Cass. civ., sez. II, sentenza 16/08/1963, n. 2326
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Sentenza 16 agosto 1963

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Non configura una domanda nuova, improponibile in appello, la richiesta di adeguamento della retribuzione, a norma dell'art 36 della Costituzione, quando sia stata respinta in primo grado la domanda di adeguamento della stessa retribuzione a quella prevista dal contratto collettivo ritenuto inapplicabile per ragioni soggettivè l'attivita assertoria della parte ben puo infatti, limitarsi all'enunciazione degli elementi di fatto costitutivi della proposta domanda di adeguamento, a nulla rilevando che a fondamento di essa venga invocata in un primo tempo una pattuizione collettiva ed in un secondo tempo il precetto costituzionale, giacche rimane sempre fermo l'oggetto della pretesa, cio che e sufficiente per escludere ogni novita nella domanda, vietata dall'art 345 cod proc civ. ( V 35/63).*

La norma dell'art 36 della Costituzione, la quale riconosce il diritto del lavoratore ad un'equa retribuzione non puo essere applicata d'ufficio dal giudicè peraltro, ai fini della sua applicazione non e neppure necessario che sia espressamente invocata quando il lavoratore abbia proposto la domanda di adeguamento della propria retribuzione, deducendone l'insufficienza e chiedendone l'elevazione in misura proporzionata alla quantita e qualita del lavoro prestato. ( Conf 35'63' 2810'61).*

Le domande ed eccezioni non accolte dai giudici di primo grado, perche disattese o perche assorbite in relazione alla ratio decidendi ed alla portata del decisum, si reputano abbandonate qualora non siano state espressamente riproposte nel giudizio di appellò a questo fine, pur non essendo indispensabile l'uso di formule specifiche e tecnicamente precise, non e, peraltro, sufficiente un semplice richiamo ad un generico riferimento alle deduzioni e conclusioni di primo grado, ma occorre, invece, che dal complesso delle ragioni e conclusioni formulate nella comparsa di risposta, e definitivamente precisate dinanzi all'istruttore, affiori in modo non equivoco l'intenzione di sottoporre alla cognizione del giudice di secondo grado anche le suindicate domande ed eccezioni. ( Conf 875'63' 647'63' 553'63' 985'62' 352'62).*

L'art 36 della Costituzione non e invocabile in quei rapporti di lavoro che non implichino una prestazione continuativa ed esclusiva che assorba la capacita lavorativa del prestatore d'opera. ( Conf 733'61).*

Ai fini dell'applicazione dell'art 36 della Costituzione e irrilevante che il lavoratore, il quale presti un'attivita lavorativa normale, percepisca una pensione di vecchiaia. ( V 1828/60).*

Il datore di lavoro difetta di legittimazione passiva nella controversia relativa al pagamento degli assegni familiari, poiche l'unico obbligato al pagamento dei medesimi e l' INPS, ed il datore di lavoro, nel provvedere al pagamento degli assegni, compensandoli con il proprio debito contributivo, assume semplicemente la figura di adiectus solutionis causa, ne ha alcuna Rilevanza la circostanza che non vi sia stata denuncia del rapporto di lavoro e versamento di contributi, poiche in materia di assegni familiari vige il principio dell'automaticita della Costituzione del rapporto assicurativo. ( Conf 240'63' 533'62).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 16/08/1963, n. 2326
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2326
    Data del deposito : 16 agosto 1963

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