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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/03/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1037/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.1.2025 da
1) Parte_1
Nato a Locri (RC) il 18.09.1970
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ragusa Giuseppe del foro di Brescia presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ragusa Giuseppe del foro di Brescia presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 7.9.2002
(anno 2002 atto n. 241 reg. 1 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 01.02.2018 omologato con decreto cronol. n. 1902/2018 del 01.02.2002 (R.G.12414/2016)
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: 1) (c.f.: ) nata in [...] Parte_4 C.F._3 il 04.09.2003, cittadinanza Italiana;
2) ( ) nata a Parte_5 C.F._4
Vigevano (PV) il 13.03.2006 cittadinanza Italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie ed , ent rambe maggi orenni, non sono economi cam ente Pt_4 Pt_5
aut osuffici enti, per cui sarà corris post o dal padre un ass egno Persona_1 di mantenimento, per entrambe, di complessivi € 250,00;
2) l a casa coniugale di propri et à esclusi va dell a sig.ra sit a i n Parte_3
ZA ( M I) i n Vi a Alberell e n.53/C, continuerà ad essere abi tat a dalla st ess a con le figl ie ed;
Pt_4 Pt_5
3) ciascun coni uge di chi ara di essere a conoscenza del l a situazione economico - patrimoniale dell'altro coniug e;
4) l'assegno di mantenimento di € 250,00 verrà versato dal sig. Persona_1
all a signora per il m ant enimento dell e fi gli e ed
[...] Parte_3 Pt_4
, im porto rival utabil e annualm ent e secondo indi ci Ist at, al gi orno 5 di ogni mes e Pt_5
;
5) Le spese m ediche e l e visi te specialist iche, ivi com prese quell e denti sti che, idoneament e docum ent at e, l e s pese riguardanti l e t asse e/ o rett e scol asti che e/o universit ari e, corsi di pre/post scuol a, i vi com prese quell e di mensa, di abbonam ento ai m ezzi pubbl ici per raggi ungere la scuola, nonchè quelle per i li bri di t esto e gite propost e dall a s cuol a s aranno s uddi vise al 50% t ra i genitori;
le ult eriori spese extra
(a titol o esempl ifi cativo: vacanze st udio, corsi di lingua, at tivit à sportive e ludico ricreative) dovranno ess ere concordat e t ra i genit ori e, in caso di accordo, s aranno ripartit e t ra gli st essi nell a misura del 50% ciascuno, purchè i doneam ent e docum ent at e;
6) null 'altro verrà corris post o, essendo ent ram bi i coniugi aut osuffi ci enti economicam ent e;
7) I coni ugi di chiarano di avere risolto ogni questi one economico -pat rimoni ale t ra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in relazi one al rapporto di coniugio;
pagina 2 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta il 07.09.2002 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltanissetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di ZA dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 5 pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Fulvia De Luca Giudice
Dott. Chiara Delmonte Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.1.2025 da
1) Parte_1
Nato a Locri (RC) il 18.09.1970
Parte_2
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Ragusa Giuseppe del foro di Brescia presso il quale ha eletto domicilio telematico ( Email_1
e
2) Parte_3 nata a [...] il [...] cittadina Italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Ragusa Giuseppe del foro di Brescia presso il quale ha eletto domicilio telematico (pec: Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 7.9.2002
(anno 2002 atto n. 241 reg. 1 parte 2 serie A)
separati consensualmente con verbale in data 01.02.2018 omologato con decreto cronol. n. 1902/2018 del 01.02.2002 (R.G.12414/2016)
pagina 1 di 5 con i seguenti figli: 1) (c.f.: ) nata in [...] Parte_4 C.F._3 il 04.09.2003, cittadinanza Italiana;
2) ( ) nata a Parte_5 C.F._4
Vigevano (PV) il 13.03.2006 cittadinanza Italiana.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 28.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) Le figlie ed , ent rambe maggi orenni, non sono economi cam ente Pt_4 Pt_5
aut osuffici enti, per cui sarà corris post o dal padre un ass egno Persona_1 di mantenimento, per entrambe, di complessivi € 250,00;
2) l a casa coniugale di propri et à esclusi va dell a sig.ra sit a i n Parte_3
ZA ( M I) i n Vi a Alberell e n.53/C, continuerà ad essere abi tat a dalla st ess a con le figl ie ed;
Pt_4 Pt_5
3) ciascun coni uge di chi ara di essere a conoscenza del l a situazione economico - patrimoniale dell'altro coniug e;
4) l'assegno di mantenimento di € 250,00 verrà versato dal sig. Persona_1
all a signora per il m ant enimento dell e fi gli e ed
[...] Parte_3 Pt_4
, im porto rival utabil e annualm ent e secondo indi ci Ist at, al gi orno 5 di ogni mes e Pt_5
;
5) Le spese m ediche e l e visi te specialist iche, ivi com prese quell e denti sti che, idoneament e docum ent at e, l e s pese riguardanti l e t asse e/ o rett e scol asti che e/o universit ari e, corsi di pre/post scuol a, i vi com prese quell e di mensa, di abbonam ento ai m ezzi pubbl ici per raggi ungere la scuola, nonchè quelle per i li bri di t esto e gite propost e dall a s cuol a s aranno s uddi vise al 50% t ra i genitori;
le ult eriori spese extra
(a titol o esempl ifi cativo: vacanze st udio, corsi di lingua, at tivit à sportive e ludico ricreative) dovranno ess ere concordat e t ra i genit ori e, in caso di accordo, s aranno ripartit e t ra gli st essi nell a misura del 50% ciascuno, purchè i doneam ent e docum ent at e;
6) null 'altro verrà corris post o, essendo ent ram bi i coniugi aut osuffi ci enti economicam ent e;
7) I coni ugi di chiarano di avere risolto ogni questi one economico -pat rimoni ale t ra gli stessi e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per nessuna ragione e/o titolo in relazi one al rapporto di coniugio;
pagina 2 di 5 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ritenuto, infine, che dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co.
8 legge 898/1970.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Caltanissetta il 07.09.2002 tra e Parte_1 Parte_3
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltanissetta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di ZA dove l'atto è stato parimenti trascritto.
Così deciso in Milano, il 5.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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