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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 23/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 120 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 domiciliato elettivamente in Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv.ti Marino
Sarritzu e Massimiliano Picci che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti. RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -APPELLATO
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv.to Luca Grasso in forza di procura in atti. RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE affinchè la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande di primo grado e per l'effetto riformare integralmente la sentenza gravata, con il favore delle spese del doppio grado di merito e compensazione di quelle di legittimità. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, anche solo parziale, dell'appello, voglia la Corte contenere le somme eventualmente a liquidarsi nei limiti di legge e di contratto, riducendo drasticamente, anche in via equitativa, quelle liquidate in sentenza, previo deposito di conteggi di parte o previa CTU, con il favore delle spese del doppio grado di merito e compensazione di quelle di legittimità, ovvero in subordine, con la compensazione integrale delle stesse. Voglia in ogni caso la Corte condannare l'appellato alla restituzione, anche parziale, degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado con gli accessori di legge. In via istruttoria, nell'opporsi alle istanze avverse perché palesemente inammissibili ed irrilevanti, l'appellante senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi, se del caso, prova testimoniale, sulle circostanze di fatto indicate al punto n. 3 della comparsa di primo grado che, depurate degli incisi valutativi e/o irrilevanti, devono
1 intendersi qui integralmente trascritte, per capitoli separati e specifici, preposta la locuzione di rito “vero che”, con i testi indicati in primo grado, sigg. Testimone_1
, , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5 Testimone_6
Testimone_7
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO 1) Rigettare perché del tutto infondato in fatto e diritto l'atto di appello proposto dalla nei confronti della sentenza n° 1335/2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Cagliari, sez Lavoro, Giudice Dott. G. Murru, in data 13.10.20162)
Confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) In tutti i casi vinte le spese ed i compensi professionali del doppio grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, oltre il rimborso delle spese vive sostenute per il giudizio di
Cassazione, del contributo unificato marche e diritti per il giudizio di cassazione e per la riassunzione nanti codesta Corte di Appello, oltre 15 % rimborso spese gen., iva e cap come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver integralmente anticipato. Ci si oppone ai mezzi istruttori dedotti da controparte, ed in via istruttoria, ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel ricorso introduttivi di primo grado: 1) Interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11), 23) della narrativa dell'atto sovraesposto, che qui si intendono integralmente trascritte, nonché sulle seguenti circostanze, che devono ritenersi precedute dalla locuzione “vero che”: a) Il Sig. durante l'intercorso rapporto di lavoro a favore della Parte_1 [...]
è stato adibito al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti CP_1 urbani;
b) Il Sig. è stato adibito, durante l'intercorso rapporto di Parte_1 lavoro a favore della 1) al servizio di raccolta dei sacchi dalla Controparte_1 strada e la loro immissione nella bocca del compattatore;
2) allo svuotamento dei cassonetti, a spazzare e raccogliere i rifiuti, nonché alla raccolta dei beni ingombranti a domicilio (ritiro ferro a domicilio). c) La ha messo a CP_1 disposizione del Sig. , per lo svolgimento dell'attività lavorativa a Parte_1 proprio favore, solo gli indumenti e/o vestiario indicati nel punto nove) della superiore narrativa e rappresentati dalle fotografie allegate quale doc. sub 7); d)
Durante tutto il rapporto di lavoro con la convenuta il lavaggio giornaliero e la manutenzione del vestiario fornito dalla al Sig. sono CP_1 Parte_1 stati effettuati da quest'ultimo; e) Il Sig. al termine di ciascuna Parte_1 giornata lavorativa, ha provveduto al lavaggio a mano degli indumenti forniti dalla convenuta ed utilizzati durante la prestazione lavorativa;
f) Per il lavaggio e la manutenzione degli indumenti da lavoro forniti dall'azienda il ricorrente impiegava mediamente circa 30/40 minuti al giorno;
2) Prova per testi sulle circostanze di fatto, con esclusione di quanto può riguardare giudizi e valutazioni, dei medesimi capi del dedotto interrogatorio formale, indicando quali testimoni i Sigg.ri
[...]
, , e res. in EI. 3) ordinare Tes_8 Testimone_9 Tes_10 Tes_11 alla convenuta la produzione in giudizio del piano valutazione rischi per il periodo oggetto del presente giudizio;
4) disporre C.T.U. al fine di accertare e determinare:
il valore della prestazione effettuata dal Sig. per l'attività di Parte_1 lavaggio e manutenzione degli indumenti, ivi comprese le spese vive sostenute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza n. 1335/2015 il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda dell'attuale appellato in riassunzione condannando la società al risarcimento del danno per l'inadempimento al Controparte_1 pagamento degli oneri di lavaggio degli indumenti di lavoro con rivalutazione ed interessi come per legge dalla data della decisione al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
A seguito dell'impugnazione da parte della società datrice di lavoro, la Corte di
Appello di Cagliari, con sentenza n. 365/2018, in riforma della sentenza del
Tribunale, ha rigettato la domanda del lavoratore.
Con ordinanza n. 10378/2023 la Corte di Cassazione ha cassato detta ultima sentenza in accoglimento del secondo e terzo motivo, affermando che "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.; ….. l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento, attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; …… da tali premesse discende come la previsione dell'art. 43, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 626 del 1994, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2;
4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (…)”, non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'Appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
13.parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici
D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D. Lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen.
n. 13096 del 2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione
3 della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi
o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura
e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;
.da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano
D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili;
15.in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014, n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza;
la circolare ha specificato che: "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre
1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc."….. con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale;
si è precisato come l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni (cfr. Cass. n. 11139 del 1998, n. 22929 del 2005, n. 14712 del 2006, n. 22049 del
2006, n. 18573 del 2007, n. 11729 del 2009, n. 16495 del 2014, n. 8585 del 2015,
n. 18674 del 2015); 18. sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
4 lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g), D. Lgs. n.
626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. all'idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute
e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico …. la sentenza impugnata ha dato atto dell'esito del sopralluogo effettuato dall'Ausl il 4.8.2005 che aveva individuato
l'esistenza, nel settore della raccolta dei rifiuti svolta dalla società, di un rischio infettivo, più esattamente di un rischio da contatto con sostanze tossiche, nocive ed agenti biologici;
la Corte di merito, nonostante l'accertamento sulla esistenza di rischi, specie di natura infettiva, per la salute dei lavoratori impegnati nell'attività di raccolta dei rifiuti, rischi legati al possibile contatto con sostanze nocive, tossiche o corrosive, ha escluso la qualificazione degli indumenti forniti dalla società come D.P.I. sul rilievo che gli stessi non possedessero una specifica funzionalità protettiva desumibile da caratteristiche tecniche dettate per la loro realizzazione e commercializzazione, e ciò nonostante non risultassero adottati altri strumenti in grado di fronteggiare il rischio pacificamente accertato, cosicché le tute rappresentavano per gli operatori ecologici l'unico schermo di protezione in concreto utilizzabile contro il possibile contatto con sostanze nocive per la salute;
".
La causa, ritualmente riassunta, è stata istruita con i fascicoli di parte, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della è parzialmente fondato e, pertanto, deve Controparte_1 essere accolto per quanto di ragione.
Invero, con l'atto di riassunzione la predetta società ha censurato la sentenza del Tribunale di Cagliari laddove 1) ha ritenuto gli indumenti di lavoro forniti ai propri dipendenti quali dispositivi di protezione individuale con obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro. Infatti, la normativa indicata dal Tribunale non qualifica l'impresa appellante come impresa insalubre di prima classe, pertanto, non obbligata al lavaggio degli indumenti in assenza di previsioni del D.V.R. nel quale non sono compresi gli indumenti di lavoro;
in ogni caso l'appellato non ha provato il rischio connesso all'attività svolta né l'effettivo svolgimento di mansioni a rischio, nè l'effettivo lavaggio degli stessi. Egli, infatti, è esposto a un rischio biologico solo potenziale come risulta dal verbale ispettivo dell'ASl n. 8 del
10.5.2006. Trattasi, ad avviso dell'appellante, di questioni sulle quali, nonostante la pronuncia di rinvio della Cassazione, l'adita Corte è chiamata ad operare una nuova valutazione in fatto come richiesto dalla stessa Cassazione secondo cui il dpi svolge una funzione protettiva in concreto e dunque presuppone un accertamento in concreto delle mansioni e degli eventuali rischi. Tra gli accertamenti da svolgere vi
è anche quello sulla natura di industria insalubre della : Controparte_1 natura invero da escludere sulle base del D.M. 5.9.1994; 2) ha omesso di accertare l'effettivo rischio per la salute, non specificato nel ricorso introduttivo del giudizio
5 nel quale ci si richiama ad un generico presunto contatto con sostanze nocive, batteri e virus;
né alcuna dimostrazione emerge dal verbale di ispezione dell' Pt_2
8 di Cagliari nel quale i rischi sono condizionati da numerose variabili, tra cui il
[...] tipo di mansione svolto: fra questi non è compreso l'appellato, operatore ecologico autista per il quale la Corte di Appello di Cagliari si è orientata nel senso di ritenerlo esente da rischio specifico. In ogni caso, mai si è verificato un caso di infezioni biologiche, il cui rischio sarebbe comunque scongiurato dalla protezione delle mani e delle vie respiratorie tramite guanti e mascherine sempre fornite dall'azienda. Inoltre, il DVR aziendale ha previsto la sola protezione delle vie respiratorie oltre che delle mani e dei piedi mentre per il corpo si richiama ai soli dispositivi ad alta visibilità da applicarsi agli indumenti;
3) ha ritenuto fornita la prova dell'espletamento di mansioni a rischio e del lavaggio degli indumenti in questione. Quanto alla prima, l'appellato è operatore ecologico autista le cui mansioni sono descritte, da un lato, da altri ricorrenti in altre cause pendenti identiche (anche con acquisizione del relativo verbale) con violazione dell'art. 246 cpc, dall'altro lato, con attribuzione all'appellato di mansioni neppure dedotte da quest'ultimo. Inoltre, il conferimento dei rifiuti non avveniva in discarica ma presso l'inceneritore senza alcun contatto diretto con i rifiuti al punto che CP_2
l'ASL ha definito gli autisti di per sé esenti da rischio specifico: principio affermato dallo stesso Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 158/2016. Quanto al lavaggio degli indumenti, esso è risultato indimostrato. Non solo ma la previsione della sanzione disciplinare per quei lavoratori che dal 2006 non conferivano i propri indumenti di lavoro in azienda dimostra che i lavoratori non usufruivano abitualmente del servizio di lavaggio aziendale. Inoltre, egli non ha comunque provato le spese sostenute, neppure allegando un qualsiasi scontrino o ricevuta. Per tale ragione, è inammissibile il richiamo operato dal primo giudice alla ctu espletata nel procedimento della Corte di Appello definito con la sentenza n. 470/2007 in tale modo prescindendo dall'assolvimento dell'onere della prova che avrebbe dovuto essere fornito dall'appellato; 4) in via subordinata, ha contestato i costi sostenuti per il lavaggio degli indumenti oltre al risarcimento per lucro cessante. In particolare, i costi comprendono anche il lavoro domestico in realtà non computabile in quanto non etero- diretto, e comunque comprensivo anche della stiratura attività non dedotta nel ricorso di primo grado;
i capi di vestiario conteggiati nella precedente ctu includono un elemento in più rispetto a quelli forniti all'attuale appellato, nonché il giubbotto catarifrangente privo di qualunque finalità protettiva;
includono anche le scarpe che non sono indicate nel verbale ASL
e nella sentenza della Corte di Appello e delle quali non vi è comunque prova del loro lavaggio;
il rapporto tra il periodo estivo e quello invernale (4 a 7 con esclusione del mese di ferie in estate ) non tiene conto della mitezza del clima in
Sardegna; la frequenza dei lavaggi non è bisettimanale ma secondo le indicazioni dell'Asl una volta a settimana: con la precisazione che erra comunque il Tribunale allorché non ha tenuto presente che anche a EI è stato attivato il servizio lavanderia dall'ottobre 2006; l'indennità giornaliera di 0,26 euro prevista dal CCNL di settore va detratta dagli importi liquidati dal momento che gli indumenti in questione sono gli unici forniti dal datore di lavoro: non esistono infatti indumenti civili diversi dai dispositivi di protezione. Rilievi tutti che sono condivisi dalle successive ordinanze istruttorie della Corte di Appello di Cagliari;
5) sempre in via
6 subordinata, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale qualificando l'inadempimento datoriale di natura contrattuale con conseguente prescrizione decennale, non tenendo conto che si tratta di rimborso spese correlato allo svolgimento di prestazione lavorativa;
6) ha disciplinato le spese di lite a carico della società invece che compensarle integralmente o ridurle atteso il parziale accoglimento della domanda dei lavoratori.
Ad avviso della Corte deve accogliersi il 4° motivo, rigettarsi tutti gli altri e considerarsi assorbito il 6° alla luce del parziale accoglimento dell'appello.
Invero, quanto affermato dalla Cassazione risulta ribadito in tutte le sentenze della
Cassazione emesse dal 2019 ad oggi e riguardanti la e i suoi Controparte_1 dipendenti in Sardegna: principio peraltro che la Cassazione risulta avere già affermato in precedenti sentenze secondo cui "In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della I. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza ( Cass.
18674/2015). Ha invece escluso la esistenza dell'obbligo e la natura di DPI in caso di indumenti che " per le loro caratteristiche di capi comuni di abbigliamento (tute di stoffa) e la loro funzione di vestizione in quanto strumentali al solo scopo di mera preservazione degli abiti civili dell'attuale ricorrente dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa" ( cass.n. 5176/2014- Cass. n.
29760/2017)" (Cass. civ. n. 25401/2019). Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza che ha rimesso la questione davanti a questo Giudice, la Corte di Cassazione ha ricordato che con
“particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale.”. Orbene, questa stessa Corte, investita dei procedimenti in riassunzione, ha avuto modo di esaminare e definire identiche questioni tra le quali anche quelle di altri operatori ecologici con sede in EI: ci si richiamerà, pertanto, anche a detti precedenti ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, “dalla documentazione fotografica prodotta raffigurante gli indumenti forniti dalla società resistente, dal verbale ispettivo in atti e dalla successiva condotta della società datrice di lavoro che ha disposto il lavaggio degli indumenti utilizzati da tutti i dipendenti nell'esercizio delle mansioni di operatore ecologico e di autista - in adempimento delle prescrizioni disposte dall'ASl e in assenza dell'indicazione di altri strumenti adottati per prevenire il rischio logicamente presente nell'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani - si evince come gli stessi non siano funzionali allo scopo di preservare gli abiti civili dall'usura nell'espletamento dell'attività lavorativa, ma costituiscano indumenti di lavoro specificamente destinati a fornire tutela contro i rischi sanitari presenti nella peculiare attività svolta.
Sul punto la Cassazione ha chiarito che " l'esistenza di un rischio connesso al tipo di lavorazione deve essere accertata, fra l'altro, in relazione al contatto diretto, o anche indiretto, con materiali potenzialmente pericolosi per la salute, che
7 l'operatore deve necessariamente sopportare nell'adempimento della prestazione contrattuale, come anche in relazione alla finalità più generale di garanzia delle condizioni igieniche nelle quali la medesima prestazione deve essere eseguita. Ed infatti, come questa Corte ha già precisato, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal
Legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071/08). Per il resto, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, ai fini della prova dei danni lamentati, della nozione giuridicamente rilevante di fatto notorio (art. 115 c.p.c.), assegnando tale rilievo alla circostanza, obiettivamente conosciuta e rilevabile, che gli indumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro ai dipendenti addetti alle operazioni di raccolta dei rifiuti abbisognano di lavaggi periodici. Ed invero, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. Cass. n.
27591/05), e quindi con riferimento a circostanze conosciute e comunemente note dalla generalità dei cittadini o in un determinato luogo e che non presentino margini di rilevante opinabilità. Requisiti di obiettiva certezza del dato di esperienza che, con congruo accertamento, la Corte di merito ha ritenuto sussistere nella situazione in esame, dopo aver opportunamente individuato, sulla base della nozione contrattuale e del lessico comune, gli "indumenti di lavoro" negli "oggetti di vestiario" forniti dall' stessa (e pure da quest'ultima, Pt_3 pertanto, sicuramente individuabili, tanto che, nel frattempo, l'attività di lavaggio è stata assunta, in adempimento di preciso obbligo contrattuale, dall in Pt_3 proprio - come nel caso di specie: n.d.r.). D'altra parte, su un piano più generale,
l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 457 del 1955, art. 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32
Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni.
Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, l'obbligo del datore di lavoro si riferisce a tutti gli indumenti di lavoro, e dal suo inadempimento consegue l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 22929 del 2005), danno la cui esistenza è stato
8 desunto dalla massima di comune esperienza delle spese sostenute per il lavaggio dei capi, prive di riscontro documentale perché normalmente affrontate nell'ambito della piccola e quotidiana economia familiare." (Cass. 16160/2014).” Rilevato che l'appellante ha inoltre attivato in alcuni dei propri cantieri il servizio di lavanderia aziendale degli indumenti di lavoro nonché elevato numerose contestazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che non hanno fruito di detto servizio, trova conferma la circostanza che detti indumenti non hanno logicamente la finalità di preservare gli abiti civili dei dipendenti ma quella di tutelare la salute di questi ultimi. Quanto “al rischio per la salute al quale sono esposti i dipendenti dell'impresa che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, è in atti la copia dei verbali dell'ispezione svolta dall' di Cagliari in materia di igiene e sicurezza del Pt_2 lavoro nei confronti dell'impresa resistente.
Da essi risulta che i dipendenti sono esposti, tra gli altri, al rischio infortunistico biologico per la presenza di microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Di questi alcuni, di particolare rilevanza per gli operatori del settore della raccolta dei rifiuti, sono presenti nella normativa di settore. E ancora essi sono esposti ai rischi connessi alle attività di lavaggio degli automezzi attraverso l'inalazione, il contatto con polveri e nebbie contaminate e il rischio chimico da contatto con i detergenti. Tra le misure di igiene del lavoro sono indicati gli indumenti di lavoro idonei definiti come dispositivi di protezione individuale finalizzati ad evitare la contaminazione con gli agenti biologici descritti in precedenza e individuati in tute, guanti, calzature e maschere adeguate per tutte le fasi lavorative. Inoltre, si prevede che i dipendenti dotati di tali dispositivi debbano seguire una procedura a garanzia dell'igiene propria e di quella altrui per evitare qualsiasi contaminazione: in particolare, arrivare con abiti civili al luogo di lavoro recandosi ai servizi igienico- assistenziali;
indossare gli indumenti di lavoro prelevandoli da armadietti a doppio scomparto, lasciandovi quelli civili in apposito scomparto;
riporre gli indumenti di lavoro nell'apposito scomparto alle fine del turno di lavoro;
lavarsi, farsi la doccia e indossare gli abiti civili. "Alla fine della settimana o ogni qualvolta lo stato di imbrattamento lo richieda, gli indumenti dovranno essere sistemati in un apposito contenitore da inviare alla ditta incaricata del lavaggio.". Essi sono ricettacolo di microrganismi la cui carica microbica può costituire un pericolo infettivo per la famiglia oltre che per il lavoratore, quando gli indumenti stessi sono portati a casa.”. Il rischio biologico è logicamente maggiore negli operatori che effettuano la raccolta e lo spazzamento manuale, così come negli operatori a terra durante la manipolazione e la movimentazione dei rifiuti, lo scarico dei mezzi di raccolta, la manutenzione/pulizia di mezzi, indumenti e attrezzature da lavoro. Esso può avvenire per contatto, ferite, inalazione di bioaerosol, polveri e nebbie contaminate, ingestione accidentale, morsi di animali: tutti fattori di rischio ai quali vanno incontro indistintamente tutti gli operatori ecologici, dunque anche quelli che operano presso il cantiere di EI chiamati a svolgere le medesime mansioni degli operatori presenti nel cantiere di Macomer.
“Invero, è logico ritenere che i livelli di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, non comportando le attività di raccolta un utilizzo deliberato di
9 microorganismi, sono fortemente correlati alla natura e alla tipologia dei rifiuti 1, nonché alle modalità con cui sono effettuate le operazioni di lavoro ed alle condizioni ambientali. Sono esposti al rischio biologico tutti gli addetti, anche se in misura maggiore quelli che effettuano la raccolta e lo spazzamento manuale, così come gli operatori a terra durante la manipolazione e la movimentazione dei rifiuti, lo scarico dei mezzi di raccolta, la manutenzione/pulizia di mezzi, indumenti e attrezzature da lavoro. Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore e al mezzo di raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (in prossimità delle spazzole, nel caso di ausilio manuale all'attività meccanizzata). Si è evidenziato che elementi critici sono la mancanza o carenza di: - pulizia quotidiana e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature da lavoro utilizzati;
- pulizia quotidiana e disinfezione degli ambienti di servizio
(mense, spogliatoi, servizi igienici, docce, lavandini);- misure di igiene personale e di gestione degli indumenti da lavoro;
- compartimentazione di spogliatoi e armadi con separazione degli abiti civili da quelli da lavoro;
- adeguate informazione e formazione del lavoratore, spesso causa di comportamenti scorretti;
- elaborazione ed applicazione di procedure idonee;
- regolamentazione degli accessi in aree pulite;
- Dispositivi di Protezione Individuali.”
Nei livelli di esposizione occorre tenere conto anche del comportamento non idoneo degli utenti (conferimento non corretto dei rifiuti, rottura o spostamento di cassonetti, uso improprio di contenitori). L'esposizione agli agenti di rischio biologico può avvenire per: contatto muco-cutaneo con materiale organico in decomposizione e/o percolato contaminato (terra, alimenti in decomposizione, materiali fuoriusciti per la rottura dei sacchi, sversamenti accidentali, ecc.); ferite da taglio o da puntura (provocate da oggetti taglienti biocontaminati quali chiodi, siringhe, aghi, schegge di legno, spine vegetali, ecc.), graffi, abrasioni e lacerazioni;
inalazione di bioaerosol, polveri e nebbie contaminate;
ingestione accidentale attraverso mani sporche portate alla bocca, alimenti contaminati, sigarette;
morsi di animali (ratti, cani, ecc.); contatto con urine ed escrementi di roditori, gatti e cani o guano di uccelli potenzialmente infetti punture di insetti e contatti con altri artropodi. L'esposizione ad agenti biologici può causare l'insorgenza di infezioni, infestazioni, intossicazioni ed allergie. Le patologie più comuni comprendono logicamente disturbi alle vie respiratorie, infezioni cutanee e gastrointestinali, infiammazioni a carico di superfici cutanee e mucose, soprattutto di occhi e vie respiratorie, asma, shock anafilattico causato dalla puntura di insetti. Lo sviluppo o meno di tali patologie è influenzato da vari fattori, tra cui lo stato di
10 salute del lavoratore esposto, il grado di immunizzazione nei confronti degli agenti infettivi ed eventuali condizioni di particolare predisposizione 2.
Ancora, merita peculiare attenzione anche il rischio connesso a particolato aerodisperso. Infatti, il materiale particolato (polveri e fibre) rientra tra gli agenti chimici che possono generare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono presenti sul luogo di lavoro. Le attività connesse all'igiene urbana (operazioni manuali e meccanizzate di raccolta, trasporto, scarico, spazzamento a secco, utilizzo soffioni, ossia tutte le fasi che comportano la movimentazione dei rifiuti) possono dar luogo alla formazione e all'aerodispersione di particolato in concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana. Anche lo stazionamento del personale in luoghi chiusi quali cabine di guida degli automezzi
(spesso prive di impianto di condizionamento o dotate di impianto ma in condizioni di carenza di manutenzione dei filtri, quando non utilizzato a finestrini abbassati), rappresentano una potenziale fonte di esposizione per contatto muco-cutaneo (contaminazione di occhi e mani), per inalazione.
A fronte di detti rischi gli indumenti di lavoro indossati dal ricorrente in riassunzione costituiscono, unitamente alle scarpe, ai guanti e alle mascherine, dispositivi minimi di protezione individuale il cui lavaggio deve, pertanto, essere a carico del datore di lavoro. Ciò premesso, tutti gli ulteriori motivi dell'appello proposto dalla Controparte_1 nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari attinenti alla prova
[...] dell'esposizione a rischio e della quantificazione del richiesto risarcimento possono essere esaminati congiuntamente stante l'evidente connessione.
In merito all'esposizione al rischio da parte dell'operatore ecologico la Corte ritiene sussistente la relativa prova.
Invero, è sufficiente richiamare quanto evidenziato nei verbali di ispezione sopra indicati (quello del 12.5.2006 specifico per la società resistente in riassunzione) e, in particolare, i rischi connessi alla presenza di microrganismi esistenti sia nei rifiuti solidi che in quelli liquidi, alla coltura cellulare ed endoparassita umano , nonché i rischi connessi alle attività di lavaggio degli automezzi attraverso l'inalazione, il contatto con polveri e nebbie contaminate e il rischio chimico da contatto con i detergenti: rischi ai quali i dipendenti sono esposti non solo durante le operazioni di raccolta dei rifiuti ma anche durante le fasi di rientro in azienda, il cambio indumenti, il loro posizionamento all'interno di appositi armadietti. A ciò si aggiunga che nel verbale ispettivo n. 582/05 del 10.5.2006 pag. 2 sono ampiamente descritte le modalità di raccolta dei rifiuti ossia di svuotamento dei cassonetti per la raccolta differenziata, nonché l'utilizzo di minicompattatori nelle vie strette del centro storico cittadino nel quale il rifiuto viene raccolto da terra.
Rischi, peraltro, ancora maggiori nel caso di specie nel quale non è emerso che i dipendenti, anche oltre l'ottobre 2006 non essendovi prova della predisposizione di
11 un servizio di lavanderia, non si siano recati a casa con gli indumenti di lavoro ancora indosso e non siano rientrati al lavoro l'indomani sempre vestendo indumenti di lavoro, non avendo degli armadietti dove riporre gli abiti né comunque di un sufficiente numero di armadietti né comunque degli spazi per cambiarsi: essi, pertanto, non solo sono rimasti all'interno del luogo di lavoro con gli indumenti impiegati durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, ma lo sono stati promiscuamente non risultando prevista alcuna separazione tra l'area riservata agli autisti e quella riservata agli operatori ecologici e non vi è alcuna indicazione sulla frequenza con cui detti ambienti sono stati puliti e sanificati, dovendosi presumere, pertanto, la presenza e permanenza dei microrganismi nella stessa sede di lavoro e nelle stesse aree destinate al personale.
Con riferimento, specifico, al ricorrente in riassunzione il Tribunale di Cagliari ha accertato – senza che detto accertamento sia stato concretamente negato mediante la specifica contestazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel primo grado di giudizio - è risultato che il (dal 6.7.2002 al 7.8.2008) ha svolto le Pt_1 mansioni di operatore ecologico autista oltre che di raccolta dei sacchi. Deve, pertanto, ritenersi che anche il ricorrente sia stato esposto al rischio infortunistico biologico che ha interessato tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime mansioni. Ancora, sempre all'esito della prova orale, il Tribunale ha ritenuto dimostrato il lavaggio degli indumenti di lavoro da parte del senza che l'appellante abbia Pt_1 specificatamente contestato il contenuto delle deposizioni testimoniali le quali, peraltro, hanno anche un supporto logico ove si tenga presente che, anche volendo ritenere che nell'ottobre 2006 l'appellante abbia iniziato a lavare gli indumenti di lavoro, difetta qualunque allegazione sulle condizioni di come detti indumenti si presentassero dopo 4 anni di uso senza mai essere lavati: deve, pertanto, ritenersi che essa li abbia trovati in buone condizioni atteso che diversamente li avrebbe dovuti cambiare.
Appare inoltre inverosimile che il per tutto il citato periodo lavorativo sia Pt_1 rientrato a casa e ritornato al lavoro il giorno dopo, con gli indumenti di lavoro sporchi e maleodoranti a causa del fetore tipico presente nell'aria circostante la zona di conferimento dei rifiuti urbani, che ha logicamente impregnato gli indumenti dell'operatore ecologico, mai lavati e disinfestati anche per evitare di esporre i componenti del proprio nucleo familiare al contagio con pericolosi batteri che inevitabilmente sono presenti nel rifiuto organico. Ulteriore conferma dell'avvenuto lavaggio degli indumenti di lavoro da parte del lavoratore è data appunto dalla circostanza che nel corso di detto periodo né l'appellato né i componenti della sua famiglia hanno contratto alcuna malattia dalla quale, diversamente, sarebbero stati molto probabilmente affetti.
Deve, pertanto, ritenersi acclarata la circostanza del lavaggio degli indumenti anche da parte dell'appellato, secondo un comportamento che è risultato essere comune a tutti i procedimenti definiti da questa Corte che hanno visto contrapposti dipendenti della contro quest'ultima. Controparte_1
Non senza omettere di osservare che la società appellante non ha mai negato la necessità del lavaggio degli indumenti di lavoro ma ha sempre affermato che il relativo costo dovesse gravare sul lavoratore salvo poi, dall'ottobre 2006, disporre un lavaggio settimanale di una selezione limitata degli indumenti di lavoro.
12 Ancora, l'appellante non ha dedotto di lavare i soli indumenti di lavoro dell'operatore ecologico e non anche quelli dell'autista a conferma non solo che si tratta di d.p.i. ma anche dell'esistenza di rischio al quale sono esposti sia l'operatore ecologico sia l'autista: e la Cassazione (23314/2010; 11729/2009) ha detto che sono tali anche gli indumenti che abbiano anche una minima capacità di proteggere la salute del lavoratore dai batteri che possono svilupparsi nei rifiuti solidi urbani.
In questi casi, non deve guardarsi alla consistenza degli indumenti, ma alla loro funzione. E nel caso di specie, la relazione ispettiva dell'Asl ha evidenziato tutti i rischi derivanti dallo svolgimento di detta attività e la funzione degli indumenti di lavoro. Accertata la sussistenza dell'esposizione al rischio, e, dunque, del diritto al lavaggio degli indumenti di lavoro da parte dell'azienda, occorre esaminare i plurimi motivi di contrasto tra le parti per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento del danno.
Peraltro, preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione: invero, considerato che il dipendente ha chiesto il risarcimento del danno relativo al periodo dal 2002 al 2008 e che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta proposto nell'aprile 2009 è evidente che non è decorso il termine prescrizionale di 10 anni applicabile all'ipotesi - come quella in esame - di inadempimento contrattuale del datore obbligato a fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuale efficienti in quanto puliti, come previsto dall'art. 43, co. 4
d.lgs. 626/1994 ratione temporis vigente.
Per contro, non è corretta la tesi secondo cui si verserebbe in ipotesi di rimborso spese ove si consideri che il Tribunale ha quantificato il risarcimento del danno in via equitativa non ricorrendo neppure i presupposti per l'esatta determinazione delle spese vive sostenute dal singolo lavoratore per il lavaggio degli indumenti di lavoro. Procedendo all'esame delle contestazioni dell'appellante sull'importo del risarcimento del danno, richiamato quanto precisato in ordine alla prova del lavaggio degli indumenti da parte dell'appellato, le censure riguardano il numero degli indumenti di lavoro sottoposti a lavaggio, nonché le scarpe, il periodo del loro uso (estate/inverno), le modalità di lavaggio (a mano), il conteggio dell'attività di stiratura, la frequenza dei lavaggi, la mancata detrazione dell'indennità giornaliera corrisposta in busta paga per il lavaggio degli indumenti, la mancata documentazione delle spese di lavaggio. Orbene, premessa comune all'esame delle riportate questioni è la natura equitativa del risarcimento del danno richiesto.
Invero, si è precisato che il giudicante "nel determinare i danni con valutazione equitativa, ha dato atto di come l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio ed ha, altresì, motivatamente specificato i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432 c.p.c.. Così ottemperando alle condizioni richieste, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, per il legittimo esercizio da parte del giudice del lavoro del potere di liquidazione del danno in via
13 equitativa, che presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass., 18 aprile 2003, n. 6333; Cass., 7 gennaio 2009, n. 50).
29. Infine, deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute, per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro, risultando affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative, la clausola, in senso contrario, del contratto collettivo che, sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili, concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i diritti alla retribuzione ed al rimborso spese dei lavoratori (cfr., ex plurimis, Cass., 26 giugno 2006, n. 14712;
Cass., 18 novembre 2010, n. 23314; Cass., 5 novembre 1998, n. 11139; Cass., n.
11729/2009, cit.). Ne consegue che, quand'anche la contrattazione collettiva avesse inteso addossare ai lavoratori le spese di lavaggio dei DPI (il che nella specie deve escludersi, perchè prevedere che il lavoratore debba avere cura della buona conservazione degli indumenti non significa di per sè che debba provvedere al loro lavaggio), una siffatta previsione, siccome contraria a norme imperative, non potrebbe comunque esonerare il datore di lavoro dall'onere delle spese di cui qui si controverte." (Cass. civ. n. 16715/2014). Ciò corrisponde a quanto emerso nel presente giudizio nel quale il lavaggio degli indumenti di lavoro, incontrovertibilmente effettuato dall'appellato al proprio domicilio al quale rientrava con gli indumenti ancora indosso, può essere effettuato o a mano (peraltro per alcuni capi e non tutti) o in lavatrice (peraltro, per alcuni capi e non tutti), verosimilmente separatamente dagli altri abiti per evitare una qualsiasi contaminazione.
Va quindi disattesa la richiesta di rigetto della domanda del per mancanza Pt_1 di specifica prova delle spese sostenute, da intendersi riferite non soltanto ai costi dell'acqua, del detersivo, della corrente elettrica ma anche del tempo impiegato a lavare a mano l'indumento o a predisporre la lavatrice oltre che di quello per la successiva stiratura, impiegando il proprio tempo libero per svolgere il lavoro che avrebbe dovuto effettuare l'azienda rientrando logicamente nelle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro, rispetto alle quali datore di lavoro è inadempiente: ragione per la quale - si ribadisce - la prescrizione decennale (Cass
10414/2013; 17629/2010) e non quinquennale. Riguardo il numero di lavaggi, a fronte delle dichiarazioni di alcuni testi sul lavaggio quotidiano, il Tribunale, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza definitiva n. 470/2007 della Corte di Appello di Cagliari, ha indicato una frequenza bisettimanale sia in periodo invernale che in quello estivo. Trattasi di criterio non contestato dall'appellato ancorché sostenitore di un lavaggio quotidiano, ma dall'azienda la quale, richiamando un passo del verbale ispettivo, sostiene essere sufficiente un solo lavaggio a settimana. Tesi, quest'ultima, non condivisibile sia perché - come visto in precedenza - nel verbale ispettivo è scritto che "alla fine della settimana o ogni qualvolta lo stato di imbrattamento lo richieda, gli indumenti dovranno essere sistemati in un apposito contenitore da inviare alla ditta incaricata del lavaggio.": dunque, l'indicazione degli ispettori è quella di una lavaggio minimo a settimana senza peraltro,
14 escludere l'effettuazione di un lavaggio più frequente in presenza di uno stato di imbrattamento che lo richieda. E in tale senso si osserva che la stessa datrice di lavoro ha sottolineato che successivamente alla predisposizione del servizio di lavanderia industriale, non solo ella non ha posto limiti al numero dei lavaggi ma ha anche evidenziato che un certo numero di dipendenti ha fatto effettuare il lavaggio degli indumenti anche più di due volte a settimana. Nell'impossibilità di determinare l'esatto numero di lavaggi, deve pertanto confermarsi la natura equitativa del numero di volte indicato dal Tribunale e l'assenza di tassatività della previsione degli ispettori del lavoro.
In merito al periodo di durata delle stagioni di utilizzo degli indumenti estivi e di quelli invernali, la Corte ritiene di discostarsi dalle indicazioni della ricordata consulenza d'ufficio atteso che, da un lato, nessuna delle parti ha riferito dell'esistenza di una disciplina interna che stabilisca il periodo di utilizzo degli indumenti estivi e di quello invernale sì che il loro uso sembra essere rimesso alle scelte di ogni dipendente;
dall'altro lato, il clima in Sardegna e, più in generale nel sud Sardegna è notoriamente caratterizzato da un breve periodo di freddo intenso
(gennaio-febbraio) rispetto al più lungo periodo di caldo intenso (luglio-settembre), nonché da una fase climatica intermedia tra le precedenti nella quale prevale un clima freddo e umido (metà ottobre - novembre-dicembre e marzo- aprile) rispetto ad un periodo di clima mite (maggio-giugno e metà ottobre). Pertanto, tenuto conto che nessuna delle parti ha riferito di fruire dell'intero periodo di ferie ininterrottamente, la Corte reputa equo l'utilizzo del vestiario estivo per cinque mesi e quello del vestiario invernale per sei mesi.
Con riguardo agli indumenti da lavare, la Corte ritiene di dovere includere anche le scarpe sia per quanto accertato dal Tribunale sia in quanto queste, secondo le allegazioni della stessa appellante, sono ricomprese nel DVR tra i dispositivi di protezione del lavoratore e in quanto tali devono formare oggetto di manutenzione o di sostituzione. E poiché l'appellante non ha dedotto di avere provveduto con periodicità alla loro sostituzione, deve ritenersi logicamente effettuata la manutenzione/pulizia delle scarpe. Occorre tenere presente, infatti, che le scarpe non hanno soltanto una funzione antinfortunistica ma rappresentano anche strumento di diffusione dei batteri che la suola della scarpa dell'operatore ecologico può calpestare durante il servizio di pulizia delle strade o della raccolta dei rifiuti collocati al di fuori dell'apposito contenitore colmo o anche abbandonati in luoghi privi di cassonetti o nel calpestare escrementi di cani e gatti, di ratti o il guano dei piccioni, senza volere dimenticare sputi, catarro, starnuti, cibi vari che sono sovente presenti nelle strade cittadine e vengono inavvertitamente calpestati dagli operatori ecologici.
Orbene, è indubbio che il dovere ritornare alla propria abitazione indossando le scarpe da lavoro costituisce un rischio non solo per l'operatore ma anche per i componenti della sua famiglia, ovviabile sia lasciando le scarpe al di fuori della abitazione sia lavando con periodicità detto strumento di lavoro.
Ancora, deve essere conteggiato anche il tempo impiegato per la stiratura non essendovi prova che il lavoratore si sia recato al lavoro con gli indumenti sgualciti o abbia affidato detta attività a una stireria professionale.
15 Per l'effetto, sulla base dei conteggi rielaborati in conformità all'ordinanza di questa
Corte si reputa che il ricorrente in riassunzione abbia sostenuto un costo per l'intero periodo in considerazione, comprensivo di lucro cessante, pari ad € 3.039,99. In merito al conteggio finale la Corte osserva che, tenuti fermi i valori indicati nella consulenza svolta nel procedimento definito con la sentenza n. 470/2007 della Corte di Appello di Cagliari, gli indumenti indicati dal dipendente nel ricorso introduttivo del giudizio, il compenso per la stiratura, la circostanza che con quattro polo per il periodo estivo sono almeno 2 quelle che vengono lavate e stirate settimanalmente non essendo verosimile che venga usata una sola polo a settimana, si ottiene un costo settimanale per gli indumenti invernali pari a € 7,46 e mensile pari ad € 32,3018, mentre per quelli estivi si ottiene un costo settimanale di € 8,758 e mensile di € 37,92214. Si precisa che il credito accertato non tiene conto della predisposizione del servizio aziendale di lavanderia a decorrere dall'ottobre 2006 atteso che il lavoratore ha dedotto che la società appellante "non ha mai provveduto ad effettuare, nel luogo di lavoro del ricorrente, il lavaggio e la disinfezione degli indumenti di lavoro"
(ricorso introduttivo del giudizio): circostanza che risulta confermata nel precedente di questa Corte ( vs ) in cui si riporta la Tes_8 Controparte_1 dichiarazione del “teste e condivisa dal primo giudice a fronte della Tes_9 mancata dimostrazione da parte dell'azienda di avere approntato detto servizio anche presso la sede di EI (luogo di lavoro del , affatto evincibile dalle Tes_8 fatture in atti.” Infine, in relazione alla mancata detrazione di 0,26 euro previsti dal contratto collettivo, il primo giudice l'ha escluso richiamandosi alla sentenza della Corte di
Appello di Cagliari del 2007 che ha affermato - con sentenza passata in giudicato - che il suddetto importo non riguarda gli indumenti aziendali ma quelli ordinari e, pertanto non devono essere detratti dal rimborso.
Trattasi di conclusione coerente col rilievo che i 0,26 euro ("art. 31 lett. e) ccnl
2003 al lavoratore spetta e) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti ai sensi dell'art. 67, lettera C., commi 3 e 5") sono dovuti anche nel ccnl successivo nel quale è previsto a carico del datore di lavoro il costo del lavaggio dei dpi, con ciò lasciando intendere che la predetta indennità non riguarda gli indumenti di lavoro come sostenuto dall'azienda ma gli abiti civili (l'art. 67 " A decorrere dall'1.1.2004, l'art. 21, lettera r), e l'art. 22 del CCNL 2.8.1995 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti. A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
1. La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive modificazioni, sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43 (obblighi del datore di lavoro) e dall'art. 44 (obblighi dei lavoratori) del titolo IV del D.Lgs. n.626/1994, in particolare: a) il datore di lavoro, individuati nel piano di valutazione dei rischi - con riferimento alle specifiche attività aziendali - tutti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, in quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc.): 1) fornisce preventivamente al
16 lavoratore istruzioni comprensibili e informazioni adeguate per l'uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i rischi dai quali il DPI lo protegge;
2) assicura una formazione adeguata per l'uso corretto dei DPI;
b) il lavoratore: 1) utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;
2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;
3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione. B. indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI) 1. In relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono coloro che operano in prossimità della delimitazione di cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi autonomi ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di luce diurna e notturna.
3. Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto Ministero Lavori Pubblici
3.6.1995 (G.U. 27.7.1995, n.174).
4. Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive modificazioni.
5. Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche. C. Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili 1. Gli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa – che non sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come D.P.I. – sono forniti dall'azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facoltà di richiederne la restituzione all'atto della fornitura di ogni nuova, specifica dotazione.
2. I lavoratori sono tenuti a curare l'uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da lavoro loro assegnati. 3.
Al personale operaio è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI: a) a consumo: tute, stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
tute e stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di impianti, per gli addetti alle officine;
b) ogni anno: due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
c) ogni due anni: 1) 3 abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria dell'azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;
2) 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria nell'azienda, per il personale addetto alle officine e alle diverse tipologie di impianti;
Per abito da lavoro estivo si intende: berretto;
pantalone; maglietta o camicia;
per abito da lavoro invernale si intende: berretto;
pantalone, camicia o maglione;
d) ogni 3 anni: un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
e) ogni cinque anni: una giacca a vento per gli autisti.
4. Al personale impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI: a)
17 ogni anno: due paia di scarpe di cui 1 estivo ed 1 invernale;
b) ogni tre anni: un impermeabile;
c) ogni cinque anni: una giacca a vento.
5. Al personale impiegatizio addetto agli impianti sono forniti idonei indumenti da lavoro, se già non ricompresi tra i DPI.
6. La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla presente lettera C. non può, in ogni caso, essere sostituita da benefici economici di corrispondente valore. D. Indennità per lavaggio indumenti e spesa media annua pro-capite 1. Al personale di cui ai commi 3) e 5) della precedente lettera C. continua ad essere corrisposta l'indennità per lavaggio indumenti di cui all'art. 21, lett. r), del CCNL 2/8/1995, e disciplinata dall'art. 31 del presente CCNL.
2. Per la fornitura degli indumenti da lavoro di cui alle lettere B. e C. del presente articolo, è a carico dell'azienda la spesa media annua procapite in relazione alle diverse tipologie e ai differenziati periodi di assegnazione del vestiario stesso.).
La datrice di lavoro deduce che poiché non fornisce altri indumenti oltre a quelli di lavoro, se questi sono considerati dpi i 0,26 euro devono essere detratti dal rimborso riconosciuto, altrimenti si avrebbe un arricchimento. La tesi non appare verosimile atteso che rientrando a casa o andando al lavoro con indosso gli indumenti di lavoro, gli abiti civili vengono certamente a contatto con i primi imbrattandosi e, dunque, determinando la necessità del loro lavaggio per fare fronte al quale in sede di contrattazione collettiva si è prevista l'indennità in esame.
D'altronde, la ha sempre sostenuto che gli indumenti di Controparte_1 lavoro non sono dispositivi di protezione e, pertanto, di non avere alcun dovere di corrispondere una qualche indennità per il loro lavaggio il cui costo deve gravare interamente sul dipendente: pertanto non è dato comprendere perché dovesse sostenere la spesa di 15.000 lire al mese per il lavaggio casalingo degli indumenti di lavoro che non riteneva di dovere corrispondere. Incontestato il pagamento da parte della datrice di lavoro degli importi determinati dal Tribunale di Cagliari, il minore importo accertato onera l'appellato alla restituzione del maggiore importo ricevuto oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Atteso l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla società ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese dell'intero di giudizio, per i restanti 2/3
a carico della parte soccombente come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1335/2016 del Tribunale di
Cagliari emessa nel contraddittorio con Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellante al pagamento a della somma di € 3.039,99 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale al saldo;
per l'effetto, condanna il ricorrente in riassunzione alla restituzione all'appellante
(resistente in riassunzione) dei maggiori importi percepiti in esecuzione della sentenza n. 1335/2016 del Tribunale di Cagliari maggiorati di interessi dal pagamento fino al saldo;
18 dichiara compensate per 1/3 le spese del presente giudizio e condanna la
[...]
al pagamento dei restanti 2/3 a favore degli avv.ti Marino Sarritzu e CP_1
Massimiliano Picci, antistatari, che liquida per il procedimento davanti al Tribunale di Cagliari in complessivi € 1.800,00 per le quattro fasi del giudizio, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
per il procedimento davanti alla Corte di Appello di Cagliari in complessivi € 2.000,00 per le quattro fasi del giudizio, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione complessivi € 1.000,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre € 23.80 per spese;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 2.100,00 per le quattro fasi, , oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) La composizione microbica della matrice 'rifiuto' è notevolmente diversificata: essa è costituita da microrganismi che si trovano naturalmente associati al substrato organico ed è in parte è responsabile dei processi biodegradativi. La flora microbica contaminante varia con la stagione, con il tipo e l'ubicazione (aree residenziali, commerciali, prossimità di scuole ecc.) del contenitore del rifiuto, con il tipo di utenza servita, in funzione della composizione merceologica dei rifiuti e della quantità del rifiuto. Contaminazione di origine fecale può rilevarsi su strada in prossimità dei sacchi o dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. 2 Nel bioaerosol, può essere presente un'alta percentuale di spore fungine e pollini derivanti da diverse tipologie di piante in grado di scatenare nei soggetti predisposti e sensibilizzati diverse manifestazioni di tipo allergico a carico delle congiuntive oculari o delle vie respiratorie. Non va inoltre sottovalutata l'insorgenza di fenomeni infiammatori a carico delle vie respiratorie nonché di disturbi gastrointestinali a causa dell'inalazione di polveri contenenti batteri.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel. Dott.ssa Cristina Fois Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 120 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2023 promossa da
Parte_1 domiciliato elettivamente in Quartu Sant'Elena, presso lo studio degli avv.ti Marino
Sarritzu e Massimiliano Picci che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti. RICORRENTE IN RIASSUNZIONE -APPELLATO
CONTRO
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Cagliari, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Macciotta che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'avv.to Luca Grasso in forza di procura in atti. RESISTENTE IN RIASSUNZIONE-APPELLANTE
All'udienza del 12.3.2025 la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE affinchè la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare inammissibili o comunque rigettare le domande di primo grado e per l'effetto riformare integralmente la sentenza gravata, con il favore delle spese del doppio grado di merito e compensazione di quelle di legittimità. In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto, anche solo parziale, dell'appello, voglia la Corte contenere le somme eventualmente a liquidarsi nei limiti di legge e di contratto, riducendo drasticamente, anche in via equitativa, quelle liquidate in sentenza, previo deposito di conteggi di parte o previa CTU, con il favore delle spese del doppio grado di merito e compensazione di quelle di legittimità, ovvero in subordine, con la compensazione integrale delle stesse. Voglia in ogni caso la Corte condannare l'appellato alla restituzione, anche parziale, degli importi versati in esecuzione della sentenza di primo grado con gli accessori di legge. In via istruttoria, nell'opporsi alle istanze avverse perché palesemente inammissibili ed irrilevanti, l'appellante senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi, se del caso, prova testimoniale, sulle circostanze di fatto indicate al punto n. 3 della comparsa di primo grado che, depurate degli incisi valutativi e/o irrilevanti, devono
1 intendersi qui integralmente trascritte, per capitoli separati e specifici, preposta la locuzione di rito “vero che”, con i testi indicati in primo grado, sigg. Testimone_1
, , Testimone_2 Testimone_3 Tes_4 Tes_5 Testimone_6
Testimone_7
NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO 1) Rigettare perché del tutto infondato in fatto e diritto l'atto di appello proposto dalla nei confronti della sentenza n° 1335/2016 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Cagliari, sez Lavoro, Giudice Dott. G. Murru, in data 13.10.20162)
Confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) In tutti i casi vinte le spese ed i compensi professionali del doppio grado del giudizio, compreso quello di Cassazione, oltre il rimborso delle spese vive sostenute per il giudizio di
Cassazione, del contributo unificato marche e diritti per il giudizio di cassazione e per la riassunzione nanti codesta Corte di Appello, oltre 15 % rimborso spese gen., iva e cap come per legge, con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che dichiarano di aver integralmente anticipato. Ci si oppone ai mezzi istruttori dedotti da controparte, ed in via istruttoria, ove ritenuto necessario, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti nel ricorso introduttivi di primo grado: 1) Interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sulle circostanze di fatto di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 8), 9), 10), 11), 23) della narrativa dell'atto sovraesposto, che qui si intendono integralmente trascritte, nonché sulle seguenti circostanze, che devono ritenersi precedute dalla locuzione “vero che”: a) Il Sig. durante l'intercorso rapporto di lavoro a favore della Parte_1 [...]
è stato adibito al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti CP_1 urbani;
b) Il Sig. è stato adibito, durante l'intercorso rapporto di Parte_1 lavoro a favore della 1) al servizio di raccolta dei sacchi dalla Controparte_1 strada e la loro immissione nella bocca del compattatore;
2) allo svuotamento dei cassonetti, a spazzare e raccogliere i rifiuti, nonché alla raccolta dei beni ingombranti a domicilio (ritiro ferro a domicilio). c) La ha messo a CP_1 disposizione del Sig. , per lo svolgimento dell'attività lavorativa a Parte_1 proprio favore, solo gli indumenti e/o vestiario indicati nel punto nove) della superiore narrativa e rappresentati dalle fotografie allegate quale doc. sub 7); d)
Durante tutto il rapporto di lavoro con la convenuta il lavaggio giornaliero e la manutenzione del vestiario fornito dalla al Sig. sono CP_1 Parte_1 stati effettuati da quest'ultimo; e) Il Sig. al termine di ciascuna Parte_1 giornata lavorativa, ha provveduto al lavaggio a mano degli indumenti forniti dalla convenuta ed utilizzati durante la prestazione lavorativa;
f) Per il lavaggio e la manutenzione degli indumenti da lavoro forniti dall'azienda il ricorrente impiegava mediamente circa 30/40 minuti al giorno;
2) Prova per testi sulle circostanze di fatto, con esclusione di quanto può riguardare giudizi e valutazioni, dei medesimi capi del dedotto interrogatorio formale, indicando quali testimoni i Sigg.ri
[...]
, , e res. in EI. 3) ordinare Tes_8 Testimone_9 Tes_10 Tes_11 alla convenuta la produzione in giudizio del piano valutazione rischi per il periodo oggetto del presente giudizio;
4) disporre C.T.U. al fine di accertare e determinare:
il valore della prestazione effettuata dal Sig. per l'attività di Parte_1 lavaggio e manutenzione degli indumenti, ivi comprese le spese vive sostenute. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
2 Con sentenza n. 1335/2015 il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva la domanda dell'attuale appellato in riassunzione condannando la società al risarcimento del danno per l'inadempimento al Controparte_1 pagamento degli oneri di lavaggio degli indumenti di lavoro con rivalutazione ed interessi come per legge dalla data della decisione al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
A seguito dell'impugnazione da parte della società datrice di lavoro, la Corte di
Appello di Cagliari, con sentenza n. 365/2018, in riforma della sentenza del
Tribunale, ha rigettato la domanda del lavoratore.
Con ordinanza n. 10378/2023 la Corte di Cassazione ha cassato detta ultima sentenza in accoglimento del secondo e terzo motivo, affermando che "in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l'art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.; ….. l'espressione adoperata dall'art. 40 cit., che fa riferimento a "qualsiasi attrezzatura" nonché ad "ogni complemento o accessorio" destinati al fine di proteggere il lavoratore "contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro", deve essere intesa nella più ampia latitudine proprio in ragione della finalizzazione a tutela del bene primario della salute e dell'ampiezza della protezione garantita dall'ordinamento, attraverso non solo disposizioni che pongono specifici obblighi di prevenzione e protezione a carico del datore di lavoro, ma anche attraverso la norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c.; …… da tali premesse discende come la previsione dell'art. 43, commi 3 e 4, D. Lgs. n. 626 del 1994, secondo cui "3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI (dispositivi di protezione individuale) conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2;
4. Il datore di lavoro: - a) mantiene in efficienza i DPI (dispositivi di protezione individuale) e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie (…)”, non possa essere letta in senso limitativo del contenuto e del novero dei D.P.I., come ha fatto la Corte d'Appello, bensì quale previsione di un ulteriore obbligo di carattere generale, posto a carico del datore di lavoro, di adeguatezza dei D.P.I. e di manutenzione dei medesimi;
13.parimenti non rilevante è la circostanza della previsione o meno degli specifici
D.P.I. nell'ambito del documento di valutazione dei rischi, atteso che l'obbligo posto dall'art. 4, comma 5 del D. Lgs. n. 626 del 1994 di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, costituisce un precetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conformarsi a prescindere dal fatto che il loro utilizzo sia specificamente contemplato nel documento di valutazione dei rischi, confezionato dal medesimo datore di lavoro (in tal senso, con riferimento alla omologa previsione di cui all'art. 18, lett. d), D. Lgs. n. 81 del 2008, cfr. Cass. pen.
n. 13096 del 2017); la categoria dei D.P.I. deve essere quindi definita in ragione
3 della concreta finalizzazione delle attrezzature, degli indumenti e dei complementi
o accessori alla protezione del lavoratore dai rischi per la salute e la sicurezza esistenti nelle lavorazioni svolte, a prescindere dalla espressa qualificazione in tal senso da parte del documento di valutazione dei rischi e dagli obblighi di fornitura
e manutenzione contemplati nel contratto collettivo;
.da questo punto di vista appare coerente la distinzione che l'art. 40 cit. pone tra ciò che integra un D.P.I. e ciò che non è tale;
in particolare, la lett. a) del comma 2 esclude che costituiscano
D.P.I. "gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati
a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore", vale a dire gli indumenti che in nessun modo sono correlati alla finalità di protezione da un rischio per la salute, e che assolvono unicamente alla funzione di uniforme aziendale o di preservare gli abiti civili;
15.in tal senso si è espressa la circolare del Ministero del Lavoro n. 34 del 1999 (che non costituisce fonte del diritto, ma presupposto chiarificatore della posizione espressa dall'Amministrazione su un determinato oggetto, cfr. Cass. n. 7889 del 2011, n. 23042 del 2012, n. 1577 del 2014, n. 280 del 2016) che ha elencato le diverse funzioni a cui possono assolvere gli indumenti di lavoro, in particolare: a) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniformi o divise;
b) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
c) protezione da rischi per la salute e la sicurezza;
la circolare ha specificato che: "in quest'ultimo caso gli indumenti rientrano nei dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art. 40 del Decreto Legislativo 19 settembre
1994 n. 626. Rientrano, ad esempio, tra i D.P.I. ... gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici ecc."….. con particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale;
si è precisato come l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 379 fino alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni; ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo previsto dalle citate disposizioni (cfr. Cass. n. 11139 del 1998, n. 22929 del 2005, n. 14712 del 2006, n. 22049 del
2006, n. 18573 del 2007, n. 11729 del 2009, n. 16495 del 2014, n. 8585 del 2015,
n. 18674 del 2015); 18. sulla base del quadro normativo in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, di rilievo costituzionale nonché attuativo delle direttive europee (a partire dalla direttiva quadro 89/391/CE) e delle convenzioni internazionali, incentrato sull'obbligo di prevenzione quale insieme di "disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività
4 lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno" (art. 2, lett. g), D. Lgs. n.
626 del 1994), la giurisprudenza di legittimità ha collegato l'obbligo di fornitura e manutenzione dei D.P.I. all'idoneità, seppur minima, dei medesimi di ridurre i rischi legati allo svolgimento dell'attività lavorativa, costituendo specifico obbligo datoriale quello di porre in essere tutte le misure necessarie per garantire la salute
e sicurezza dei lavoratori e quindi per prevenire, con specifico riferimento agli operatori ecologici, l'insorgere e la diffusione di infezioni in danno dei medesimi e dei loro familiari, a cui il rischio si estenderebbe in caso di lavaggio degli indumenti da lavoro in ambito domestico …. la sentenza impugnata ha dato atto dell'esito del sopralluogo effettuato dall'Ausl il 4.8.2005 che aveva individuato
l'esistenza, nel settore della raccolta dei rifiuti svolta dalla società, di un rischio infettivo, più esattamente di un rischio da contatto con sostanze tossiche, nocive ed agenti biologici;
la Corte di merito, nonostante l'accertamento sulla esistenza di rischi, specie di natura infettiva, per la salute dei lavoratori impegnati nell'attività di raccolta dei rifiuti, rischi legati al possibile contatto con sostanze nocive, tossiche o corrosive, ha escluso la qualificazione degli indumenti forniti dalla società come D.P.I. sul rilievo che gli stessi non possedessero una specifica funzionalità protettiva desumibile da caratteristiche tecniche dettate per la loro realizzazione e commercializzazione, e ciò nonostante non risultassero adottati altri strumenti in grado di fronteggiare il rischio pacificamente accertato, cosicché le tute rappresentavano per gli operatori ecologici l'unico schermo di protezione in concreto utilizzabile contro il possibile contatto con sostanze nocive per la salute;
".
La causa, ritualmente riassunta, è stata istruita con i fascicoli di parte, ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello della è parzialmente fondato e, pertanto, deve Controparte_1 essere accolto per quanto di ragione.
Invero, con l'atto di riassunzione la predetta società ha censurato la sentenza del Tribunale di Cagliari laddove 1) ha ritenuto gli indumenti di lavoro forniti ai propri dipendenti quali dispositivi di protezione individuale con obbligo di lavaggio a carico del datore di lavoro. Infatti, la normativa indicata dal Tribunale non qualifica l'impresa appellante come impresa insalubre di prima classe, pertanto, non obbligata al lavaggio degli indumenti in assenza di previsioni del D.V.R. nel quale non sono compresi gli indumenti di lavoro;
in ogni caso l'appellato non ha provato il rischio connesso all'attività svolta né l'effettivo svolgimento di mansioni a rischio, nè l'effettivo lavaggio degli stessi. Egli, infatti, è esposto a un rischio biologico solo potenziale come risulta dal verbale ispettivo dell'ASl n. 8 del
10.5.2006. Trattasi, ad avviso dell'appellante, di questioni sulle quali, nonostante la pronuncia di rinvio della Cassazione, l'adita Corte è chiamata ad operare una nuova valutazione in fatto come richiesto dalla stessa Cassazione secondo cui il dpi svolge una funzione protettiva in concreto e dunque presuppone un accertamento in concreto delle mansioni e degli eventuali rischi. Tra gli accertamenti da svolgere vi
è anche quello sulla natura di industria insalubre della : Controparte_1 natura invero da escludere sulle base del D.M. 5.9.1994; 2) ha omesso di accertare l'effettivo rischio per la salute, non specificato nel ricorso introduttivo del giudizio
5 nel quale ci si richiama ad un generico presunto contatto con sostanze nocive, batteri e virus;
né alcuna dimostrazione emerge dal verbale di ispezione dell' Pt_2
8 di Cagliari nel quale i rischi sono condizionati da numerose variabili, tra cui il
[...] tipo di mansione svolto: fra questi non è compreso l'appellato, operatore ecologico autista per il quale la Corte di Appello di Cagliari si è orientata nel senso di ritenerlo esente da rischio specifico. In ogni caso, mai si è verificato un caso di infezioni biologiche, il cui rischio sarebbe comunque scongiurato dalla protezione delle mani e delle vie respiratorie tramite guanti e mascherine sempre fornite dall'azienda. Inoltre, il DVR aziendale ha previsto la sola protezione delle vie respiratorie oltre che delle mani e dei piedi mentre per il corpo si richiama ai soli dispositivi ad alta visibilità da applicarsi agli indumenti;
3) ha ritenuto fornita la prova dell'espletamento di mansioni a rischio e del lavaggio degli indumenti in questione. Quanto alla prima, l'appellato è operatore ecologico autista le cui mansioni sono descritte, da un lato, da altri ricorrenti in altre cause pendenti identiche (anche con acquisizione del relativo verbale) con violazione dell'art. 246 cpc, dall'altro lato, con attribuzione all'appellato di mansioni neppure dedotte da quest'ultimo. Inoltre, il conferimento dei rifiuti non avveniva in discarica ma presso l'inceneritore senza alcun contatto diretto con i rifiuti al punto che CP_2
l'ASL ha definito gli autisti di per sé esenti da rischio specifico: principio affermato dallo stesso Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 158/2016. Quanto al lavaggio degli indumenti, esso è risultato indimostrato. Non solo ma la previsione della sanzione disciplinare per quei lavoratori che dal 2006 non conferivano i propri indumenti di lavoro in azienda dimostra che i lavoratori non usufruivano abitualmente del servizio di lavaggio aziendale. Inoltre, egli non ha comunque provato le spese sostenute, neppure allegando un qualsiasi scontrino o ricevuta. Per tale ragione, è inammissibile il richiamo operato dal primo giudice alla ctu espletata nel procedimento della Corte di Appello definito con la sentenza n. 470/2007 in tale modo prescindendo dall'assolvimento dell'onere della prova che avrebbe dovuto essere fornito dall'appellato; 4) in via subordinata, ha contestato i costi sostenuti per il lavaggio degli indumenti oltre al risarcimento per lucro cessante. In particolare, i costi comprendono anche il lavoro domestico in realtà non computabile in quanto non etero- diretto, e comunque comprensivo anche della stiratura attività non dedotta nel ricorso di primo grado;
i capi di vestiario conteggiati nella precedente ctu includono un elemento in più rispetto a quelli forniti all'attuale appellato, nonché il giubbotto catarifrangente privo di qualunque finalità protettiva;
includono anche le scarpe che non sono indicate nel verbale ASL
e nella sentenza della Corte di Appello e delle quali non vi è comunque prova del loro lavaggio;
il rapporto tra il periodo estivo e quello invernale (4 a 7 con esclusione del mese di ferie in estate ) non tiene conto della mitezza del clima in
Sardegna; la frequenza dei lavaggi non è bisettimanale ma secondo le indicazioni dell'Asl una volta a settimana: con la precisazione che erra comunque il Tribunale allorché non ha tenuto presente che anche a EI è stato attivato il servizio lavanderia dall'ottobre 2006; l'indennità giornaliera di 0,26 euro prevista dal CCNL di settore va detratta dagli importi liquidati dal momento che gli indumenti in questione sono gli unici forniti dal datore di lavoro: non esistono infatti indumenti civili diversi dai dispositivi di protezione. Rilievi tutti che sono condivisi dalle successive ordinanze istruttorie della Corte di Appello di Cagliari;
5) sempre in via
6 subordinata, ha respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale qualificando l'inadempimento datoriale di natura contrattuale con conseguente prescrizione decennale, non tenendo conto che si tratta di rimborso spese correlato allo svolgimento di prestazione lavorativa;
6) ha disciplinato le spese di lite a carico della società invece che compensarle integralmente o ridurle atteso il parziale accoglimento della domanda dei lavoratori.
Ad avviso della Corte deve accogliersi il 4° motivo, rigettarsi tutti gli altri e considerarsi assorbito il 6° alla luce del parziale accoglimento dell'appello.
Invero, quanto affermato dalla Cassazione risulta ribadito in tutte le sentenze della
Cassazione emesse dal 2019 ad oggi e riguardanti la e i suoi Controparte_1 dipendenti in Sardegna: principio peraltro che la Cassazione risulta avere già affermato in precedenti sentenze secondo cui "In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, gli indumenti con funzione protettiva dal contatto con sostanze nocive o patogene rientrano tra i dispositivi di protezione individuale, previsti dall'art. 40 della I. n. 626 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), sicché rispetto ad essi è configurabile un obbligo a carico del datore di lavoro di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza ( Cass.
18674/2015). Ha invece escluso la esistenza dell'obbligo e la natura di DPI in caso di indumenti che " per le loro caratteristiche di capi comuni di abbigliamento (tute di stoffa) e la loro funzione di vestizione in quanto strumentali al solo scopo di mera preservazione degli abiti civili dell'attuale ricorrente dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa" ( cass.n. 5176/2014- Cass. n.
29760/2017)" (Cass. civ. n. 25401/2019). Nel caso di specie, come risulta dalla motivazione dell'ordinanza che ha rimesso la questione davanti a questo Giudice, la Corte di Cassazione ha ricordato che con
“particolare riferimento agli operatori ecologici, addetti alla raccolta dei rifiuti, questa Corte ha sempre affermato l'obbligo datoriale di manutenzione e lavaggio degli indumenti da lavoro sul presupposto, fattuale e logico, della qualificazione degli indumenti medesimi come dispositivi di protezione individuale.”. Orbene, questa stessa Corte, investita dei procedimenti in riassunzione, ha avuto modo di esaminare e definire identiche questioni tra le quali anche quelle di altri operatori ecologici con sede in EI: ci si richiamerà, pertanto, anche a detti precedenti ex art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, “dalla documentazione fotografica prodotta raffigurante gli indumenti forniti dalla società resistente, dal verbale ispettivo in atti e dalla successiva condotta della società datrice di lavoro che ha disposto il lavaggio degli indumenti utilizzati da tutti i dipendenti nell'esercizio delle mansioni di operatore ecologico e di autista - in adempimento delle prescrizioni disposte dall'ASl e in assenza dell'indicazione di altri strumenti adottati per prevenire il rischio logicamente presente nell'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani - si evince come gli stessi non siano funzionali allo scopo di preservare gli abiti civili dall'usura nell'espletamento dell'attività lavorativa, ma costituiscano indumenti di lavoro specificamente destinati a fornire tutela contro i rischi sanitari presenti nella peculiare attività svolta.
Sul punto la Cassazione ha chiarito che " l'esistenza di un rischio connesso al tipo di lavorazione deve essere accertata, fra l'altro, in relazione al contatto diretto, o anche indiretto, con materiali potenzialmente pericolosi per la salute, che
7 l'operatore deve necessariamente sopportare nell'adempimento della prestazione contrattuale, come anche in relazione alla finalità più generale di garanzia delle condizioni igieniche nelle quali la medesima prestazione deve essere eseguita. Ed infatti, come questa Corte ha già precisato, in tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, ed in particolare di fornitura ai lavoratori di indumenti, alla stregua della finalità della disciplina normativa apprestata dal
Legislatore, per "indumenti di lavoro specifici" si debbono intendere le divise o gli abiti aventi la funzione di tutelare l'integrità fisica del lavoratore nonché quegli altri indumenti, essenziali in relazione a specifiche e peculiari funzioni, volti ad eliminare o quanto meno a ridurre i rischi ad esse connessi (come la tuta ignifuga del vigile del fuoco), oppure a migliorare le condizioni igieniche in cui viene a trovarsi il lavoratore nello svolgimento delle sue incombenze, onde scongiurare il rischio potenziale di contrarre malattie, come appunto deve reputarsi per la divisa dell'operatore ecologico (cfr. Cass. n. 11071/08). Per il resto, deve osservarsi che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, ai fini della prova dei danni lamentati, della nozione giuridicamente rilevante di fatto notorio (art. 115 c.p.c.), assegnando tale rilievo alla circostanza, obiettivamente conosciuta e rilevabile, che gli indumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro ai dipendenti addetti alle operazioni di raccolta dei rifiuti abbisognano di lavaggi periodici. Ed invero, il ricorso alle nozioni di comune esperienza attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, il cui giudizio circa la sussistenza di un fatto notorio può essere censurato in sede di legittimità solo se sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio, da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura in un dato tempo e luogo (cfr. Cass. n.
27591/05), e quindi con riferimento a circostanze conosciute e comunemente note dalla generalità dei cittadini o in un determinato luogo e che non presentino margini di rilevante opinabilità. Requisiti di obiettiva certezza del dato di esperienza che, con congruo accertamento, la Corte di merito ha ritenuto sussistere nella situazione in esame, dopo aver opportunamente individuato, sulla base della nozione contrattuale e del lessico comune, gli "indumenti di lavoro" negli "oggetti di vestiario" forniti dall' stessa (e pure da quest'ultima, Pt_3 pertanto, sicuramente individuabili, tanto che, nel frattempo, l'attività di lavaggio è stata assunta, in adempimento di preciso obbligo contrattuale, dall in Pt_3 proprio - come nel caso di specie: n.d.r.). D'altra parte, su un piano più generale,
l'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma del D.P.R. n. 457 del 1955, art. 379, fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi dell'art. 40, art. 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa;
le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32
Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi di infezioni.
Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, l'obbligo del datore di lavoro si riferisce a tutti gli indumenti di lavoro, e dal suo inadempimento consegue l'obbligo di risarcire il danno ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. n. 22929 del 2005), danno la cui esistenza è stato
8 desunto dalla massima di comune esperienza delle spese sostenute per il lavaggio dei capi, prive di riscontro documentale perché normalmente affrontate nell'ambito della piccola e quotidiana economia familiare." (Cass. 16160/2014).” Rilevato che l'appellante ha inoltre attivato in alcuni dei propri cantieri il servizio di lavanderia aziendale degli indumenti di lavoro nonché elevato numerose contestazioni disciplinari nei confronti dei dipendenti che non hanno fruito di detto servizio, trova conferma la circostanza che detti indumenti non hanno logicamente la finalità di preservare gli abiti civili dei dipendenti ma quella di tutelare la salute di questi ultimi. Quanto “al rischio per la salute al quale sono esposti i dipendenti dell'impresa che svolge il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, è in atti la copia dei verbali dell'ispezione svolta dall' di Cagliari in materia di igiene e sicurezza del Pt_2 lavoro nei confronti dell'impresa resistente.
Da essi risulta che i dipendenti sono esposti, tra gli altri, al rischio infortunistico biologico per la presenza di microrganismo, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni. Di questi alcuni, di particolare rilevanza per gli operatori del settore della raccolta dei rifiuti, sono presenti nella normativa di settore. E ancora essi sono esposti ai rischi connessi alle attività di lavaggio degli automezzi attraverso l'inalazione, il contatto con polveri e nebbie contaminate e il rischio chimico da contatto con i detergenti. Tra le misure di igiene del lavoro sono indicati gli indumenti di lavoro idonei definiti come dispositivi di protezione individuale finalizzati ad evitare la contaminazione con gli agenti biologici descritti in precedenza e individuati in tute, guanti, calzature e maschere adeguate per tutte le fasi lavorative. Inoltre, si prevede che i dipendenti dotati di tali dispositivi debbano seguire una procedura a garanzia dell'igiene propria e di quella altrui per evitare qualsiasi contaminazione: in particolare, arrivare con abiti civili al luogo di lavoro recandosi ai servizi igienico- assistenziali;
indossare gli indumenti di lavoro prelevandoli da armadietti a doppio scomparto, lasciandovi quelli civili in apposito scomparto;
riporre gli indumenti di lavoro nell'apposito scomparto alle fine del turno di lavoro;
lavarsi, farsi la doccia e indossare gli abiti civili. "Alla fine della settimana o ogni qualvolta lo stato di imbrattamento lo richieda, gli indumenti dovranno essere sistemati in un apposito contenitore da inviare alla ditta incaricata del lavaggio.". Essi sono ricettacolo di microrganismi la cui carica microbica può costituire un pericolo infettivo per la famiglia oltre che per il lavoratore, quando gli indumenti stessi sono portati a casa.”. Il rischio biologico è logicamente maggiore negli operatori che effettuano la raccolta e lo spazzamento manuale, così come negli operatori a terra durante la manipolazione e la movimentazione dei rifiuti, lo scarico dei mezzi di raccolta, la manutenzione/pulizia di mezzi, indumenti e attrezzature da lavoro. Esso può avvenire per contatto, ferite, inalazione di bioaerosol, polveri e nebbie contaminate, ingestione accidentale, morsi di animali: tutti fattori di rischio ai quali vanno incontro indistintamente tutti gli operatori ecologici, dunque anche quelli che operano presso il cantiere di EI chiamati a svolgere le medesime mansioni degli operatori presenti nel cantiere di Macomer.
“Invero, è logico ritenere che i livelli di esposizione dei lavoratori ad agenti biologici, non comportando le attività di raccolta un utilizzo deliberato di
9 microorganismi, sono fortemente correlati alla natura e alla tipologia dei rifiuti 1, nonché alle modalità con cui sono effettuate le operazioni di lavoro ed alle condizioni ambientali. Sono esposti al rischio biologico tutti gli addetti, anche se in misura maggiore quelli che effettuano la raccolta e lo spazzamento manuale, così come gli operatori a terra durante la manipolazione e la movimentazione dei rifiuti, lo scarico dei mezzi di raccolta, la manutenzione/pulizia di mezzi, indumenti e attrezzature da lavoro. Comportano maggior rischio di esposizione le aree di lavoro attorno all'operatore e al mezzo di raccolta (in particolare, presso le bocche di carico) o di spazzamento (in prossimità delle spazzole, nel caso di ausilio manuale all'attività meccanizzata). Si è evidenziato che elementi critici sono la mancanza o carenza di: - pulizia quotidiana e manutenzione dei mezzi e delle attrezzature da lavoro utilizzati;
- pulizia quotidiana e disinfezione degli ambienti di servizio
(mense, spogliatoi, servizi igienici, docce, lavandini);- misure di igiene personale e di gestione degli indumenti da lavoro;
- compartimentazione di spogliatoi e armadi con separazione degli abiti civili da quelli da lavoro;
- adeguate informazione e formazione del lavoratore, spesso causa di comportamenti scorretti;
- elaborazione ed applicazione di procedure idonee;
- regolamentazione degli accessi in aree pulite;
- Dispositivi di Protezione Individuali.”
Nei livelli di esposizione occorre tenere conto anche del comportamento non idoneo degli utenti (conferimento non corretto dei rifiuti, rottura o spostamento di cassonetti, uso improprio di contenitori). L'esposizione agli agenti di rischio biologico può avvenire per: contatto muco-cutaneo con materiale organico in decomposizione e/o percolato contaminato (terra, alimenti in decomposizione, materiali fuoriusciti per la rottura dei sacchi, sversamenti accidentali, ecc.); ferite da taglio o da puntura (provocate da oggetti taglienti biocontaminati quali chiodi, siringhe, aghi, schegge di legno, spine vegetali, ecc.), graffi, abrasioni e lacerazioni;
inalazione di bioaerosol, polveri e nebbie contaminate;
ingestione accidentale attraverso mani sporche portate alla bocca, alimenti contaminati, sigarette;
morsi di animali (ratti, cani, ecc.); contatto con urine ed escrementi di roditori, gatti e cani o guano di uccelli potenzialmente infetti punture di insetti e contatti con altri artropodi. L'esposizione ad agenti biologici può causare l'insorgenza di infezioni, infestazioni, intossicazioni ed allergie. Le patologie più comuni comprendono logicamente disturbi alle vie respiratorie, infezioni cutanee e gastrointestinali, infiammazioni a carico di superfici cutanee e mucose, soprattutto di occhi e vie respiratorie, asma, shock anafilattico causato dalla puntura di insetti. Lo sviluppo o meno di tali patologie è influenzato da vari fattori, tra cui lo stato di
10 salute del lavoratore esposto, il grado di immunizzazione nei confronti degli agenti infettivi ed eventuali condizioni di particolare predisposizione 2.
Ancora, merita peculiare attenzione anche il rischio connesso a particolato aerodisperso. Infatti, il materiale particolato (polveri e fibre) rientra tra gli agenti chimici che possono generare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono presenti sul luogo di lavoro. Le attività connesse all'igiene urbana (operazioni manuali e meccanizzate di raccolta, trasporto, scarico, spazzamento a secco, utilizzo soffioni, ossia tutte le fasi che comportano la movimentazione dei rifiuti) possono dar luogo alla formazione e all'aerodispersione di particolato in concentrazioni tali da rappresentare un pericolo per la salute umana. Anche lo stazionamento del personale in luoghi chiusi quali cabine di guida degli automezzi
(spesso prive di impianto di condizionamento o dotate di impianto ma in condizioni di carenza di manutenzione dei filtri, quando non utilizzato a finestrini abbassati), rappresentano una potenziale fonte di esposizione per contatto muco-cutaneo (contaminazione di occhi e mani), per inalazione.
A fronte di detti rischi gli indumenti di lavoro indossati dal ricorrente in riassunzione costituiscono, unitamente alle scarpe, ai guanti e alle mascherine, dispositivi minimi di protezione individuale il cui lavaggio deve, pertanto, essere a carico del datore di lavoro. Ciò premesso, tutti gli ulteriori motivi dell'appello proposto dalla Controparte_1 nei confronti della sentenza del Tribunale di Cagliari attinenti alla prova
[...] dell'esposizione a rischio e della quantificazione del richiesto risarcimento possono essere esaminati congiuntamente stante l'evidente connessione.
In merito all'esposizione al rischio da parte dell'operatore ecologico la Corte ritiene sussistente la relativa prova.
Invero, è sufficiente richiamare quanto evidenziato nei verbali di ispezione sopra indicati (quello del 12.5.2006 specifico per la società resistente in riassunzione) e, in particolare, i rischi connessi alla presenza di microrganismi esistenti sia nei rifiuti solidi che in quelli liquidi, alla coltura cellulare ed endoparassita umano , nonché i rischi connessi alle attività di lavaggio degli automezzi attraverso l'inalazione, il contatto con polveri e nebbie contaminate e il rischio chimico da contatto con i detergenti: rischi ai quali i dipendenti sono esposti non solo durante le operazioni di raccolta dei rifiuti ma anche durante le fasi di rientro in azienda, il cambio indumenti, il loro posizionamento all'interno di appositi armadietti. A ciò si aggiunga che nel verbale ispettivo n. 582/05 del 10.5.2006 pag. 2 sono ampiamente descritte le modalità di raccolta dei rifiuti ossia di svuotamento dei cassonetti per la raccolta differenziata, nonché l'utilizzo di minicompattatori nelle vie strette del centro storico cittadino nel quale il rifiuto viene raccolto da terra.
Rischi, peraltro, ancora maggiori nel caso di specie nel quale non è emerso che i dipendenti, anche oltre l'ottobre 2006 non essendovi prova della predisposizione di
11 un servizio di lavanderia, non si siano recati a casa con gli indumenti di lavoro ancora indosso e non siano rientrati al lavoro l'indomani sempre vestendo indumenti di lavoro, non avendo degli armadietti dove riporre gli abiti né comunque di un sufficiente numero di armadietti né comunque degli spazi per cambiarsi: essi, pertanto, non solo sono rimasti all'interno del luogo di lavoro con gli indumenti impiegati durante le operazioni di raccolta dei rifiuti, ma lo sono stati promiscuamente non risultando prevista alcuna separazione tra l'area riservata agli autisti e quella riservata agli operatori ecologici e non vi è alcuna indicazione sulla frequenza con cui detti ambienti sono stati puliti e sanificati, dovendosi presumere, pertanto, la presenza e permanenza dei microrganismi nella stessa sede di lavoro e nelle stesse aree destinate al personale.
Con riferimento, specifico, al ricorrente in riassunzione il Tribunale di Cagliari ha accertato – senza che detto accertamento sia stato concretamente negato mediante la specifica contestazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi nel primo grado di giudizio - è risultato che il (dal 6.7.2002 al 7.8.2008) ha svolto le Pt_1 mansioni di operatore ecologico autista oltre che di raccolta dei sacchi. Deve, pertanto, ritenersi che anche il ricorrente sia stato esposto al rischio infortunistico biologico che ha interessato tutti gli altri lavoratori addetti alle medesime mansioni. Ancora, sempre all'esito della prova orale, il Tribunale ha ritenuto dimostrato il lavaggio degli indumenti di lavoro da parte del senza che l'appellante abbia Pt_1 specificatamente contestato il contenuto delle deposizioni testimoniali le quali, peraltro, hanno anche un supporto logico ove si tenga presente che, anche volendo ritenere che nell'ottobre 2006 l'appellante abbia iniziato a lavare gli indumenti di lavoro, difetta qualunque allegazione sulle condizioni di come detti indumenti si presentassero dopo 4 anni di uso senza mai essere lavati: deve, pertanto, ritenersi che essa li abbia trovati in buone condizioni atteso che diversamente li avrebbe dovuti cambiare.
Appare inoltre inverosimile che il per tutto il citato periodo lavorativo sia Pt_1 rientrato a casa e ritornato al lavoro il giorno dopo, con gli indumenti di lavoro sporchi e maleodoranti a causa del fetore tipico presente nell'aria circostante la zona di conferimento dei rifiuti urbani, che ha logicamente impregnato gli indumenti dell'operatore ecologico, mai lavati e disinfestati anche per evitare di esporre i componenti del proprio nucleo familiare al contagio con pericolosi batteri che inevitabilmente sono presenti nel rifiuto organico. Ulteriore conferma dell'avvenuto lavaggio degli indumenti di lavoro da parte del lavoratore è data appunto dalla circostanza che nel corso di detto periodo né l'appellato né i componenti della sua famiglia hanno contratto alcuna malattia dalla quale, diversamente, sarebbero stati molto probabilmente affetti.
Deve, pertanto, ritenersi acclarata la circostanza del lavaggio degli indumenti anche da parte dell'appellato, secondo un comportamento che è risultato essere comune a tutti i procedimenti definiti da questa Corte che hanno visto contrapposti dipendenti della contro quest'ultima. Controparte_1
Non senza omettere di osservare che la società appellante non ha mai negato la necessità del lavaggio degli indumenti di lavoro ma ha sempre affermato che il relativo costo dovesse gravare sul lavoratore salvo poi, dall'ottobre 2006, disporre un lavaggio settimanale di una selezione limitata degli indumenti di lavoro.
12 Ancora, l'appellante non ha dedotto di lavare i soli indumenti di lavoro dell'operatore ecologico e non anche quelli dell'autista a conferma non solo che si tratta di d.p.i. ma anche dell'esistenza di rischio al quale sono esposti sia l'operatore ecologico sia l'autista: e la Cassazione (23314/2010; 11729/2009) ha detto che sono tali anche gli indumenti che abbiano anche una minima capacità di proteggere la salute del lavoratore dai batteri che possono svilupparsi nei rifiuti solidi urbani.
In questi casi, non deve guardarsi alla consistenza degli indumenti, ma alla loro funzione. E nel caso di specie, la relazione ispettiva dell'Asl ha evidenziato tutti i rischi derivanti dallo svolgimento di detta attività e la funzione degli indumenti di lavoro. Accertata la sussistenza dell'esposizione al rischio, e, dunque, del diritto al lavaggio degli indumenti di lavoro da parte dell'azienda, occorre esaminare i plurimi motivi di contrasto tra le parti per quanto attiene alla quantificazione del risarcimento del danno.
Peraltro, preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione: invero, considerato che il dipendente ha chiesto il risarcimento del danno relativo al periodo dal 2002 al 2008 e che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta proposto nell'aprile 2009 è evidente che non è decorso il termine prescrizionale di 10 anni applicabile all'ipotesi - come quella in esame - di inadempimento contrattuale del datore obbligato a fornire al lavoratore dispositivi di protezione individuale efficienti in quanto puliti, come previsto dall'art. 43, co. 4
d.lgs. 626/1994 ratione temporis vigente.
Per contro, non è corretta la tesi secondo cui si verserebbe in ipotesi di rimborso spese ove si consideri che il Tribunale ha quantificato il risarcimento del danno in via equitativa non ricorrendo neppure i presupposti per l'esatta determinazione delle spese vive sostenute dal singolo lavoratore per il lavaggio degli indumenti di lavoro. Procedendo all'esame delle contestazioni dell'appellante sull'importo del risarcimento del danno, richiamato quanto precisato in ordine alla prova del lavaggio degli indumenti da parte dell'appellato, le censure riguardano il numero degli indumenti di lavoro sottoposti a lavaggio, nonché le scarpe, il periodo del loro uso (estate/inverno), le modalità di lavaggio (a mano), il conteggio dell'attività di stiratura, la frequenza dei lavaggi, la mancata detrazione dell'indennità giornaliera corrisposta in busta paga per il lavaggio degli indumenti, la mancata documentazione delle spese di lavaggio. Orbene, premessa comune all'esame delle riportate questioni è la natura equitativa del risarcimento del danno richiesto.
Invero, si è precisato che il giudicante "nel determinare i danni con valutazione equitativa, ha dato atto di come l'impossibilità di provare nel loro esatto ammontare i costi e le spese sostenute derivi proprio dalla natura degli stessi, normalmente affrontati nell'ambito della quotidiana economia familiare e quindi privi di ogni riscontro di carattere documentale e comunque non dimostrabili con altro mezzo istruttorio ed ha, altresì, motivatamente specificato i parametri (voci e valori di costo, numero e frequenza dei lavaggi) presi a riferimento per la valutazione ai sensi dell'articolo 432 c.p.c.. Così ottemperando alle condizioni richieste, secondo l'insegnamento di questa Suprema Corte, per il legittimo esercizio da parte del giudice del lavoro del potere di liquidazione del danno in via
13 equitativa, che presuppone l'individuazione, con adeguata motivazione, dei criteri adottati e dell'iter logico seguito, anche con riguardo all'obiettiva impossibilità di una determinazione certa della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo (v. ad es. Cass., 18 aprile 2003, n. 6333; Cass., 7 gennaio 2009, n. 50).
29. Infine, deve ricordarsi che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i lavoratori hanno diritto alla retribuzione dell'attività lavorativa prestata ed al rimborso delle spese sostenute, per la pulizia degli indumenti di protezione, forniti dal datore di lavoro, risultando affetta da nullità parziale, per contrasto con norme imperative, la clausola, in senso contrario, del contratto collettivo che, sostituita di diritto dalle stesse norme inderogabili, concorre a conformare i contratti individuali di lavoro, sui quali si fondano i diritti alla retribuzione ed al rimborso spese dei lavoratori (cfr., ex plurimis, Cass., 26 giugno 2006, n. 14712;
Cass., 18 novembre 2010, n. 23314; Cass., 5 novembre 1998, n. 11139; Cass., n.
11729/2009, cit.). Ne consegue che, quand'anche la contrattazione collettiva avesse inteso addossare ai lavoratori le spese di lavaggio dei DPI (il che nella specie deve escludersi, perchè prevedere che il lavoratore debba avere cura della buona conservazione degli indumenti non significa di per sè che debba provvedere al loro lavaggio), una siffatta previsione, siccome contraria a norme imperative, non potrebbe comunque esonerare il datore di lavoro dall'onere delle spese di cui qui si controverte." (Cass. civ. n. 16715/2014). Ciò corrisponde a quanto emerso nel presente giudizio nel quale il lavaggio degli indumenti di lavoro, incontrovertibilmente effettuato dall'appellato al proprio domicilio al quale rientrava con gli indumenti ancora indosso, può essere effettuato o a mano (peraltro per alcuni capi e non tutti) o in lavatrice (peraltro, per alcuni capi e non tutti), verosimilmente separatamente dagli altri abiti per evitare una qualsiasi contaminazione.
Va quindi disattesa la richiesta di rigetto della domanda del per mancanza Pt_1 di specifica prova delle spese sostenute, da intendersi riferite non soltanto ai costi dell'acqua, del detersivo, della corrente elettrica ma anche del tempo impiegato a lavare a mano l'indumento o a predisporre la lavatrice oltre che di quello per la successiva stiratura, impiegando il proprio tempo libero per svolgere il lavoro che avrebbe dovuto effettuare l'azienda rientrando logicamente nelle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro, rispetto alle quali datore di lavoro è inadempiente: ragione per la quale - si ribadisce - la prescrizione decennale (Cass
10414/2013; 17629/2010) e non quinquennale. Riguardo il numero di lavaggi, a fronte delle dichiarazioni di alcuni testi sul lavaggio quotidiano, il Tribunale, conformemente a quanto stabilito dalla sentenza definitiva n. 470/2007 della Corte di Appello di Cagliari, ha indicato una frequenza bisettimanale sia in periodo invernale che in quello estivo. Trattasi di criterio non contestato dall'appellato ancorché sostenitore di un lavaggio quotidiano, ma dall'azienda la quale, richiamando un passo del verbale ispettivo, sostiene essere sufficiente un solo lavaggio a settimana. Tesi, quest'ultima, non condivisibile sia perché - come visto in precedenza - nel verbale ispettivo è scritto che "alla fine della settimana o ogni qualvolta lo stato di imbrattamento lo richieda, gli indumenti dovranno essere sistemati in un apposito contenitore da inviare alla ditta incaricata del lavaggio.": dunque, l'indicazione degli ispettori è quella di una lavaggio minimo a settimana senza peraltro,
14 escludere l'effettuazione di un lavaggio più frequente in presenza di uno stato di imbrattamento che lo richieda. E in tale senso si osserva che la stessa datrice di lavoro ha sottolineato che successivamente alla predisposizione del servizio di lavanderia industriale, non solo ella non ha posto limiti al numero dei lavaggi ma ha anche evidenziato che un certo numero di dipendenti ha fatto effettuare il lavaggio degli indumenti anche più di due volte a settimana. Nell'impossibilità di determinare l'esatto numero di lavaggi, deve pertanto confermarsi la natura equitativa del numero di volte indicato dal Tribunale e l'assenza di tassatività della previsione degli ispettori del lavoro.
In merito al periodo di durata delle stagioni di utilizzo degli indumenti estivi e di quelli invernali, la Corte ritiene di discostarsi dalle indicazioni della ricordata consulenza d'ufficio atteso che, da un lato, nessuna delle parti ha riferito dell'esistenza di una disciplina interna che stabilisca il periodo di utilizzo degli indumenti estivi e di quello invernale sì che il loro uso sembra essere rimesso alle scelte di ogni dipendente;
dall'altro lato, il clima in Sardegna e, più in generale nel sud Sardegna è notoriamente caratterizzato da un breve periodo di freddo intenso
(gennaio-febbraio) rispetto al più lungo periodo di caldo intenso (luglio-settembre), nonché da una fase climatica intermedia tra le precedenti nella quale prevale un clima freddo e umido (metà ottobre - novembre-dicembre e marzo- aprile) rispetto ad un periodo di clima mite (maggio-giugno e metà ottobre). Pertanto, tenuto conto che nessuna delle parti ha riferito di fruire dell'intero periodo di ferie ininterrottamente, la Corte reputa equo l'utilizzo del vestiario estivo per cinque mesi e quello del vestiario invernale per sei mesi.
Con riguardo agli indumenti da lavare, la Corte ritiene di dovere includere anche le scarpe sia per quanto accertato dal Tribunale sia in quanto queste, secondo le allegazioni della stessa appellante, sono ricomprese nel DVR tra i dispositivi di protezione del lavoratore e in quanto tali devono formare oggetto di manutenzione o di sostituzione. E poiché l'appellante non ha dedotto di avere provveduto con periodicità alla loro sostituzione, deve ritenersi logicamente effettuata la manutenzione/pulizia delle scarpe. Occorre tenere presente, infatti, che le scarpe non hanno soltanto una funzione antinfortunistica ma rappresentano anche strumento di diffusione dei batteri che la suola della scarpa dell'operatore ecologico può calpestare durante il servizio di pulizia delle strade o della raccolta dei rifiuti collocati al di fuori dell'apposito contenitore colmo o anche abbandonati in luoghi privi di cassonetti o nel calpestare escrementi di cani e gatti, di ratti o il guano dei piccioni, senza volere dimenticare sputi, catarro, starnuti, cibi vari che sono sovente presenti nelle strade cittadine e vengono inavvertitamente calpestati dagli operatori ecologici.
Orbene, è indubbio che il dovere ritornare alla propria abitazione indossando le scarpe da lavoro costituisce un rischio non solo per l'operatore ma anche per i componenti della sua famiglia, ovviabile sia lasciando le scarpe al di fuori della abitazione sia lavando con periodicità detto strumento di lavoro.
Ancora, deve essere conteggiato anche il tempo impiegato per la stiratura non essendovi prova che il lavoratore si sia recato al lavoro con gli indumenti sgualciti o abbia affidato detta attività a una stireria professionale.
15 Per l'effetto, sulla base dei conteggi rielaborati in conformità all'ordinanza di questa
Corte si reputa che il ricorrente in riassunzione abbia sostenuto un costo per l'intero periodo in considerazione, comprensivo di lucro cessante, pari ad € 3.039,99. In merito al conteggio finale la Corte osserva che, tenuti fermi i valori indicati nella consulenza svolta nel procedimento definito con la sentenza n. 470/2007 della Corte di Appello di Cagliari, gli indumenti indicati dal dipendente nel ricorso introduttivo del giudizio, il compenso per la stiratura, la circostanza che con quattro polo per il periodo estivo sono almeno 2 quelle che vengono lavate e stirate settimanalmente non essendo verosimile che venga usata una sola polo a settimana, si ottiene un costo settimanale per gli indumenti invernali pari a € 7,46 e mensile pari ad € 32,3018, mentre per quelli estivi si ottiene un costo settimanale di € 8,758 e mensile di € 37,92214. Si precisa che il credito accertato non tiene conto della predisposizione del servizio aziendale di lavanderia a decorrere dall'ottobre 2006 atteso che il lavoratore ha dedotto che la società appellante "non ha mai provveduto ad effettuare, nel luogo di lavoro del ricorrente, il lavaggio e la disinfezione degli indumenti di lavoro"
(ricorso introduttivo del giudizio): circostanza che risulta confermata nel precedente di questa Corte ( vs ) in cui si riporta la Tes_8 Controparte_1 dichiarazione del “teste e condivisa dal primo giudice a fronte della Tes_9 mancata dimostrazione da parte dell'azienda di avere approntato detto servizio anche presso la sede di EI (luogo di lavoro del , affatto evincibile dalle Tes_8 fatture in atti.” Infine, in relazione alla mancata detrazione di 0,26 euro previsti dal contratto collettivo, il primo giudice l'ha escluso richiamandosi alla sentenza della Corte di
Appello di Cagliari del 2007 che ha affermato - con sentenza passata in giudicato - che il suddetto importo non riguarda gli indumenti aziendali ma quelli ordinari e, pertanto non devono essere detratti dal rimborso.
Trattasi di conclusione coerente col rilievo che i 0,26 euro ("art. 31 lett. e) ccnl
2003 al lavoratore spetta e) Indennità giornaliera per lavaggio indumenti pari a € 0,26 riconosciuta ai dipendenti ai sensi dell'art. 67, lettera C., commi 3 e 5") sono dovuti anche nel ccnl successivo nel quale è previsto a carico del datore di lavoro il costo del lavaggio dei dpi, con ciò lasciando intendere che la predetta indennità non riguarda gli indumenti di lavoro come sostenuto dall'azienda ma gli abiti civili (l'art. 67 " A decorrere dall'1.1.2004, l'art. 21, lettera r), e l'art. 22 del CCNL 2.8.1995 sono sostituiti dalle disposizioni seguenti. A. Fornitura e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
1. La fornitura e il mantenimento delle condizioni di efficienza (compreso il lavaggio) di tutte le tipologie di D.P.I. individuate dal piano di valutazione dei rischi, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive modificazioni, sono a carico dell'azienda e non possono essere sostituiti da benefici economici di corrispondente valore.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 43 (obblighi del datore di lavoro) e dall'art. 44 (obblighi dei lavoratori) del titolo IV del D.Lgs. n.626/1994, in particolare: a) il datore di lavoro, individuati nel piano di valutazione dei rischi - con riferimento alle specifiche attività aziendali - tutti i necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), ivi compresi gli indumenti da lavoro (quali, ad esempio, in quanto previsti dal piano predetto: mascherine, guanti, scarpe, stivali, impermeabili, giacche a vento, tute, ecc.): 1) fornisce preventivamente al
16 lavoratore istruzioni comprensibili e informazioni adeguate per l'uso dei DPI, ivi comprese quelle concernenti i rischi dai quali il DPI lo protegge;
2) assicura una formazione adeguata per l'uso corretto dei DPI;
b) il lavoratore: 1) utilizza i DPI messi a sua disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e ne cura la buona conservazione;
2) non apporta modifiche ai DPI di propria iniziativa;
3) segnala immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a sua disposizione. B. indumenti da lavoro finalizzati alla protezione da rischi per la salute e la sicurezza (DPI) 1. In relazione al piano di valutazione dei rischi, ai lavoratori impegnati su strada in condizioni di scarsa visibilità l'azienda ha l'obbligo di fornire idonei indumenti e dispositivi autonomi che li rendano visibili a distanza.
2. I lavoratori di cui al comma 1 sono coloro che operano in prossimità della delimitazione di cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa. Tali lavoratori sono obbligati ad utilizzare capi di vestiario ad alta visibilità e dispositivi autonomi ad alta visibilità, che li rendano visibili in qualsiasi condizione di luce diurna e notturna.
3. Le caratteristiche dei materiali, le tipologie e le condizioni di utilizzo dei capi di vestiario ad alta visibilità e dei dispositivi autonomi ad alta visibilità sono quelle stabilite dal Disciplinare tecnico allegato al Decreto Ministero Lavori Pubblici
3.6.1995 (G.U. 27.7.1995, n.174).
4. Gli indumenti e i dispositivi autonomi di cui ai commi che precedono rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione individuale dai rischi (D.P.I.) ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs. 19.9.1994, n.626, e successive modificazioni.
5. Rientrano altresì tra i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) gli indumenti da lavoro finalizzati ad evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive, caustiche. C. Indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili 1. Gli indumenti da lavoro finalizzati a preservare gli abiti civili dall'ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa – che non sono, pertanto, individuati espressamente nel piano di valutazione dei rischi come D.P.I. – sono forniti dall'azienda ai lavoratori in uso gratuito, con facoltà di richiederne la restituzione all'atto della fornitura di ogni nuova, specifica dotazione.
2. I lavoratori sono tenuti a curare l'uso appropriato e la buona conservazione degli indumenti da lavoro loro assegnati. 3.
Al personale operaio è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI: a) a consumo: tute, stivali e guanti per gli addetti agli spurghi industriali;
tute e stivali per gli autisti addetti alle manovre di carico e scarico, per gli spazzini, per i raccoglitori, per gli addetti alle diverse tipologie di impianti, per gli addetti alle officine;
b) ogni anno: due paia di scarpe, uno estivo ed uno invernale;
c) ogni due anni: 1) 3 abiti da lavoro estivi e 3 abiti da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria dell'azienda, per il personale addetto ai servizi esterni;
2) 4 tute da lavoro estive e 4 tute da lavoro invernali, nella foggia consuetudinaria nell'azienda, per il personale addetto alle officine e alle diverse tipologie di impianti;
Per abito da lavoro estivo si intende: berretto;
pantalone; maglietta o camicia;
per abito da lavoro invernale si intende: berretto;
pantalone, camicia o maglione;
d) ogni 3 anni: un impermeabile al personale addetto ai servizi esterni;
e) ogni cinque anni: una giacca a vento per gli autisti.
4. Al personale impiegatizio addetto normalmente ai servizi esterni è assicurata la seguente dotazione di indumenti da lavoro, se già non ricompresa tra i DPI: a)
17 ogni anno: due paia di scarpe di cui 1 estivo ed 1 invernale;
b) ogni tre anni: un impermeabile;
c) ogni cinque anni: una giacca a vento.
5. Al personale impiegatizio addetto agli impianti sono forniti idonei indumenti da lavoro, se già non ricompresi tra i DPI.
6. La fornitura degli indumenti da lavoro di cui alla presente lettera C. non può, in ogni caso, essere sostituita da benefici economici di corrispondente valore. D. Indennità per lavaggio indumenti e spesa media annua pro-capite 1. Al personale di cui ai commi 3) e 5) della precedente lettera C. continua ad essere corrisposta l'indennità per lavaggio indumenti di cui all'art. 21, lett. r), del CCNL 2/8/1995, e disciplinata dall'art. 31 del presente CCNL.
2. Per la fornitura degli indumenti da lavoro di cui alle lettere B. e C. del presente articolo, è a carico dell'azienda la spesa media annua procapite in relazione alle diverse tipologie e ai differenziati periodi di assegnazione del vestiario stesso.).
La datrice di lavoro deduce che poiché non fornisce altri indumenti oltre a quelli di lavoro, se questi sono considerati dpi i 0,26 euro devono essere detratti dal rimborso riconosciuto, altrimenti si avrebbe un arricchimento. La tesi non appare verosimile atteso che rientrando a casa o andando al lavoro con indosso gli indumenti di lavoro, gli abiti civili vengono certamente a contatto con i primi imbrattandosi e, dunque, determinando la necessità del loro lavaggio per fare fronte al quale in sede di contrattazione collettiva si è prevista l'indennità in esame.
D'altronde, la ha sempre sostenuto che gli indumenti di Controparte_1 lavoro non sono dispositivi di protezione e, pertanto, di non avere alcun dovere di corrispondere una qualche indennità per il loro lavaggio il cui costo deve gravare interamente sul dipendente: pertanto non è dato comprendere perché dovesse sostenere la spesa di 15.000 lire al mese per il lavaggio casalingo degli indumenti di lavoro che non riteneva di dovere corrispondere. Incontestato il pagamento da parte della datrice di lavoro degli importi determinati dal Tribunale di Cagliari, il minore importo accertato onera l'appellato alla restituzione del maggiore importo ricevuto oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
Atteso l'accoglimento parziale dell'appello proposto dalla società ricorrono i presupposti per compensare per 1/3 le spese dell'intero di giudizio, per i restanti 2/3
a carico della parte soccombente come liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente pronunciando, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla , in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 1335/2016 del Tribunale di
Cagliari emessa nel contraddittorio con Parte_1 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata che per il resto conferma, condanna l'appellante al pagamento a della somma di € 3.039,99 Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, oltre accessori dalla data di pubblicazione della sentenza del Tribunale al saldo;
per l'effetto, condanna il ricorrente in riassunzione alla restituzione all'appellante
(resistente in riassunzione) dei maggiori importi percepiti in esecuzione della sentenza n. 1335/2016 del Tribunale di Cagliari maggiorati di interessi dal pagamento fino al saldo;
18 dichiara compensate per 1/3 le spese del presente giudizio e condanna la
[...]
al pagamento dei restanti 2/3 a favore degli avv.ti Marino Sarritzu e CP_1
Massimiliano Picci, antistatari, che liquida per il procedimento davanti al Tribunale di Cagliari in complessivi € 1.800,00 per le quattro fasi del giudizio, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
per il procedimento davanti alla Corte di Appello di Cagliari in complessivi € 2.000,00 per le quattro fasi del giudizio, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
per il procedimento davanti alla Corte di Cassazione complessivi € 1.000,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge, oltre € 23.80 per spese;
quanto al presente grado di giudizio in complessivi € 2.100,00 per le quattro fasi, , oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
Giorni 5 per la motivazione.
Sassari 12.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
19 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 ) La composizione microbica della matrice 'rifiuto' è notevolmente diversificata: essa è costituita da microrganismi che si trovano naturalmente associati al substrato organico ed è in parte è responsabile dei processi biodegradativi. La flora microbica contaminante varia con la stagione, con il tipo e l'ubicazione (aree residenziali, commerciali, prossimità di scuole ecc.) del contenitore del rifiuto, con il tipo di utenza servita, in funzione della composizione merceologica dei rifiuti e della quantità del rifiuto. Contaminazione di origine fecale può rilevarsi su strada in prossimità dei sacchi o dei contenitori per la raccolta dei rifiuti indifferenziati. 2 Nel bioaerosol, può essere presente un'alta percentuale di spore fungine e pollini derivanti da diverse tipologie di piante in grado di scatenare nei soggetti predisposti e sensibilizzati diverse manifestazioni di tipo allergico a carico delle congiuntive oculari o delle vie respiratorie. Non va inoltre sottovalutata l'insorgenza di fenomeni infiammatori a carico delle vie respiratorie nonché di disturbi gastrointestinali a causa dell'inalazione di polveri contenenti batteri.