TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3215/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Falzone Biagio Parte_1
Alessandro);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Falzone Biagio Controparte_1
Alessandro);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Capaci (PA) il 04/06/2014 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 881/2024 del 12/12/2024 (proc. n. 3205/2024 R.G.), passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi danno reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti;
3) Come già indicato nel ricorso per separazione, la sig.ra verserà, ed in parte ha già Pt_1 versato al sig. , la complessiva somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a totale CP_1 tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura, ivi compresa quella relativa ai costi per la ristrutturazione della casa coniugale, secondo le seguenti modalità: primo acconto pari ad €
4.000,00 alla sottoscrizione del ricorso per separazione;
secondo acconto pari ad € 3.000,00 alla data della pronuncia della separazione;
il saldo pari ad € 3.000,00 alla data di emissione della sentenza di divorzio consensuale.
4) Nessun mantenimento è previsto reciprocamente tra i coniugi, in quanto ciascuno autosufficiente” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Capaci (PA), in data 04/06/2014, da , nata Parte_1
a Palermo (PA) il 14/03/1992, e da , nato a [...] il Controparte_1
26/02/1987, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 28/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3215/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Falzone Biagio Parte_1
Alessandro);
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Falzone Biagio Controparte_1
Alessandro);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili.
Conclusioni dei ricorrenti: vedi ricorso, note di trattazione scritta per l'udienza del
28/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Capaci (PA) il 04/06/2014 alle condizioni indicate nel ricorso.
Con note scritte depositate nel termine assegnato e con le dichiarazioni sottoscritte, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insisito nel ricorso.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti: • la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con sentenza n. 881/2024 del 12/12/2024 (proc. n. 3205/2024 R.G.), passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nel ricorso le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) I coniugi danno reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo dei rispettivi passaporti;
3) Come già indicato nel ricorso per separazione, la sig.ra verserà, ed in parte ha già Pt_1 versato al sig. , la complessiva somma di € 10.000,00 (euro diecimila/00) a totale CP_1 tacitazione di ogni pretesa passata, presente e futura, ivi compresa quella relativa ai costi per la ristrutturazione della casa coniugale, secondo le seguenti modalità: primo acconto pari ad €
4.000,00 alla sottoscrizione del ricorso per separazione;
secondo acconto pari ad € 3.000,00 alla data della pronuncia della separazione;
il saldo pari ad € 3.000,00 alla data di emissione della sentenza di divorzio consensuale.
4) Nessun mantenimento è previsto reciprocamente tra i coniugi, in quanto ciascuno autosufficiente” (cfr. ricorso congiunto).
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Capaci (PA), in data 04/06/2014, da , nata Parte_1
a Palermo (PA) il 14/03/1992, e da , nato a [...] il Controparte_1
26/02/1987, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 8, parte II, serie A, dell'anno 2014, alle condizioni riportate in parte motiva. Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 28/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.