica, connessi soprattutto alla conclamata conoscenza, in capo alla Regione, della pericolosità della strada. La Regione si costituiva, contestando la propria legittimazione passiva e, comunque, nel merito la fondatezza della domanda attorea. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compreso un elenco di sinistri avvenuti nel medesimo tratto viario, fatto pervenire via mail dalla Provincia di Macerata e non contestato;
nonché la delibera di Giunta Regionale n. 980/2016, con la quale la Regione aveva deciso di aderire al Progetto Life Strade 11, un progetto concordato e condiviso con altre regioni e province del Centro Italia finalizzato proprio ad arginare il 3 fenomeno dell’impatto della fauna selvatica sulla circolazione stradale), nonché mediante audizione di due testimoni oculari. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 822/2018, in accoglimento della domanda, condannava la Regione Marche al risarcimento nella misura di € 2.500,00 concordata dalle parti a verbale del 2.10.2018. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Regione Marche. Nel relativo giudizio si costituiva la AR, che: a) in via preliminare, lamentava il difetto di ius postulandi in capo al legale, Avv. PA OS, che aveva interposto appello, esistendo invero decreto n. 164/2019 con il quale il Presidente della Regione Marche conferiva l’incarico di proporre appello ad altro legale (e, precisamente, all’avv. ES MI) e risultando per altro la procura conferita all’avv. OS (allegata all’atto di appello notificato) assolutamente generica, non riferibile in alcuna maniera all’impugnativa della sentenza n. 822/2019 GdP Macerata;
b) nel merito evidenziava che era risultato provato che proprio nel medesimo tratto di strada si erano in passato, anche recente, verificati sinistri similari e che ciononostante, nel corso del tempo, alcun Ente aveva posto rimedio alla conclamata pericolosità di quel tratto viario, permanendo scarpate folte di vegetazione, cartelli stradali completamente oscurati dai rami degli alberi, assenza di dissuasori sonori e/o olfattivi dall’attraversamento della carreggiata da parte degli animali;
aggiungeva che la stessa Regione aveva allegato nel giudizio di primo grado, a pretesa dimostrazione dell’impegno istituzionale profuso nella risoluzione della problematica, di aver sottoscritto il protocollo di cui al Progetto Life Strade 11, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 980/2016. In sede conclusionale parte appellata eccepiva anche il difetto di rappresentanza processuale per il grado di appello in capo al Presidente della Regione, difettando il necessario presupposto della preventiva 4 delibera autorizzativa al gravame della Giunta Regionale, unico organo deputato per statuto dell’Ente a deliberare in materia di liti attive e passive. Il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, con sentenza n. 999//2020, in accoglimento del gravame, ritenendo che sia applicando alla fattispecie l’istituto della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sia applicando, in virtù dell’innovativo approdo giurisprudenziale (segnato da Cass. 7669/2020) che riconduce invece la fattispecie dei danni causati alla circolazione stradale dagli animali selvatici alla responsabilità del proprietario di animali ex art. 2052 c.c., parte attrice non avesse fornito prova del suo diritto risarcitorio, condannandola a rifondere alla Regione Marche le spese del doppio grado. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso l’originaria attrice, articolando quattro motivi. Ha resistito con controricorso la Regione Marche. Per l’adunanza camerale dello scorso 5 ottobre 2023 il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i Difensori di entrambe le parti hanno depositato a sostegno dei rispettivi assunti. Il Collegio, con ordinanza interlocutoria emessa ad esito dell’udienza camerale, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza. In particolare, il Collegio ha ritenuto di particolare rilevanza <<la questione degli effetti del consolidamento dell’orientamento di legittimità in tema responsabilità per danni causati da fauna selvatica (come detto, ormai ricondotta alla fattispecie dell’art. 2052 cod. civ.) nel corso un giudizio cui tale opzione ricostruttiva non sia stata presa considerazione dalle parti – o anche espressamente esclusa prima della definizione con la sentenza oggetto ricorso cassazione, ai fini dei poteri riqualificazione parte giudice e, al contempo, oneri e delle dinanzi correlativa 5 potenziale immutazione fatti costitutivi quelli impeditivi che rispettivamente loro incombe allegare provare>>. Per l’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti hanno depositato memoria. La trattazione è stata rinviata d’ufficio per impedimento del relatore. Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha depositato nota con la quale richiama le conclusioni già rassegnate per l’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 ed i Difensori delle parti hanno nuovamente depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, pur ragionando nella prospettiva dell’art. 2052 c.c. e, quindi, pur ammettendo che la domanda può essere esaminata in questi termini (oltre che dell’art. 2043 c.c.), ha respinto la domanda attorea sul presupposto che <<non risulta la prova che condotta di guida del conducente dell’autovettura fosse connotata da speciale prudenza, in considerazione della circostanza nell’area era stata segnalata o comunque nota possibile presenza animali selvatici;
e dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed concreto un carattere tale imprevedibilità irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela non sarebbe stato evitare l’impatto …>>. In sostanza, secondo il giudice di appello (cfr., in particolare, p. 5), l’art. 2052 c.c. concorre con l’applicazione dell’art. 2054 c.c. in una posizione subordinata, <<dovendosi adottare il criterio di imputazione cui all’art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze>> 2.La AR articola in ricorso 4 motivi. 6 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <<violazione dell’art. 28 dello statuto regione marche (legge statutaria n. 1 dell’8.3.2005) in riferimento all’art. 360 c. 3 c.p.c.>> nella parte in cui il giudice di appello, rigettando la sua eccezione, ha ritenuto che la proposizione del gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata non era stata deliberata da parte della Regione fosse stata deliberata illegittimamente con semplice Decreto del Presidente della Regione Marche, necessitando invece che con delibera della Giunta Regionale n. 333/2014. Rileva che dal documento istruttorio allegato alla delibera si evince che il ricorso alla decretazione da parte del Presidente della Giunta regionale, in vece della decisione collegiale della Giunta, si era reso necessario per far fronte alla <<considerevole quantità di atti citazione relativi a richieste risarcitorie per i danni causati dalla fauna selvatica (solamente nell’anno 2013 si contano n. 186 notificati all’ente)>>, sempre che il conferimento della delega al Presidente della Regione fosse limitato alle sole ipotesi in cui la Regione avesse subìto iniziative giudiziarie altrui. Si duole che il giudice di appello Tribunale ha ritenuto, in violazione dell’art. 28 dello Statuto regionale, che: a) l’eterogeneità e l’atecnicità della composizione della Giunta Regionale debba giustificare un’interpretazione estensiva dell’espressione “costituzione in giudizio”, fino a ricomprendervi anche iniziative in sede di gravame;
b) l’incompetenza tecnica della Giunta risultava dal fatto stesso di aver utilizzato il termine “emettere decreto” per indicare l’atto da emanarsi da parte del Presidente della Giunta Regionale per deliberare nelle materie delegate;
c) non era vero che non vi era impegno di spesa, dovendosi quantomeno versare il contributo unificato ed i diritti di cancelleria da parte della regione appellante e, d’altra parte, anche la mera costituzione in primo grado quale convenuto aveva comportato, se non altro il costo per il compenso dell’avvocato. 7 Osserva che la proposizione del gravame avrebbe dovuto essere autorizzata dalla Giunta Regionale, in quanto: a) l’atecnicità della Giunta non giustifica affatto che la delega sia stata intesa come estesa anche alla proposizione di gravame, che implica un comportamento attivo (e, dunque, non di mera difesa) dell’ente, nonché una valutazione prodromica della fondatezza del gravame (che non può essere rimessa all’organo monocratico del Presidente della Regione, che nel caso di specie era ancor meno “tecnico” della Giunta, svolgendo la professione di professore); d’altronde, a monte della delibera di G.R. 333/2014, vi era un documento istruttorio redatto da un legale, che non poteva non conoscere il significato dell’espressione “costituirsi in giudizio”; b) l’utilizzo del termine “emettere decreto” è espressione tecnica, che è correttamente utilizzata per indicare l’atto amministrativo tipico che viene adottato dal Presidente della Regione nelle materie allo stesso delegate;
c) il fatto che nella D.G.R. 333/2014 si attesti l’assenza di impegni di spesa costituisce la prova provata del fatto che detta delibera fu concepita esclusivamente per le liti passive subite dalla Regione, non comportando in effetti la mera costituzione quale convenuto costi di sorta (essendo la regione munita di un proprio ufficio legale) 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: <<violazione dell’art. 28 dello statuto regione marche (legge statutaria n. 1 dell’8.3.2005) in riferimento all’art. 360 c. 3 c.p.c.>> nella parte in cui il giudice d’appello – dopo aver dato atto dell’intervenuto revirement giurisprudenziale in punto di qualificazione giuridica dell’azione volta ad ottenere il risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici alla circolazione stradale – non ha tenuto conto che: il giudizio di primo grado ed anche gran parte di quello di appello si erano consumati nella vigenza del vecchio orientamento giurisprudenziale (art. 2043 c.c.), per altro avallato anche dalla Corte 8 Costituzionale, sicché nel corso del giudizio di merito non era mai stata invocata l’applicazione dell’art. 2052 c.c.; d’altro lato, essa parte appellata non aveva avuto la necessità di censurare la ricostruzione giuridica operata dal primo giudice in termini di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., essendo risultata vittoriosa in primo grado e pertanto non avendo alcun interesse a richiedere al giudice di appello la mutazione della qualificazione giuridica del fatto, tanto più che si era costituita in giudizio nell’ottobre 2019 quando ancora era in auge l’orientamento giurisprudenziale previgente. In via principale, invoca che la fattispecie concreta sia sussunta nell’ambito della responsabilità del proprietario di animali ex art. 2052 c.c., ma, ove la qualificazione giuridica del fatto in termini di responsabilità del custode di animali sia ritenuta superata dalla formazione del giudicato interno, censura la sentenza di appello per aver ritenuto insussistenti i presupposti di accoglimento della richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c., come da successivo motivo di ricorso. Aggiunge che il giudice di appello, nella parte in cui ha esaminato la fattispecie risarcitoria sotto il profilo di cui all’art. 2052 c.c., ha ritenuto che lei non aveva fornito <<la questione degli effetti del consolidamento dell’orientamento di legittimità in tema responsabilità per danni causati da fauna selvatica (come detto, ormai ricondotta alla fattispecie dell’art. 2052 cod. civ.) nel corso un giudizio cui tale opzione ricostruttiva non sia stata presa considerazione dalle parti – o anche espressamente esclusa prima della definizione con la sentenza oggetto ricorso cassazione, ai fini dei poteri riqualificazione parte giudice e, al contempo, oneri e delle dinanzi correlativa 5 potenziale immutazione fatti costitutivi quelli impeditivi che rispettivamente loro incombe allegare provare>>, a ciò gravata dal disposto dell’art. 2054 c. 1 c.c.; ma tanto è avvenuto erroneamente, in quanto ai sinistri stradali con animali selvatici non sarebbe applicabile l’art. 2054 c. 1 c.c.: sia perché la mera esegesi dell’articolo dimostra che la norma mira a tutelare il soggetto che subisce un danno dalla circolazione del veicolo (es. un pedone, il proprietario di un cancello, il proprietario di una casa contro cui si scontra l’auto ecc....); sia perché la ragione di tale disciplina è da individuarsi nella natura di attività pericolosa della circolazione di veicoli. In sintesi, secondo la ricorrente, la presunzione di responsabilità del conducente opera in riferimento all’ipotesi di danni a terzi, ma non 9 opera in caso di investimento di animali selvatici (nel quale il proprietario dell’auto non è il danneggiante, ma è il danneggiato). Quanto precede tanto più che: a) al momento del sinistro, l’auto rimasta danneggiata non era condotta da lei, ma era condotta da sua figlia;
b) diversamente opinando, nelle ipotesi in cui il conducente sia da solo in auto e non si reperiscano in loco testimoni della dinamica del sinistro, sarebbe intrinsecamente impossibile per il danneggiato far valere in giudizio il proprio diritto risarcitorio, con evidente disparità di trattamento rispetto a chi è più fortunato ed investe un animale selvatico mentre ha a bordo un trasportato che possa riferire la dinamica dell’incidente; c) nel caso di specie l’applicazione dell’art. 2054 c. 1 c.c. non era mai stata invocata ex adverso nel giudizio di primo grado (e nemmeno con l’atto di appello), con la conseguenza che lei non aveva potuto prendere posizione su tale profilo e neppure eventualmente chiedere attività istruttoria intesa a superare la presunzione di responsabilità ivi contemplata. In via subordinata, ove fosse ritenuta operante nel caso di specie l’art. 2054 c. 1 c.c., e, quindi infondata la sua doglianza, chiede di essere rimessa in termini per capitolare prove volte a superare la suddetta presunzione: invero, ricorrerebbe nella specie una ipotesi di “overrulling”, che, con la sussunzione della fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici nell’alveo dell’art. 2052 c.c. nel concorso con l’art. 2054 c. 1 c.c., finirebbe con il ledere l’affidamento che lei aveva riposto nel precedente e consolidato diverso orientamento giurisprudenziale (che mai aveva ipotizzato l’applicabilità a tali tipi di sinistri della presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.1 c.c.) In sintesi, secondo parte ricorrente, ove mai fosse ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2054 c. 1 c.c., la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata con rinvio ed il Giudice di rinvio dovrebbe rimetterla in termini per capitolare prove volte a superare la presunzione di colpa sancita a proprio carico dalla menzionata norma. 10 Censura l’applicazione nel caso di specie della presunzione dell’art. 2054 c. 1 c.c. anche in punto di sua ritenuta prevalenza rispetto alla presunzione di colpa (oggettiva) del proprietario di animali ex art. 2052 c.c. Al riguardo rileva che, se è vero che la sentenza n. 7969/2020 di questa Sezione e poi a cascata tutte quelle a seguire (8384 e 8385/2020, ecc.) hanno menzionato solo en passant il rapporto di concorrenza tra le due presunzioni ex art. 2054 c. 1 (a carico del danneggiato) c.c. e 2052 c.c. (a carico del proprietario di animali), è anche vero che secondo precedente consolidata giurisprudenza di legittimità (e in particolare secondo Cass. n. 4373/2016), le due presunzioni concorrono su piano paritario, dovendosi escludere che il vaglio dell’una debba precedere sul piano logico il vaglio dell’altra. Ne consegue la illegittimità della sentenza impugnata (per errata applicazione dell’art. 2054 c. 1 c.c.) nella parte in cui ha ritenuto di arrestare il proprio vaglio al mancato superamento della presunzione di responsabilità sancita a carico del conducente dal primo comma dell’art. 2054 c.c., senza indagare la presenza o meno del caso fortuito, onde superare la (concorrente) presunzione di responsabilità del proprietario di animali. In altri termini, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver conferito, nel caso di concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, pari efficacia ad entrambe e, quindi, per non aver conseguentemente ravvisato la necessità di valutare, nel caso specifico, determinandola in base alle modalità del fatto concreto, la sussistenza e la misura della responsabilità di entrambi senza alcuna reciproca elisione. Osserva che il giudice di appello, ove mai avesse ritenuto impossibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro (cosa per altro non avvenuta nel caso di specie) e quindi non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c. 1 c.c., avrebbe dovuto stabilire il concorso di colpa tra lei e la Regione, ma giammai avrebbe potuto 11 riformare in toto la sentenza di primo grado e rigettare la richiesta di risarcimento. Quanto all’eccepita violazione dell’art. 2052, si duole che il giudice di appello, essendosi limitato a valutare il mancato superamento della presunzione a carico del conducente, non ha minimamente esaminato i presupposti fondanti la responsabilità della Regione Marche ex art. 2052 c.c. ed ha conseguentemente escluso la ricorrenza della esimente del caso fortuito. Al riguardo osserva che l’innovativo insegnamento giurisprudenziale vuole che il danneggiato secondo tale impostazioni provi: la dinamica del sinistro (e nella specie è pacifico che un cinghiale abbia attraversato la carreggiata davanti all’auto attorea, colpendola e rimanendo ucciso a causa dell’impatto e che dall’urto siano derivati danni materiali); il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito (elemento questo desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, ma il cui esame è stato erroneamente omesso dal giudice di appello); l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 (e nella specie è pacifico che il cinghiale appartenga alle specie protette e comunque al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della L. 157/1992). Essendo risultati provati i suddetti elementi, secondo il meccanismo probatorio della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., la Regione, per esimersi da responsabilità, avrebbe dovuto provare la ricorrenza del caso fortuito, ma tanto non era avvenuto. Ed anzi lei aveva provato, mediante documenti e per testi, l’elevata sinistrosità della strada. In definitiva, secondo parte ricorrente, nel caso di specie, non risulta applicabile l’art. 2054 c. 1 c.c. mentre risultano provati i presupposti di applicabilità dell’art. 2052 c.c., ragion per cui, difettando la prova del caso fortuito, il giudice di appello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado e quindi la condanna della 12 Regione Marche (in veste di proprietaria del cinghiale che aveva causato il sinistro) al risarcimento dei danni da lei patiti. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente, per il caso in cui si ritenga formato il giudicato interno sulla non applicabilità dell’art. 2052 c.c., denuncia <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2043 c.c.>> nella parte in cui il giudice di appello, vagliando la causa anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., ha ritenuto che lei non aveva fornito comunque la prova della condotta colposa della Regione. Contesta detto assunto sotto un triplice profilo: sia perché il Tribunale in motivazione ha esaminato, non ritenendoli sufficienti ad integrare la condotta colposa dell’Ente, soltanto alcuni dei profili di omissione e negligenza che erano stati da lei allegati, omettendo di esaminare i profili di colpa della Regione, allegati in citazione (l’assenza di sistemi di dissuasione della fauna selvatica dall’attraversamento della carreggiata nel tratto viario, per cui era causa, noto per la sua frequentazione da parte degli animali;
l’assenza di interventi sostitutivi della Regione Marche a fronte dell’inerzia dell’Ente gestore della strada nell’approntare sul posto misure efficaci alla tutela della circolazione;
la manchevole gestione da parte della Regione della procedura di gestione e controllo del sovrappopolamento di cinghiali;
la portata degli obblighi cui la Regione si era autoassoggettata, come dalla stessa allegato in primo grado, con la delibera di Giunta Regionale n. 980/2016 e, in particolare, dell’obbligo della Regione di attivarsi anche in punto all’istallazione di idonea segnaletica e di concertarsi su questo aspetto con gli enti gestori delle strade ad elevato tasso di incidentalità; l’aver disatteso un impegno preso e finanziato a livello europeo per risolvere il problema dei danni alla circolazione causati dalla fauna selvatica). 13 2.4. Con il quarto motivo, che pure indica espressamente come subordinato al mancato accoglimento dei precedenti, la ricorrente denuncia <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2043 c.c.>>. Si tratta di un provvedimento di carattere generale, in quanto relativo a tutte le controversie relative a danni causati da fauna selvatica, ma al contempo adeguatamente specifico, in quanto tale individua adeguatamente il contenzioso di riferimento. Vero che la delibera circoscrive i poteri conferiti dalla Giunta al Presidente alla costituzione e difesa in giudizio in tali controversie, ma è indubbio che, in caso di soccombenza, la difesa deve proseguire in 14 appello;
ragion per cui, la proposizione dell’appello rientra implicitamente nei poteri attribuiti dalla citata delibera di G.R. Occorre aggiungere che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. n. 12610/2023), l’indicazione della delibera adottata dalla Giunta regionale – organo competente a decidere in materia di liti attive e passive, ai sensi dell’art. 28, lett. h), dello statuto della Regione Marche – non si pone come requisito di validità della procura alle liti, dovendo, al più, essere prodotta in giudizio su richiesta del giudice, ai sensi del 182 cod. proc. civ. D’altra parte, quand’anche si volesse intendere la censura formulata con il presente motivo – con il quale, per vero, neppure si individuano le norme di diritto che si assumono violate (ciò che già ne rende dubbia l’ammissibilità: cfr. Cass. Sez. Un. n. 23745/2000, nonché Cass. n. 18998/2021) – come riferita proprio all’art. 182 cod. proc. civ., la stessa si paleserebbe comunque inammissibile, risultando precluso, nel caso di specie, il rilievo officioso della nullità conseguente alla violazione di tale norma. Invero, detta preclusione si imporrebbe ai sensi della disposizione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., la quale – seppure confini letteralmente <<il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso>> – è destinata ad operare, non solo per la parte che vi abbia dato causa o per quella che abbia omesso di rilevarla, ma anche per il giudice, allorché risulti esaurita la fase processuale in cui la nullità si sia verificata e sempre che la legge non ne preveda il rilievo nella fase successiva (si veda in tal senso, in motivazione, Cass. n. 21381/2018; in senso analogo, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Sez. Un. n. 2841/2019 e Cass. n. 24483/2020). Ciò in quanto, essendo l’inoperatività della previsione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. <<ancorata all’esistenza del potere officioso giudice>>, risulta <<logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile 15 come quello della parte>>, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno <<quell’esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica i poteri rilevazione si conservino entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla>> (così, nuovamente, per tutte, Cass. n. 21381/2018, cit.). 4. Fondato è, invece, il secondo motivo. Occorre premettere che questa Corte ha di recente più volte affermato (Cass. n. 31342/2023; n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Sul solco tracciato dalle suddette sentenze, va dunque affermata l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha rigettato la domanda attorea ex art. 2052 c.c. sull’erroneo presupposto che parte attorea non aveva provato la speciale prudenza nella condotta di guida e la inevitabilità dell’impatto con l’animale (così superando la presunzione di cui all’art. 2054 primo comma c.c.). Al riguardo, quanto meno nel caso di specie, non si è formato alcun giudicato interno. Vero è che in diverse occasioni questa Corte ha riconosciuto che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado e non impugnata in appello dalla parte interessata, è suscettibile di passare in giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di invocare una diversa qualificazione in sede di legittimità. 16 In particolare, si è ancora di recente statuito che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione (Cass. n. 31330/2023), ma si è pure ribadito che a tanto fanno eccezione i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall’appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. Pertanto, ipotesi del tutto distinta dalla qualificazione della domanda è quella in cui si tratta soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, se deve applicarsi l’art. 2043 ovvero l’art. 2052 c.c. In tale ipotesi, che ricorre nella specie, non può parlarsi di giudicato in quanto, in virtù del principio iura novit curia, è sempre consentito al giudice – anche in sede di legittimità - valutare d’ufficio sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile. In altri termini, lo stabilire se la domanda attorea debba essere decisa applicando l’art. 2043 o l’art. 2052 c.c. non costituisce una questione di qualificazione giuridica della domanda, ma una questione di individuazione della norma applicabile: detta questione non può che essere risolta in base al principio iura novit curia. D’altronde, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 12310/2015 - prendendo posizione sui concetti di “domanda nuova”, “domanda precisata” e “domanda modificata” - hanno statuito che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque sia con questa collegata o connessa, quanto meno per alternatività. Ne consegue che non è precluso alla parte di invocare (e non è inibito al giudice di merito di applicare) il criterio speciale di imputazione di responsabilità in luogo di quello generale, originariamente invocato ed applicato. 17 Improprio ed errato è stato, da parte della sentenza gravata, l’attribuzione al soggetto danneggiato dell’onere di provare la diligenza del conducente per conseguire il risarcimento. Infatti, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che, nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale. È stato precisato, infatti (Cass. n. 16550/2022, n. 4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n. 778/1979, n. 2615 e 1356/1970, n. 1860/1962), che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art. 2052 c.c. Con la conseguenza, anche di recente sottolineata (Cass. n. 31335/2023), che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. E tanto senza pregiudizio della questione se, nel caso in esame, possa ricorrere una ipotesi di concorso tra l’art. 2052 e l’art. 2054 c.c., in quanto è rimasto accertato nel giudizio di merito che la vettura di proprietà della AR, al momento del sinistro, era guidata dalla di lei figlia, la cui eventuale imprudente condotta di guida non può essere opposta all’odierna ricorrente (già parte attrice nel giudizio di primo grado). 18 Orbene - secondo il richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le peculiarità della fattispecie e le difese delle parti non offrono elementi per riconsiderare - la presunzione di responsabilità, fissata dall’art. 2052 c.c., può concorrere con la presunzione di colpa del conducente, prevista dall’art. 2054 c.c., quando parte del giudizio sia il conducente e si discorra dei danni dallo stesso subiti alla persona di quest’ultimo o al suo patrimonio, ma non concorre allorquando parte in causa sia il proprietario (non conducente) e si discorra esclusivamente dei danni subiti dall’autovettura per effetto del sinistro. In tal caso, non opera neppure la presunzione di responsabilità solidale del proprietario per i danni causati dal conducente, prevista dall’art. 2054 terzo comma c.c., in quanto detta presunzione opera per l’appunto per i danni causati dal conducente a terzi, mentre nel caso di specie il proprietario viene in rilievo (non come corresponsabile tenuto al risarcimento per i danni causati, ma) come soggetto danneggiato. 5. Per le ragioni che precedono, dichiarato infondato il motivo primo ed assorbiti i motivi terzo e quarto, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Macerata, che, nella persona di altro magistrato, procederà a nuovo esame dell’impugnazione.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, rigettato il motivo primo ed assorbiti i motivi terzo e quarto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa al Tribunale di Macerata, nella persona di altro magistrato, perché proceda a nuovo esame dell’impugnazione. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere relatore Il Presidente 19 UA IA NC De NO
-ricorrente- contro REGIONE MARCHE, nella persona del Presidente pro tempore in atti indicato, rappresentata e difesa dagli avvocati DE BERARDINIS IE, AT CI IA e CO PA, presso l’indirizzo di posta elettronica certificata dei quali è domiciliata per legge;
-controricorrente- Civile Sent. Sez. 3 Num. 19614 Anno 2024 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 16/07/2024 2 avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MACERATA n. 999/2020 depositata il 10/11/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere PASQUALE GIANNITI;
sentito il Sostituto Procuratore Generale ALESSANDRO PEPE, che si è riportato alla requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del primo motivo di ricorso, l’accoglimento del secondo e l’assorbimento dei motivi terzo e quarto;
sentiti i Difensori delle parti, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento delle rispettive ragioni. FATTI DI CAUSA 1. AR ZI, proprietaria dell’auto Lancia Y tg. FK236HY, conveniva in giudizio davanti al Giudice di Pace di Macerata la Regione Marche per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dall’auto, condotta dalla figlia, a seguito dell’investimento di un cinghiale lungo la S.P. 180 in territorio del Comune di Belforte del Chienti, invocando la responsabilità dell’Ente regionale ex art. 2043 c.c., evidenziando plurimi profili di colpa omissiva in capo allo stesso nella gestione della fauna selvatica, connessi soprattutto alla conclamata conoscenza, in capo alla Regione, della pericolosità della strada. La Regione si costituiva, contestando la propria legittimazione passiva e, comunque, nel merito la fondatezza della domanda attorea. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti (compreso un elenco di sinistri avvenuti nel medesimo tratto viario, fatto pervenire via mail dalla Provincia di Macerata e non contestato;
nonché la delibera di Giunta Regionale n. 980/2016, con la quale la Regione aveva deciso di aderire al Progetto Life Strade 11, un progetto concordato e condiviso con altre regioni e province del Centro Italia finalizzato proprio ad arginare il 3 fenomeno dell’impatto della fauna selvatica sulla circolazione stradale), nonché mediante audizione di due testimoni oculari. Il giudice di primo grado, con sentenza n. 822/2018, in accoglimento della domanda, condannava la Regione Marche al risarcimento nella misura di € 2.500,00 concordata dalle parti a verbale del 2.10.2018. 2. Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello la Regione Marche. Nel relativo giudizio si costituiva la AR, che: a) in via preliminare, lamentava il difetto di ius postulandi in capo al legale, Avv. PA OS, che aveva interposto appello, esistendo invero decreto n. 164/2019 con il quale il Presidente della Regione Marche conferiva l’incarico di proporre appello ad altro legale (e, precisamente, all’avv. ES MI) e risultando per altro la procura conferita all’avv. OS (allegata all’atto di appello notificato) assolutamente generica, non riferibile in alcuna maniera all’impugnativa della sentenza n. 822/2019 GdP Macerata;
b) nel merito evidenziava che era risultato provato che proprio nel medesimo tratto di strada si erano in passato, anche recente, verificati sinistri similari e che ciononostante, nel corso del tempo, alcun Ente aveva posto rimedio alla conclamata pericolosità di quel tratto viario, permanendo scarpate folte di vegetazione, cartelli stradali completamente oscurati dai rami degli alberi, assenza di dissuasori sonori e/o olfattivi dall’attraversamento della carreggiata da parte degli animali;
aggiungeva che la stessa Regione aveva allegato nel giudizio di primo grado, a pretesa dimostrazione dell’impegno istituzionale profuso nella risoluzione della problematica, di aver sottoscritto il protocollo di cui al Progetto Life Strade 11, adottato con delibera di Giunta Regionale n. 980/2016. In sede conclusionale parte appellata eccepiva anche il difetto di rappresentanza processuale per il grado di appello in capo al Presidente della Regione, difettando il necessario presupposto della preventiva 4 delibera autorizzativa al gravame della Giunta Regionale, unico organo deputato per statuto dell’Ente a deliberare in materia di liti attive e passive. Il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, con sentenza n. 999//2020, in accoglimento del gravame, ritenendo che sia applicando alla fattispecie l’istituto della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., sia applicando, in virtù dell’innovativo approdo giurisprudenziale (segnato da Cass. 7669/2020) che riconduce invece la fattispecie dei danni causati alla circolazione stradale dagli animali selvatici alla responsabilità del proprietario di animali ex art. 2052 c.c., parte attrice non avesse fornito prova del suo diritto risarcitorio, condannandola a rifondere alla Regione Marche le spese del doppio grado. 3. Avverso la sentenza del giudice di appello ha proposto ricorso l’originaria attrice, articolando quattro motivi. Ha resistito con controricorso la Regione Marche. Per l’adunanza camerale dello scorso 5 ottobre 2023 il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte, ma i Difensori di entrambe le parti hanno depositato a sostegno dei rispettivi assunti. Il Collegio, con ordinanza interlocutoria emessa ad esito dell’udienza camerale, ha rimesso il ricorso alla pubblica udienza. In particolare, il Collegio ha ritenuto di particolare rilevanza <<la questione degli effetti del consolidamento dell’orientamento di legittimità in tema responsabilità per danni causati da fauna selvatica (come detto, ormai ricondotta alla fattispecie dell’art. 2052 cod. civ.) nel corso un giudizio cui tale opzione ricostruttiva non sia stata presa considerazione dalle parti – o anche espressamente esclusa prima della definizione con la sentenza oggetto ricorso cassazione, ai fini dei poteri riqualificazione parte giudice e, al contempo, oneri e delle dinanzi correlativa 5 potenziale immutazione fatti costitutivi quelli impeditivi che rispettivamente loro incombe allegare provare>>. Per l’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte ed i Difensori delle parti hanno depositato memoria. La trattazione è stata rinviata d’ufficio per impedimento del relatore. Per l’odierna udienza pubblica il Procuratore Generale ha depositato nota con la quale richiama le conclusioni già rassegnate per l’udienza pubblica del 7 febbraio 2024 ed i Difensori delle parti hanno nuovamente depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Nella sentenza impugnata, il Tribunale di Macerata, quale giudice di appello, pur ragionando nella prospettiva dell’art. 2052 c.c. e, quindi, pur ammettendo che la domanda può essere esaminata in questi termini (oltre che dell’art. 2043 c.c.), ha respinto la domanda attorea sul presupposto che <<non risulta la prova che condotta di guida del conducente dell’autovettura fosse connotata da speciale prudenza, in considerazione della circostanza nell’area era stata segnalata o comunque nota possibile presenza animali selvatici;
e dell’animale selvatico abbia avuto effettivamente ed concreto un carattere tale imprevedibilità irrazionalità per cui - nonostante ogni cautela non sarebbe stato evitare l’impatto …>>. In sostanza, secondo il giudice di appello (cfr., in particolare, p. 5), l’art. 2052 c.c. concorre con l’applicazione dell’art. 2054 c.c. in una posizione subordinata, <<dovendosi adottare il criterio di imputazione cui all’art. 2052 c.c. solo successivamente alla prova del fatto in tutte le sue concrete circostanze>> 2.La AR articola in ricorso 4 motivi. 6 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia <<violazione dell’art. 28 dello statuto regione marche (legge statutaria n. 1 dell’8.3.2005) in riferimento all’art. 360 c. 3 c.p.c.>> nella parte in cui il giudice di appello, rigettando la sua eccezione, ha ritenuto che la proposizione del gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata non era stata deliberata da parte della Regione fosse stata deliberata illegittimamente con semplice Decreto del Presidente della Regione Marche, necessitando invece che con delibera della Giunta Regionale n. 333/2014. Rileva che dal documento istruttorio allegato alla delibera si evince che il ricorso alla decretazione da parte del Presidente della Giunta regionale, in vece della decisione collegiale della Giunta, si era reso necessario per far fronte alla <<considerevole quantità di atti citazione relativi a richieste risarcitorie per i danni causati dalla fauna selvatica (solamente nell’anno 2013 si contano n. 186 notificati all’ente)>>, sempre che il conferimento della delega al Presidente della Regione fosse limitato alle sole ipotesi in cui la Regione avesse subìto iniziative giudiziarie altrui. Si duole che il giudice di appello Tribunale ha ritenuto, in violazione dell’art. 28 dello Statuto regionale, che: a) l’eterogeneità e l’atecnicità della composizione della Giunta Regionale debba giustificare un’interpretazione estensiva dell’espressione “costituzione in giudizio”, fino a ricomprendervi anche iniziative in sede di gravame;
b) l’incompetenza tecnica della Giunta risultava dal fatto stesso di aver utilizzato il termine “emettere decreto” per indicare l’atto da emanarsi da parte del Presidente della Giunta Regionale per deliberare nelle materie delegate;
c) non era vero che non vi era impegno di spesa, dovendosi quantomeno versare il contributo unificato ed i diritti di cancelleria da parte della regione appellante e, d’altra parte, anche la mera costituzione in primo grado quale convenuto aveva comportato, se non altro il costo per il compenso dell’avvocato. 7 Osserva che la proposizione del gravame avrebbe dovuto essere autorizzata dalla Giunta Regionale, in quanto: a) l’atecnicità della Giunta non giustifica affatto che la delega sia stata intesa come estesa anche alla proposizione di gravame, che implica un comportamento attivo (e, dunque, non di mera difesa) dell’ente, nonché una valutazione prodromica della fondatezza del gravame (che non può essere rimessa all’organo monocratico del Presidente della Regione, che nel caso di specie era ancor meno “tecnico” della Giunta, svolgendo la professione di professore); d’altronde, a monte della delibera di G.R. 333/2014, vi era un documento istruttorio redatto da un legale, che non poteva non conoscere il significato dell’espressione “costituirsi in giudizio”; b) l’utilizzo del termine “emettere decreto” è espressione tecnica, che è correttamente utilizzata per indicare l’atto amministrativo tipico che viene adottato dal Presidente della Regione nelle materie allo stesso delegate;
c) il fatto che nella D.G.R. 333/2014 si attesti l’assenza di impegni di spesa costituisce la prova provata del fatto che detta delibera fu concepita esclusivamente per le liti passive subite dalla Regione, non comportando in effetti la mera costituzione quale convenuto costi di sorta (essendo la regione munita di un proprio ufficio legale) 2.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia: <<violazione dell’art. 28 dello statuto regione marche (legge statutaria n. 1 dell’8.3.2005) in riferimento all’art. 360 c. 3 c.p.c.>> nella parte in cui il giudice d’appello – dopo aver dato atto dell’intervenuto revirement giurisprudenziale in punto di qualificazione giuridica dell’azione volta ad ottenere il risarcimento per i danni causati dagli animali selvatici alla circolazione stradale – non ha tenuto conto che: il giudizio di primo grado ed anche gran parte di quello di appello si erano consumati nella vigenza del vecchio orientamento giurisprudenziale (art. 2043 c.c.), per altro avallato anche dalla Corte 8 Costituzionale, sicché nel corso del giudizio di merito non era mai stata invocata l’applicazione dell’art. 2052 c.c.; d’altro lato, essa parte appellata non aveva avuto la necessità di censurare la ricostruzione giuridica operata dal primo giudice in termini di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., essendo risultata vittoriosa in primo grado e pertanto non avendo alcun interesse a richiedere al giudice di appello la mutazione della qualificazione giuridica del fatto, tanto più che si era costituita in giudizio nell’ottobre 2019 quando ancora era in auge l’orientamento giurisprudenziale previgente. In via principale, invoca che la fattispecie concreta sia sussunta nell’ambito della responsabilità del proprietario di animali ex art. 2052 c.c., ma, ove la qualificazione giuridica del fatto in termini di responsabilità del custode di animali sia ritenuta superata dalla formazione del giudicato interno, censura la sentenza di appello per aver ritenuto insussistenti i presupposti di accoglimento della richiesta risarcitoria ex art. 2043 c.c., come da successivo motivo di ricorso. Aggiunge che il giudice di appello, nella parte in cui ha esaminato la fattispecie risarcitoria sotto il profilo di cui all’art. 2052 c.c., ha ritenuto che lei non aveva fornito <<la questione degli effetti del consolidamento dell’orientamento di legittimità in tema responsabilità per danni causati da fauna selvatica (come detto, ormai ricondotta alla fattispecie dell’art. 2052 cod. civ.) nel corso un giudizio cui tale opzione ricostruttiva non sia stata presa considerazione dalle parti – o anche espressamente esclusa prima della definizione con la sentenza oggetto ricorso cassazione, ai fini dei poteri riqualificazione parte giudice e, al contempo, oneri e delle dinanzi correlativa 5 potenziale immutazione fatti costitutivi quelli impeditivi che rispettivamente loro incombe allegare provare>>, a ciò gravata dal disposto dell’art. 2054 c. 1 c.c.; ma tanto è avvenuto erroneamente, in quanto ai sinistri stradali con animali selvatici non sarebbe applicabile l’art. 2054 c. 1 c.c.: sia perché la mera esegesi dell’articolo dimostra che la norma mira a tutelare il soggetto che subisce un danno dalla circolazione del veicolo (es. un pedone, il proprietario di un cancello, il proprietario di una casa contro cui si scontra l’auto ecc....); sia perché la ragione di tale disciplina è da individuarsi nella natura di attività pericolosa della circolazione di veicoli. In sintesi, secondo la ricorrente, la presunzione di responsabilità del conducente opera in riferimento all’ipotesi di danni a terzi, ma non 9 opera in caso di investimento di animali selvatici (nel quale il proprietario dell’auto non è il danneggiante, ma è il danneggiato). Quanto precede tanto più che: a) al momento del sinistro, l’auto rimasta danneggiata non era condotta da lei, ma era condotta da sua figlia;
b) diversamente opinando, nelle ipotesi in cui il conducente sia da solo in auto e non si reperiscano in loco testimoni della dinamica del sinistro, sarebbe intrinsecamente impossibile per il danneggiato far valere in giudizio il proprio diritto risarcitorio, con evidente disparità di trattamento rispetto a chi è più fortunato ed investe un animale selvatico mentre ha a bordo un trasportato che possa riferire la dinamica dell’incidente; c) nel caso di specie l’applicazione dell’art. 2054 c. 1 c.c. non era mai stata invocata ex adverso nel giudizio di primo grado (e nemmeno con l’atto di appello), con la conseguenza che lei non aveva potuto prendere posizione su tale profilo e neppure eventualmente chiedere attività istruttoria intesa a superare la presunzione di responsabilità ivi contemplata. In via subordinata, ove fosse ritenuta operante nel caso di specie l’art. 2054 c. 1 c.c., e, quindi infondata la sua doglianza, chiede di essere rimessa in termini per capitolare prove volte a superare la suddetta presunzione: invero, ricorrerebbe nella specie una ipotesi di “overrulling”, che, con la sussunzione della fattispecie dei danni causati dagli animali selvatici nell’alveo dell’art. 2052 c.c. nel concorso con l’art. 2054 c. 1 c.c., finirebbe con il ledere l’affidamento che lei aveva riposto nel precedente e consolidato diverso orientamento giurisprudenziale (che mai aveva ipotizzato l’applicabilità a tali tipi di sinistri della presunzione di colpa del conducente ex art. 2054 c.1 c.c.) In sintesi, secondo parte ricorrente, ove mai fosse ritenuto applicabile al caso di specie l’art. 2054 c. 1 c.c., la sentenza impugnata dovrebbe essere cassata con rinvio ed il Giudice di rinvio dovrebbe rimetterla in termini per capitolare prove volte a superare la presunzione di colpa sancita a proprio carico dalla menzionata norma. 10 Censura l’applicazione nel caso di specie della presunzione dell’art. 2054 c. 1 c.c. anche in punto di sua ritenuta prevalenza rispetto alla presunzione di colpa (oggettiva) del proprietario di animali ex art. 2052 c.c. Al riguardo rileva che, se è vero che la sentenza n. 7969/2020 di questa Sezione e poi a cascata tutte quelle a seguire (8384 e 8385/2020, ecc.) hanno menzionato solo en passant il rapporto di concorrenza tra le due presunzioni ex art. 2054 c. 1 (a carico del danneggiato) c.c. e 2052 c.c. (a carico del proprietario di animali), è anche vero che secondo precedente consolidata giurisprudenza di legittimità (e in particolare secondo Cass. n. 4373/2016), le due presunzioni concorrono su piano paritario, dovendosi escludere che il vaglio dell’una debba precedere sul piano logico il vaglio dell’altra. Ne consegue la illegittimità della sentenza impugnata (per errata applicazione dell’art. 2054 c. 1 c.c.) nella parte in cui ha ritenuto di arrestare il proprio vaglio al mancato superamento della presunzione di responsabilità sancita a carico del conducente dal primo comma dell’art. 2054 c.c., senza indagare la presenza o meno del caso fortuito, onde superare la (concorrente) presunzione di responsabilità del proprietario di animali. In altri termini, la ricorrente censura la sentenza impugnata per non aver conferito, nel caso di concorso tra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo e del proprietario dell’animale, pari efficacia ad entrambe e, quindi, per non aver conseguentemente ravvisato la necessità di valutare, nel caso specifico, determinandola in base alle modalità del fatto concreto, la sussistenza e la misura della responsabilità di entrambi senza alcuna reciproca elisione. Osserva che il giudice di appello, ove mai avesse ritenuto impossibile accertare l’effettiva dinamica del sinistro (cosa per altro non avvenuta nel caso di specie) e quindi non superata la presunzione di cui all’art. 2054 c. 1 c.c., avrebbe dovuto stabilire il concorso di colpa tra lei e la Regione, ma giammai avrebbe potuto 11 riformare in toto la sentenza di primo grado e rigettare la richiesta di risarcimento. Quanto all’eccepita violazione dell’art. 2052, si duole che il giudice di appello, essendosi limitato a valutare il mancato superamento della presunzione a carico del conducente, non ha minimamente esaminato i presupposti fondanti la responsabilità della Regione Marche ex art. 2052 c.c. ed ha conseguentemente escluso la ricorrenza della esimente del caso fortuito. Al riguardo osserva che l’innovativo insegnamento giurisprudenziale vuole che il danneggiato secondo tale impostazioni provi: la dinamica del sinistro (e nella specie è pacifico che un cinghiale abbia attraversato la carreggiata davanti all’auto attorea, colpendola e rimanendo ucciso a causa dell’impatto e che dall’urto siano derivati danni materiali); il nesso causale tra la condotta dell’animale e l’evento dannoso subito (elemento questo desumibile dalle dichiarazioni testimoniali, ma il cui esame è stato erroneamente omesso dal giudice di appello); l’appartenenza dell’animale stesso ad una delle specie oggetto della tutela di cui alla L. n. 157 del 1992 (e nella specie è pacifico che il cinghiale appartenga alle specie protette e comunque al patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi della L. 157/1992). Essendo risultati provati i suddetti elementi, secondo il meccanismo probatorio della responsabilità oggettiva di cui all’art. 2052 c.c., la Regione, per esimersi da responsabilità, avrebbe dovuto provare la ricorrenza del caso fortuito, ma tanto non era avvenuto. Ed anzi lei aveva provato, mediante documenti e per testi, l’elevata sinistrosità della strada. In definitiva, secondo parte ricorrente, nel caso di specie, non risulta applicabile l’art. 2054 c. 1 c.c. mentre risultano provati i presupposti di applicabilità dell’art. 2052 c.c., ragion per cui, difettando la prova del caso fortuito, il giudice di appello avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado e quindi la condanna della 12 Regione Marche (in veste di proprietaria del cinghiale che aveva causato il sinistro) al risarcimento dei danni da lei patiti. 2.3. Con il terzo motivo la ricorrente, per il caso in cui si ritenga formato il giudicato interno sulla non applicabilità dell’art. 2052 c.c., denuncia <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2043 c.c.>> nella parte in cui il giudice di appello, vagliando la causa anche sotto il profilo dell’art. 2043 c.c., ha ritenuto che lei non aveva fornito comunque la prova della condotta colposa della Regione. Contesta detto assunto sotto un triplice profilo: sia perché il Tribunale in motivazione ha esaminato, non ritenendoli sufficienti ad integrare la condotta colposa dell’Ente, soltanto alcuni dei profili di omissione e negligenza che erano stati da lei allegati, omettendo di esaminare i profili di colpa della Regione, allegati in citazione (l’assenza di sistemi di dissuasione della fauna selvatica dall’attraversamento della carreggiata nel tratto viario, per cui era causa, noto per la sua frequentazione da parte degli animali;
l’assenza di interventi sostitutivi della Regione Marche a fronte dell’inerzia dell’Ente gestore della strada nell’approntare sul posto misure efficaci alla tutela della circolazione;
la manchevole gestione da parte della Regione della procedura di gestione e controllo del sovrappopolamento di cinghiali;
la portata degli obblighi cui la Regione si era autoassoggettata, come dalla stessa allegato in primo grado, con la delibera di Giunta Regionale n. 980/2016 e, in particolare, dell’obbligo della Regione di attivarsi anche in punto all’istallazione di idonea segnaletica e di concertarsi su questo aspetto con gli enti gestori delle strade ad elevato tasso di incidentalità; l’aver disatteso un impegno preso e finanziato a livello europeo per risolvere il problema dei danni alla circolazione causati dalla fauna selvatica). 13 2.4. Con il quarto motivo, che pure indica espressamente come subordinato al mancato accoglimento dei precedenti, la ricorrente denuncia <<omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 n. 5 c.p.c.) in riferimento all’onere probatorio prescritto dall’art. 2043 c.c.>>. Si tratta di un provvedimento di carattere generale, in quanto relativo a tutte le controversie relative a danni causati da fauna selvatica, ma al contempo adeguatamente specifico, in quanto tale individua adeguatamente il contenzioso di riferimento. Vero che la delibera circoscrive i poteri conferiti dalla Giunta al Presidente alla costituzione e difesa in giudizio in tali controversie, ma è indubbio che, in caso di soccombenza, la difesa deve proseguire in 14 appello;
ragion per cui, la proposizione dell’appello rientra implicitamente nei poteri attribuiti dalla citata delibera di G.R. Occorre aggiungere che, come questa Corte ha già avuto modo di osservare (Cass. n. 12610/2023), l’indicazione della delibera adottata dalla Giunta regionale – organo competente a decidere in materia di liti attive e passive, ai sensi dell’art. 28, lett. h), dello statuto della Regione Marche – non si pone come requisito di validità della procura alle liti, dovendo, al più, essere prodotta in giudizio su richiesta del giudice, ai sensi del 182 cod. proc. civ. D’altra parte, quand’anche si volesse intendere la censura formulata con il presente motivo – con il quale, per vero, neppure si individuano le norme di diritto che si assumono violate (ciò che già ne rende dubbia l’ammissibilità: cfr. Cass. Sez. Un. n. 23745/2000, nonché Cass. n. 18998/2021) – come riferita proprio all’art. 182 cod. proc. civ., la stessa si paleserebbe comunque inammissibile, risultando precluso, nel caso di specie, il rilievo officioso della nullità conseguente alla violazione di tale norma. Invero, detta preclusione si imporrebbe ai sensi della disposizione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ., la quale – seppure confini letteralmente <<il suo àmbito alle sole nullità determinate dal comportamento di una parte che siano a rilievo non officioso>> – è destinata ad operare, non solo per la parte che vi abbia dato causa o per quella che abbia omesso di rilevarla, ma anche per il giudice, allorché risulti esaurita la fase processuale in cui la nullità si sia verificata e sempre che la legge non ne preveda il rilievo nella fase successiva (si veda in tal senso, in motivazione, Cass. n. 21381/2018; in senso analogo, tra le più recenti, si vedano, sempre in motivazione, Sez. Un. n. 2841/2019 e Cass. n. 24483/2020). Ciò in quanto, essendo l’inoperatività della previsione di cui all’art. 157, comma 3, cod. proc. civ. <<ancorata all’esistenza del potere officioso giudice>>, risulta <<logicamente sostenibile che essa si giustifichi temporalmente solo fino a quando il potere officioso del giudice sussista e sia esercitabile 15 come quello della parte>>, giacché, viceversa, allorquando tale potere officioso cessi, non può che venire meno <<quell’esigenza logica, per così dire di par condicio fra parte e giudice, che giustifica i poteri rilevazione si conservino entrambi ancorché la nullità sia stata determinata originariamente dalla>> (così, nuovamente, per tutte, Cass. n. 21381/2018, cit.). 4. Fondato è, invece, il secondo motivo. Occorre premettere che questa Corte ha di recente più volte affermato (Cass. n. 31342/2023; n. 16550/2022, n. 3023/2021, n. 20997/2020, n. 16550/2020, n. 13848/2020, n. 12113/2020, 8385/2020, n. 8384/2020, n. 7969/2020) che, nel caso in cui si invoca il risarcimento dei danni cagionati dalla fauna selvatica, trova applicazione la presunzione di responsabilità di cui all’art. 2052 c.c. Invero, detta norma è applicabile non soltanto nel caso di animali domestici, ma anche di specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157/1992 che rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura ed alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell’ambiente e dell’ecosistema. Sul solco tracciato dalle suddette sentenze, va dunque affermata l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale, quale giudice di appello, ha rigettato la domanda attorea ex art. 2052 c.c. sull’erroneo presupposto che parte attorea non aveva provato la speciale prudenza nella condotta di guida e la inevitabilità dell’impatto con l’animale (così superando la presunzione di cui all’art. 2054 primo comma c.c.). Al riguardo, quanto meno nel caso di specie, non si è formato alcun giudicato interno. Vero è che in diverse occasioni questa Corte ha riconosciuto che la qualificazione giuridica, operata dal giudice di primo grado e non impugnata in appello dalla parte interessata, è suscettibile di passare in giudicato, con conseguente preclusione della possibilità di invocare una diversa qualificazione in sede di legittimità. 16 In particolare, si è ancora di recente statuito che il giudicato si forma anche sulla qualificazione giuridica data dal giudice alla domanda se la parte interessata non ha proposto specifica impugnazione (Cass. n. 31330/2023), ma si è pure ribadito che a tanto fanno eccezione i casi in cui tale qualificazione o non ha condizionato l’impostazione e la definizione dell’indagine di merito, o è incompatibile con le censure formulate dall’appellante, o non ha formato oggetto di contestazione tra le parti, o quando si tratti soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, quale norma debba applicarsi ad una determinata fattispecie concreta. Pertanto, ipotesi del tutto distinta dalla qualificazione della domanda è quella in cui si tratta soltanto di stabilire, fermi i fatti accertati, se deve applicarsi l’art. 2043 ovvero l’art. 2052 c.c. In tale ipotesi, che ricorre nella specie, non può parlarsi di giudicato in quanto, in virtù del principio iura novit curia, è sempre consentito al giudice – anche in sede di legittimità - valutare d’ufficio sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione della norma applicabile. In altri termini, lo stabilire se la domanda attorea debba essere decisa applicando l’art. 2043 o l’art. 2052 c.c. non costituisce una questione di qualificazione giuridica della domanda, ma una questione di individuazione della norma applicabile: detta questione non può che essere risolta in base al principio iura novit curia. D’altronde, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 12310/2015 - prendendo posizione sui concetti di “domanda nuova”, “domanda precisata” e “domanda modificata” - hanno statuito che la modifica della domanda è sempre ammissibile quando riguardi la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l’atto introduttivo o comunque sia con questa collegata o connessa, quanto meno per alternatività. Ne consegue che non è precluso alla parte di invocare (e non è inibito al giudice di merito di applicare) il criterio speciale di imputazione di responsabilità in luogo di quello generale, originariamente invocato ed applicato. 17 Improprio ed errato è stato, da parte della sentenza gravata, l’attribuzione al soggetto danneggiato dell’onere di provare la diligenza del conducente per conseguire il risarcimento. Infatti, occorre rilevare che, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nel senso che, nel caso di sinistri causati da fauna selvatica, il giudice non deve prima accertare se il danneggiato abbia fatto tutto il possibile per evitare il sinistro, e, quindi, solo in presenza di tale prova, applicare la presunzione di cui all’art. 2052 c.c. a carico del proprietario dell’animale. È stato precisato, infatti (Cass. n. 16550/2022, n. 4373/2016, n. 200/2002, n. 5783/1997, n. 2717/1983, n. 778/1979, n. 2615 e 1356/1970, n. 1860/1962), che la presunzione di responsabilità a carico del conducente del veicolo concorre, senza prevalere, sulla presunzione di responsabilità a carico del proprietario dell’animale, stabilita dall’art. 2052 c.c. Con la conseguenza, anche di recente sottolineata (Cass. n. 31335/2023), che: a) se uno solo dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull’altro soggetto;
b) se tutti e due vincono la presunzione di colpa, ciascuno andrà esente da responsabilità; c) se nessuno dei due raggiungere la prova liberatoria, la responsabilità graverà su entrambi in pari misura. E tanto senza pregiudizio della questione se, nel caso in esame, possa ricorrere una ipotesi di concorso tra l’art. 2052 e l’art. 2054 c.c., in quanto è rimasto accertato nel giudizio di merito che la vettura di proprietà della AR, al momento del sinistro, era guidata dalla di lei figlia, la cui eventuale imprudente condotta di guida non può essere opposta all’odierna ricorrente (già parte attrice nel giudizio di primo grado). 18 Orbene - secondo il richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, che le peculiarità della fattispecie e le difese delle parti non offrono elementi per riconsiderare - la presunzione di responsabilità, fissata dall’art. 2052 c.c., può concorrere con la presunzione di colpa del conducente, prevista dall’art. 2054 c.c., quando parte del giudizio sia il conducente e si discorra dei danni dallo stesso subiti alla persona di quest’ultimo o al suo patrimonio, ma non concorre allorquando parte in causa sia il proprietario (non conducente) e si discorra esclusivamente dei danni subiti dall’autovettura per effetto del sinistro. In tal caso, non opera neppure la presunzione di responsabilità solidale del proprietario per i danni causati dal conducente, prevista dall’art. 2054 terzo comma c.c., in quanto detta presunzione opera per l’appunto per i danni causati dal conducente a terzi, mentre nel caso di specie il proprietario viene in rilievo (non come corresponsabile tenuto al risarcimento per i danni causati, ma) come soggetto danneggiato. 5. Per le ragioni che precedono, dichiarato infondato il motivo primo ed assorbiti i motivi terzo e quarto, dell’impugnata sentenza s’impone la cassazione in relazione al secondo motivo, con rinvio al Tribunale di Macerata, che, nella persona di altro magistrato, procederà a nuovo esame dell’impugnazione.
P. Q. M.
La Corte: - accoglie il secondo motivo di ricorso e, per l’effetto, rigettato il motivo primo ed assorbiti i motivi terzo e quarto: - cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e - rinvia la causa al Tribunale di Macerata, nella persona di altro magistrato, perché proceda a nuovo esame dell’impugnazione. Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile. Il Consigliere relatore Il Presidente 19 UA IA NC De NO