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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. I, sentenza 05/02/2026, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1049/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3127/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - . 92027 Licata AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1152 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Licata per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.1608/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.1152, notificato il 06/02/2021 mediante raccomandata a/r ed avente per oggetto la richiesta di pagamento per l'anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.797,00, di cui € 2.122,42 a titolo di differenza tra l'imposta dovuta (€ 8.656,42) e quella versata (€ 6.534,00), € 33,40 a titolo di interessi, € 636,73
a titolo di sanzione ed € 4,30 a titolo di spese di notifica.
Il ricorrente formulava un unico motivo d'impugnazione (insufficiente motivazione) con il quale deduceva che:
- l'art.1, commi 161 e 162, della Legge n.296/2006 stabilisce l'avviso di accertamento deve indicare le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto che hanno determinato l'emissione dell'atto;
- nella motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, e precisamente nella parte del frontespizio, si
“avvisa” che “….dal confronto dei dati catastali forniti dall'Ufficio del Territorio di Agrigento con le dichiarazioni
IMU e i versamenti sono state riscontrate delle differenze nel calcolo dell'imposta e/o dei versamenti relativamente agli immobili descritti nell'allegata scheda immobiliare, allegato 1, da intendersi parte integrante ed inscindibile del presente avviso”;
- senonché i presupposti di fatto (cioè, l'individuazione degli immobili assoggettati a tassazione, il periodo e la quota del loro possesso, la rispettiva rendita catastale e le aliquote applicate) recati nell'allegato 1 dello stesso avviso di accertamento determinano nel loro complesso un'imposta dovuta pari ad € 2.126,01, di gran lunga inferiore a quella di € 8.656,42 riportata nel conteggio riepilogativo contenuto nel frontespizio
(pag.1) dello stesso atto impositivo;
- deve, quindi, ritenersi che il Comune di Licata: o ha allegato all'avviso di accertamento un documento
(l'allegato n.1) errato, oppure ha errato nell'indicazione dell'importo complessivo dell'imposta dovuta;
- in entrambi i casi, comunque, non è stato chiarito in base a quale procedimento è stata determinata la maggiore imposta richiesta;
- ciò non ha consentito al ricorrente di approntare un'adeguata difesa in relazione al merito della pretesa creditoria del Comune di Licata.
All'atto della costituzione in giudizio Ricorrente_1 depositava, tra l'altro, l'avviso di accertamento notificatogli, corredato dell'allegato 1, composto da una pagina.
Il Comune di Licata chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo che:
- la pretesa tributaria è stata determinata in base alla dichiarazione del contribuente, poiché egli ha eseguito solo versamenti parziali;
- il ricorrente non contesta di essere proprietario degli immobili assoggettati a tassazione, in relazione ai quali egli ha presentato la dichiarazione ai fini dell'IMU, calcolando l'imposta dovuta, ma versando solo una parte della stessa;
- l'IMU è un tributo in autoliquidazione, per cui il contribuente è pienamente consapevole delle ragioni per le quali è stato emesso l'avviso di accertamento.
Contestualmente alle controdeduzioni il Comune di Licata depositava l'avviso di accertamento, contenente anche l'allegato 1, composto da sei pagine.
Per la trattazione del ricorso veniva fissata l'udienza del 13/11/2023.
Con memoria di replica del 03/11/2023 Ricorrente_1 eccepiva che:
- con le controdeduzioni il Comune di Licata “ha prodotto un'integrazione motivazionale postuma, con allegazione di una copia dell'avviso di accertamento integrato delle schede immobiliari mancanti ab origine”;
- senonché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la motivazione dell'avviso di accertamento è un requisito intrinseco dell'atto, per cui non può essere integrata nel corso del giudizio;
- pertanto, l'impugnato avviso di accertamento, ancorché successivamente integrato, rimane insufficientemente motivato;
- peraltro, “la copia dell'atto di accertamento prodotta dalla resistente in fase processuale, adeguatamente ed illegittimamente integrato, è priva dei dati relativi alla notificazione a mezzo raccomandata a/r e, quindi, mancante degli elementi di collegamento alla notificazione”.
La C.G.T. di Primo Grado di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondato l'unico motivo, osservando che “nell'atto impugnato sono indicate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, con precisazione delle somme dovute, consentendo al contribuente, di conseguenza, il pieno esercizio del diritto di difesa”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per:
- non avere correttamente ed adeguatamente valutato l'eccezione afferente all'insufficiente motivazione dell'accertamento;
- avere ignorato “le memorie conclusionali (brevi repliche) prodotte dal ricorrente nel corso del procedimento”.
Il Comune di Licata si è costituito con controdeduzioni ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo che Ricorrente_1 ha parzialmente omesso il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015 in relazione agli immobili di sua proprietà (diciannove fabbricati, un'area edificabile e quattro terreni agricoli) individuati nelle schede contenute nell'allegato 1 all'avviso di accertamento, ove sono descritti complessivamente ventiquattro immobili.
La controversia è stata trattata in pubblica udienza il 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello di Ricorrente_1 contiene due diverse eccezioni:
- la prima (insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento) è stata formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- la seconda (difformità di contenuto tra l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento notificatagli e l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Licata) è stata formulata con la memoria di replica depositata il 03/11/2023, nel corso del giudizio di primo grado.
Va ricordato, però, che l'art.24 del D.Lgs. n.546/1992 stabilisce:
- al comma 2, che l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito;
- al comma 4, che l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art.18, nel rispetto dell'art.20, commi 1 e 2, dell'art.22, commi 1, 2, 3 e 5, e dell'art.23, comma 3.
In base a tali disposizioni, Ricorrente_1, per eccepire formalmente la difformità di contenuto tra l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento notificatagli e l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Licata, avrebbe dovuto integrare il motivo dell'originario ricorso mediante atto notificato alla controparte entro 60 giorni dalla data in cui egli aveva avuto notizia della costituzione del
Comune di Licata nel primo grado del giudizio.
Tale adempimento non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a depositare – peraltro soltanto il
03/11/2023, quando era già scaduto il termine perentorio di cui all'art.24, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992 – una mera memoria di replica, che non risulta notificata alla controparte.
Ne deriva:
- l'inesistenza di un motivo d'impugnazione ritualmente, e tempestivamente, formulato dal ricorrente nel giudizio di primo grado in relazione alla difformità di contenuto tra l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento notificatagli e l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Licata;
- l'inammissibilità, per violazione dell'art.57, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992, dell'eccezione di cui sopra, proposta da Ricorrente_1 per la prima volta con l'appello in esame.
Non è superfluo evidenziare che, se fosse stata ritualmente, e tempestivamente, formulata nel giudizio di primo grado, tale eccezione sarebbe risultata comunque infondata.
Va ricordato, infatti, che – secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale maggioritario - in caso di contestazione dell'avvenuta notifica di un avviso di accertamento spedito, come nel caso in esame, mediante raccomandata a/r, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale (Cass. n.8504/2023, n.10630/2015, n.15315/2014, n.23920/2013).
Tale conclusione discende, altresì, dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso); infatti, la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto (Cass., n.19161/2024;
n.16528/2018 e n.33563/2018). In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario (v. anche Cass. n.30787/2019; n.10630/2015; n.24322/2014; n.15315/2014; n.23920/2013).
Con la recente ordinanza n.398/2026 la Corte di Cassazione ha precisato che "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia".
Nel caso in esame l'onere della prova gravava su Ricorrente_1 atteso che:
- il Comune di Licata ha depositato copia dell'avviso di accertamento ed ha invocato l'intervenuta notificazione dello stesso con la raccomandata a/r che Ricorrente_1 ha dichiarato di avere ricevuto;
- tale avviso di accertamento è individuabile, stante la non contestata, e comunque inequivocabile, integrale identità delle prime tre pagine dell'atto depositato da Ricorrente_1 con le prime tre pagine depositate dal Comune di Licata.
Pertanto, Ricorrente_1 avrebbe dovuto provare che la raccomandata a/r n.61795253877, da lui regolarmente ricevuta, contenesse, oltre all'avviso di accertamento, un allegato 1 (allo stesso avviso di accertamento) diverso dall'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento depositato in giudizio dal Comune di Licata.
Tale onere non è stato adempiuto.
Egli si è, infatti, limitato a depositare soltanto la prima pagina dell'allegato 1, che, però, dalla copia prodotta dal Comune di Licata, risulta composto, invero, da ben sei pagine.
Alla luce di tale situazione processuale l'appello deve essere scrutinato (tenendo conto del contenuto della copia dell'avviso di accertamento depositata dal Comune di Licata) in base all'unico motivo d'impugnazione
(insufficiente motivazione) formulato nell'originario ricorso.
Il motivo è infondato.
In tema di tributi locali, la verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell'atto in esame, dalla Legge 27/12/2006 n.296, art.1, comma 162, a tenore del quale " Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".
Riguardo all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta (Cass. n.5509/2024).
Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n.29141/2023, n.1694/2018).
Nella motivazione dell'impugnato avviso di accertamento il Comune di Licata ha precisato “….dal confronto dei dati catastali forniti dall'Ufficio del Territorio di Agrigento con le dichiarazioni IMU e i versamenti sono state riscontrate delle differenze nel calcolo dell'imposta e/o dei versamenti relativamente agli immobili descritti nell'allegata scheda immobiliare, allegato 1, da intendersi parte integrante ed inscindibile del presente avviso”.
Nell'allegata scheda immobiliare (composta da n.6 pagine) sono inequivocabilmente individuati gli immobili
(19 fabbricati, un'area edificabile e 4 terreni agricoli) oggetto dell'accertamento (specificati con i rispettivi dati toponomastici e catastali), l'anno d'imposta, i parametri adoperati per la determinazione dell'imposta
(ovvero la base imponibile, la percentuale ed i mesi di possesso, nonché l'aliquota applicata).
L'imposta complessivamente dovuta in base ai dati riportati in tale scheda immobiliare è di € 8.656,42, pari all'importo dell'imposta dovuta, quale riportato nel prospetto trascritto alla pagina 1 dell'avviso di accertamento.
Non sussiste, pertanto, alcuna differenza, quanto all'importo complessivo dell'imposta dovuta, tra il c.d. frontespizio contenuto alla pagina 1 dell'avviso di accertamento ed i dati identificativi analiticamente riportati nell'allegato1 (scheda immobiliare).
Questa Corte ritiene che nel loro complesso la motivazione dell'avviso di accertamento e la scheda immobiliare allegata allo stesso atto impositivo contengano elementi sufficienti ad individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento, per cui il contribuente è stato posto nella condizione di individuare in modo completo l'iter logico-giuridico in base al quale è stata formulata la pretesa impositiva, e, quindi, di difendersi adeguatamente.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1608/2023, appellata da Ricorrente_1.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore del Comune di Licata, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
AR TT
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MATTARELLA BERNARDO, Presidente e Relatore
MICELI MARIA, Giudice
RUVOLO MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3127/2024 depositato il 22/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Licata - . 92027 Licata AG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1608/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado AGRIGENTO sez. 2 e pubblicata il 28/11/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1152 IMU 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 04/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto appello contro il Comune di Licata per la riforma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Agrigento n.1608/2023, pronunciata sul ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.1152, notificato il 06/02/2021 mediante raccomandata a/r ed avente per oggetto la richiesta di pagamento per l'anno 2015 dell'importo complessivo di € 2.797,00, di cui € 2.122,42 a titolo di differenza tra l'imposta dovuta (€ 8.656,42) e quella versata (€ 6.534,00), € 33,40 a titolo di interessi, € 636,73
a titolo di sanzione ed € 4,30 a titolo di spese di notifica.
Il ricorrente formulava un unico motivo d'impugnazione (insufficiente motivazione) con il quale deduceva che:
- l'art.1, commi 161 e 162, della Legge n.296/2006 stabilisce l'avviso di accertamento deve indicare le ragioni giuridiche ed i presupposti di fatto che hanno determinato l'emissione dell'atto;
- nella motivazione dell'impugnato avviso di accertamento, e precisamente nella parte del frontespizio, si
“avvisa” che “….dal confronto dei dati catastali forniti dall'Ufficio del Territorio di Agrigento con le dichiarazioni
IMU e i versamenti sono state riscontrate delle differenze nel calcolo dell'imposta e/o dei versamenti relativamente agli immobili descritti nell'allegata scheda immobiliare, allegato 1, da intendersi parte integrante ed inscindibile del presente avviso”;
- senonché i presupposti di fatto (cioè, l'individuazione degli immobili assoggettati a tassazione, il periodo e la quota del loro possesso, la rispettiva rendita catastale e le aliquote applicate) recati nell'allegato 1 dello stesso avviso di accertamento determinano nel loro complesso un'imposta dovuta pari ad € 2.126,01, di gran lunga inferiore a quella di € 8.656,42 riportata nel conteggio riepilogativo contenuto nel frontespizio
(pag.1) dello stesso atto impositivo;
- deve, quindi, ritenersi che il Comune di Licata: o ha allegato all'avviso di accertamento un documento
(l'allegato n.1) errato, oppure ha errato nell'indicazione dell'importo complessivo dell'imposta dovuta;
- in entrambi i casi, comunque, non è stato chiarito in base a quale procedimento è stata determinata la maggiore imposta richiesta;
- ciò non ha consentito al ricorrente di approntare un'adeguata difesa in relazione al merito della pretesa creditoria del Comune di Licata.
All'atto della costituzione in giudizio Ricorrente_1 depositava, tra l'altro, l'avviso di accertamento notificatogli, corredato dell'allegato 1, composto da una pagina.
Il Comune di Licata chiedeva il rigetto del ricorso, controdeducendo che:
- la pretesa tributaria è stata determinata in base alla dichiarazione del contribuente, poiché egli ha eseguito solo versamenti parziali;
- il ricorrente non contesta di essere proprietario degli immobili assoggettati a tassazione, in relazione ai quali egli ha presentato la dichiarazione ai fini dell'IMU, calcolando l'imposta dovuta, ma versando solo una parte della stessa;
- l'IMU è un tributo in autoliquidazione, per cui il contribuente è pienamente consapevole delle ragioni per le quali è stato emesso l'avviso di accertamento.
Contestualmente alle controdeduzioni il Comune di Licata depositava l'avviso di accertamento, contenente anche l'allegato 1, composto da sei pagine.
Per la trattazione del ricorso veniva fissata l'udienza del 13/11/2023.
Con memoria di replica del 03/11/2023 Ricorrente_1 eccepiva che:
- con le controdeduzioni il Comune di Licata “ha prodotto un'integrazione motivazionale postuma, con allegazione di una copia dell'avviso di accertamento integrato delle schede immobiliari mancanti ab origine”;
- senonché, come chiarito dalla Corte di Cassazione, la motivazione dell'avviso di accertamento è un requisito intrinseco dell'atto, per cui non può essere integrata nel corso del giudizio;
- pertanto, l'impugnato avviso di accertamento, ancorché successivamente integrato, rimane insufficientemente motivato;
- peraltro, “la copia dell'atto di accertamento prodotta dalla resistente in fase processuale, adeguatamente ed illegittimamente integrato, è priva dei dati relativi alla notificazione a mezzo raccomandata a/r e, quindi, mancante degli elementi di collegamento alla notificazione”.
La C.G.T. di Primo Grado di Agrigento ha rigettato il ricorso ed ha condannato il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio, liquidate in € 400,00, oltre accessori di legge.
Il giudice di primo grado ha ritenuto infondato l'unico motivo, osservando che “nell'atto impugnato sono indicate le ragioni di fatto e di diritto della pretesa, con precisazione delle somme dovute, consentendo al contribuente, di conseguenza, il pieno esercizio del diritto di difesa”.
Con l'appello Ricorrente_1 ha insistito per l'accoglimento dell'originario ricorso ed a tal fine ha censurato la sentenza di primo grado per:
- non avere correttamente ed adeguatamente valutato l'eccezione afferente all'insufficiente motivazione dell'accertamento;
- avere ignorato “le memorie conclusionali (brevi repliche) prodotte dal ricorrente nel corso del procedimento”.
Il Comune di Licata si è costituito con controdeduzioni ed ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo che Ricorrente_1 ha parzialmente omesso il pagamento dell'IMU dovuta per l'anno 2015 in relazione agli immobili di sua proprietà (diciannove fabbricati, un'area edificabile e quattro terreni agricoli) individuati nelle schede contenute nell'allegato 1 all'avviso di accertamento, ove sono descritti complessivamente ventiquattro immobili.
La controversia è stata trattata in pubblica udienza il 26/01/2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva che l'appello di Ricorrente_1 contiene due diverse eccezioni:
- la prima (insufficiente motivazione dell'avviso di accertamento) è stata formulata sin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
- la seconda (difformità di contenuto tra l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento notificatagli e l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Licata) è stata formulata con la memoria di replica depositata il 03/11/2023, nel corso del giudizio di primo grado.
Va ricordato, però, che l'art.24 del D.Lgs. n.546/1992 stabilisce:
- al comma 2, che l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti, è ammessa entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito;
- al comma 4, che l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all'art.18, nel rispetto dell'art.20, commi 1 e 2, dell'art.22, commi 1, 2, 3 e 5, e dell'art.23, comma 3.
In base a tali disposizioni, Ricorrente_1, per eccepire formalmente la difformità di contenuto tra l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento notificatagli e l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Licata, avrebbe dovuto integrare il motivo dell'originario ricorso mediante atto notificato alla controparte entro 60 giorni dalla data in cui egli aveva avuto notizia della costituzione del
Comune di Licata nel primo grado del giudizio.
Tale adempimento non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a depositare – peraltro soltanto il
03/11/2023, quando era già scaduto il termine perentorio di cui all'art.24, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992 – una mera memoria di replica, che non risulta notificata alla controparte.
Ne deriva:
- l'inesistenza di un motivo d'impugnazione ritualmente, e tempestivamente, formulato dal ricorrente nel giudizio di primo grado in relazione alla difformità di contenuto tra l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento notificatagli e l'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento prodotto in giudizio dal Comune di Licata;
- l'inammissibilità, per violazione dell'art.57, comma 2, del D.Lgs. n.546/1992, dell'eccezione di cui sopra, proposta da Ricorrente_1 per la prima volta con l'appello in esame.
Non è superfluo evidenziare che, se fosse stata ritualmente, e tempestivamente, formulata nel giudizio di primo grado, tale eccezione sarebbe risultata comunque infondata.
Va ricordato, infatti, che – secondo il condivisibile orientamento giurisprudenziale maggioritario - in caso di contestazione dell'avvenuta notifica di un avviso di accertamento spedito, come nel caso in esame, mediante raccomandata a/r, l'onere di provare che il plico non conteneva l'atto stesso, ovvero che ne conteneva uno diverso da quello spedito, grava sul destinatario in forza della presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 cod. civ., fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale (Cass. n.8504/2023, n.10630/2015, n.15315/2014, n.23920/2013).
Tale conclusione discende, altresì, dal cosiddetto "principio di vicinanza della prova" poiché, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso); infatti, la sfera di conoscibilità del mittente incontra limiti oggettivi nella fase successiva alla consegna del plico per la spedizione, mentre la sfera di conoscibilità del destinatario si incentra proprio nella fase finale della ricezione, ben potendo egli dimostrare (ed essendone perciò onerato) che al momento dell'apertura il plico era in realtà privo di contenuto (Cass., n.19161/2024;
n.16528/2018 e n.33563/2018). In altri termini, la prova dell'arrivo della raccomandata fa presumere l'invio e la conoscenza dell'atto, mentre l'onere di provare eventualmente che il plico non conteneva l'atto spetta non già al mittente, bensì al destinatario (v. anche Cass. n.30787/2019; n.10630/2015; n.24322/2014; n.15315/2014; n.23920/2013).
Con la recente ordinanza n.398/2026 la Corte di Cassazione ha precisato che "In tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, trova applicazione la regola secondo cui la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova, solo qualora l'Ente impositore invochi l'intervenuta notificazione di un documento, individuabile in considerazione dei dati riportati sugli atti prodotti e che provvede a depositare almeno in copia".
Nel caso in esame l'onere della prova gravava su Ricorrente_1 atteso che:
- il Comune di Licata ha depositato copia dell'avviso di accertamento ed ha invocato l'intervenuta notificazione dello stesso con la raccomandata a/r che Ricorrente_1 ha dichiarato di avere ricevuto;
- tale avviso di accertamento è individuabile, stante la non contestata, e comunque inequivocabile, integrale identità delle prime tre pagine dell'atto depositato da Ricorrente_1 con le prime tre pagine depositate dal Comune di Licata.
Pertanto, Ricorrente_1 avrebbe dovuto provare che la raccomandata a/r n.61795253877, da lui regolarmente ricevuta, contenesse, oltre all'avviso di accertamento, un allegato 1 (allo stesso avviso di accertamento) diverso dall'allegato 1 alla copia dell'avviso di accertamento depositato in giudizio dal Comune di Licata.
Tale onere non è stato adempiuto.
Egli si è, infatti, limitato a depositare soltanto la prima pagina dell'allegato 1, che, però, dalla copia prodotta dal Comune di Licata, risulta composto, invero, da ben sei pagine.
Alla luce di tale situazione processuale l'appello deve essere scrutinato (tenendo conto del contenuto della copia dell'avviso di accertamento depositata dal Comune di Licata) in base all'unico motivo d'impugnazione
(insufficiente motivazione) formulato nell'originario ricorso.
Il motivo è infondato.
In tema di tributi locali, la verifica in ordine all'esistenza e all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento va condotta secondo la disciplina specificamente dettata, in ordine al contenuto dell'atto in esame, dalla Legge 27/12/2006 n.296, art.1, comma 162, a tenore del quale " Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati;
se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale".
Riguardo all'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta (Cass. n.5509/2024).
Il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass. n.29141/2023, n.1694/2018).
Nella motivazione dell'impugnato avviso di accertamento il Comune di Licata ha precisato “….dal confronto dei dati catastali forniti dall'Ufficio del Territorio di Agrigento con le dichiarazioni IMU e i versamenti sono state riscontrate delle differenze nel calcolo dell'imposta e/o dei versamenti relativamente agli immobili descritti nell'allegata scheda immobiliare, allegato 1, da intendersi parte integrante ed inscindibile del presente avviso”.
Nell'allegata scheda immobiliare (composta da n.6 pagine) sono inequivocabilmente individuati gli immobili
(19 fabbricati, un'area edificabile e 4 terreni agricoli) oggetto dell'accertamento (specificati con i rispettivi dati toponomastici e catastali), l'anno d'imposta, i parametri adoperati per la determinazione dell'imposta
(ovvero la base imponibile, la percentuale ed i mesi di possesso, nonché l'aliquota applicata).
L'imposta complessivamente dovuta in base ai dati riportati in tale scheda immobiliare è di € 8.656,42, pari all'importo dell'imposta dovuta, quale riportato nel prospetto trascritto alla pagina 1 dell'avviso di accertamento.
Non sussiste, pertanto, alcuna differenza, quanto all'importo complessivo dell'imposta dovuta, tra il c.d. frontespizio contenuto alla pagina 1 dell'avviso di accertamento ed i dati identificativi analiticamente riportati nell'allegato1 (scheda immobiliare).
Questa Corte ritiene che nel loro complesso la motivazione dell'avviso di accertamento e la scheda immobiliare allegata allo stesso atto impositivo contengano elementi sufficienti ad individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'accertamento, per cui il contribuente è stato posto nella condizione di individuare in modo completo l'iter logico-giuridico in base al quale è stata formulata la pretesa impositiva, e, quindi, di difendersi adeguatamente.
Per le suesposte considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Le spese del secondo grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
P.Q.M.
Conferma la sentenza della C.G.T. di Primo Grado di Agrigento n.1608/2023, appellata da Ricorrente_1.
Condanna Ricorrente_1 al pagamento, in favore del Comune di Licata, delle spese del secondo grado del giudizio, liquidate in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Palermo, 26/01/2026
IL PRESIDENTE-RELATORE
AR TT