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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/11/2025, n. 3800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3800 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 585 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, rappresentato e difeso, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Fernando Colantoni, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentato e difeso, Controparte_1 procura generale alle liti a rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, del Persona_1
22.03.2024 (Rep.37875 Racc. 731), dalle avvocate Laura Loreni e Anna Paola Ciarelli, con le quali elettivamente domicilia in Roma, via Cesare Beccaria 39, presso il proprio
Ufficio legale.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 59/2025, pronunciata dal Tribunale di Latina, sezione lavoro e pubblicata in data 17.01.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio di appello e come da verbale di udienza del 13.11.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale di Latina, giudicando sulla domanda proposta da Parte_1 in qualità di erede di , al fine di sentir condannare l' al pagamento Persona_2 CP_1 della pensione cieco parziale ex L. 66/1962 e dell'indennità speciale ciechi parziali ex L.
508/88 dall'1.6.2021 al 4.6.2022, in vita spettante alla propria dante causa, ha così statuito: «dichiara cessata la materia del contendere, condanna l' al pagamento di CP_1
2/3 delle spese di lite pari a 1.242,33 in favore di parte ricorrente liquidate in complessivi euro 1.863,50, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi, dichiarando compensato il restante 1/3 sopra determinato».
interpone appello contro questa decisione, lamentando la Parte_1 compensazione parziale delle spese del primo grado e la violazione dell'art. 4 D.M.
55/2014, per non aver il tribunale liquidato alcun compenso per la fase istruttoria/di trattazione. Chiede, pertanto, la riforma della sentenza appellata con accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l' al pagamento delle ulteriori spese di primo CP_1 grado, secondo il compenso professionale sopra riportato, […] quantificate in € 1.454,67 oltre spese generali ed accessori di legge tutti come per legge ovvero alla diversa somma che si riterrà di giustizia;
2) condannare l' , in persona del rappresentante CP_1
p.t., alla refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c., oltre spese vive per c.u. versato pari ad € 28,66.”
L' resiste all'impugnazione chiedendone la reiezione. CP_1
Ricostituito il contraddittorio in appello e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado all'udienza del 13.11.2025 la causa era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. Il primo motivo di gravame - che denuncia l'erroneità della decisione gravata nella parte in cui, affermando che «le richieste della parte ricorrente sono comunque state soddisfatte seppur dopo la notifica del ricorso (13.12.2023)», ha compensato per
1/3 le spese del grado – è fondato.
Il pagamento della prestazione, infatti, è avvenuto non soltanto dopo la notificazione del ricorso introduttivo della lite ma anche dopo la costituzione dello stesso ente previdenziale.
L' , infatti, si è costituito in giudizio il 17.5.2024, asserendo che il 15.5.2024 CP_1
(appena due giorni prima, quindi) la propria sede locale aveva emesso il Modello TE08
e producendo a dimostrazione di detta circostanza il diverso Modello TP/150, comunque recante la data del 15.5.2024.
L'effettivo pagamento dei ratei arretrati, poi, comunicato all'appellante il
30.10.2024, è avvenuto il successivo 20.11.2024 (cfr. produzione del in data Pt_1
10.1.2025), ossia allorché erano già state celebrate ben tre udienza di trattazione. Le ragioni indicate dal Tribunale, dunque, non legittimano la compensazione neppure parziale delle spese di lite, soprattutto ove si consideri che si Parte_1 era costituito quale erede della fu sin dal procedimento ex art. 445 bis Persona_2
c.p.c. e che in tale veste aveva temestivamente provveduto sia alla notifica all del CP_1 conseguente decreto di omologa e sia all'invio all'ente previdenziale della documentazione necessaria alla liquidazione della prestazione, senza che l abbia CP_1 mai sollevato contestazione alcuna in ordine alla ritualità di detta notifica e di detto invio o sulla completezza dei documenti necessari al pagamento.
La sentenza deve essere riformata condannando l' al pagamento della totalità CP_1 delle spese del giudizio innanzi al Tribunale.
3. È fondato anche il secondo motivo di appello, che lamenta la mancata liquidazione del compenso per la c.d. fase istruttoria, che il Tribunale ha espressamente negato affermando che non fosse stata svolta «alcuna attività istruttoria ulteriore alla produzione di documenti».
La decisione gravata, infatti, non ha considerato che lo stesso Tribunale, con ordinanza pronunciata in data 19.9.2024, aveva invitato l'originario ricorrente a prendere espressa posizione sulla ragioni allegate dall' per giustificare il non ancora CP_1 effettuato pagamento della prestazione e che a tale invito l'appellante ha ottemperato con le note (di trattazione scritta) depositate in data 3.11.2024, sostitutive dell'udienza del 7.11.2024, a sua volta antecedente all'ultima udienza di discussione celebratasi il
17.1.2025.
Tale attività processuale rientra a pieno titolo nell'elencazione di cui all'art. 4, comma 5, lett. c) DM 55/2014, concretizzandosi quanto meno nella redazione di memorie illustrative, sicché detto compenso - anche a voler prescindere dalla partecipazione, sia pur nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c., a tre udienze di trattazione – non poteva essere negato.
In applicazione dei criteri di liquidazione già indicati dalla sentenza appellata e qui non contestati, spetta all'appellante l'ulteriore somma di € 832,00, sicché le spese di primo grado debbono essere rideterminate in € 2.695,50, giacché il primo giudice aveva già determinato in € 1.863,50 l'intero compenso spettante per le fasi studio, introduttiva e di decisione, senza che tale quantificazione formi oggetto di censura ad opera dell'appellante; il tutto oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA, con distrazione, secondo quanto già stabilità dal Tribunale, con statuizione non contestata dall'impugnazione.
4. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, ferma nel resto, deve condannarsi l' alla refusione delle intere CP_1 spese di primo grado, rideterminate in € 2.695,50, anziché in € 1.863,50, oltre rimborso spese forfettaria al 15%, Iva e CPA.
Le spese del presente grado, liquidate tenendo conto del valore del devolutum, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
a) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza appellata, nel resto ferma, condanna l' a rifondere all'appellante l'intero importo delle spese di CP_1 primo grado, che liquida in € € 2.695,50, anziché in € 1.863,50, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi;
b) condanna l' a rifondere all'appellante le spese del presente grado, che CP_1 liquida in € 962,00, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, Iva e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma il 13.11.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
Sentenza redatta con la collaborazione della Magistrata Ordinaria in Tirocinio dottoressa
AR AL