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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 643 /2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MICOTTI SIMONA
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. FAZZINI LUCA
- RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.03.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di – suo datore di lavoro dal 10.05.2021 al 15.06.2021 – al Controparte_1
risarcimento del danno subito a causa del demansionamento perpetrato nei propri confronti, con conseguente impossibilità di concludere il periodo di prova concordato.
Dopo una dettagliata premessa circa le proprie pregresse esperienze professionali, ha rappresentato di aver accettato - anche al fine di accrescere le competenze acquisite come controller - la proposta della convenuta di assunzione a tempo indeterminato come
Responsabile Amministrativo, inquadrato al livello 6 CCNL Metalmeccanica Industria. Ha precisato di aver concordato con la controparte un periodo di prova di 6 mesi e una retribuzione lorda pari ad Euro 3.846,16 oltre Euro 7.500 lordi da corrispondersi nel mese di dicembre, in relazione al raggiungimento di obiettivi annuali.
Ha censurato la condotta della società, che, contrariamente a quanto pattuito, lo aveva adibito a mansioni di archiviazione, rendicontazione e invio di dati, riconducibili ai profili professionali di segretario o contabile, da inquadrare nel livello V o IV del contratto collettivo applicato.
Ha prodotto alcune comunicazioni della società spagnola controllante la convenuta, a dimostrazione della sua inibizione all'accesso al modulo contabilità, necessario per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Amministrativo;
ciò in linea con la prospettazione, contenuta nelle medesime comunicazioni, di mantenere in Italia solo le attività di front desk.
Ha sostenuto di essersi dovuto dimettere il 16.06.2021, a fronte dell'inadempimento datoriale, al fine di non subire un grave impoverimento della sua professionalità.
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito, pari alla retribuzione perduta dal 17.06.2021 al 10.11.2021 (data di termine del periodo di prova) quantificata in un importo di Euro 19.206,70 lordi.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso, preliminarmente rappresentando di essere una società attiva nel settore dei metalli, connessa al Gruppo Cunext, una multinazionale di origine spagnola.
Ha negato di aver adibito il – peraltro privo di pregressa esperienza come Pt_1
responsabile amministrativo - a mansioni diverse da quelle prospettate in sede pre- assuntiva, evidenziando come lo stesso fosse la figura più alta in grado nel reparto di contabilità/amministrazione della sede italiana.
Con riferimento alle comunicazioni allegate al ricorso, ha precisato che proprio le stesse dimostravano il tentativo di spiegare al dipendente che vi erano stati degli errori di forma nell'espressione di alcune posizioni della società controllante;
ma che, in ogni caso, il sistema di accesso al gestionale di contabilità era in fase di sviluppo e che ci sarebbero state delle evoluzioni – se il ricorrente non avesse presentato le dimissioni volontarie - secondo i tempi ragionevolmente richiesti nell'ambito di un contesto aziendale multinazionale.
2 Ha sottolineato la brevità del periodo di lavoro svolto dal ricorrente, inidoneo a consentire una completa valutazione dei reciproci interessi e a determinare una lesione del rapporto fiduciario, tale da giustificare una giusta causa di dimissioni.
Ha definito significativa, in tal senso, la tardività dell'azione avversaria, proposta dopo oltre due anni dall'interruzione del contratto.
Ha sostenuto, infine, come la controparte non avesse dedotto e dimostrato di aver subito danni risarcibili ex art. 1223 c.c.
In via subordinata, ha evidenziato come la pretesa avversaria dovesse essere limitata all'indennità sostitutiva del preavviso, pari a due mensilità, nella denegata ipotesi di accoglimento della tesi di cui al ricorso, che avrebbe al massimo potuto determinare una nullità del patto di prova e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ordinario.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Il ha agito sostenendo di aver subito un danno, consistente nella mancata Pt_1
percezione delle retribuzioni per tutti i sei mesi di prova, essendo stato costretto a dimettersi a causa del demansionamento posto in essere dalla controparte.
Come noto, la ratio dell'istituto del patto di prova è quella di garantire alle parti di valutare la reciproca convenienza circa l'instaurazione del rapporto di lavoro, consentendo alle stesse di recedere liberamente, in caso di esito negativo della prova stessa, che deve essere esperita in modo adeguato dal punto di vista contenutistico e temporale.
L'art. 2096 comma II c.c., in particolare, prevede che sia l'imprenditore, che il prestatore di lavoro, siano rispettivamente tenuti “a consentire e a fare l'esperimento” che forma oggetto del patto di prova.
Nel caso di specie, è dirimente la circostanza che il ricorrente sia stato assunto il 10 maggio 2021 e abbia inviato le proprie dimissioni il 14 giugno 2021, sostanzialmente lavorando – considerando i riposi, le assenze, la festività del 2 giugno e le ferie godute – circa un mese (cfr. docc. 9 e 9-bis fasc. res.).
A fronte di tale circostanza, deve ritenersi che il mancato percepimento delle retribuzioni chieste in questa sede a titolo risarcitorio, sia da imputarsi alla condotta del ricorrente stesso, che ha volontariamente posto fine al rapporto, dopo aver svolto solo 1/6 dell'esperimento concordato con la controparte.
3 Né può dirsi che tale comportamento sia stato indotto da un qualche inadempimento della società.
Il è stato assunto presso una società controllata da un gruppo multinazionale Pt_1
come Responsabile Amministrativo, qualifica – come da lui stesso ammesso (cfr. pag. 4 ricorso) - mai ricoperta in precedenza, avendo svolto attività di controller nel corso delle precedenti esperienze lavorative. E' del tutto evidente che durante il primo mese del rapporto (con meno di 30 giorni effettivi lavorati), al medesimo non potessero essere assegnati compiti di particolare complessità, addirittura di natura gestoria.
Non appare in contrasto con il patto di prova una prima applicazione della risorsa neo- assunta - destinata a mansioni di concetto di rilievo - ad attività di archiviazione, raccolta e trasmissione di dati nonché di compilazione di documenti, trattandosi di un comportamento in linea con un inserimento graduale della risorsa stessa nel nuovo ambiente professionale. Ciò anche al fine di consentire una valutazione per gradi delle sue capacità e di farle acquisire dimestichezza con gli applicativi e gli adempimenti amministrativi, specifici di ogni posto di lavoro di concetto.
Né, d'altro canto, sono di rilievo le mail allegate sub docc. 9, 10 e 11, per confermare che anche in un secondo periodo vi sarebbe stata l'assegnazione di mansioni non conformi al proprio profilo.
Invero:
- il fatto che l'accesso al gestionale fosse riconosciuto solo agli addetti agli uffici centrali del gruppo non era ex se ostativo all'analisi della gestione, essendo ragionevole l'indicazione di utilizzare altri strumenti informatici (Excel) per la raccolta dei dati necessari;
- i compiti indicati nella job description trasmessa il 28 maggio 2021 – e riportati da pagg. 22 in ricorso – perlomeno in astratto, possono ben rientrare nelle attività previste dal livello 6 del CCNL applicato.
Con riferimento a quest'ultimo punto, deve rilevarsi come le attività riportate nella comunicazione attengano in parte a registrazione e invio di dati, ma in parte anche a supporto ai processi di audit, elaborazione di report, implementazione di sistemi, supporto nei progetti della capogruppo, gestione di tutto il personale.
Trattasi di operazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle di:
4 - Segretario e Assistente di cui al livello 6, che si occupano di “segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti, elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione”;
- Contabile di cui al livello 6, che, avvalendosi di procedure esistenti, provvede “alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi”, formula “sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali”.
A ciò si aggiunga che le attività sono descritte con formule più o meno generiche, che solo la prosecuzione della prova avrebbe concretizzato, con possibilità di valutazione circa la corretta declaratoria professionale di riferimento.
In altri termini, interrompendo il rapporto dopo un mese, il ricorrente non si è posto nelle condizioni di capire – e dimostrare in questa sede – in che termini effettivi avrebbe svolto, raggiunto un ragionevole grado di esperienza, i compiti astratti di cui alla job description, quando contestualizzati nella realtà aziendale.
D'altro canto, nella lettera allegata sub doc. 13 al ricorso la società, nell'ambito di un normale confronto dialettico proprio della prima fase di “assestamento” del rapporto, ha ammesso l'esistenza di alcuni errori di comunicazione da parte della capogruppo, dal punto di vista meramente formale;
ma dal punto di vista sostanziale ha confermato che vi sarebbe stata un'evoluzione della posizione professionale del lavoratore.
Quest'ultimo, invece – evidentemente non soddisfatto della situazione – ha legittimamente esercitato il diritto di recesso ad nutum previsto dall'art. 2096 c.c.; non può dolersi, peraltro, a fronte di quanto descritto, del mancato esperimento della prova né può addebitare tale circostanza a comportamenti di controparte.
La peculiarità della vicenda in fatto e l'atteggiamento processuale di tipo conciliativo del ricorrente giustificano la compensazione al 50% delle spese di lite;
il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
5 rigetta il ricorso;
compensa al 50% le spese di lite e condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
il residuo 50%, che si liquida complessivamente in Euro 1.200, oltre CP_1
accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 11/02/2025 il Giudice del lavoro
Isabella Angeli
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Isabella Angeli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1 con l'avv. MICOTTI SIMONA
- RICORRENTE contro
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1 con l'avv. FAZZINI LUCA
- RESISTENTE
Oggetto: mansione e jus variandi
All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 12.03.2024 ha adito l'intestato Tribunale chiedendo la Parte_1 condanna di – suo datore di lavoro dal 10.05.2021 al 15.06.2021 – al Controparte_1
risarcimento del danno subito a causa del demansionamento perpetrato nei propri confronti, con conseguente impossibilità di concludere il periodo di prova concordato.
Dopo una dettagliata premessa circa le proprie pregresse esperienze professionali, ha rappresentato di aver accettato - anche al fine di accrescere le competenze acquisite come controller - la proposta della convenuta di assunzione a tempo indeterminato come
Responsabile Amministrativo, inquadrato al livello 6 CCNL Metalmeccanica Industria. Ha precisato di aver concordato con la controparte un periodo di prova di 6 mesi e una retribuzione lorda pari ad Euro 3.846,16 oltre Euro 7.500 lordi da corrispondersi nel mese di dicembre, in relazione al raggiungimento di obiettivi annuali.
Ha censurato la condotta della società, che, contrariamente a quanto pattuito, lo aveva adibito a mansioni di archiviazione, rendicontazione e invio di dati, riconducibili ai profili professionali di segretario o contabile, da inquadrare nel livello V o IV del contratto collettivo applicato.
Ha prodotto alcune comunicazioni della società spagnola controllante la convenuta, a dimostrazione della sua inibizione all'accesso al modulo contabilità, necessario per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Amministrativo;
ciò in linea con la prospettazione, contenuta nelle medesime comunicazioni, di mantenere in Italia solo le attività di front desk.
Ha sostenuto di essersi dovuto dimettere il 16.06.2021, a fronte dell'inadempimento datoriale, al fine di non subire un grave impoverimento della sua professionalità.
Ha chiesto, pertanto, il risarcimento del pregiudizio patrimoniale subito, pari alla retribuzione perduta dal 17.06.2021 al 10.11.2021 (data di termine del periodo di prova) quantificata in un importo di Euro 19.206,70 lordi.
Con memoria di costituzione ritualmente depositata ha chiesto il rigetto Controparte_1
del ricorso, preliminarmente rappresentando di essere una società attiva nel settore dei metalli, connessa al Gruppo Cunext, una multinazionale di origine spagnola.
Ha negato di aver adibito il – peraltro privo di pregressa esperienza come Pt_1
responsabile amministrativo - a mansioni diverse da quelle prospettate in sede pre- assuntiva, evidenziando come lo stesso fosse la figura più alta in grado nel reparto di contabilità/amministrazione della sede italiana.
Con riferimento alle comunicazioni allegate al ricorso, ha precisato che proprio le stesse dimostravano il tentativo di spiegare al dipendente che vi erano stati degli errori di forma nell'espressione di alcune posizioni della società controllante;
ma che, in ogni caso, il sistema di accesso al gestionale di contabilità era in fase di sviluppo e che ci sarebbero state delle evoluzioni – se il ricorrente non avesse presentato le dimissioni volontarie - secondo i tempi ragionevolmente richiesti nell'ambito di un contesto aziendale multinazionale.
2 Ha sottolineato la brevità del periodo di lavoro svolto dal ricorrente, inidoneo a consentire una completa valutazione dei reciproci interessi e a determinare una lesione del rapporto fiduciario, tale da giustificare una giusta causa di dimissioni.
Ha definito significativa, in tal senso, la tardività dell'azione avversaria, proposta dopo oltre due anni dall'interruzione del contratto.
Ha sostenuto, infine, come la controparte non avesse dedotto e dimostrato di aver subito danni risarcibili ex art. 1223 c.c.
In via subordinata, ha evidenziato come la pretesa avversaria dovesse essere limitata all'indennità sostitutiva del preavviso, pari a due mensilità, nella denegata ipotesi di accoglimento della tesi di cui al ricorso, che avrebbe al massimo potuto determinare una nullità del patto di prova e l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato ordinario.
***
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito esposte.
Il ha agito sostenendo di aver subito un danno, consistente nella mancata Pt_1
percezione delle retribuzioni per tutti i sei mesi di prova, essendo stato costretto a dimettersi a causa del demansionamento posto in essere dalla controparte.
Come noto, la ratio dell'istituto del patto di prova è quella di garantire alle parti di valutare la reciproca convenienza circa l'instaurazione del rapporto di lavoro, consentendo alle stesse di recedere liberamente, in caso di esito negativo della prova stessa, che deve essere esperita in modo adeguato dal punto di vista contenutistico e temporale.
L'art. 2096 comma II c.c., in particolare, prevede che sia l'imprenditore, che il prestatore di lavoro, siano rispettivamente tenuti “a consentire e a fare l'esperimento” che forma oggetto del patto di prova.
Nel caso di specie, è dirimente la circostanza che il ricorrente sia stato assunto il 10 maggio 2021 e abbia inviato le proprie dimissioni il 14 giugno 2021, sostanzialmente lavorando – considerando i riposi, le assenze, la festività del 2 giugno e le ferie godute – circa un mese (cfr. docc. 9 e 9-bis fasc. res.).
A fronte di tale circostanza, deve ritenersi che il mancato percepimento delle retribuzioni chieste in questa sede a titolo risarcitorio, sia da imputarsi alla condotta del ricorrente stesso, che ha volontariamente posto fine al rapporto, dopo aver svolto solo 1/6 dell'esperimento concordato con la controparte.
3 Né può dirsi che tale comportamento sia stato indotto da un qualche inadempimento della società.
Il è stato assunto presso una società controllata da un gruppo multinazionale Pt_1
come Responsabile Amministrativo, qualifica – come da lui stesso ammesso (cfr. pag. 4 ricorso) - mai ricoperta in precedenza, avendo svolto attività di controller nel corso delle precedenti esperienze lavorative. E' del tutto evidente che durante il primo mese del rapporto (con meno di 30 giorni effettivi lavorati), al medesimo non potessero essere assegnati compiti di particolare complessità, addirittura di natura gestoria.
Non appare in contrasto con il patto di prova una prima applicazione della risorsa neo- assunta - destinata a mansioni di concetto di rilievo - ad attività di archiviazione, raccolta e trasmissione di dati nonché di compilazione di documenti, trattandosi di un comportamento in linea con un inserimento graduale della risorsa stessa nel nuovo ambiente professionale. Ciò anche al fine di consentire una valutazione per gradi delle sue capacità e di farle acquisire dimestichezza con gli applicativi e gli adempimenti amministrativi, specifici di ogni posto di lavoro di concetto.
Né, d'altro canto, sono di rilievo le mail allegate sub docc. 9, 10 e 11, per confermare che anche in un secondo periodo vi sarebbe stata l'assegnazione di mansioni non conformi al proprio profilo.
Invero:
- il fatto che l'accesso al gestionale fosse riconosciuto solo agli addetti agli uffici centrali del gruppo non era ex se ostativo all'analisi della gestione, essendo ragionevole l'indicazione di utilizzare altri strumenti informatici (Excel) per la raccolta dei dati necessari;
- i compiti indicati nella job description trasmessa il 28 maggio 2021 – e riportati da pagg. 22 in ricorso – perlomeno in astratto, possono ben rientrare nelle attività previste dal livello 6 del CCNL applicato.
Con riferimento a quest'ultimo punto, deve rilevarsi come le attività riportate nella comunicazione attengano in parte a registrazione e invio di dati, ma in parte anche a supporto ai processi di audit, elaborazione di report, implementazione di sistemi, supporto nei progetti della capogruppo, gestione di tutto il personale.
Trattasi di operazioni sostanzialmente corrispondenti a quelle di:
4 - Segretario e Assistente di cui al livello 6, che si occupano di “segreteria e assistenza raccogliendo e selezionando dati e notizie provenienti da varie fonti, elaborandone sintesi e valutandoli per sistemare e completare, in forma corretta e sintetica, eventuali proposte di soluzione dei problemi in questione”;
- Contabile di cui al livello 6, che, avvalendosi di procedure esistenti, provvede “alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi”, formula “sintesi di situazioni preventive e consuntive necessarie alla stesura di risultanze economiche e patrimoniali”.
A ciò si aggiunga che le attività sono descritte con formule più o meno generiche, che solo la prosecuzione della prova avrebbe concretizzato, con possibilità di valutazione circa la corretta declaratoria professionale di riferimento.
In altri termini, interrompendo il rapporto dopo un mese, il ricorrente non si è posto nelle condizioni di capire – e dimostrare in questa sede – in che termini effettivi avrebbe svolto, raggiunto un ragionevole grado di esperienza, i compiti astratti di cui alla job description, quando contestualizzati nella realtà aziendale.
D'altro canto, nella lettera allegata sub doc. 13 al ricorso la società, nell'ambito di un normale confronto dialettico proprio della prima fase di “assestamento” del rapporto, ha ammesso l'esistenza di alcuni errori di comunicazione da parte della capogruppo, dal punto di vista meramente formale;
ma dal punto di vista sostanziale ha confermato che vi sarebbe stata un'evoluzione della posizione professionale del lavoratore.
Quest'ultimo, invece – evidentemente non soddisfatto della situazione – ha legittimamente esercitato il diritto di recesso ad nutum previsto dall'art. 2096 c.c.; non può dolersi, peraltro, a fronte di quanto descritto, del mancato esperimento della prova né può addebitare tale circostanza a comportamenti di controparte.
La peculiarità della vicenda in fatto e l'atteggiamento processuale di tipo conciliativo del ricorrente giustificano la compensazione al 50% delle spese di lite;
il residuo 50% segue la soccombenza e si liquida come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto della natura e dell'effettivo valore della controversia, nonché dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
5 rigetta il ricorso;
compensa al 50% le spese di lite e condanna a rimborsare a Parte_1 [...]
il residuo 50%, che si liquida complessivamente in Euro 1.200, oltre CP_1
accessori.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Così deciso in Brescia il 11/02/2025 il Giudice del lavoro
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