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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 18/03/2025, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6195/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.3.2025, promossa da
, con l'avv. Massimiliano Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
1,2,3,4,5,6,7, con Controparte_2
l'avv. Annachiara Putortì;
, con l'avv. Michele Simone;
CP_3
convenute
avente ad oggetto: accertamento di omissioni contributive, crediti di
lavoro, risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.6.2024, , premesso di prestare Parte_1
attività lavorativa in favore della quale pedagogista ambulatoriale CP_4
1 convenzionata a tempo indeterminato dal 6.3.2003 e di avere già svolto la medesima attività, prima in favore delle preesistenti Controparte_5
e poi della stessa , a tempo determinato dal 27.4.1985, chiedeva CP_4
accertarsi, nei confronti delle gestioni liquidatorie delle , e CP_5 CP_5
per i periodi di rispettiva competenza e in solido della CP_5 CP_3
per l'intero periodo dal 27.4.1985 al 31.12.1994, nonché nei confronti dell' per il periodo dall'1.1.1995 al 30.4.1996, l'omissione CP_4
contributiva, sanabile sino al 31.12.2024, quale comportamento determinante un danno potenziale di euro 146.810,15, condannarsi altresì
l' a pagare la somma di euro 18.698,84 a titolo di differenze CP_4
retributive maturate nel periodo dal 13.3.2019 al 31.5.2024 e condannarsi infine l al risarcimento del danno da omessa contribuzione parziale CP_4
per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in misura di euro 6.272,11 o in subordine accertarsi la detta omissione contributiva, sanabile sino al
31.12.2024, quale comportamento determinante un danno potenziale.
Costituendosi in giudizio, l' e la Gestione liquidatoria delle ex Usl CP_4
Ta/1,2,3,4,5,6,7 chiedevano dichiararsi improcedibile o comunque rigettarsi la domanda e in subordine ridursi la pretesa al dovuto mentre la chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . CP_3
L'eccezione è infondata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle unità sanitarie locali spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie delle stesse usl, alle Regioni:
cfr. Cass. 30.11.2023 n. 33344, Cass.
1.7.2015 n. 13511 e Cass. 15.4.2010
n. 9049.
Nel merito, la domanda di accertamento della omissione contributiva per il periodo dall'1.1.1985 al 30.4.1996 (come precisato nei conteggi allegati al ricorso) è infondata.
In relazione al periodo anteriore all'1.1.1996, infatti, non è configurabile, a carico delle committenti succedutesi nel tempo ( , , e poi CP_5 CP_5 CP_5
), alcun obbligo contributivo, in quanto tale obbligo è stato CP_4
introdotto, in relazione ai lavoratori parasubordinati, dall'art. 2 co. 26 l.
8.8.1995 n. 335, istitutiva dell'apposita gestione separata presso l' CP_6
solo a decorrere dall'1.1.1996, né l'istante ha allegato, per il periodo pregresso, un eventuale obbligo delle committenti di versare i contributi a un diverso ente previdenziale.
La insussistenza dell'obbligo contributivo a carico delle committenti (con conseguente inconfigurabilità della denunziata omissione) in relazione al
3 periodo anteriore all'1.1.1996 è altresì confermata dalla facoltà, attribuita ai lavoratori parasubordinati dall'art. 51 co. 2 l. 23.12.1999 n. 488 e dal decreto interministeriale attuativo del 2.10.2001, di riscattare i contributi afferenti tale periodo, entro un limite massimo di cinque anni e con onere a carico degli interessati.
In relazione, invece, al periodo dall'1.1.1996 al 30.4.1996, deve osservarsi che l' , con delibera del direttore generale n. 380 del 16.2.2023 CP_4
versata in atti, ha disposto la regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante (identificabile con le iniziali “M.C.” riportate al n. 26 del prospetto ivi allegato), in relazione al più ampio periodo dall'1.1.1996 al
31.12.2000, comprendente quello dall'1.1.1996 al 30.4.1996 ora in esame,
per un importo complessivo di euro 7.535,97, senza peraltro che l'istante ne abbia dato atto in ricorso, o abbia comunque dedotto e provato una residua omissione ancora non regolarizzata in relazione a tale periodo.
La domanda sin qui esaminata deve pertanto essere disattesa.
La domanda di condanna al pagamento di differenze retributive maturate nel periodo dal 13.3.2019 al 31.5.2024 è invece fondata per quanto di ragione.
In forza del combinato disposto di cui all'art. 43 dell'accordo collettivo nazionale in data 31.3.2020 e all'art. 1 dell'accordo integrativo regionale in data 4.11.2022 (recepito con delibera di giunta della CP_3
21.11.2022 n. 1618), spettavano all'istante, nel periodo di riferimento,
euro 29,12 a titolo di compenso orario ex art. 43 co. 1 lett. A n. 1 acn, euro
2,95 (fino al 31.12.2022) e poi euro 4,875 (dall'1.1.2023) a titolo di quota
4 oraria di ponderazione ex art. 1 co. 1 lett. B n. 5 acn, euro 0,66 a titolo di quota oraria ex art. 1 co. 1 lett. B n. 7 acn ed euro 0,64 a titolo di indennità
oraria di disponibilità ex art. 45 acn, mentre non era dovuto il premio di operosità ex art. 48 acn, poiché spettante, come precisato da detta norma,
solo alla cessazione del rapporto convenzionato;
il complessivo importo orario dovuto ammontava pertanto ad euro 33,37 dal 13.3.2019 al
31.12.2022 e ad euro 35,30 dall'1.1.2023 al 31.5.2024, residuando così,
sulla base di tali parametri e per l'intero periodo di riferimento, una differenza di euro 10.047,08 in più rispetto ai compensi percepiti.
Al suddetto importo differenziale deve sommarsi quello di euro 5.091,84
spettante a titolo di arretrati previsti dall'art. 20 co. 1 lett. C n. 1
dell'allegato A al d.m. 15.3.2022 n. 64, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 16.12.2020.
L , quale unica committente obbligata ratione temporis, va pertanto CP_4
condannata a pagare in favore dell'istante il complessivo importo di euro
15.138,92 oltre rivalutazione monetaria o interessi legali decorrenti dalla maturazione dei diritti.
La domanda di risarcimento del danno da omessa contribuzione parziale per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 è improcedibile.
I contributi dovuti in relazione al suddetto periodo si sono ormai pacificamente prescritti per il vano decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335.
5 Deve a questo punto evidenziarsi che, in materia contributiva. la prescrizione opera d'ufficio, prevedendo la norma appena citata che i contributi prescritti non possano essere più versati, e quindi neppure ricevuti dall'ente previdenziale.
Deve ancora rilevarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione risarcitoria di cui all'art. 2116 co. 2 c.c., la quale spetta al prestatore di lavoro nei confronti dell'imprenditore ove gli enti previdenziali, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenuti a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, è estensibile al lavoratore parasubordinato nei confronti del committente che abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti: cfr. Cass. 26.8.2003 n. 12517 e,
più recentemente, Cass. 30.4.2021 nn. 11430 e 11431.
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia osservarsi che, a norma dell'art. 3 co. 10-ter l.
8.8.1995 n. 335, come modificato, da ultimo,
dall'art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 27.12.2024 n. 202 conv. in l. 21.2.2025 n. 15, “le
pubbliche amministrazioni di cui al d.l.vo 30.3.2001 n. 165, in deroga ai
commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31
dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovuta alla gestione separata di cui all'art.
2 comma 26 e seguenti l.
8.8.1995 n. 335, in relazione ai compensi erogati
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure
assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali
passati in giudicato”.
6 La norma citata impone pertanto all di versare, entro il 31.12.2025, i CP_4
contributi relativi all'istante, benché prescritti, alla gestione separata dell CP_6
Ne deriva che, allo stato, non può più trovare ingresso l'azione risarcitoria proposta nel presente giudizio, difettando il necessario presupposto costituito dall'inadempienza contributiva non più sanabile dalla committente.
La domanda ora in esame deve pertanto dichiararsi improcedibile.
E' invece fondata (oltre che ammissibile nei confronti del datore di lavoro:
sul punto, cfr. Cass.
2.5.2024 n. 11730, Cass. 18.3.2024 n. 7212, Cass.
13.12.2022 n. 36321, Cass.
8.6.2021 n. 15947 e altre) la domanda subordinata di accertamento della parziale omissione contributiva per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
L , infatti, non ha in alcun modo contestato, nell'an e nel quantum CP_4
debeatur, i conteggi analitici allegati al ricorso con riferimento alla domanda ora in esame, né rispetto a tali conteggi rileva la regolarizzazione disposta dalla stessa con la già citata delibera del direttore generale CP_7
n. 380 del 16.2.2023 in atti, poiché riferita, con riguardo alla posizione dell'istante (identificabile come detto con le iniziali “ riportate al n. CP_8
26 del prospetto ivi allegato), esclusivamente al pregresso periodo dall'1.1.1996 al 31.12.2000.
Deve pertanto dichiararsi la parziale omissione contributiva da parte dell' per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in misura di euro 6.272,11. CP_4
7 La soccombenza reciproca costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.q.m.
condanna l' a pagare all'istante la somma di euro 15.138,92 oltre CP_4
rivalutazione monetaria o interessi legali dalla maturazione dei diritti;
dichiara la parziale omissione contributiva da parte dell per gli anni CP_4
2003, 2004, 2005 e 2006 in misura di euro 6.272,11; rigetta la domanda di accertamento di omissione contributiva per il periodo dall'1.1.1985 al
30.4.1996; dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno;
spese compensate.
Taranto, 18.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
8
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia di lavoro in primo grado iscritta al n. 6195/2024 r.g.,
decisa nell'udienza del 18.3.2025, promossa da
, con l'avv. Massimiliano Del Vecchio;
Parte_1
ricorrente
contro
, con l'avv. Annachiara Putortì; Controparte_1
1,2,3,4,5,6,7, con Controparte_2
l'avv. Annachiara Putortì;
, con l'avv. Michele Simone;
CP_3
convenute
avente ad oggetto: accertamento di omissioni contributive, crediti di
lavoro, risarcimento del danno.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 17.6.2024, , premesso di prestare Parte_1
attività lavorativa in favore della quale pedagogista ambulatoriale CP_4
1 convenzionata a tempo indeterminato dal 6.3.2003 e di avere già svolto la medesima attività, prima in favore delle preesistenti Controparte_5
e poi della stessa , a tempo determinato dal 27.4.1985, chiedeva CP_4
accertarsi, nei confronti delle gestioni liquidatorie delle , e CP_5 CP_5
per i periodi di rispettiva competenza e in solido della CP_5 CP_3
per l'intero periodo dal 27.4.1985 al 31.12.1994, nonché nei confronti dell' per il periodo dall'1.1.1995 al 30.4.1996, l'omissione CP_4
contributiva, sanabile sino al 31.12.2024, quale comportamento determinante un danno potenziale di euro 146.810,15, condannarsi altresì
l' a pagare la somma di euro 18.698,84 a titolo di differenze CP_4
retributive maturate nel periodo dal 13.3.2019 al 31.5.2024 e condannarsi infine l al risarcimento del danno da omessa contribuzione parziale CP_4
per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in misura di euro 6.272,11 o in subordine accertarsi la detta omissione contributiva, sanabile sino al
31.12.2024, quale comportamento determinante un danno potenziale.
Costituendosi in giudizio, l' e la Gestione liquidatoria delle ex Usl CP_4
Ta/1,2,3,4,5,6,7 chiedevano dichiararsi improcedibile o comunque rigettarsi la domanda e in subordine ridursi la pretesa al dovuto mentre la chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione CP_3
passiva.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
2 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla . CP_3
L'eccezione è infondata.
Per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la legittimazione sostanziale e processuale concernente i rapporti creditori e debitori conseguenti alla soppressione delle unità sanitarie locali spetta, in via concorrente con le gestioni liquidatorie delle stesse usl, alle Regioni:
cfr. Cass. 30.11.2023 n. 33344, Cass.
1.7.2015 n. 13511 e Cass. 15.4.2010
n. 9049.
Nel merito, la domanda di accertamento della omissione contributiva per il periodo dall'1.1.1985 al 30.4.1996 (come precisato nei conteggi allegati al ricorso) è infondata.
In relazione al periodo anteriore all'1.1.1996, infatti, non è configurabile, a carico delle committenti succedutesi nel tempo ( , , e poi CP_5 CP_5 CP_5
), alcun obbligo contributivo, in quanto tale obbligo è stato CP_4
introdotto, in relazione ai lavoratori parasubordinati, dall'art. 2 co. 26 l.
8.8.1995 n. 335, istitutiva dell'apposita gestione separata presso l' CP_6
solo a decorrere dall'1.1.1996, né l'istante ha allegato, per il periodo pregresso, un eventuale obbligo delle committenti di versare i contributi a un diverso ente previdenziale.
La insussistenza dell'obbligo contributivo a carico delle committenti (con conseguente inconfigurabilità della denunziata omissione) in relazione al
3 periodo anteriore all'1.1.1996 è altresì confermata dalla facoltà, attribuita ai lavoratori parasubordinati dall'art. 51 co. 2 l. 23.12.1999 n. 488 e dal decreto interministeriale attuativo del 2.10.2001, di riscattare i contributi afferenti tale periodo, entro un limite massimo di cinque anni e con onere a carico degli interessati.
In relazione, invece, al periodo dall'1.1.1996 al 30.4.1996, deve osservarsi che l' , con delibera del direttore generale n. 380 del 16.2.2023 CP_4
versata in atti, ha disposto la regolarizzazione della posizione contributiva dell'istante (identificabile con le iniziali “M.C.” riportate al n. 26 del prospetto ivi allegato), in relazione al più ampio periodo dall'1.1.1996 al
31.12.2000, comprendente quello dall'1.1.1996 al 30.4.1996 ora in esame,
per un importo complessivo di euro 7.535,97, senza peraltro che l'istante ne abbia dato atto in ricorso, o abbia comunque dedotto e provato una residua omissione ancora non regolarizzata in relazione a tale periodo.
La domanda sin qui esaminata deve pertanto essere disattesa.
La domanda di condanna al pagamento di differenze retributive maturate nel periodo dal 13.3.2019 al 31.5.2024 è invece fondata per quanto di ragione.
In forza del combinato disposto di cui all'art. 43 dell'accordo collettivo nazionale in data 31.3.2020 e all'art. 1 dell'accordo integrativo regionale in data 4.11.2022 (recepito con delibera di giunta della CP_3
21.11.2022 n. 1618), spettavano all'istante, nel periodo di riferimento,
euro 29,12 a titolo di compenso orario ex art. 43 co. 1 lett. A n. 1 acn, euro
2,95 (fino al 31.12.2022) e poi euro 4,875 (dall'1.1.2023) a titolo di quota
4 oraria di ponderazione ex art. 1 co. 1 lett. B n. 5 acn, euro 0,66 a titolo di quota oraria ex art. 1 co. 1 lett. B n. 7 acn ed euro 0,64 a titolo di indennità
oraria di disponibilità ex art. 45 acn, mentre non era dovuto il premio di operosità ex art. 48 acn, poiché spettante, come precisato da detta norma,
solo alla cessazione del rapporto convenzionato;
il complessivo importo orario dovuto ammontava pertanto ad euro 33,37 dal 13.3.2019 al
31.12.2022 e ad euro 35,30 dall'1.1.2023 al 31.5.2024, residuando così,
sulla base di tali parametri e per l'intero periodo di riferimento, una differenza di euro 10.047,08 in più rispetto ai compensi percepiti.
Al suddetto importo differenziale deve sommarsi quello di euro 5.091,84
spettante a titolo di arretrati previsti dall'art. 20 co. 1 lett. C n. 1
dell'allegato A al d.m. 15.3.2022 n. 64, che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale sottoscritto il 16.12.2020.
L , quale unica committente obbligata ratione temporis, va pertanto CP_4
condannata a pagare in favore dell'istante il complessivo importo di euro
15.138,92 oltre rivalutazione monetaria o interessi legali decorrenti dalla maturazione dei diritti.
La domanda di risarcimento del danno da omessa contribuzione parziale per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 è improcedibile.
I contributi dovuti in relazione al suddetto periodo si sono ormai pacificamente prescritti per il vano decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335.
5 Deve a questo punto evidenziarsi che, in materia contributiva. la prescrizione opera d'ufficio, prevedendo la norma appena citata che i contributi prescritti non possano essere più versati, e quindi neppure ricevuti dall'ente previdenziale.
Deve ancora rilevarsi che, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'azione risarcitoria di cui all'art. 2116 co. 2 c.c., la quale spetta al prestatore di lavoro nei confronti dell'imprenditore ove gli enti previdenziali, per mancata o irregolare contribuzione, non siano tenuti a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, è estensibile al lavoratore parasubordinato nei confronti del committente che abbia omesso il pagamento dei contributi dovuti: cfr. Cass. 26.8.2003 n. 12517 e,
più recentemente, Cass. 30.4.2021 nn. 11430 e 11431.
Tanto premesso in via generale, deve tuttavia osservarsi che, a norma dell'art. 3 co. 10-ter l.
8.8.1995 n. 335, come modificato, da ultimo,
dall'art. 1 co. 2 lett. b) d.l. 27.12.2024 n. 202 conv. in l. 21.2.2025 n. 15, “le
pubbliche amministrazioni di cui al d.l.vo 30.3.2001 n. 165, in deroga ai
commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31
dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria dovuta alla gestione separata di cui all'art.
2 comma 26 e seguenti l.
8.8.1995 n. 335, in relazione ai compensi erogati
per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure
assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali
passati in giudicato”.
6 La norma citata impone pertanto all di versare, entro il 31.12.2025, i CP_4
contributi relativi all'istante, benché prescritti, alla gestione separata dell CP_6
Ne deriva che, allo stato, non può più trovare ingresso l'azione risarcitoria proposta nel presente giudizio, difettando il necessario presupposto costituito dall'inadempienza contributiva non più sanabile dalla committente.
La domanda ora in esame deve pertanto dichiararsi improcedibile.
E' invece fondata (oltre che ammissibile nei confronti del datore di lavoro:
sul punto, cfr. Cass.
2.5.2024 n. 11730, Cass. 18.3.2024 n. 7212, Cass.
13.12.2022 n. 36321, Cass.
8.6.2021 n. 15947 e altre) la domanda subordinata di accertamento della parziale omissione contributiva per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006.
L , infatti, non ha in alcun modo contestato, nell'an e nel quantum CP_4
debeatur, i conteggi analitici allegati al ricorso con riferimento alla domanda ora in esame, né rispetto a tali conteggi rileva la regolarizzazione disposta dalla stessa con la già citata delibera del direttore generale CP_7
n. 380 del 16.2.2023 in atti, poiché riferita, con riguardo alla posizione dell'istante (identificabile come detto con le iniziali “ riportate al n. CP_8
26 del prospetto ivi allegato), esclusivamente al pregresso periodo dall'1.1.1996 al 31.12.2000.
Deve pertanto dichiararsi la parziale omissione contributiva da parte dell' per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006 in misura di euro 6.272,11. CP_4
7 La soccombenza reciproca costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese tra le parti.
P.q.m.
condanna l' a pagare all'istante la somma di euro 15.138,92 oltre CP_4
rivalutazione monetaria o interessi legali dalla maturazione dei diritti;
dichiara la parziale omissione contributiva da parte dell per gli anni CP_4
2003, 2004, 2005 e 2006 in misura di euro 6.272,11; rigetta la domanda di accertamento di omissione contributiva per il periodo dall'1.1.1985 al
30.4.1996; dichiara improcedibile la domanda di risarcimento del danno;
spese compensate.
Taranto, 18.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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