Sentenza breve 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza breve 12/07/2025, n. 13746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13746 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13746/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06272/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 6272 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Federico Titomanlio e Cristiano Olivieri, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico Titomanlio in Roma, via Terenzio 7;
contro
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti:
- della deliberazione adottata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in occasione della adunanza del 25 marzo 2025 con cui ha rigettato l’istanza di concessione del rating di legalità;
- dell’atto Rif. -OMISSIS- del 25 marzo 2025, con il quale l’AGCM ha comunicato alla Ricorrente Società quanto deliberato dall’Autorità stessa in occasione della citata adunanza del 25 marzo 2025;
- del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, adottato dall’AGCM con delibera n. 24075 del 12 novembre 2012, con particolare riferimento all’art. 2, comma 2, lett. b), e comma 4, lett. b), nonché all’art. 3, comma 1;
- per quanto occorrer possa, della comunicazione prot. uscita n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2025, recante l’indicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 il dott. Alberto Ugo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. – Oggetto del presente giudizio è il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha rigettato l’istanza presentata dalla società odierna ricorrente, volta a ottenere il rating di legalità ai sensi dell’art. 5 ter del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1.
2. – Il diniego del rating è fondato sulla ritenuta presenza di un elemento ostativo, rappresentato da una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444, 445 c.p.p.) emessa dal Tribunale di Roma nei confronti del Presidente e del Vice Presidente del C.d.A. della società istante, per violazione degli artt. 110, 318, 321 c.p. (corruzione per un atto d’ufficio in concorso).
La predetta sentenza è stata ritenuta, dall’Autorità, ostativa al rilascio del rating di legalità, in quanto:
i) è stata emessa nei confronti di soggetti rilevanti ex art. 2, comma 2, lett. b), del Regolamento adottato con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020;
ii) ha ad oggetto un reato contenuto nell’art. 25 del d.lgs. n. 231 del 2001, richiamato dal Regolamento predetto.
Nel provvedimento di diniego, l’Autorità ha indicato, inoltre, che, a causa della mancata comunicazione del citato elemento ostativo da parte della società istante, trova applicazione al caso di specie anche l’art. 7, comma 3, del Regolamento, secondo il quale “ la mancata comunicazione di un evento che abbia comportato l’insorgere di un motivo ostativo all’attribuzione/mantenimento del rating comporta altresì il divieto di presentazione di una nuova domanda prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo, come stabilita dallo stesso Regolamento ”.
3. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, integrato da motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato il predetto provvedimento di diniego, nonché il Regolamento attuativo in materia di rating , deducendo la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione, degli articoli 444 e 445 c.p.p., dell’art. 2, del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, nonché l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, illogicità e irragionevolezza e l’erroneità della motivazione, sotto plurimi profili:
i) perché il provvedimento di rigetto sarebbe stato adottato in manifesta violazione dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., il quale esclude espressamente che norme giuridiche extrapenali possano far derivare da sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) gli stessi effetti che conseguono alle sentenze di condanna, qualora con il patteggiamento non siano state applicate pene accessorie;
ii) perché ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., le norme extrapenali che attribuiscono efficacia alla sentenza di patteggiamento senza pene accessorie dovrebbero ritenersi implicitamente abrogate;
iii) perché la finalità premiale del rating di legalità non escluderebbe il carattere lesivo del provvedimento di attribuzione del rating, né escluderebbe la sussistenza dell’obbligo, per l’amministrazione procedente, di rispettare quanto disposto dall’art. 445 c.p.p.;
iv) perché se la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, senza applicazione di pene accessorie, non può, in tesi, produrre effetti ostativi ai fini dell’ottenimento del rating di legalità, nessun obbligo dichiarativo potrebbe ritenersi violato nella concreta fattispecie; sarebbe dunque illegittima l’applicazione al caso di specie della previsione dell’art. 7 comma 3 del Regolamento che preclude la presentazione di una nuova domanda prima di un ano dalla cessazione del motivo ostativo;
v) perché ricorrerebbe la violazione del principio di proporzionalità e di non discriminazione, nonché la violazione di altri fondamentali principi costituzionali.
4. – Si è costituita in giudizio l’AGCM per chiedere il rigetto del ricorso.
5. – Alla camera di consiglio del 25 giugno 2025, fissata per la trattazione collegiale della domanda cautelare, il Collegio ha rilevato la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e, dopo averne dato avviso alle parti, ha trattenuto la causa per la decisione di merito.
6. – I motivi di impugnazione, che possono essere trattati congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.
7. – La questione controversa che viene in rilievo nel presente giudizio concerne gli effetti che possono essere riconosciuti, a seguito delle modifiche introdotte con la c.d. “Riforma Cartabia” (d.lgs. n. 150 del 2022), ad una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) ai fini del rilascio del rating di legalità.
Da un lato, infatti, l’art. 2 del Regolamento attuativo del rating , prevede, tra i vari requisiti per l’attribuzione del rating , anche quello che nei confronti degli amministratori della società istante non sia stata pronunciata “ sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ”.
Dall’altro lato, l’art. 445, così come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede al comma 1 bis che “ La sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna ”.
Si pone, così, il problema di valutare se, a seguito della novella legislativa dell’art. 445 c.p.p., una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti possa ancora essere considerata un elemento ostativo al rilascio del rating , oppure se – come sostiene la ricorrente – ciò non sia più giustificato, atteso che l’art. 445, comma 1 bis , c.p.p., così come modificato, escludendo che norme giuridiche extrapenali possano far derivare da sentenze di patteggiamento gli stessi effetti che conseguono alle sentenze di condanna (qualora con il patteggiamento non siano state applicate pene accessorie), impedirebbe, anche agli specifici effetti del rilascio del rating di legalità, che il predetto patteggiamento costituisca motivo ostativo all’attribuzione o al mantenimento del beneficio.
7.1. – La descritta questione interpretativa è stata già affrontata funditus da due recenti pronunce di questa Sezione, che il Collegio condivide e che qui richiama ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
7.2. – Nella prima sentenza, n. 15882 del 20 agosto 2024, la Sezione:
- ha premesso, quale notazione di carattere generale, che “ secondo giurisprudenza consolidata, il rating di legalità costituisce un indicatore premiale del rispetto di determinati standard di legalità da parte delle imprese che lo richiedono (v. art. 5-ter d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con l. 24 marzo 2012, n. 27; sul punto v. Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7892), volto a favorire la società nell’ottenimento di beneficî pubblici o nell’accesso al credito (sul punto v. Tar LA, sez. I, 2 marzo 2018, n. 2324): pertanto, non è possibile trasporre sic et simpliciter i principî tipici del diritto penale (e del diritto punitivo in genere), attesa la differenza ontologica dell’istituto in esame (cfr. Tar LA, sez. I, 28 maggio 2024, n. 10833) ”;
- ha poi chiarito che “ la norma primaria (ossia l’art. 5-ter d.l. 1/2012) abbia conferito all’Agcm un ampio margine di apprezzamento discrezionale delle situazioni fattuali che possono incidere sulla «moralità» dell’impresa: tale discrezionalità si è espressa con l’adozione del regolamento (per mezzo della già citata del. Agcm 13779/2012) che ha individuato una serie di circostanze che ostano all’attribuzione del rating. Tra queste ultime, viene in rilievo la pronuncia, a carico di figure apicali di un’impresa, di una sentenza penale di condanna ovvero di patteggiamento per determinati reati ”;
- da ciò ha poi fatto discendere che “ la rilevanza attribuita dall’Autorità anche alle pronunce ex art. 444 c.p.p. non appare frutto di una valutazione manifestamente illogica od arbitraria: difatti, risulta ragionevole, sulla base di un giudizio fondato sull’id quod plerumque accidit, considerare la reputazione dell’impresa negativamente incisa (anche) da una pronuncia di patteggiamento che, quand’anche non presupponga un accertamento pieno del fatto, postula la non manifesta insussistenza o non commissione del reato (arg. ex art. 129 c.p.p.) ”, ritenendo così “ pienamente legittimo il regolamento adottato dall’Autorità che assume a circostanza ostativa al rilascio del rating la pronuncia di una sentenza di patteggiamento. Anche l’equiparazione temporale dell’efficacia ostativa appare perfettamente coerente: difatti, considerato come le due pronunce (quella di condanna e quella di patteggiamento) hanno le identiche ripercussioni in termini di pena, non risulta contraddittorio attribuire alle stesse le medesime conseguenze in tema di rating ”;
- ha, inoltre, espressamente ritenuto irrilevante la modifica normativa dell’art. 445 c.p.p. intervenuta con la Riforma Cartabria, in quanto “ la novella ha escluso l’equiparazione tra pronuncia di condanna e sentenza di patteggiamento ai fini extra-penali: tuttavia, nel caso in esame non vi è stata alcuna equiparazione in violazione della disposizione del codice di rito penale. Invero, il patteggiamento è, come già osservato, considerato come ipotesi ostativa autonoma, distinta dalla condanna e dal decreto penale (v. art. 2, comma 2, lett. b), del. Agcm 13779/2012, secondo cui nell’istanza deve indicarsi come «nei confronti [dei soggetti apicali della società] non è stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale»): in tal senso, l’impiego di congiunzioni disgiuntive costituisce inconfutabile prova dell’alternatività delle ipotesi elencate dalla disposizione.
[…] In altri termini, nel negare il rating, l’Agcm non sussume la sentenza di patteggiamento nell’elemento normativo «sentenza di condanna» sulla base di un’equiparazione degli effetti extra-penali, bensí attribuisce alla prima un autonomo valore giuridico: pertanto, la circostanza che ambedue le pronunce del giudice penale determinino – ai fini del rating – le medesime conseguenze, non discende da un’astratta equiparazione, ma dalla similitudine delle due distinte fattispecie”;
- alla luce di tali considerazioni, ha ritenuto che fossero “fuori fuoco sono le doglianze della parte ricorrente incentrate su un’insussistente equiparazione degli effetti extra-penali delle sentenze di patteggiamento: difatti, chiarito il valore autonomo della pronuncia ex art. 444 c.p.p., appare evidente che legittimamente l’Agcm abbia rigettato l’istanza di rating essendo pacifica l’irrevocabilità della sentenza pronunciata a carico dell’amministratore unico della società per il delitto tributario”.
7.3. – Nello stesso senso, la seconda pronuncia di questa Sezione, n. 6170 del 26 marzo 2025, che verteva anch’essa su una fattispecie sovrapponibile a quella di cui è causa, ha ulteriormente chiarito:
- che l’aspetto essenziale da tenere in considerazione per dare soluzione al quesito interpretativo in esame è che “ La disciplina che regola il rilascio del rating non si fonda su di una equiparazione giuridica della sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, bensì sulla autonoma rilevanza che palesa il detto precedente quale indice di inaffidabilità dell’operatore ”;
- che l’art. 2 del Regolamento, infatti, prevede tra i motivi ostativi al rilascio del rating circostanze diverse, “ le quali sono tutte, di per sé e autonomamente, idonee ad escludere che l’impresa sia virtuosa al punto di poter arricchire la propria immagine professionale con quel “premio” che il rating rappresenta. E ciò perché ognuna di esse, si ripete ex se e non perché siano giuridicamente equiparabili in altri ambiti di provenienza, disvela un deficit di affidabilità nell’impresa richiedente. Il che rende ragione del perché, solo quoad effectum e nei riguardi del rilascio del titolo premiale in questione, possano rilevare provvedimenti di varia natura, tra i quali anche provvedimenti che producono effetti di natura provvisoria (quali misure cautelari) o non definitivi (come le sentenze di condanna non passate in giudicato) o ancora sentenze rispetto alle quali sia stato accordato il beneficio della non menzione o della sospensione condizionale della pena ”;
- che, in altri termini, ciò che rileva ai fini del rilascio del rating è “ l’autonomo disvalore sostanziale insito nei vari provvedimenti a carico dei soggetti apicali, indipendentemente da una loro equiparabilità a fini penali o ad altri effetti ”;
- che “ In questa prospettiva, ergo, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti assume rilievo quale fatto che non consente di attribuire un requisito premiante, non perché equiparata o equivalente ad una sentenza penale di condanna, ma come fatto autonomo che condiziona per sé negativamente l’immagine di affidabilità e di assoluta integrità dell’ente. Ed infatti, tale sentenza viene emessa sul presupposto dell’accettazione del fatto storico da parte di tutte le parti del procedimento penale e in assenza della prova positiva dell’innocenza dell’incolpato. Una tale vicenda giudiziaria, se relativa ai reati citati nel Regolamento, priva per un certo periodo di tempo l’impresa di quella reputazione specchiata, necessaria per ottenere un premio basato sull’elevato rispetto di standard di eticità e legalità ”.
Alla luce di tali premesse, questa Sezione ha ritenuto che siano irrilevanti, ai fini della specifica materia del rating di legalità, le modifiche apportate all’istituto del patteggiamento dalla “Riforma Cartabia”, le quali non hanno impatto sul Regolamento del rating perché – come detto – quest’ultimo non opera alcuna equiparazione tra le sentenze di condanna e quelle di patteggiamento.
Dall’interpretazione letterale e teleologica dell’art. 445 c.p.p., così come novellato – afferma ancora la sentenza citata – “ si evince che vengono meno quegli effetti che conseguono alla sentenza di patteggiamento tutte (e solo) le volte in cui ciò avviene perché tale sentenza è equiparata a quella di condanna (come gli effetti prodotti nei giudizi civili o amministrativi). Quando ciò non avviene, l’art. 445, comma 1 bis, c.p.p. non trova applicazione; esattamente come nel caso de quo, nell’ambito di una disciplina che già ab origine conferisce autonoma rilevanza (negativa) al cd. Patteggiamento ”.
8. – Tutto ciò premesso, venendo al caso di specie, deve osservarsi come non sia contestato in giudizio che nei confronti dei due componenti del consiglio di amministrazione della società istante sia stata emessa una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per uno dei reati rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001.
Conseguentemente, alla luce di tutte le ragioni supra richiamate, deve ritenersi che l’AGCM abbia correttamente ritenuto sussistere una causa ostativa prevista dal Regolamento – il quale non può essere ritenuto illegittimo – e altrettanto correttamente abbia negato il rilascio del rating .
Una volta appurato, inoltre, che la sentenza di patteggiamento possa costituire un elemento ostativo al rilascio del rating anche dopo la novella dell’art. 445 c.p.p., e una volta constatato che, nel caso di specie, la sentenza a carico dei due componenti del CdA non sia stata resa nota all’AGCM dalla società istante, non può che dedursi la correttezza del provvedimento impugnato anche nella parte in cui prevede l’applicazione anche della previsione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, con conseguente divieto per la medesima società di presentare nuova domanda di rating prima di un anno dalla cessazione di tale motivo ostativo.
9. – Da ultimo, deve aggiungersi che non siano fondate nemmeno le censure specificatamente articolate nell’ultimo motivo di ricorso e dei motivi aggiunti, secondo le quali il provvedimento di diniego e il Regolamento violerebbero il principio di proporzionalità e di non discriminazione, perché di fatto, nella concreta fattispecie di causa, sarebbero state trattate in identica maniera situazioni ontologicamente differenti tra loro, essendosi realizzata una sostanziale equiparazione tra (i) la sentenza di patteggiamento senza applicazione di pene accessorie, da un lato, e (ii) la sentenza di patteggiamento con applicazione di pene accessorie e la sentenza di condanna dall’altro lato.
In concreto, quindi, situazioni differenti avrebbero ricevuto lo stesso identico trattamento, con violazione dei principi di proporzionalità, di parità di trattamento, dell’art. 25 della Costituzione, nonché dei principi costituzionali di separazione dei poteri e di riserva di legge in materia penale, oltre che del principio di certezza del diritto.
Evidenzia il Collegio che, come già chiarito dalla sentenza di questa Sezione n. 6170 del 2025 sopra richiamata, occorre ancora una volta considerare che il rilascio del rating è un beneficio premiale e che, alla luce di ciò, è legittima la scelta di politica legislativa di riconoscere tale beneficio solamente all’impresa che non risulta essere stata condannata per alcuna delle singole ipotesi delittuose previste nel Regolamento, indipendentemente dalla tipologia e dall’entità della pena in concreto irrogata, ciò al fine di valorizzare al massimo grado l’immagine meritoria dell’impresa stessa.
Né rileva un asserito minor valore della sentenza di patteggiamento, la quale in ragione del preteso minor disvalore della sanzione ad essa collegata, atteso che “ la ribadita natura premiale dell’istituto del Rating, che è alla base dei vari motivi ostativi disciplinati dal Regolamento, vale a configurare anche l’applicazione della pena su richiesta come presupposto rilevante; e ciò non perché “equiparata” alla sentenza di condanna, ma in quanto tale, come fatto che da cui si inferisce una perdita di credibilità etica dell’impresa (alla pari, si ripete, delle misure di prevenzione personale e/o patrimoniale, delle misure cautelari personali e/o patrimoniali, dell’avvio dell’azione penale e dai vari provvedimenti amministrativi elencati dal Regolamento, provvedimenti tutti accomunati non dall’essere “equiparati” ad una sentenza di condanna, ma dall’essere indicativi di un “disvalore” che preclude l’attribuzione della premialità) ” (sentenza n. 6170/2025 cit .)
10. – Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso e i motivi aggiunti devono essere rigettati.
11. – La peculiarità della vicenda fattuale sottesa alla controversia giustifica eccezionalmente la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il LA (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e gli altri soggetti menzionati nella sentenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alberto Ugo | Roberto Politi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.