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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/05/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott.ssa Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2753/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il 25 Controparte_1 gennaio 1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Ferraboschi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate dalle parti con le note scritte rispettivamente depositate il 5 e il 6 febbraio 2025: per parte ricorrente, “voglia l'll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. affidare il figlio in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocazione presso la stessa, e con esercizio esclusivo sulle questioni di maggior interesse per il minore, relative a sanità, istruzione, residenza;
2. assegnare la casa familiare sita in Torrile (PR), Strada Provinciale 9 di Golese n. 182, di esclusiva proprietà della Sig.ra , Parte_1 alla stessa, che l'abiterà unitamente al figlio , con diritto d'uso dei mobili che la corredano;
3. Per_1 stabilire che il padre potrà vedere ed intrattenersi con il figlio minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 18,00 e la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, o comunque secondo la calendarizzazione che verrà stabilita in accordo con la madre e con il Servizio Sociale competente per territorio;
4. dichiarare tenuto il Sig. a contribuire nel Controparte_1 mantenimento del figlio mediante il versamento in favore della Sig.ra Persona_2
della somma di Euro 500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, a far tempo dalla domanda, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie da individuarsi come da Protocollo d'intesa del 20.12.2023 in forza presso il Tribunale di Parma…5. In ogni caso con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge”; per parte resistente, “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, NEL MERITO: - disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in strada Provinciale 9 di Golese nr. 182 a Torrile (PR), autorizzando il padre ad abitare nella mansarda presso l'immobile in strada Provinciale 9 di Golese nr. 182 a Torrile (PR); - per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. - pronunciare in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre, senza alcun controllo da parte del Servizio Sociale, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario: In particolare, disporre che il padre veda e si intrattenga con il figlio minore secondo il seguente calendario: martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 8.00 del giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola. Durante la permanenza del minore con il padre, nel fine settimana di sua spettanza, il pernottamento durante la settimana verrà ridotto ad uno, mantenendo i due pomeriggi del martedì e del giovedì con il padre;
fine settimana alternati tra i genitori. Nel fine settimana di spettanza del padre, questi prenderà con sé i minori dal venerdì sera alle 20,00 sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà presso la scuola frequentata dal minore;
trascorreranno in via alternata tra i genitori i giorni del 31 Dicembre, 1 Gennaio e 6 Gennaio;
5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando tra i genitori la sera della Vigilia ed il giorno del 25 Dicembre, di anno in anno;
allo stesso modo i figli. 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori, in base ai rispettivi impegni lavorativi, entro il 31 maggio di ogni anno (il genitore sarà tenuto a comunicare all'altro il luogo della vacanza, oltre che il nome ed il recapito telefonico della struttura recettizia); I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore. - porre a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
tale somma verrà corrisposta con bonifico bancario entro il 15 di ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato e sarà annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
- inoltre attribuire al resistente il diritto di percepire il 50% dell'assegno unico per i figli. - il resistente contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così individuate…- disporre il divieto di espatrio per il minore da parte della sig.ra Parte_1
- Spese e competenze rifuse, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA “.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 25 luglio 2023 esponeva di avere intrattenuto, a Parte_1 far tempo dall'anno 2013, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con
[...]
e che dalla loro unione è nato (il 9 ottobre 2017) il figlio . Controparte_1 Per_1
Precisava che il nucleo familiare aveva vissuto dapprima in un immobile condotto in locazione e, infine, in un appartamento da lei stesso acquistato in località Torrile (PR).
Allegava ancora che, a causa dei comportamenti disinteressati e contrari ai doveri familiari tenuti dal compagno, il rapporto sentimentale era cessato, sebbene tutti i componenti della famiglia condividessero ancora la casa comune. In ragione di tali premesse, la stessa ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo” e la collocazione presso sé medesima del figlio , limitarsi gli incontri paterni Per_1 secondo un calendario da stabilirsi con la propria volontà e la supervisione dei Servizi Sociali, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa familiare e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne Controparte_1 mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 500,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
La stessa ricorrente presentava la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. con la quale rappresentava, in particolare, di avere dovuto lasciare, unitamente al figlio, la casa di Torrile imputandone la causa alle condotte moleste e denigratorie del convenuto.
Depositando comparsa il 17 novembre 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
, resistendo ed opponendosi alle domande avversarie, fornendo una diversa ricostruzione
[...] delle vicende familiari e attribuendo, a propria volta, le ragioni della crisi di convivenza ai contegni incongrui di , adusa a comportamenti irrispettosi e di incuria Parte_1 dell'ambiente domestico.
Depositata da parte ricorrente la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 28 novembre 2023 le parti rilasciavano dichiarazioni personali.
Con ordinanza depositata il seguente 29 novembre 2023 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con particolare riguardo all'affidamento, alla collocazione preferenziale (materna) e alle visite paterne del minore, al suo mantenimento e all'attribuzione del godimento della casa familiare.
Il processo era anzitutto istruito nelle forme di accertamenti tecnici latamente psicodiagnostici mediante CTU.
All'esito delle risultanze peritali era emessa (il 24 luglio 2024) ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. con la quale era disposto l'affidamento esclusivo alla madre di , erano Persona_2 disciplinate le sue frequentazioni con il padre ed era conferito un incarico di monitoraggio e sostegno da parte dei competenti Servizi Sociali.
Depositata relazione di aggiornamento da parte degli stessi Servizi e senza ulteriori incombenti istruttori, le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe e depositavano in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ritiene il Collegio che, in punto di affidamento e di collocazione preferenziale del figlio minorenne delle parti, gli esiti istruttori abbiano confermato la fondatezza dei provvedimenti temporanei e urgenti modificati, a seguito di CTU, con la suddetta ordinanza depositata il 24 luglio 2024 le cui argomentazioni vanno qui richiamate, salva la necessità di aggiornarle alla luce degli elementi successivamente emersi.
Con riguardo ai suddetti temi, invero, si era argomentato osservando che “con la genetica ordinanza del 28/29 novembre 2023 è stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minorenne (nato il [...]), non essendovi Persona_2 ancora all'epoca dati certi sulle rispettive capacità genitoriali, ne è stata disposta la collocazione privilegiata presso la madre , in quanto rispondente alla incontroversa Parte_1 realtà consolidata…Portati a termine gli accertamenti latamente psicodiagnostici mediante CTU, sono emerse risultanze che impongono una modifica dei primi provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.23 c.p.c.
La relazione depositata il 18 aprile 2024 al termine di indagini alquanto complete e condotte con metodo inappuntabile anche presso soggetti esterni al nucleo familiare (sorella e cognato della ricorrente, pediatra del minore, personale scolastico), così come integrata in termini quanto mai condivisibili nell'ultima relazione del 10 giugno 2024 a seguito delle osservazioni critiche (dal contenuto atecnico) mosse dalla difesa del convenuto, attesta anzitutto, secondo valutazioni lineari e dotate di rigore scientifico, un soddisfacente stato di benessere psico-fisico del piccolo
. Per_1
Ciò ha rappresentato il frutto della cura e dell'accudimento protettivo che ha saputo garantirgli la madre anche grazie all'apporto della sorella e del compagno della sorella.
ha senz'altro rappresentato la principale figura di riferimento nel suo Parte_1 percorso di crescita, tra l'altro occupandosi degli incombenti correlati all'istruzione scolastica e alle cure sanitarie, mostrando adeguate capacità genitoriali, declinate nelle funzioni di cura e protezione, nella funzione empatica e affettiva, in quelle organizzativa e riflessiva, nonché evidenziando un sostegno all'accesso del figlio alla persona del padre.
ha invece palesato criticità comportamentali, un ridotto senso di Controparte_1 autoresponsabilità e talune lacune nelle capacità genitoriali, tra l'altro non essendosi mostrato in grado di gestire positivamente il conflitto con la madre, né di accreditarne il ruolo e i meriti.
Pur interessato al rapporto con il figlio e presente nella vita di quest'ultimo, egli ha palesato fatica nel rispetto delle regole e nel riconoscere i propri errori, anteponendo i propri bisogni a quelli degli altri.
Non può pertanto non convenirsi con la conclusione del CTU secondo cui il regime di affidamento maggiormente conforme agli interessi di è senz'altro quello di tipo esclusivo in favore della Per_1 madre.
Trattasi, del resto, di soluzione che in nessun modo vuole estromettere né marginare la figura paterna, ma soltanto tutelare al meglio le ragioni del minore.
Va rimarcato, del resto, che il suddetto affidamento esclusivo alla madre comporta che quest'ultima potrà esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie)…”.
La relazione dei Servizi Sociali del Comune di Torrile datata 31 gennaio 2025 ha dato conferma della puntuale collaborazione prestata da , l'accesso alla figura paterna Parte_1 garantito al figlio e il continuo accudimento dello stesso minore praticato con l'ausilio di sorella e cognato.
Senz'altro meno puntuale e affidabile si è invece dimostrato il Controparte_1 quale, tuttavia, ha conservato e coltivato rapporti continui con ed è avvinto a lui da un forte Per_1 legame affettivo.
Egli, oltre ad essere mosso da marcata ostilità nei confronti della ricorrente per questioni irrisolte del loro rapporto affettivo e anche patrimoniale (sotto tale profilo, invero, incide la vicenda legata agli esborsi sostenuti per l'acquisto della casa familiare), ha evidenziato agiti rivendicativi, non ha prestato la dovuta attenzione agli orari degli incontri e ha mostrato necessità di supporto negli aspetti burocratico-amministrativi. Si ritiene pertanto che, alla luce del quadro così complessivamente compendiato, attestante una perdurante cura della ricorrente nella crescita del figlio al pari di una presenza paterna connotata da inaffidabilità e da aspetti d'incongruità, debba inevitabilmente disporsi l'affidamento esclusivo di a , nel senso che quest'ultima eserciterà Persona_2 Parte_1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per il figlio).
Non v'è dubbio, ancora, che il minore debba mantenere residenza e collocazione preferenziale presso la madre.
Non può, tuttavia, essere accolta la domanda di quest'ultima intesa all'assegnazione, ex art. 337 sexies c.c., della casa sita in Torrile, strada Provinciale 9 di Golese n. 182, essendo comprovato che, da ben oltre un anno ad oggi, essa non rappresenta più la casa familiare, ossia l'habitat domestico di crescita del figlio minorenne delle parti il quale, infatti, sta vivendo stabilmente e continuativamente presso la casa degli zii materni.
Nondimeno, le sorti dell'immobile seguiranno le ordinarie regole in tema di diritti reali.
Con riguardo ai tempi di permanenza di presso il padre, si era da ultimo stabilito, in Per_1 conformità con le indicazioni del CTU, che le frequentazioni avessero luogo nelle giornate del mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 18,30, e della domenica, dalle ore 11,00 alle ore 18,00.
Grazie all'intervento proficuo dei Servizi Sociali, invero, le parti sono state in grado di raggiungere plurimi accordi in relazione alle scelte riguardanti;
in tale ambito, hanno saputo modulare Per_1 concordemente i tempi di visita paterni (sempre concentrati nelle giornate coincidenti con il mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30, e con la domenica, dalle ore 10,30 alle ore 17,30) e, per i giorni senza incontri tra gli interessati, hanno condiviso l'orario delle telefonate quotidiane tra padre e figlio individuando la fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 20,30.
E tali determinazioni non possono non essere recepite anche in questa sede procedimentale.
Tenuto conto dei risultati raggiunti proprio grazie all'intervento dei Servizi Sociali, va confermato l'incarico loro conferito avente ad oggetto il monitoraggio e il sostegno del nucleo familiare, con gli specifici compiti, ora, di praticare una attenta vigilanza sulle frequentazioni tra padre e figlio minorenne, di verificare la congruità dei luoghi ove possano avere esecuzione tali frequentazioni (ai fini d'interesse, dovendosi rimarcare la perdurante inadeguatezza abitativa di
[...]
), di eventualmente derogare in parte al suddetto calendario di visite e di Controparte_1 facilitare l'adozione condivisa delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio minorenne.
Con riguardo, poi, al mantenimento ordinario del minore e alla distribuzione dei relativi obblighi monetari a carico dei genitori, si era posto, in via temporanea, a carico del convenuto il solo obbligo di sostenere nella misura del 40% le spese straordinarie.
Nell'incompletezza dei dati suscettibili di ponderazione ex art. 337 ter comma 4 c.c., invero, si era comunque argomentato nei seguenti termini con particolare riguardo alle risorse economiche delle parti: quanto alla ricorrente, dalle “sue stesse allegazioni e dai riscontri documentali offerti si desume tuttavia che ella presta attività lavorativa subordinata (alle dipendenze di Pack Service s.r.l. dal 20 gennaio 2014) con una retribuzione netta minima mensile pari a circa Euro 1.200,00, beneficia integralmente dell'assegno unico universale per i figli per importi mensili pari ad Euro 189,20, è titolare della casa di abitazione e di due autovetture ed è esposta alla restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa (nella misura di circa Euro 250,00 mensili) e di un altro finanziamento (per importi medi mensili pari ad Euro 220,30).
Il resistente, che ha percepito redditi da lavoro netti per circa Euro 12.000,00 nell'anno 2022, è attualmente disoccupato e non percepisce provvidenze dal 20 gennaio 2023.
Dalle sue stesse allegazioni, risulta eventualmente impiegato al lavoro mediante contratti occasionali e a tempo determinato e l'estratto dei movimenti relativi alla carta poste pay intestata alla ricorrente, ma in suo pacifico uso, attesta versamenti per soli Euro 650,00 complessivi per i primi sei mesi dell'anno 2023.
Egli, ancora, non risulta titolare di immobili, né di beni mobili registrati”.
Si erano poi considerate le esigenze di vita del minore (all'epoca, di Persona_2 anni 6, iscritto alla scuola primaria e non frequentante corsi pomeridiani), della sua collocazione in via sostanzialmente esclusiva presso la madre, dell'attribuzione a quest'ultima della casa familiare e dei costi abitativi che, di conseguenza, avrebbe dovuto Controparte_1 presuntivamente sostenere.
Le sopravvenienze documentate nello sviluppo del procedimento hanno attestato, quanto alla ricorrente, la percezione di retribuzioni lavorative per Euro 17.293,77 (Euro 1.441,65 al mese per dodici mensilità) nel corso dell'anno d'imposta 2023.
Per altro verso, nessuna delle parti ha allegato l'esposizione a costi abitativi.
Tenuto conto dei superiori elementi e delle compendiate sopravvenienze, si ritiene allora congruo che, ferme le determinazioni già assunte con i provvedimenti temporanei e urgenti, con decorrenza dalla presente sentenza sia obbligato a contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro Per_1
150,00 (sostanzialmente assestato sul “minimo vitale”), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
E ciò, a ben vedere, anche sul presupposto che dovrà essere sempre , Parte_1 affidataria del minore, a percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, e i profili di soccombenza reciproca rappresentano congrui motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
Vanno poste infine, definitivamente, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per la CTU già liquidate come da separato decreto emesso il 24 luglio 2024 (trattandosi di incombente istruttorio disposto nel comune interesse del figlio minorenne).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) affida il minorenne , nato il [...], alla madre Persona_2 [...]
, nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale);
2) dispone che il suddetto minorenne abbia residenza e collocazione privilegiata presso la madre;
3) rigetta la domanda di parte ricorrente intesa all'assegnazione, ex art. 337 sexies c.c., della casa sita in Torrile, strada Provinciale 9 di Golese n. 182, le cui sorti seguiranno le ordinarie regole in tema di diritti reali;
4) dispone che, in ragione degli accordi raggiunti dalle parti, possa Controparte_1 permanere con il figlio nelle giornate del mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30, e della domenica, dalle ore 10,30 alle ore 17,30;
5) con riferimento agli altri giorni, dispone, in conformità degli accordi delle stesse parti, che padre e figlio possano avere telefonate nella fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 20,30;
6) incarica i competenti Servizi Sociali (Comune di Torrile) di svolgere una generale attività di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare con lo specifico compito di:
- praticare una attenta vigilanza sulle frequentazioni tra padre e figlio minorenne;
- verificare la congruità dei luoghi ove possano avere esecuzione tali frequentazioni;
- eventualmente derogare in parte al suddetto calendario di visite;
- facilitare l'adozione condivisa delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio;
7) prescrive alle parti di attenersi alle indicazioni che verranno impartite loro dai Servizi Sociali;
8) fermi restando i provvedimenti provvisori assunti nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento a , Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 150,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
9) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da
[...]
; Parte_1
10) compensa tra le parti le spese processuali;
11) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per le CTU, già liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (Comune di Torrile). Così deciso in Parma il 7 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
TRIBUNALE DI PARMA
SEZIONE I CIVILE
Il Collegio, composto dai Magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott. ssa Angela Casalini Giudice dott.ssa Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento civile di primo grado iscritto al n. 2753/2023 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Cortesi Venturini del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore ricorrente e
, nato a [...] il 25 Controparte_1 gennaio 1976, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Ferraboschi del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale - causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni come precisate dalle parti con le note scritte rispettivamente depositate il 5 e il 6 febbraio 2025: per parte ricorrente, “voglia l'll.mo Tribunale adito, contrariis rejectis:
1. affidare il figlio in via esclusiva alla Persona_1 madre, con collocazione presso la stessa, e con esercizio esclusivo sulle questioni di maggior interesse per il minore, relative a sanità, istruzione, residenza;
2. assegnare la casa familiare sita in Torrile (PR), Strada Provinciale 9 di Golese n. 182, di esclusiva proprietà della Sig.ra , Parte_1 alla stessa, che l'abiterà unitamente al figlio , con diritto d'uso dei mobili che la corredano;
3. Per_1 stabilire che il padre potrà vedere ed intrattenersi con il figlio minore il mercoledì pomeriggio dall'uscita di scuola sino alle ore 18,00 e la domenica, dalle ore 10,00 alle ore 18,00, o comunque secondo la calendarizzazione che verrà stabilita in accordo con la madre e con il Servizio Sociale competente per territorio;
4. dichiarare tenuto il Sig. a contribuire nel Controparte_1 mantenimento del figlio mediante il versamento in favore della Sig.ra Persona_2
della somma di Euro 500,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni Parte_1 mese, a far tempo dalla domanda, e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie da individuarsi come da Protocollo d'intesa del 20.12.2023 in forza presso il Tribunale di Parma…5. In ogni caso con vittoria di spese legali, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA come per legge”; per parte resistente, “voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, previe le declaratorie del caso e di legge, NEL MERITO: - disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre nell'abitazione sita in strada Provinciale 9 di Golese nr. 182 a Torrile (PR), autorizzando il padre ad abitare nella mansarda presso l'immobile in strada Provinciale 9 di Golese nr. 182 a Torrile (PR); - per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. - pronunciare in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore ed il padre, senza alcun controllo da parte del Servizio Sociale, ovvero assumere ogni altro provvedimento ritenuto necessario: In particolare, disporre che il padre veda e si intrattenga con il figlio minore secondo il seguente calendario: martedì dall'uscita da scuola fino alle ore 8.00 del giovedì mattina, quando lo accompagnerà a scuola. Durante la permanenza del minore con il padre, nel fine settimana di sua spettanza, il pernottamento durante la settimana verrà ridotto ad uno, mantenendo i due pomeriggi del martedì e del giovedì con il padre;
fine settimana alternati tra i genitori. Nel fine settimana di spettanza del padre, questi prenderà con sé i minori dal venerdì sera alle 20,00 sino al lunedì mattina, quando li riaccompagnerà presso la scuola frequentata dal minore;
trascorreranno in via alternata tra i genitori i giorni del 31 Dicembre, 1 Gennaio e 6 Gennaio;
5 giorni durante le vacanze natalizie, alternando tra i genitori la sera della Vigilia ed il giorno del 25 Dicembre, di anno in anno;
allo stesso modo i figli. 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno tra i genitori il giorno di Pasqua e il lunedì dell'Angelo; 20 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive, da concordarsi tra i genitori, in base ai rispettivi impegni lavorativi, entro il 31 maggio di ogni anno (il genitore sarà tenuto a comunicare all'altro il luogo della vacanza, oltre che il nome ed il recapito telefonico della struttura recettizia); I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il minore. - porre a carico del ricorrente un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio;
tale somma verrà corrisposta con bonifico bancario entro il 15 di ogni mese sul conto corrente alla stessa intestato e sarà annualmente soggetta a rivalutazione secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
- inoltre attribuire al resistente il diritto di percepire il 50% dell'assegno unico per i figli. - il resistente contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie così individuate…- disporre il divieto di espatrio per il minore da parte della sig.ra Parte_1
- Spese e competenze rifuse, oltre rimborso 15% spese generali, IVA e CPA “.
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso presentato il 25 luglio 2023 esponeva di avere intrattenuto, a Parte_1 far tempo dall'anno 2013, una relazione sentimentale, anche di convivenza, con
[...]
e che dalla loro unione è nato (il 9 ottobre 2017) il figlio . Controparte_1 Per_1
Precisava che il nucleo familiare aveva vissuto dapprima in un immobile condotto in locazione e, infine, in un appartamento da lei stesso acquistato in località Torrile (PR).
Allegava ancora che, a causa dei comportamenti disinteressati e contrari ai doveri familiari tenuti dal compagno, il rapporto sentimentale era cessato, sebbene tutti i componenti della famiglia condividessero ancora la casa comune. In ragione di tali premesse, la stessa ricorrente chiedeva disporsi l'affidamento c.d. “super esclusivo” e la collocazione presso sé medesima del figlio , limitarsi gli incontri paterni Per_1 secondo un calendario da stabilirsi con la propria volontà e la supervisione dei Servizi Sociali, attribuirsi a proprio vantaggio il godimento della casa familiare e porsi a carico dello stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minorenne Controparte_1 mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro 500,00, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie.
La stessa ricorrente presentava la prima memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c. con la quale rappresentava, in particolare, di avere dovuto lasciare, unitamente al figlio, la casa di Torrile imputandone la causa alle condotte moleste e denigratorie del convenuto.
Depositando comparsa il 17 novembre 2023 si costituiva in giudizio Controparte_1
, resistendo ed opponendosi alle domande avversarie, fornendo una diversa ricostruzione
[...] delle vicende familiari e attribuendo, a propria volta, le ragioni della crisi di convivenza ai contegni incongrui di , adusa a comportamenti irrispettosi e di incuria Parte_1 dell'ambiente domestico.
Depositata da parte ricorrente la seconda memoria ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione celebrata il 28 novembre 2023 le parti rilasciavano dichiarazioni personali.
Con ordinanza depositata il seguente 29 novembre 2023 erano adottati provvedimenti temporanei e urgenti con particolare riguardo all'affidamento, alla collocazione preferenziale (materna) e alle visite paterne del minore, al suo mantenimento e all'attribuzione del godimento della casa familiare.
Il processo era anzitutto istruito nelle forme di accertamenti tecnici latamente psicodiagnostici mediante CTU.
All'esito delle risultanze peritali era emessa (il 24 luglio 2024) ordinanza ex art. 473 bis.23 c.p.c. con la quale era disposto l'affidamento esclusivo alla madre di , erano Persona_2 disciplinate le sue frequentazioni con il padre ed era conferito un incarico di monitoraggio e sostegno da parte dei competenti Servizi Sociali.
Depositata relazione di aggiornamento da parte degli stessi Servizi e senza ulteriori incombenti istruttori, le parti precisavano le rispettive conclusioni nei termini di cui in epigrafe e depositavano in seguito comparse conclusionali e memorie di replica.
All'udienza del 18 marzo 2025 la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
*****
Ritiene il Collegio che, in punto di affidamento e di collocazione preferenziale del figlio minorenne delle parti, gli esiti istruttori abbiano confermato la fondatezza dei provvedimenti temporanei e urgenti modificati, a seguito di CTU, con la suddetta ordinanza depositata il 24 luglio 2024 le cui argomentazioni vanno qui richiamate, salva la necessità di aggiornarle alla luce degli elementi successivamente emersi.
Con riguardo ai suddetti temi, invero, si era argomentato osservando che “con la genetica ordinanza del 28/29 novembre 2023 è stato disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minorenne (nato il [...]), non essendovi Persona_2 ancora all'epoca dati certi sulle rispettive capacità genitoriali, ne è stata disposta la collocazione privilegiata presso la madre , in quanto rispondente alla incontroversa Parte_1 realtà consolidata…Portati a termine gli accertamenti latamente psicodiagnostici mediante CTU, sono emerse risultanze che impongono una modifica dei primi provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473 bis.23 c.p.c.
La relazione depositata il 18 aprile 2024 al termine di indagini alquanto complete e condotte con metodo inappuntabile anche presso soggetti esterni al nucleo familiare (sorella e cognato della ricorrente, pediatra del minore, personale scolastico), così come integrata in termini quanto mai condivisibili nell'ultima relazione del 10 giugno 2024 a seguito delle osservazioni critiche (dal contenuto atecnico) mosse dalla difesa del convenuto, attesta anzitutto, secondo valutazioni lineari e dotate di rigore scientifico, un soddisfacente stato di benessere psico-fisico del piccolo
. Per_1
Ciò ha rappresentato il frutto della cura e dell'accudimento protettivo che ha saputo garantirgli la madre anche grazie all'apporto della sorella e del compagno della sorella.
ha senz'altro rappresentato la principale figura di riferimento nel suo Parte_1 percorso di crescita, tra l'altro occupandosi degli incombenti correlati all'istruzione scolastica e alle cure sanitarie, mostrando adeguate capacità genitoriali, declinate nelle funzioni di cura e protezione, nella funzione empatica e affettiva, in quelle organizzativa e riflessiva, nonché evidenziando un sostegno all'accesso del figlio alla persona del padre.
ha invece palesato criticità comportamentali, un ridotto senso di Controparte_1 autoresponsabilità e talune lacune nelle capacità genitoriali, tra l'altro non essendosi mostrato in grado di gestire positivamente il conflitto con la madre, né di accreditarne il ruolo e i meriti.
Pur interessato al rapporto con il figlio e presente nella vita di quest'ultimo, egli ha palesato fatica nel rispetto delle regole e nel riconoscere i propri errori, anteponendo i propri bisogni a quelli degli altri.
Non può pertanto non convenirsi con la conclusione del CTU secondo cui il regime di affidamento maggiormente conforme agli interessi di è senz'altro quello di tipo esclusivo in favore della Per_1 madre.
Trattasi, del resto, di soluzione che in nessun modo vuole estromettere né marginare la figura paterna, ma soltanto tutelare al meglio le ragioni del minore.
Va rimarcato, del resto, che il suddetto affidamento esclusivo alla madre comporta che quest'ultima potrà esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione (così comunque comprese le richieste di rilascio di documenti, le iscrizioni e le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie)…”.
La relazione dei Servizi Sociali del Comune di Torrile datata 31 gennaio 2025 ha dato conferma della puntuale collaborazione prestata da , l'accesso alla figura paterna Parte_1 garantito al figlio e il continuo accudimento dello stesso minore praticato con l'ausilio di sorella e cognato.
Senz'altro meno puntuale e affidabile si è invece dimostrato il Controparte_1 quale, tuttavia, ha conservato e coltivato rapporti continui con ed è avvinto a lui da un forte Per_1 legame affettivo.
Egli, oltre ad essere mosso da marcata ostilità nei confronti della ricorrente per questioni irrisolte del loro rapporto affettivo e anche patrimoniale (sotto tale profilo, invero, incide la vicenda legata agli esborsi sostenuti per l'acquisto della casa familiare), ha evidenziato agiti rivendicativi, non ha prestato la dovuta attenzione agli orari degli incontri e ha mostrato necessità di supporto negli aspetti burocratico-amministrativi. Si ritiene pertanto che, alla luce del quadro così complessivamente compendiato, attestante una perdurante cura della ricorrente nella crescita del figlio al pari di una presenza paterna connotata da inaffidabilità e da aspetti d'incongruità, debba inevitabilmente disporsi l'affidamento esclusivo di a , nel senso che quest'ultima eserciterà Persona_2 Parte_1 in via esclusiva la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per il figlio).
Non v'è dubbio, ancora, che il minore debba mantenere residenza e collocazione preferenziale presso la madre.
Non può, tuttavia, essere accolta la domanda di quest'ultima intesa all'assegnazione, ex art. 337 sexies c.c., della casa sita in Torrile, strada Provinciale 9 di Golese n. 182, essendo comprovato che, da ben oltre un anno ad oggi, essa non rappresenta più la casa familiare, ossia l'habitat domestico di crescita del figlio minorenne delle parti il quale, infatti, sta vivendo stabilmente e continuativamente presso la casa degli zii materni.
Nondimeno, le sorti dell'immobile seguiranno le ordinarie regole in tema di diritti reali.
Con riguardo ai tempi di permanenza di presso il padre, si era da ultimo stabilito, in Per_1 conformità con le indicazioni del CTU, che le frequentazioni avessero luogo nelle giornate del mercoledì, dalle ore 17,00 alle ore 18,30, e della domenica, dalle ore 11,00 alle ore 18,00.
Grazie all'intervento proficuo dei Servizi Sociali, invero, le parti sono state in grado di raggiungere plurimi accordi in relazione alle scelte riguardanti;
in tale ambito, hanno saputo modulare Per_1 concordemente i tempi di visita paterni (sempre concentrati nelle giornate coincidenti con il mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30, e con la domenica, dalle ore 10,30 alle ore 17,30) e, per i giorni senza incontri tra gli interessati, hanno condiviso l'orario delle telefonate quotidiane tra padre e figlio individuando la fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 20,30.
E tali determinazioni non possono non essere recepite anche in questa sede procedimentale.
Tenuto conto dei risultati raggiunti proprio grazie all'intervento dei Servizi Sociali, va confermato l'incarico loro conferito avente ad oggetto il monitoraggio e il sostegno del nucleo familiare, con gli specifici compiti, ora, di praticare una attenta vigilanza sulle frequentazioni tra padre e figlio minorenne, di verificare la congruità dei luoghi ove possano avere esecuzione tali frequentazioni (ai fini d'interesse, dovendosi rimarcare la perdurante inadeguatezza abitativa di
[...]
), di eventualmente derogare in parte al suddetto calendario di visite e di Controparte_1 facilitare l'adozione condivisa delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio minorenne.
Con riguardo, poi, al mantenimento ordinario del minore e alla distribuzione dei relativi obblighi monetari a carico dei genitori, si era posto, in via temporanea, a carico del convenuto il solo obbligo di sostenere nella misura del 40% le spese straordinarie.
Nell'incompletezza dei dati suscettibili di ponderazione ex art. 337 ter comma 4 c.c., invero, si era comunque argomentato nei seguenti termini con particolare riguardo alle risorse economiche delle parti: quanto alla ricorrente, dalle “sue stesse allegazioni e dai riscontri documentali offerti si desume tuttavia che ella presta attività lavorativa subordinata (alle dipendenze di Pack Service s.r.l. dal 20 gennaio 2014) con una retribuzione netta minima mensile pari a circa Euro 1.200,00, beneficia integralmente dell'assegno unico universale per i figli per importi mensili pari ad Euro 189,20, è titolare della casa di abitazione e di due autovetture ed è esposta alla restituzione del mutuo contratto per l'acquisto della casa (nella misura di circa Euro 250,00 mensili) e di un altro finanziamento (per importi medi mensili pari ad Euro 220,30).
Il resistente, che ha percepito redditi da lavoro netti per circa Euro 12.000,00 nell'anno 2022, è attualmente disoccupato e non percepisce provvidenze dal 20 gennaio 2023.
Dalle sue stesse allegazioni, risulta eventualmente impiegato al lavoro mediante contratti occasionali e a tempo determinato e l'estratto dei movimenti relativi alla carta poste pay intestata alla ricorrente, ma in suo pacifico uso, attesta versamenti per soli Euro 650,00 complessivi per i primi sei mesi dell'anno 2023.
Egli, ancora, non risulta titolare di immobili, né di beni mobili registrati”.
Si erano poi considerate le esigenze di vita del minore (all'epoca, di Persona_2 anni 6, iscritto alla scuola primaria e non frequentante corsi pomeridiani), della sua collocazione in via sostanzialmente esclusiva presso la madre, dell'attribuzione a quest'ultima della casa familiare e dei costi abitativi che, di conseguenza, avrebbe dovuto Controparte_1 presuntivamente sostenere.
Le sopravvenienze documentate nello sviluppo del procedimento hanno attestato, quanto alla ricorrente, la percezione di retribuzioni lavorative per Euro 17.293,77 (Euro 1.441,65 al mese per dodici mensilità) nel corso dell'anno d'imposta 2023.
Per altro verso, nessuna delle parti ha allegato l'esposizione a costi abitativi.
Tenuto conto dei superiori elementi e delle compendiate sopravvenienze, si ritiene allora congruo che, ferme le determinazioni già assunte con i provvedimenti temporanei e urgenti, con decorrenza dalla presente sentenza sia obbligato a contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio mediante la corresponsione dell'importo mensile pari ad Euro Per_1
150,00 (sostanzialmente assestato sul “minimo vitale”), oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie nei termini di cui alla seguente parte dispositiva.
E ciò, a ben vedere, anche sul presupposto che dovrà essere sempre , Parte_1 affidataria del minore, a percepire integralmente l'assegno unico universale per i figli.
La particolarità della fattispecie, connotata dalla disamina di diritti indisponibili, e i profili di soccombenza reciproca rappresentano congrui motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
Vanno poste infine, definitivamente, a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per la CTU già liquidate come da separato decreto emesso il 24 luglio 2024 (trattandosi di incombente istruttorio disposto nel comune interesse del figlio minorenne).
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.22 c.p.c., 337 bis e ss. c.c., definitivamente decidendo:
1) affida il minorenne , nato il [...], alla madre Persona_2 [...]
, nel senso che quest'ultima eserciterà in via esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, così comprese le richieste di rilascio di documenti, anche d'identità validi per l'espatrio, le autorizzazioni scolastiche e la sottoposizione a visite mediche ordinarie (essendo invece rimesse al necessario accordo dei genitori le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale);
2) dispone che il suddetto minorenne abbia residenza e collocazione privilegiata presso la madre;
3) rigetta la domanda di parte ricorrente intesa all'assegnazione, ex art. 337 sexies c.c., della casa sita in Torrile, strada Provinciale 9 di Golese n. 182, le cui sorti seguiranno le ordinarie regole in tema di diritti reali;
4) dispone che, in ragione degli accordi raggiunti dalle parti, possa Controparte_1 permanere con il figlio nelle giornate del mercoledì, dalle ore 16,00 alle ore 18,30, e della domenica, dalle ore 10,30 alle ore 17,30;
5) con riferimento agli altri giorni, dispone, in conformità degli accordi delle stesse parti, che padre e figlio possano avere telefonate nella fascia oraria compresa tra le 20,00 e le 20,30;
6) incarica i competenti Servizi Sociali (Comune di Torrile) di svolgere una generale attività di monitoraggio e di sostegno del nucleo familiare con lo specifico compito di:
- praticare una attenta vigilanza sulle frequentazioni tra padre e figlio minorenne;
- verificare la congruità dei luoghi ove possano avere esecuzione tali frequentazioni;
- eventualmente derogare in parte al suddetto calendario di visite;
- facilitare l'adozione condivisa delle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del figlio;
7) prescrive alle parti di attenersi alle indicazioni che verranno impartite loro dai Servizi Sociali;
8) fermi restando i provvedimenti provvisori assunti nel corso del procedimento, a decorrere dalla presente sentenza pone a carico del padre l'obbligo di contribuire Controparte_1 al mantenimento del figlio minorenne mediante il versamento a , Per_1 Parte_1 entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di Euro 150,00, soggetta a rivalutazione annuale secondo indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, con le seguenti precisazioni:
a) spese straordinarie da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purchè di costo unitario non superiore ad € 150,00; le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare;
b) spese straordinarie da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare: specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia). cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare: tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
corsi privati di lingua straniera;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare: corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università); spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
- In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa;
- Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
- La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa;
- Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore. Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del figlio;
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero dei figli che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso;
- DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati ai figli e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta;
La deduzione per i figli a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento;
9) dispone che l'assegno unico universale per i figli venga integralmente percepito da
[...]
; Parte_1
10) compensa tra le parti le spese processuali;
11) pone definitivamente a carico di entrambe le parti, in solido tra loro e con regresso interno in uguale misura, le spese per le CTU, già liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai competenti Servizi Sociali (Comune di Torrile). Così deciso in Parma il 7 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto