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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 28/05/2025, n. 968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 968 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2579/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Alessandra Femia Parte_1 ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni Porco resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.7.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 15.2.2016 sino al 24.2.2024 con la qualifica di panificatore inquadrato al livello 4 del CCNL di settore, esponeva che con nota del 24.2.2024 era stato licenziato senza preavviso per giustificato motivo oggettivo sul presupposto dell'adozione da parte del datore di lavoro di una diversa organizzazione del lavoro e della impossibilità di una sua utile ricollocazione.
Deduceva di aver lavorato a tempo pieno e di aver svolto n. 14 ore di lavoro straordinario settimanale, e dunque n. 54 ore complessive alla settimana, prestando attività lavorativa anche nelle giornate festive a fronte del contratto part rime per n. 20 ore di lavoro settimanali distribuite in 6 giorni e lamentava la insufficienza del trattamento economico ricevuto in relazione alla quantità
1 del lavoro reso, assumendo, in particolare, di non aver ricevuto la quattordicesima mensilità, il TFR, l'indennità di preavviso, la retribuzione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2024, di non aver goduto dei permessi indicati nei prospetti paga e di avere fruito di soli n. 15 giorni di ferie all'anno.
Dopo aver rappresentato di aver percepito dopo il licenziamento, in data
6.3.2024, 15.4.2024 e 4.6.2024, acconti, rispettivamente, di € 590,00, €
589,00 e di € 640,21 sosteneva di essere rimasto creditore, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 179.982,19 come da conteggi depositati.
Contestava la legittimità del licenziamento assumendo l'insussistenza del motivo addotto consistente nella necessità del contenimento dei costi aziendali evidenziando in proposito che, al contrario, la produzione ed i profitti si erano incrementati negli anni e rilevando, in ogni caso, che non era veritiera la sostenuta impossibile dell'utile ricollocazione poiché successivamente al suo licenziamento il datore di lavoro aveva assunto un'altra unità adibendola alle medesime mansioni da egli precedentemente disimpegnate.
Concludeva chiedendo “[..] accogliere la domanda e per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per la premessa in causale, della somma di euro 179.982,19 lordi, di cui euro 150.460,93 lordi, a titolo di differenze retributive ed euro 23.521,26 lordi a titolo di TFR, giusta conteggi in atti, o altra somma ritenuta più equa;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, da determinarsi in via equitativa, discendente dall'omesso inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali, considerando, altresì, il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali su tutte le somme di cui verrà riconosciuto il diritto alla percezione in favore del ricorrente, con decorrenza come per legge;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti in narrativa l'illegittimità, inefficacia, invalidità del recesso intimato al ricorrente in data 24.04.2024 e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della indennità risarcitoria prevista per legge tenuto conto delle dimensioni aziendali inferiore al limite dei 15 dipendenti [..]”.
2 Si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto instando, in subordine e in ipotesi di accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento, per la determinazione dell'indennità risarcitoria nei limiti di legge.
Istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, essere esaminata la domanda di impugnativa del licenziamento.
Trattasi, per come emerge dalla lettera di licenziamento (cfr. fasc. ricorrente) e per come è pacifico tra le parti, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella nota del 24.2.2024 è, infatti, riportato che “[..] Il Licenziamento [..] è dovuto alle seguenti motivazioni: diversa organizzazione del lavoro dovuta al fatto che l'attività di produzione [..] verrà d'ora in poi gestita solo ed esclusivamente dal titolare dell'impresa e socio accomandatario, con eventuale impiego, qualora necessario, di proprio collaboratore famigliare (già fondatore del panificio al fine di riportare la qualità dei prodotti agli antichi fasti), al fine di contenere i costi di produzione e consentire un miglioramento dello scarsissimo utile d'impresa ottenuto negli ultimi periodi [..]”.
La parte ricorrente si duole della illegittimità del licenziamento sostenendo, in sintesi, che non è veritiera la motivazione della necessità del contenimento dei costi di produzione poiché, al contrario, la produzione e i relativi utili erano progressivamente migliorati, così come non è veritiera l'impossibilità del repechage tant'è che il datore di lavoro aveva provveduto successivamente al suo licenziamento all'assunzione di un'altra unità adibendola alle medesime mansioni in precedenza da esso svolte.
Parte resistente, di converso, ha sostenuto la legittimità della scelta datoriale deducendo che il licenziamento era stato intimato “[..] a seguito dello scarso impegno qualitativo del e della scarsa propensione dello stesso ad Pt_2
3 eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro [..] moltissime sono state le rimostranze da parte dei clienti circa la scarsa qualità del prodotto negli ultimi mesi di produzione [..]. A seguito di ciò, al fine di migliorare la qualità dei prodotti, il sig. fu costretto ad occuparsi personalmente della CP_1 produzione unitamente ad altri componenti del proprio nucleo famigliare, smantellando di fatto la linea produttiva [..]. nessun dipendente veniva assunto dopo il suo licenziamento col la qualifica e mansione di panettiere, in ragione del fatto che la linea produttiva veniva svolta interamente dal sig.
unitamente alla madre ed alla zia CP_1 Controparte_2 quest'ultima zia diretta del [..]” (così alle pag.
7-8 della Parte_2 memoria).
Appare adesso utile ricordare, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (così Cass. Sez. Lav. 30 novembre 2010, n. 24235).
È utile altresì rilevare che “in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse
4 da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (in questo senso, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010, n. 7381).
È possibile dunque affermare, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata, che il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 604 del 1966 deve essere valutato, in sede giudiziale, sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso (così testualmente Cass. Sez. Lav. 14 luglio 2005, n. 14815), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta ragione di carattere produttivo-organizzativo (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore interessato dal licenziamento
(nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in mansioni compatibili/equivalenti a quelle in precedenza svolte (c.d. obbligo di repechage): la prova di tale ultima circostanza può essere fornita anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato.
Nella specie l'onere della prova gravante sul datore di lavoro è stato adeguatamente assolto.
Ed invero, la dedotta riorganizzazione del lavoro – con lo svolgimento dell'attività di produzione (del pane) in via esclusiva da parte del socio accomandatario con la collaborazione di familiare – ha trovato riscontro nelle deposizioni rese dai testi (che, sul punto, ha riferito “[..] Dopo il Tes_1 licenziamento di l'attività di panettiere che lui svolgeva è stata svolta Pt_2 dal titolare, da sua mamma e da sua zia [..]”), (che ha riferito Testimone_2
“[..] Dopo che lui ha smesso di lavorare mio nipote ha ripreso a fare il CP_1 panettiere insieme alla mamma e qualche volta a mia moglie [..] il ricorrente faceva solo il panettiere ed era solo lui a farlo assieme a me quando lavoravo pure io, poi quando lui ha terminato di lavorare il panettiere come ho detto l'ha fatto mio nipote aiutato dalla madre e dalla zia”), (che ha Controparte_2 riferito “[..] Dopo che lui ha smesso di lavorare dell'attività di preparazione del
5 pane si sono occupati e la sua mamma ed io quando vado ad aiutarlo CP_1
[…]”, (che ha riferito “[..] Dopo che ho terminato di lavorare verso il Tes_3 mese di marzo del 2024 sono tornato al lavoro nuovamente al panificio mandato da un'agenzia di lavoro interinale e vi sono rimasto per un paio di mesi. In questo periodo sono stato soltanto addetto alla macchina imbustatrice. In questo periodo come panettieri ho visto soltanto il titolare, la mamma e la zia [..]”).
Il teste , inoltre, ha dichiarato che “[..] Sono titolare di un punto Tes_4 vendita di alimenti a Cosenza via Popilia. Confermo che nel periodo compreso tra agosto 2023 febbraio 2024 Ci sono state segnalazioni da parte di clienti circa mancanza di qualità dei prodotti del e che per questo Controparte_1 motivo cui furono anche rimanenze di vendita cioè prodotti non venduti cosa che segnalai al sig. [..]” in tal modo confermando Controparte_1
l'assunto sostenuto in questa sede dalla resistente in merito alle ragioni che hanno indotto il responsabile aziendale a riorganizzare il lavoro per il miglioramento della qualità dei prodotti (finalità questa pure indicata nella lettera di licenziamento laddove è fatto riferimento alla possibilità dell'impiego del collaboratore famigliare).
Dette deposizioni non sono superate da altre di segno contrario né, comunque, smentite da contrari elementi di prova offerti da parte ricorrente, rilevandosi, in proposito, che la richiesta istruttoria articolata con le note depositate l'1.4.2025 ed intesa alla valutazione/acquisizione del file audio depositato unitamente a dette note deve dichiararsi inammissibile siccome tardiva, avendo dovuto la parte proporla contestualmente all'introduzione del giudizio e non provato la posteriorità del documento (file audio) rispetto all'epoca del deposito del ricorso.
Ciò detto, anche la dedotta incollocabilità del ricorrente ha trovato riscontro.
Ed invero, premesso che la società ha documentato (cfr. all. fasc. resistente) le dimissioni in data 1.3.2024 del lavoratore - già addetto come il Tes_3 ricorrente alle mansioni di panettiere - il teste ha dichiarato che “[…] Tes_1
è andato via prima del poi credo che è tornato al lavoro non Tes_3 Pt_2 come panettiere ma mi pare come imbustatore. Non ricordo quando il è Tes_3
6 ritornato al lavoro per fare l'imbustatore ne per quanto tempo [..]”; il , Tes_3 come anticipato, in questa sede ha dichiarato di essere tornato al lavoro presso il panificio dopo le dimissioni ma per svolgere le diverse mansioni di addetto alla macchina imbustatrice ed il medesimo teste ha confermato l'allegazione della resistente relativa alle mansioni cui è stato adibito il lavoratore , Pt_3 riferendo che “[..] Insieme a me come addetto alla macchina imbustatrice è venuto al lavoro anche , non so se lui è rimasto a lavorare Persona_1 dopo che io ho terminato, lui comunque era solo addetto alla macchina imbustatrice [..]”.
Su tale specifico aspetto mentre il ricorrente ha sostenuto che il è stato Pt_3 assunto dalla resistente dopo il suo licenziamento per svolgere le mansioni di panettiere, e quindi le medesime di quelle da egli precedentemente disimpegnate, la società convenuta ha dedotto (e documentalmente provato, cfr. contratto di somministrazione in fasc. resistente) che detto lavoratore è stato invece somministrato da una agenzia per lo svolgimento delle diverse mansioni di addetto alla macchina imbustatrice.
La domanda di impugnativa del licenziamento deve, quindi, essere rigettata essendo stato provato il giustificato motivo oggettivo.
Occorre adesso esaminare la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive.
Parte ricorrente assume, anzitutto, di aver lavorato per complessive n. 54 ore settimanali a fronte delle n. 20 ore settimanali previste dal contratto di lavoro part time – osservando l'orario di lavoro meglio indicato in ricorso (cfr. tabella pag. 2) - e di aver reso le prestazioni lavorative anche in giorni festivi.
L'allegazione è contrastata dalla resistente che ha, in proposito, sostenuto che il rapporto di lavoro sì è svolto conformemente alle previsioni contrattuali e che l'attività lavorativa è stata resa dal ricorrente dal lunedì al venerdì al mattino oppure al pomeriggio.
Va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a
7 provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez.
Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
Ebbene, l'onere della prova gravante su parte ricorrente non è stato adeguatamente assolto.
Ed invero alcuno dei testi ha confermato l'orario di lavoro indicato dal ricorrente avendo, per contro, i testi e confermato le Tes_5 Tes_3 Pt_2 allegazioni sul punto della società resistente - ossia che il ricorrente lavorava al mattino o al pomeriggio - ed il teste riferito che “[..] Quando io Tes_1 arrivavo alle 7 del mattino il ricorrente non era al lavoro quando rientravo alle
12 non sempre lo vedevo a volte era al lavoro a volte no [..]”; solo il teste ha riferito che “[..] Il arrivava al lavoro alle 7 quando io uscivo Tes_6 Pt_2 con il furgone, quando io rientravo alle 13 - 13,30 lo trovavo al lavoro che impastava o sfornava il pane [..]” indicando quindi un orario di lavoro del ricorrente più ampio di quello previsto contrattualmente ma la deposizione – che comunque non è confermativa dell'assunto attoreo – è, come detto, superata dalle altre tutte concordemente di segno contrario.
Non è dunque provato il dedotto orario di lavoro straordinario né lo svolgimento di prestazioni in giornate festive (posto che alcuno dei testi ha riferito che il ricorrente abbia lavorato in tali giornate).
Quanto agli ulteriori emolumenti rivendicati in questa sede occorre, anzitutto, rilevare che costituendosi in giudizio la società resistente ha depositato le buste paga che recano la sottoscrizione del ricorrente per “accettazione e quietanza” e questi non ha né dedotto di non aver ricevuto i compensi ivi indicati né comunque fornito alcuna prova in ordine alla mancata corrispondenza tra quanto risultante dai prospetti paga e quanto percepito.
Deve quindi ritenersi che, in assenza di prova contraria offerta da parte ricorrente, gli emolumenti indicati nei prospetti di paga (la cui sottoscrizione per quietanza da parte del ricorrente non è stata in questa sede contestata) siano stati effettivamente corrisposti dalla società convenuta.
Ciò precisato, nulla compete al ricorrente a titolo di quattordicesima mensilità posto che tale emolumento – per come documentato dalla resistente (CCNL in fasc. di parte) - non è previsto dal contratto collettivo di settore disciplinante il
8 rapporto.
Lo stesso è a dirsi quanto ai permessi atteso che gli importi spettanti a tale titolo risultano indicati nei prospetti paga e quindi è provata la loro corresponsione;
quanto al TFR si osserva che nelle buste paga prodotte è indicato il pagamento della quota mensile di TFR sicchè anche tale pretesa non ha fondamento essendo stato l'emolumento corrisposto con ripartizione mensile durante il rapporto di lavoro;
quanto invece alle ferie, premesso che anche detto emolumento risulta indicato nelle buste paga (e dunque deve ritenersi che i relativi importi siano stati corrisposti), si osserva che dall'istruttoria espletata è emerso che, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, questi godeva di n. 30 giorni di ferie all'anno e non già di 15 giorni
(cfr. deposizioni dei testi e unici che hanno riferito sul punto Tes_5 Pt_2 confermando al riguardo la difesa della resistente).
La società resistente ha, inoltre, provato (cfr. busta paga e bonifici del
12.4.2024 e 5.3.2024) di aver corrisposto al ricorrente le competenze relative al mese di gennaio 2024 – reclamate in questa sede – nonché di aver parzialmente liquidato le competenze relative al mese di febbraio 2024
(comprensive di indennità di preavviso) pure qui reclamate: ed invero, quanto a tale mensilità di retribuzione si osserva che il totale delle competenze indicato nel prospetto di paga ammonta ad € 1.720,03 mentre la società ha provato di aver corrisposto al ricorrente soltanto la minor somma di € 640,21
(cfr. bonifico del 3.6.2024 avente quale causale “acconto stipendio febbraio
2024” risultante dal “riepilogo conto corrente” prodotto dalla società) sicchè residua il credito del ricorrente di € 1.079,82 pari alla differenza tra importo dovuto e quello liquidato.
Al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo, è quindi, in definitiva, tenuta la resistente. CP_3
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve tenersi conto, da un lato, dell'accoglimento soltanto in minima parte di una soltanto delle domande attoree e, dall'altro, della qualità delle parti, ragioni queste che, unitariamente considerate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
9
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_2
della complessiva somma di € 1.079,82 oltre interessi e rivalutazione
[...] dalla debenza al saldo;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
10
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2579/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Alessandra Femia Parte_1 ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni Porco resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 2.7.2024 ritualmente notificato conveniva in Parte_2 giudizio la società in epigrafe e, premesso di aver lavorato alle sue dipendenze dal 15.2.2016 sino al 24.2.2024 con la qualifica di panificatore inquadrato al livello 4 del CCNL di settore, esponeva che con nota del 24.2.2024 era stato licenziato senza preavviso per giustificato motivo oggettivo sul presupposto dell'adozione da parte del datore di lavoro di una diversa organizzazione del lavoro e della impossibilità di una sua utile ricollocazione.
Deduceva di aver lavorato a tempo pieno e di aver svolto n. 14 ore di lavoro straordinario settimanale, e dunque n. 54 ore complessive alla settimana, prestando attività lavorativa anche nelle giornate festive a fronte del contratto part rime per n. 20 ore di lavoro settimanali distribuite in 6 giorni e lamentava la insufficienza del trattamento economico ricevuto in relazione alla quantità
1 del lavoro reso, assumendo, in particolare, di non aver ricevuto la quattordicesima mensilità, il TFR, l'indennità di preavviso, la retribuzione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 2024, di non aver goduto dei permessi indicati nei prospetti paga e di avere fruito di soli n. 15 giorni di ferie all'anno.
Dopo aver rappresentato di aver percepito dopo il licenziamento, in data
6.3.2024, 15.4.2024 e 4.6.2024, acconti, rispettivamente, di € 590,00, €
589,00 e di € 640,21 sosteneva di essere rimasto creditore, a titolo di differenze retributive, della complessiva somma di € 179.982,19 come da conteggi depositati.
Contestava la legittimità del licenziamento assumendo l'insussistenza del motivo addotto consistente nella necessità del contenimento dei costi aziendali evidenziando in proposito che, al contrario, la produzione ed i profitti si erano incrementati negli anni e rilevando, in ogni caso, che non era veritiera la sostenuta impossibile dell'utile ricollocazione poiché successivamente al suo licenziamento il datore di lavoro aveva assunto un'altra unità adibendola alle medesime mansioni da egli precedentemente disimpegnate.
Concludeva chiedendo “[..] accogliere la domanda e per l'effetto, condannare la società resistente al pagamento, in favore del ricorrente, per la premessa in causale, della somma di euro 179.982,19 lordi, di cui euro 150.460,93 lordi, a titolo di differenze retributive ed euro 23.521,26 lordi a titolo di TFR, giusta conteggi in atti, o altra somma ritenuta più equa;
- condannare la convenuta al risarcimento del danno, in favore del ricorrente, da determinarsi in via equitativa, discendente dall'omesso inesatto o incompleto versamento degli oneri assistenziali e previdenziali, considerando, altresì, il danno da svalutazione monetaria e gli interessi legali su tutte le somme di cui verrà riconosciuto il diritto alla percezione in favore del ricorrente, con decorrenza come per legge;
- accertare e dichiarare per tutti i motivi sopra esposti in narrativa l'illegittimità, inefficacia, invalidità del recesso intimato al ricorrente in data 24.04.2024 e, per l'effetto, condannare parte resistente al pagamento della indennità risarcitoria prevista per legge tenuto conto delle dimensioni aziendali inferiore al limite dei 15 dipendenti [..]”.
2 Si costituiva in giudizio il Controparte_1 contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto instando, in subordine e in ipotesi di accoglimento della domanda di impugnativa del licenziamento, per la determinazione dell'indennità risarcitoria nei limiti di legge.
Istruita a mezzo di interrogatorio formale e prova testimoniale, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 20.5.2025 – sostituita ex art. 127 ter
c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è in parte fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti e per i motivi di seguito esposti.
Deve, anzitutto, essere esaminata la domanda di impugnativa del licenziamento.
Trattasi, per come emerge dalla lettera di licenziamento (cfr. fasc. ricorrente) e per come è pacifico tra le parti, di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella nota del 24.2.2024 è, infatti, riportato che “[..] Il Licenziamento [..] è dovuto alle seguenti motivazioni: diversa organizzazione del lavoro dovuta al fatto che l'attività di produzione [..] verrà d'ora in poi gestita solo ed esclusivamente dal titolare dell'impresa e socio accomandatario, con eventuale impiego, qualora necessario, di proprio collaboratore famigliare (già fondatore del panificio al fine di riportare la qualità dei prodotti agli antichi fasti), al fine di contenere i costi di produzione e consentire un miglioramento dello scarsissimo utile d'impresa ottenuto negli ultimi periodi [..]”.
La parte ricorrente si duole della illegittimità del licenziamento sostenendo, in sintesi, che non è veritiera la motivazione della necessità del contenimento dei costi di produzione poiché, al contrario, la produzione e i relativi utili erano progressivamente migliorati, così come non è veritiera l'impossibilità del repechage tant'è che il datore di lavoro aveva provveduto successivamente al suo licenziamento all'assunzione di un'altra unità adibendola alle medesime mansioni in precedenza da esso svolte.
Parte resistente, di converso, ha sostenuto la legittimità della scelta datoriale deducendo che il licenziamento era stato intimato “[..] a seguito dello scarso impegno qualitativo del e della scarsa propensione dello stesso ad Pt_2
3 eseguire le direttive impartite dal datore di lavoro [..] moltissime sono state le rimostranze da parte dei clienti circa la scarsa qualità del prodotto negli ultimi mesi di produzione [..]. A seguito di ciò, al fine di migliorare la qualità dei prodotti, il sig. fu costretto ad occuparsi personalmente della CP_1 produzione unitamente ad altri componenti del proprio nucleo famigliare, smantellando di fatto la linea produttiva [..]. nessun dipendente veniva assunto dopo il suo licenziamento col la qualifica e mansione di panettiere, in ragione del fatto che la linea produttiva veniva svolta interamente dal sig.
unitamente alla madre ed alla zia CP_1 Controparte_2 quest'ultima zia diretta del [..]” (così alle pag.
7-8 della Parte_2 memoria).
Appare adesso utile ricordare, richiamando la consolidata giurisprudenza di legittimità, che “il motivo oggettivo di licenziamento determinato da ragioni inerenti all'attività produttiva, nel cui ambito rientra anche l'ipotesi di riassetto organizzativo attuato per la più economica gestione dell'impresa, è rimesso alla valutazione del datore di lavoro, senza che il giudice possa sindacare la scelta dei criteri di gestione dell'impresa, atteso che tale scelta è espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., mentre al giudice spetta il controllo della reale sussistenza del motivo addotto dall'imprenditore; ne consegue che non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente licenziato, sempre che risulti l'effettività e la non pretestuosità del riassetto organizzativo operato” (così Cass. Sez. Lav. 30 novembre 2010, n. 24235).
È utile altresì rilevare che “in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse
4 da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio" (in questo senso, Cass. Sez. Lav. 26 marzo 2010, n. 7381).
È possibile dunque affermare, sulla scorta degli insegnamenti della giurisprudenza sopra richiamata, che il giustificato motivo oggettivo di cui all'art. 3 della legge 604 del 1966 deve essere valutato, in sede giudiziale, sulla base degli elementi di fatto esistenti al momento della comunicazione del recesso (così testualmente Cass. Sez. Lav. 14 luglio 2005, n. 14815), gravando sul datore di lavoro l'onere di provare: 1) l'effettività della dedotta ragione di carattere produttivo-organizzativo (fatto storico reale); 2) la sua incidenza sulla posizione rivestita dal lavoratore interessato dal licenziamento
(nesso di causalità); 3) la non utilizzabilità di quest'ultimo in mansioni compatibili/equivalenti a quelle in precedenza svolte (c.d. obbligo di repechage): la prova di tale ultima circostanza può essere fornita anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici, come ad esempio il fatto che i residui posti di lavoro riguardanti mansioni equivalenti fossero stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato.
Nella specie l'onere della prova gravante sul datore di lavoro è stato adeguatamente assolto.
Ed invero, la dedotta riorganizzazione del lavoro – con lo svolgimento dell'attività di produzione (del pane) in via esclusiva da parte del socio accomandatario con la collaborazione di familiare – ha trovato riscontro nelle deposizioni rese dai testi (che, sul punto, ha riferito “[..] Dopo il Tes_1 licenziamento di l'attività di panettiere che lui svolgeva è stata svolta Pt_2 dal titolare, da sua mamma e da sua zia [..]”), (che ha riferito Testimone_2
“[..] Dopo che lui ha smesso di lavorare mio nipote ha ripreso a fare il CP_1 panettiere insieme alla mamma e qualche volta a mia moglie [..] il ricorrente faceva solo il panettiere ed era solo lui a farlo assieme a me quando lavoravo pure io, poi quando lui ha terminato di lavorare il panettiere come ho detto l'ha fatto mio nipote aiutato dalla madre e dalla zia”), (che ha Controparte_2 riferito “[..] Dopo che lui ha smesso di lavorare dell'attività di preparazione del
5 pane si sono occupati e la sua mamma ed io quando vado ad aiutarlo CP_1
[…]”, (che ha riferito “[..] Dopo che ho terminato di lavorare verso il Tes_3 mese di marzo del 2024 sono tornato al lavoro nuovamente al panificio mandato da un'agenzia di lavoro interinale e vi sono rimasto per un paio di mesi. In questo periodo sono stato soltanto addetto alla macchina imbustatrice. In questo periodo come panettieri ho visto soltanto il titolare, la mamma e la zia [..]”).
Il teste , inoltre, ha dichiarato che “[..] Sono titolare di un punto Tes_4 vendita di alimenti a Cosenza via Popilia. Confermo che nel periodo compreso tra agosto 2023 febbraio 2024 Ci sono state segnalazioni da parte di clienti circa mancanza di qualità dei prodotti del e che per questo Controparte_1 motivo cui furono anche rimanenze di vendita cioè prodotti non venduti cosa che segnalai al sig. [..]” in tal modo confermando Controparte_1
l'assunto sostenuto in questa sede dalla resistente in merito alle ragioni che hanno indotto il responsabile aziendale a riorganizzare il lavoro per il miglioramento della qualità dei prodotti (finalità questa pure indicata nella lettera di licenziamento laddove è fatto riferimento alla possibilità dell'impiego del collaboratore famigliare).
Dette deposizioni non sono superate da altre di segno contrario né, comunque, smentite da contrari elementi di prova offerti da parte ricorrente, rilevandosi, in proposito, che la richiesta istruttoria articolata con le note depositate l'1.4.2025 ed intesa alla valutazione/acquisizione del file audio depositato unitamente a dette note deve dichiararsi inammissibile siccome tardiva, avendo dovuto la parte proporla contestualmente all'introduzione del giudizio e non provato la posteriorità del documento (file audio) rispetto all'epoca del deposito del ricorso.
Ciò detto, anche la dedotta incollocabilità del ricorrente ha trovato riscontro.
Ed invero, premesso che la società ha documentato (cfr. all. fasc. resistente) le dimissioni in data 1.3.2024 del lavoratore - già addetto come il Tes_3 ricorrente alle mansioni di panettiere - il teste ha dichiarato che “[…] Tes_1
è andato via prima del poi credo che è tornato al lavoro non Tes_3 Pt_2 come panettiere ma mi pare come imbustatore. Non ricordo quando il è Tes_3
6 ritornato al lavoro per fare l'imbustatore ne per quanto tempo [..]”; il , Tes_3 come anticipato, in questa sede ha dichiarato di essere tornato al lavoro presso il panificio dopo le dimissioni ma per svolgere le diverse mansioni di addetto alla macchina imbustatrice ed il medesimo teste ha confermato l'allegazione della resistente relativa alle mansioni cui è stato adibito il lavoratore , Pt_3 riferendo che “[..] Insieme a me come addetto alla macchina imbustatrice è venuto al lavoro anche , non so se lui è rimasto a lavorare Persona_1 dopo che io ho terminato, lui comunque era solo addetto alla macchina imbustatrice [..]”.
Su tale specifico aspetto mentre il ricorrente ha sostenuto che il è stato Pt_3 assunto dalla resistente dopo il suo licenziamento per svolgere le mansioni di panettiere, e quindi le medesime di quelle da egli precedentemente disimpegnate, la società convenuta ha dedotto (e documentalmente provato, cfr. contratto di somministrazione in fasc. resistente) che detto lavoratore è stato invece somministrato da una agenzia per lo svolgimento delle diverse mansioni di addetto alla macchina imbustatrice.
La domanda di impugnativa del licenziamento deve, quindi, essere rigettata essendo stato provato il giustificato motivo oggettivo.
Occorre adesso esaminare la domanda relativa al pagamento delle differenze retributive.
Parte ricorrente assume, anzitutto, di aver lavorato per complessive n. 54 ore settimanali a fronte delle n. 20 ore settimanali previste dal contratto di lavoro part time – osservando l'orario di lavoro meglio indicato in ricorso (cfr. tabella pag. 2) - e di aver reso le prestazioni lavorative anche in giorni festivi.
L'allegazione è contrastata dalla resistente che ha, in proposito, sostenuto che il rapporto di lavoro sì è svolto conformemente alle previsioni contrattuali e che l'attività lavorativa è stata resa dal ricorrente dal lunedì al venerdì al mattino oppure al pomeriggio.
Va qui richiamato l'orientamento di legittimità per cui “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a
7 provare il numero di ore effettivamente svolto” (così, tra le altre, Cass. Sez.
Lav. 16 febbraio 2009, n. 3714).
Ebbene, l'onere della prova gravante su parte ricorrente non è stato adeguatamente assolto.
Ed invero alcuno dei testi ha confermato l'orario di lavoro indicato dal ricorrente avendo, per contro, i testi e confermato le Tes_5 Tes_3 Pt_2 allegazioni sul punto della società resistente - ossia che il ricorrente lavorava al mattino o al pomeriggio - ed il teste riferito che “[..] Quando io Tes_1 arrivavo alle 7 del mattino il ricorrente non era al lavoro quando rientravo alle
12 non sempre lo vedevo a volte era al lavoro a volte no [..]”; solo il teste ha riferito che “[..] Il arrivava al lavoro alle 7 quando io uscivo Tes_6 Pt_2 con il furgone, quando io rientravo alle 13 - 13,30 lo trovavo al lavoro che impastava o sfornava il pane [..]” indicando quindi un orario di lavoro del ricorrente più ampio di quello previsto contrattualmente ma la deposizione – che comunque non è confermativa dell'assunto attoreo – è, come detto, superata dalle altre tutte concordemente di segno contrario.
Non è dunque provato il dedotto orario di lavoro straordinario né lo svolgimento di prestazioni in giornate festive (posto che alcuno dei testi ha riferito che il ricorrente abbia lavorato in tali giornate).
Quanto agli ulteriori emolumenti rivendicati in questa sede occorre, anzitutto, rilevare che costituendosi in giudizio la società resistente ha depositato le buste paga che recano la sottoscrizione del ricorrente per “accettazione e quietanza” e questi non ha né dedotto di non aver ricevuto i compensi ivi indicati né comunque fornito alcuna prova in ordine alla mancata corrispondenza tra quanto risultante dai prospetti paga e quanto percepito.
Deve quindi ritenersi che, in assenza di prova contraria offerta da parte ricorrente, gli emolumenti indicati nei prospetti di paga (la cui sottoscrizione per quietanza da parte del ricorrente non è stata in questa sede contestata) siano stati effettivamente corrisposti dalla società convenuta.
Ciò precisato, nulla compete al ricorrente a titolo di quattordicesima mensilità posto che tale emolumento – per come documentato dalla resistente (CCNL in fasc. di parte) - non è previsto dal contratto collettivo di settore disciplinante il
8 rapporto.
Lo stesso è a dirsi quanto ai permessi atteso che gli importi spettanti a tale titolo risultano indicati nei prospetti paga e quindi è provata la loro corresponsione;
quanto al TFR si osserva che nelle buste paga prodotte è indicato il pagamento della quota mensile di TFR sicchè anche tale pretesa non ha fondamento essendo stato l'emolumento corrisposto con ripartizione mensile durante il rapporto di lavoro;
quanto invece alle ferie, premesso che anche detto emolumento risulta indicato nelle buste paga (e dunque deve ritenersi che i relativi importi siano stati corrisposti), si osserva che dall'istruttoria espletata è emerso che, contrariamente a quanto lamenta il ricorrente, questi godeva di n. 30 giorni di ferie all'anno e non già di 15 giorni
(cfr. deposizioni dei testi e unici che hanno riferito sul punto Tes_5 Pt_2 confermando al riguardo la difesa della resistente).
La società resistente ha, inoltre, provato (cfr. busta paga e bonifici del
12.4.2024 e 5.3.2024) di aver corrisposto al ricorrente le competenze relative al mese di gennaio 2024 – reclamate in questa sede – nonché di aver parzialmente liquidato le competenze relative al mese di febbraio 2024
(comprensive di indennità di preavviso) pure qui reclamate: ed invero, quanto a tale mensilità di retribuzione si osserva che il totale delle competenze indicato nel prospetto di paga ammonta ad € 1.720,03 mentre la società ha provato di aver corrisposto al ricorrente soltanto la minor somma di € 640,21
(cfr. bonifico del 3.6.2024 avente quale causale “acconto stipendio febbraio
2024” risultante dal “riepilogo conto corrente” prodotto dalla società) sicchè residua il credito del ricorrente di € 1.079,82 pari alla differenza tra importo dovuto e quello liquidato.
Al pagamento di tale somma, oltre interessi e rivalutazione dalla debenza al saldo, è quindi, in definitiva, tenuta la resistente. CP_3
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite deve tenersi conto, da un lato, dell'accoglimento soltanto in minima parte di una soltanto delle domande attoree e, dall'altro, della qualità delle parti, ragioni queste che, unitariamente considerate, inducono a disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
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P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso e, disattesa ogni altra domanda, condanna il al pagamento in favore di Controparte_1 Pt_2
della complessiva somma di € 1.079,82 oltre interessi e rivalutazione
[...] dalla debenza al saldo;
compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Cosenza, 28 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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