Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 06/05/2026, n. 1038 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1038 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01038/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01491/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Caterina Bozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento:
dei provvedimenti adottati dalla Prefettura di Venezia in data 3 settembre 2024, con il quali è stata disposta la revoca di dieci nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciati in favore di lavoratori extracomunitari, su richiesta della ditta ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 il dott. MO IN;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e IR
1. La ditta individuale -OMISSIS-, attiva nel settore edile, nel mese di marzo 2024 chiedeva e otteneva dieci nulla osta al lavoro subordinato stagionale, in favore di altrettanti cittadini extracomunitari, nell’ambito del c.d. click-day relativo al decreto flussi 2024.
2. In data 19 giugno 2024 lo Sportello Unico per l’Immigrazione notificava un preavviso di revoca dei predetti nulla osta e, a seguito di riesame della documentazione pervenuta in data 25 giugno 2024, veniva notificato in data 22 agosto 2024 un secondo articolato preavviso, con cui veniva contestato: A) l’elevato numero di istanze presentate in diverse Prefetture ed al di fuori della Regione Veneto; B) che l’asseverazione era “carente del Punto (D)” ai sensi della Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022; C) che il fatturato indicato, pari a euro 2.700.150,00 come dato presuntivo, appariva «molto elevato rispetto al personale che … risulta occupato al 30/06/2024: zero addetti» , tenuto conto che l’impresa era attiva dal 7 febbraio 2023; D) che « trattandosi di fatturato presuntivo sarebbe stato opportuno fornire gli impegni contrattuali sottoscritti» menzionati nell’asseverazione; E) che «non risulta fornita la prevista dichiarazione di verifica presso il centro per l’impiego competente».
3. La parte ricorrente riscontrava il preavviso con nota del 2 settembre 2024, trasmettendo documentazione parziale – il DURC, il bilancio provvisorio 2023 e la richiesta di verifica inviata al Centro per l’Impiego già nel marzo 2024 – e chiedendo una proroga di dieci giorni per completare la produzione documentale, «in considerazione del periodo in cui era arrivato il preavviso» (il 22 agosto).
4. La richiesta di proroga non veniva accolta e, il giorno successivo, in data 3 settembre 2024, lo Sportello Unico adottava i dieci decreti di revoca in epigrafe indicati, identici nei loro presupposti motivazionali, nei quali sono richiamati tutti e cinque i motivi già enunciati nel preavviso, ciascuno qualificato come autonomo rispetto agli altri e di per sé sufficiente a sorreggere la revoca.
5. La parte ricorrente impugnava i dieci decreti di revoca con ricorso notificato in data 4 novembre 2024, articolando un unico, complesso motivo di impugnazione, così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 44, comma 6, d.l. 73/2022 (con richiamo alla Circolare INL n. 3/2022), nonché difetto di istruttoria e di motivazione . In sintesi, il ricorrente deduceva che: A) la capacità economica dell’impresa non avrebbe dovuto essere valutata in base al numero di dipendenti in forza – parametro che poteva riflettere la mera indisponibilità di manodopera sul territorio nazionale – bensì in base a indicatori economici quali reddito e fatturato, ossia in base al bilancio provvisorio 2023 (eccedente il milione di euro), al DURC e alla richiesta di verifica già inoltrata al Centro per l’Impiego; B) le cause di revoca del nulla osta sarebbero tassativamente previste dall’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, ossia frode, falsificazione e mancata trasmissione del contratto di soggiorno, e che nel caso di specie nessuna di tali ipotesi ricorreva.
6. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno che, oltre a confutare nel merito le deduzioni del ricorrente, eccepiva l’inammissibilità del ricorso cumulativo ai sensi dell’art. 32 c.p.a., rilevando che l’impugnativa accorpava dieci provvedimenti distinti, ciascuno riferito alla posizione individuale di un diverso lavoratore straniero, con «evidenti differenze istruttorie tra le pratiche», tali da escludere l’omogeneità delle posizioni che il ricorso cumulativo presuppone.
7. Questo Tribunale, con l’ordinanza n. 31/2025, respingeva la domanda cautelare rilevando che «a fronte delle plurime ragioni su cui si fondano i provvedimenti impugnati, il ricorrente ha censurato solo alcune di tali ragioni, non risultando oggetto di censura né la contestata irregolarità della documentazione presentata, né la mancanza di impegni contrattuali atti a dimostrare la correttezza dei dati reddituali e del bilancio provvisorio».
8. La causa, infine, veniva chiamata all’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
9. L’eccezione processuale sollevata dall’Amministrazione resistente, di inammissibilità del ricorso in quanto cumulativo, non può essere accolta.
I dieci decreti di revoca presentano - come già evidenziato nella parte in fatto - una struttura motivazionale identica e si differenziano tra loro unicamente in ragione delle generalità del singolo lavoratore straniero cui ciascun provvedimento si riferisce; in particolare tutti i decreti si fondano sulle seguenti ragioni: A) elevato numero di istanze presentate in diverse prefetture, anche fuori regione; B) asseverazione carente quanto al punto D; C) incongruenza tra fatturato presuntivo (euro 2.700.150,00) e struttura aziendale (impresa attiva dal 7 febbraio 2023, zero addetti alla data della visura); D) mancata produzione degli impegni contrattuali atti a dimostrare la correttezza dei dati reddituali e del bilancio provvisorio; E) mancata dichiarazione di verifica presso il Centro per l’Impiego.
L’art. 32 c.p.a. consente l’impugnativa congiunta di più atti quando le posizioni sottostanti sono del tutto omogenee e sovrapponibili sul piano delle questioni giuridiche sollevate e nel caso in esame le questioni di diritto sottoposte al Tribunale sono identiche per tutti i provvedimenti impugnati.
Né giova all’Amministrazione resistente invocare le « evidenti differenze istruttorie tra le pratiche », perché l’asserita diversità delle posizioni individuali dei lavoratori stranieri non trova riscontro negli atti di causa. Difatti l’istruttoria risulta condotta in modo unitario (unico preavviso per tutti e dieci nulla osta), la motivazione è identica e la censura del ricorrente è uniformemente rivolta contro tutti i provvedimenti impugnati.
10. Passando al merito, è infondato il motivo di ricorso incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 44, comma 6, d.l. 73/2022.
Il ricorrente sostiene che le cause di revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale sarebbero tassativamente previste dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 e che, non ricorrendo alcuna di tali ipotesi nel caso in esame, i provvedimenti impugnati sarebbero privi di base normativa.
Le ragioni dell’infondatezza della censura risiedono però nel fatto che i nulla osta oggetto di revoca non sono stati rilasciati secondo la procedura ordinaria disciplinata dall’art. 22 del d.lgs. 286/1998, bensì ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, che introduce una disciplina speciale e derogatoria per la gestione dei flussi di ingresso. Tale disposizione prevede, al secondo periodo, che il nulla osta è rilasciato anche nel caso in cui, nel termine previsto dal comma 1, non siano state acquisite informazioni relative agli elementi ostativi di cui agli articoli 22 e 24 del d.lgs. 286/1998, e che « al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso ».
È dunque la disciplina speciale in questione, in base alla quale i nulla osta sono stati rilasciati, a prevedere espressamente la revoca quale conseguenza del sopravvenuto accertamento di ragioni ostative al rilascio del nulla osta. Si tratta di un meccanismo coerente con la ratio della disciplina emergenziale: da un lato, il nulla osta viene rilasciato prescindendo dalla previa verifica della sussistenza dei requisiti proprio al fine di consentire l'ingresso tempestivo dei lavoratori stranieri; dall’altro, l’Amministrazione conserva il potere – anzi è tenuta – a verificare ex post la sussistenza di tali requisiti e, ove ne rilevi la carenza, a revocare il titolo già rilasciato.
Ne discende che nel caso in esame il parametro normativo di riferimento per valutare la legittimità dei provvedimenti impugnati non è l’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998 – disposizione che regola le ipotesi di revoca nell’ambito della procedura ordinaria – bensì la disposizione speciale dell’art. 42, comma 2, secondo periodo, d.l. 73/2022.
11. Quanto alle restanti censure, incentrate sul difetto di istruttoria e di motivazione, le considerazioni innanzi svolte – e, in particolare, quella relativa alla motivazione dei provvedimenti impugnati – determinano l’inammissibilità delle censure stesse, per carenza di interesse, in ragione della mancata impugnazione di tutti motivi posti a fondamento dei provvedimenti stessi.
Tale causa di inammissibilità - rilevata d’ufficio dal Collegio - era già stata indicata alle parti con l’ordinanza n. 31/2025, sopra richiamata, a mezzo della quale è stato dato atto che «a fronte delle plurime ragioni su cui si fondano i provvedimenti impugnati, il ricorrente ha censurato solo alcune di tali ragioni». Trattandosi di questione già nota alle parti, non trova applicazione l’art. 73, comma 3, c.p.a., che onera il giudice, qualora ritenga di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d’ufficio, di indicarla alle parti in udienza, dandone atto a verbale.
Inoltre l’art. 73, comma 3, c.p.a. comunque non troverebbe applicazione nel caso in esame in ragione della scelta dei difensori delle parti di non presenziare in udienza. Difatti, secondo la giurisprudenza, «l’avviso finalizzato a provocare il contraddittorio non è necessario laddove i procuratori delle parti non siano presenti in udienza, proprio in virtù della ratio della disposizione, che è quella di offrire ai difensori delle parti, in piena attuazione del diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., la possibilità di controdedurre, alla quale, non presenziando in udienza ovvero in camera di consiglio, il procuratore tacitamente rinuncia» (in questi termini, Cons. Stato, Sez. V, 18 febbraio 2026, n. 1305).
Ciò posto, si deve qui ribadire che, quando un provvedimento è sorretto da una pluralità di rationes decidendi autonome tra loro, ciascuna di per sé idonea a sostenerlo, la mancata impugnazione anche di una sola di esse rende il ricorso inammissibile per difetto di interesse, poiché l’eventuale accoglimento delle censure proposte non varrebbe ad eliminare l’atto, che continuerebbe a trovare sostegno nei motivi non censurati ( ex multis , Cons. Stato, Sez. V, 26 aprile 2024, n. 3835).
Ebbene - come già rilevato da questo Tribunale con l’ordinanza n. 31/2025 - la parte ricorrente ha censurato soltanto alcune delle ragioni poste a base dei provvedimenti impugnati. Difatti ha del tutto omesso di censurare l’irregolarità dell’asseverazione, per carenza del punto D, e la mancata produzione degli impegni contrattuali sottoscritti. Si tratta - giova ribadirlo - di due ragioni autonome e distinte da quelle che attengono alla capacità economica dell’impresa: la prima attiene alla validità formale di un atto del procedimento (l’asseverazione), mentre la seconda attiene alla mancanza di riscontro documentale del fatturato presuntivo dichiarato (stante la mancata produzione di impegni contrattuali atti a dimostrare la correttezza dei dati reddituali e del bilancio provvisorio). Ciascuna di esse è, quindi, di per sé sufficiente a sorreggere i provvedimenti impugnati.
12. Pertanto il ricorso dev’essere respinto perché infondato.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo OL, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
MO IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| MO IN | Carlo OL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.