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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 520/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praiano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 Ricorrente_1 & C. snc proponeva opposizione ad Avvisi di Accertamento emessi dal Comune di Praiano per l'anno 2019, Provvedimento n.
87 del 23.12.2024 per IMU 2019 e provvedimento n. 84 del 23.12.2024 per TASI 2019, entrambi notificati il 23.12.2024.
In fatto evidenziava che in data 19.3.2009, l'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), Ufficio
Provinciale di Salerno, notificava alla ricorrente l'avviso di accertamento n.SA0107565/2009, con il quale attribuiva all'immobile alberghiero denominato “Ricorrente_1”, una rendita catastale pari ad
€.219.680,00.
La pretesa veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale, con sentenza n.30/10 della Sezione 18, accoglieva parzialmente il ricorso proposto, stabilendo che il coefficiente di deprezzamento, fissato dall'Agenzia del Territorio al 10% dovesse essere elevato alla misura del 35 %.
Avverso tale statuizione proponeva gravame soltanto la contribuente, sicchè la percentuale di abbattimento del valore dell'immobile (deprezzamento), determinata dal primo Giudice nella misura del
35%, diventava definitiva, essendo passata in giudicato la statuizione che l'aveva disposta.
L'appello proposto dalla contribuente avverso la parte della sentenza che la vedeva soccombente veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Seconda Sezione Distaccata di Salerno, con sentenza n.114/2/12.
Contro questa statuizione Ricorrente_1 proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto, con rinvio, dalla Suprema Corte con ordinanza n.19251/2017.
Riassunto il giudizio, con sentenza n. 4002/18 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione
Distaccata di Salerno rigettava nuovamente il gravame. Contro la statuizione di appello, la contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione, iscritto a ruolo con il n.r.g. 33528/2018 e rigettato con sentenza n. 24473/25.
Ciò posto, sulla scorta della rendita catastale originariamente quantificata in € 219.680,00 il Comune di
Praiano, in data 25/03/2024, notificava alla contribuente Avviso di Accertamento Esecutivo dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) Provvedimento n. 87 del 23.12.2024 e Avviso di Accertamento Tassa sui Rifiuti
Indivisibili (TASI) provvedimento n. 84 del 23.12.2024.
In particolare, applicando la rendita catastale di € 219.680,00, contestava alla ricorrente il parziale versamento delle imposte in questione e richiedeva l'ulteriore pagamento di € 95.223,00 per IMU e di
€ 24.107,00 per TASI, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di € 136.726,67 per IMU ed
€ 34.615,72 per TASI.
Nel presente ricorso la ricorrente deduceva la illegittimità della pretesa sotto il duplice profilo della erroneità del calcolo dei tributi sulla base di una rendita non più esistente e della erroneità del calcolo dei tributi in quanto l'Agenzia del Territorio era pervenuta all'individuazione della contestata rendita catastale attraverso un procedimento del tutto incongruo, che non individua correttamente il costo di costruzione da utilizzare nonché gli altri parametri stabiliti dal Legislatore.
In subordine chiedeva la sospensione necessaria del processo.
Si costituiva il Comune di Praiano deducendo che si era limitato ad applicare la rendita catastale tuttora rilevabile dai dati catastali detenuti e curati dall'Agenzia del Territorio.
Pertanto, qualunque censura mossa nei confronti della rendita catastale, che rappresenta il presupposto nel caso di specie per l'applicazione dell'IMU non poteva essere rivolta nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale non ha alcun potere in materia.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.
Alla udienza del 22.01.2026 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che parte ricorrente ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti di
Agenzia del Territorio.
Orbene la richiesta deve essere più propriamente qualificarsi non come integrazione del contraddittorio
(facoltativo ex art 103 cpc), di cui non ricorrono i presupposti, bensì come autorizzazione a disporre l'intervento del terzo ex art 106 cpc, regolato dalla disposizione di cui all'art 269 cpc e dunque non ammissibile in detta fase processuale.
Peraltro, come anche detto in prosieguo, la rendita catastale stabilita dal giudice in causa intercorrente tra il contribuente e Agenzia del Territorio deve essere necessariamente recepita dal Comune nel cui territorio
è sito l'immobile e posta a base per la determinazione del IM, sicchè sarebbe stato corretto e legittimo l'intervento del Comune nei giudizi sopra detti (tra Ricorrente_1 e Agenzia del Territorio) ma non ha ragione di essere un intervento di Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate) in questo giudizio.
Nel merito va accolto il primo motivo di doglianza.
In fatto deve premettersi che il giudizio in Cassazione (Rg n. 33528/18) è stato definito con sentenza n. 24473/25 che ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 snc avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4002/2018 che aveva rigettato l'appello proposto dalla società contribuente Ricorrente_1 s.n.c. confermando la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di parte contribuente avverso l'atto di classamento della struttura alberghiera, ritenendo applicabile il deprezzamento nella misura del 35%, in luogo del valore del 10% indicato dall'ufficio.
Allo stato dunque risulta definita la questione circa la portata della rendita catastale nel senso che essa va rideterminata secondo i criteri fissati dalla sentenza n.30/10 , con il coefficiente di deprezzamento, fissato dall'Agenzia del Territorio al 10%, elevato alla misura del 35 %.
In diritto deve farsi applicazione del principio già indicato in tema di ICI secondo cui la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass. n. 18637/22).
Nel caso di specie la statuizione coperta da giudicato ha sicuramente effetto riflesso nei confronti del Comune in quanto la rendita catastale stabilita dal giudice in causa intercorrente tra il contribuente e Agenzia del
Territorio deve essere necessariamente recepita dal Comune nel cui territorio è sito l'immobile e posta a base per la determinazione del IM (Cass. n.2607/20) ed inoltre non è in contestazione alcun elemento che possa far ritenere non sussistenti le condizioni previste per l'applicazione della rendita come rideterminata sicchè il ricorso va accolto rimanendo stabilito che la rendita catastale a base del calcolo IM e Tasi deve ritenersi calcolata con coefficiente di deprezzamento fissato al 35 %.
L'esame del primo motivo assorbe le altre deduzioni.
Stante la particolare posizione delle parti nella vicenda le spese devono compensarsi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso sul primo motivo di doglianza e annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Compensa le spese di lite.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente
Dott.ssa Ornella Crespi
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 3, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CRESPI ORNELLA, Presidente e Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
INDINNIMEO PIETRO, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1336/2025 depositato il 14/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 & C S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Praiano
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 87 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 84 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 355/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.03.2025 Ricorrente_1 & C. snc proponeva opposizione ad Avvisi di Accertamento emessi dal Comune di Praiano per l'anno 2019, Provvedimento n.
87 del 23.12.2024 per IMU 2019 e provvedimento n. 84 del 23.12.2024 per TASI 2019, entrambi notificati il 23.12.2024.
In fatto evidenziava che in data 19.3.2009, l'Agenzia del Territorio (ora Agenzia delle Entrate), Ufficio
Provinciale di Salerno, notificava alla ricorrente l'avviso di accertamento n.SA0107565/2009, con il quale attribuiva all'immobile alberghiero denominato “Ricorrente_1”, una rendita catastale pari ad
€.219.680,00.
La pretesa veniva impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, la quale, con sentenza n.30/10 della Sezione 18, accoglieva parzialmente il ricorso proposto, stabilendo che il coefficiente di deprezzamento, fissato dall'Agenzia del Territorio al 10% dovesse essere elevato alla misura del 35 %.
Avverso tale statuizione proponeva gravame soltanto la contribuente, sicchè la percentuale di abbattimento del valore dell'immobile (deprezzamento), determinata dal primo Giudice nella misura del
35%, diventava definitiva, essendo passata in giudicato la statuizione che l'aveva disposta.
L'appello proposto dalla contribuente avverso la parte della sentenza che la vedeva soccombente veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Seconda Sezione Distaccata di Salerno, con sentenza n.114/2/12.
Contro questa statuizione Ricorrente_1 proponeva ricorso per cassazione che veniva accolto, con rinvio, dalla Suprema Corte con ordinanza n.19251/2017.
Riassunto il giudizio, con sentenza n. 4002/18 la Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione
Distaccata di Salerno rigettava nuovamente il gravame. Contro la statuizione di appello, la contribuente proponeva nuovo ricorso per cassazione, iscritto a ruolo con il n.r.g. 33528/2018 e rigettato con sentenza n. 24473/25.
Ciò posto, sulla scorta della rendita catastale originariamente quantificata in € 219.680,00 il Comune di
Praiano, in data 25/03/2024, notificava alla contribuente Avviso di Accertamento Esecutivo dell'Imposta
Municipale Propria (IMU) Provvedimento n. 87 del 23.12.2024 e Avviso di Accertamento Tassa sui Rifiuti
Indivisibili (TASI) provvedimento n. 84 del 23.12.2024.
In particolare, applicando la rendita catastale di € 219.680,00, contestava alla ricorrente il parziale versamento delle imposte in questione e richiedeva l'ulteriore pagamento di € 95.223,00 per IMU e di
€ 24.107,00 per TASI, oltre sanzioni ed interessi, per un importo complessivo di € 136.726,67 per IMU ed
€ 34.615,72 per TASI.
Nel presente ricorso la ricorrente deduceva la illegittimità della pretesa sotto il duplice profilo della erroneità del calcolo dei tributi sulla base di una rendita non più esistente e della erroneità del calcolo dei tributi in quanto l'Agenzia del Territorio era pervenuta all'individuazione della contestata rendita catastale attraverso un procedimento del tutto incongruo, che non individua correttamente il costo di costruzione da utilizzare nonché gli altri parametri stabiliti dal Legislatore.
In subordine chiedeva la sospensione necessaria del processo.
Si costituiva il Comune di Praiano deducendo che si era limitato ad applicare la rendita catastale tuttora rilevabile dai dati catastali detenuti e curati dall'Agenzia del Territorio.
Pertanto, qualunque censura mossa nei confronti della rendita catastale, che rappresenta il presupposto nel caso di specie per l'applicazione dell'IMU non poteva essere rivolta nei confronti dell'Amministrazione comunale la quale non ha alcun potere in materia.
Entrambe le parti depositavano memorie illustrative.
Alla udienza del 22.01.2026 la causa veniva riservata per la decisione, con emissione del dispositivo nei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che parte ricorrente ha chiesto integrarsi il contraddittorio nei confronti di
Agenzia del Territorio.
Orbene la richiesta deve essere più propriamente qualificarsi non come integrazione del contraddittorio
(facoltativo ex art 103 cpc), di cui non ricorrono i presupposti, bensì come autorizzazione a disporre l'intervento del terzo ex art 106 cpc, regolato dalla disposizione di cui all'art 269 cpc e dunque non ammissibile in detta fase processuale.
Peraltro, come anche detto in prosieguo, la rendita catastale stabilita dal giudice in causa intercorrente tra il contribuente e Agenzia del Territorio deve essere necessariamente recepita dal Comune nel cui territorio
è sito l'immobile e posta a base per la determinazione del IM, sicchè sarebbe stato corretto e legittimo l'intervento del Comune nei giudizi sopra detti (tra Ricorrente_1 e Agenzia del Territorio) ma non ha ragione di essere un intervento di Agenzia del Territorio (Agenzia delle Entrate) in questo giudizio.
Nel merito va accolto il primo motivo di doglianza.
In fatto deve premettersi che il giudizio in Cassazione (Rg n. 33528/18) è stato definito con sentenza n. 24473/25 che ha rigettato il ricorso proposto da Ricorrente_1 snc avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 4002/2018 che aveva rigettato l'appello proposto dalla società contribuente Ricorrente_1 s.n.c. confermando la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di parte contribuente avverso l'atto di classamento della struttura alberghiera, ritenendo applicabile il deprezzamento nella misura del 35%, in luogo del valore del 10% indicato dall'ufficio.
Allo stato dunque risulta definita la questione circa la portata della rendita catastale nel senso che essa va rideterminata secondo i criteri fissati dalla sentenza n.30/10 , con il coefficiente di deprezzamento, fissato dall'Agenzia del Territorio al 10%, elevato alla misura del 35 %.
In diritto deve farsi applicazione del principio già indicato in tema di ICI secondo cui la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell'attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l'annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale (Cass. n. 18637/22).
Nel caso di specie la statuizione coperta da giudicato ha sicuramente effetto riflesso nei confronti del Comune in quanto la rendita catastale stabilita dal giudice in causa intercorrente tra il contribuente e Agenzia del
Territorio deve essere necessariamente recepita dal Comune nel cui territorio è sito l'immobile e posta a base per la determinazione del IM (Cass. n.2607/20) ed inoltre non è in contestazione alcun elemento che possa far ritenere non sussistenti le condizioni previste per l'applicazione della rendita come rideterminata sicchè il ricorso va accolto rimanendo stabilito che la rendita catastale a base del calcolo IM e Tasi deve ritenersi calcolata con coefficiente di deprezzamento fissato al 35 %.
L'esame del primo motivo assorbe le altre deduzioni.
Stante la particolare posizione delle parti nella vicenda le spese devono compensarsi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso sul primo motivo di doglianza e annulla gli avvisi di accertamento impugnati. Compensa le spese di lite.
Salerno 22.01.2026
Il Presidente
Dott.ssa Ornella Crespi