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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/12/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1337/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1337/2024 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Poggiomarino (NA), alla via XXIV Parte_1
Maggio n.79, presso lo studio degli avvocati Luigi Cenetiempo ed EN RO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Gagliano del Capo (LE), alla via F.lli Ciardo n. 73, presso lo studio dell'avvocato Riccardo Monteduro, che la rappresenta e difende giusta in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E
in persona del Prefetto p.t., con sede legale in alla Controparte_2 CP_2
Piazza Plebiscito, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, p.e.c.:
Email_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 3826/2023.
pag. 1 Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del
2-12-2025 fissata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17-2-2022 innanzi al giudice di pace di Torre
Annunziata, , chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. Parte_1
07120200045048972, di euro 469,65, emessa nei suoi confronti, e la condanna dell' e della in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali con attribuzione in favore dei difensori.
A tal fine deduceva che: in data 19-1-2022 era stata notificata la cartella di pagamento nr. 07120200045048972 in cui venivano chieste somme dovute alla Controparte_3
per presunte contravvenzioni al codice della strada L.689/81 relative all'anno 2017 ed
[...] iscritte al ruolo n. 2020/003726; nessun atto prodromico era stato mai notificato all'appellante; la cartella di pagamento, pertanto, era inesistente/nulla.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che Controparte_1 contestava la domanda mentre la restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 3826/2023 del 28-9-2023 il giudice di pace di Torre Annunziata, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, nonché ogni atto prodromico, con compensazione delle spese di lite.
2. Con atto di appello notificato in data 14-3-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, all' e alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 proponeva appello con cui chiedeva, in parziale riforma di tale sentenza, la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 278,00 e in euro
43,00 per esborsi, oltre quelle di secondo grado, con distrazione in favore dei difensori.
A fondamento dell'appello lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 132
c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L' ha contestato l'impugnazione, Controparte_4 eccependone l'infondatezza nel merito e ha, quindi, chiesto il suo rigetto con vittoria di spese.
La ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, restando Controparte_2 contumace.
3. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non pag. 2 dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
4. Il giudice di pace ha fondato la propria decisione sul rilievo secondo cui: “in ordine al governo delle spese, se ne dispone la compensazione per intero tra le parti, stante il valore della causa, e la contumacia delle parti opposte, che ha contribuito al contenimento dell'attività processuale svolta”.
L'appellante ha censurato la sentenza, relativamente alla compensazione delle spese di lite, osservando che diversamente da quanto argomentato a giustificazione di tale decisione (contumacia delle parti opposte), non era Controparte_5 contumace.
Inoltre, ha evidenziato che la contumacia, comunque, non era tra le ragioni che consentono la compensazione e che la decisione contrastava con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e con il principio di causalità.
, ha resistito all'appello deducendo che la Controparte_5 motivazione della sentenza era corretta e non era apparente avendo fatto specifico riferimento alla contumacia della e al modico valore della controversia. Controparte_2
5. Il tenore dei motivi di impugnazione, per la stretta connessione tra essi, possono essere esaminati congiuntamente.
Va innanzitutto chiarito che – essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2022 – trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014,
“integrato” dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018.
La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. civ. n.
4696/2019. Conf.: Cass. civ., n. 3977/2020; Cass. civ., n. 6424/2024; Cass. civ.,
13294/2025).
pag. 3 Alla luce di tali coordinate, è evidente che le ragioni esposte nella motivazione del giudice di pace – ovvero il valore della causa, la contumacia delle parti opposte e il contenimento dell'attività processuale svolta - non sono comprese tra quelle stringenti fissate dal codice di rito e integrate dalla menzionata sentenza del Giudice delle Leggi.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure, e la erroneità di tale decisione, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c. con conseguente condanna delle parti soccombenti al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
6. Le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m..
A norma dell'art. 4 comma 1 del d.m. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al d.m.
55/2014, relativi alle cause dinnanzi al giudice di pace di valore fino ad euro 1.100,00.
Ne discende, dunque, che il giudice di pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il Tribunale tenuto conto del modesto valore della controversia (impugnazione della cartella di pagamento nr.
07120200045048972 emessa in data 19-2-2022 con cui venivano chieste somme – euro
469,55 - dovute alla per presunte contravvenzioni al codice Controparte_3 della strada L.689/81 relative all'anno 2017 ed iscritte al ruolo n. 2020/003726) della durata del procedimento, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio, euro 68,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva, euro 68,00 (valore medio di liquidazione); fase pag. 4 istruttoria/trattazione, euro 68,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria, euro
71,00 (valore minimo di liquidazione, essendosi in presenza di una causa di facile trattazione, senza istruttoria e di valore esiguo rispetto allo scaglione di riferimento).
La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 275,00 per competenze professionali ed euro 43,00 per spese (contributo unificato), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va Controparte_5 condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 275,00 per Parte_1 competenze professionali ed euro 43,00 per spese (contributo unificato), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Ogni altra questione resta assorbita.
7. Le spese del secondo grado di giudizio, compensate per un quinto, in ragione del parziale accoglimento (art. 92 comma 2 c.p.c.), seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minini di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa fino ad euro 1.100,00: fase studio, euro
66,00; fase introduttiva, euro 66,00; fase trattazione, euro 100,00, fase decisoria, euro
100,00. Il tutto ridotto di un quinto), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Quanto alla compensazione parziale disposta, va rammentato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”. (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 32061 del 31-10-2022).
P.Q.M.
pag. 5 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di , in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante p.t., in persona del Prefetto p.t., ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa così provvede:
A) dichiara la contumacia della in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
B) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t. e in persona del Prefetto p.t., in solido, al Controparte_2 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di Parte_1
, che liquida in euro 43,00 per spese ed euro 275,00 per compenso
[...] professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Luigi Cenetiempo e EN RO, ex art. 93 c.p.c.;
C) compensa le spese processuali del secondo grado del giudizio per un quinto e condanna , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
e in persona del Prefetto p.t., in solido, al pagamento della residua Controparte_2 parte, in favore di , che liquida in euro 51,60 per spese ed euro Parte_1
265,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Luigi Cenetiempo e
EN RO.
Torre Annunziata, 4 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 6
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 1337/2024 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Poggiomarino (NA), alla via XXIV Parte_1
Maggio n.79, presso lo studio degli avvocati Luigi Cenetiempo ed EN RO, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., elettivamente domiciliata in Gagliano del Capo (LE), alla via F.lli Ciardo n. 73, presso lo studio dell'avvocato Riccardo Monteduro, che la rappresenta e difende giusta in virtù di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello.
APPELLATA
E
in persona del Prefetto p.t., con sede legale in alla Controparte_2 CP_2
Piazza Plebiscito, elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura dello Stato, p.e.c.:
Email_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Torre Annunziata n. 3826/2023.
pag. 1 Conclusioni: come da note di trattazione depositate dalle parti per l'udienza cartolare del
2-12-2025 fissata ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17-2-2022 innanzi al giudice di pace di Torre
Annunziata, , chiedeva l'annullamento della cartella di pagamento nr. Parte_1
07120200045048972, di euro 469,65, emessa nei suoi confronti, e la condanna dell' e della in solido, al pagamento Controparte_1 Controparte_2 delle spese processuali con attribuzione in favore dei difensori.
A tal fine deduceva che: in data 19-1-2022 era stata notificata la cartella di pagamento nr. 07120200045048972 in cui venivano chieste somme dovute alla Controparte_3
per presunte contravvenzioni al codice della strada L.689/81 relative all'anno 2017 ed
[...] iscritte al ruolo n. 2020/003726; nessun atto prodromico era stato mai notificato all'appellante; la cartella di pagamento, pertanto, era inesistente/nulla.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che Controparte_1 contestava la domanda mentre la restava contumace. Controparte_2
Con sentenza n. 3826/2023 del 28-9-2023 il giudice di pace di Torre Annunziata, accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava la cartella di pagamento, nonché ogni atto prodromico, con compensazione delle spese di lite.
2. Con atto di appello notificato in data 14-3-2024, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, all' e alla Controparte_1 Controparte_2 Parte_1 proponeva appello con cui chiedeva, in parziale riforma di tale sentenza, la condanna delle controparti al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 278,00 e in euro
43,00 per esborsi, oltre quelle di secondo grado, con distrazione in favore dei difensori.
A fondamento dell'appello lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 132
c.p.c. e degli artt. 91 e 92 c.p.c..
L' ha contestato l'impugnazione, Controparte_4 eccependone l'infondatezza nel merito e ha, quindi, chiesto il suo rigetto con vittoria di spese.
La ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva, restando Controparte_2 contumace.
3. In primo luogo, si osserva che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non pag. 2 dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
4. Il giudice di pace ha fondato la propria decisione sul rilievo secondo cui: “in ordine al governo delle spese, se ne dispone la compensazione per intero tra le parti, stante il valore della causa, e la contumacia delle parti opposte, che ha contribuito al contenimento dell'attività processuale svolta”.
L'appellante ha censurato la sentenza, relativamente alla compensazione delle spese di lite, osservando che diversamente da quanto argomentato a giustificazione di tale decisione (contumacia delle parti opposte), non era Controparte_5 contumace.
Inoltre, ha evidenziato che la contumacia, comunque, non era tra le ragioni che consentono la compensazione e che la decisione contrastava con gli artt. 91 e 92 c.p.c. e con il principio di causalità.
, ha resistito all'appello deducendo che la Controparte_5 motivazione della sentenza era corretta e non era apparente avendo fatto specifico riferimento alla contumacia della e al modico valore della controversia. Controparte_2
5. Il tenore dei motivi di impugnazione, per la stretta connessione tra essi, possono essere esaminati congiuntamente.
Va innanzitutto chiarito che – essendo stato il presente giudizio introdotto, in primo grado, nel 2022 – trova applicazione ratione temporis il testo dell'art. 92 c.p.c., come modificato dall'art. 13, comma 2, del d.l. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014,
“integrato” dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018.
La compensazione delle spese – oltre che per soccombenza reciproca – è, dunque, prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (a seguito, appunto, della citata sentenza additiva) di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
In proposito, tali ulteriori gravi ed eccezionali ragioni sono da ravvisare “nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni” (cioè, quelle trattate in giudizio) “di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.” (Cass. civ. n.
4696/2019. Conf.: Cass. civ., n. 3977/2020; Cass. civ., n. 6424/2024; Cass. civ.,
13294/2025).
pag. 3 Alla luce di tali coordinate, è evidente che le ragioni esposte nella motivazione del giudice di pace – ovvero il valore della causa, la contumacia delle parti opposte e il contenimento dell'attività processuale svolta - non sono comprese tra quelle stringenti fissate dal codice di rito e integrate dalla menzionata sentenza del Giudice delle Leggi.
Sulla base di tali rilievi, è evidente l'insussistenza dei presupposti per la compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di prime cure, e la erroneità di tale decisione, dovendo, invece, trovare applicazione la previsione di cui all'art. 91, comma 1 c.p.c. con conseguente condanna delle parti soccombenti al rimborso delle spese processuali in favore dell'altra.
6. Le spese vanno liquidate in base alle indicazioni di cui al d.m. 55/2014, applicabile ratione temporis in quanto la sentenza è stata depositata in primo grado dopo l'entrata in vigore del richiamato d.m..
A norma dell'art. 4 comma 1 del d.m. 55/2014 nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura e complessità della controversia, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, dei risultati conseguiti, dell'eventuale urgenza della prestazione. La predetta norma stabilisce anche che “il Giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento”.
Ciò premesso, troveranno applicazione i parametri di cui alla Tabella 2 allegata al d.m.
55/2014, relativi alle cause dinnanzi al giudice di pace di valore fino ad euro 1.100,00.
Ne discende, dunque, che il giudice di pace avrebbe dovuto attenersi, nella liquidazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, ai richiamati parametri, tenuto conto altresì della possibilità di discostarsene motivando le ragioni della propria decisione.
Pertanto, in applicazione delle richiamate coordinate normative, il Tribunale tenuto conto del modesto valore della controversia (impugnazione della cartella di pagamento nr.
07120200045048972 emessa in data 19-2-2022 con cui venivano chieste somme – euro
469,55 - dovute alla per presunte contravvenzioni al codice Controparte_3 della strada L.689/81 relative all'anno 2017 ed iscritte al ruolo n. 2020/003726) della durata del procedimento, dell'assenza di qualsiasi attività istruttoria, nonché della semplicità delle questioni trattate, determina nel seguente modo i compensi da riconoscere alla parte vittoriosa in primo grado: fase di studio, euro 68,00 (valore medio di liquidazione); fase introduttiva, euro 68,00 (valore medio di liquidazione); fase pag. 4 istruttoria/trattazione, euro 68,00 (valore medio di liquidazione); fase decisoria, euro
71,00 (valore minimo di liquidazione, essendosi in presenza di una causa di facile trattazione, senza istruttoria e di valore esiguo rispetto allo scaglione di riferimento).
La somma complessiva, dunque, da riconoscere a titolo di competenze professionali per il primo grado di giudizio ammonta a complessivi euro 275,00 per competenze professionali ed euro 43,00 per spese (contributo unificato), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, va Controparte_5 condannata al pagamento in favore di dell'importo di euro 275,00 per Parte_1 competenze professionali ed euro 43,00 per spese (contributo unificato), oltre accessori come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari.
Ogni altra questione resta assorbita.
7. Le spese del secondo grado di giudizio, compensate per un quinto, in ragione del parziale accoglimento (art. 92 comma 2 c.p.c.), seguono per il resto il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in difetto del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio nella misura indicata in dispositivo, con applicazione dei parametri minini di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, delle questioni affrontate, della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo (valore della causa fino ad euro 1.100,00: fase studio, euro
66,00; fase introduttiva, euro 66,00; fase trattazione, euro 100,00, fase decisoria, euro
100,00. Il tutto ridotto di un quinto), da distrarre in favore dei difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Quanto alla compensazione parziale disposta, va rammentato che “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c”. (Cass. civ., sez. un., sentenza n. 32061 del 31-10-2022).
P.Q.M.
pag. 5 Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
, nei confronti di , in persona del legale
[...] Controparte_5 rappresentante p.t., in persona del Prefetto p.t., ogni contraria Controparte_2 istanza disattesa così provvede:
A) dichiara la contumacia della in persona del Prefetto p.t.; Controparte_2
B) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, condanna , in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t. e in persona del Prefetto p.t., in solido, al Controparte_2 pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio, in favore di Parte_1
, che liquida in euro 43,00 per spese ed euro 275,00 per compenso
[...] professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Luigi Cenetiempo e EN RO, ex art. 93 c.p.c.;
C) compensa le spese processuali del secondo grado del giudizio per un quinto e condanna , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_5
e in persona del Prefetto p.t., in solido, al pagamento della residua Controparte_2 parte, in favore di , che liquida in euro 51,60 per spese ed euro Parte_1
265,50 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con attribuzione ex art. 93 c.p.c. agli avvocati Luigi Cenetiempo e
EN RO.
Torre Annunziata, 4 dicembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 6