Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/05/2025, n. 4631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4631 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
n. 32182/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
14 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr.ssa Federica D'Auria, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 32182/2019 Ruolo generale Affari Conteziosi promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Dario Areniello, Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Somma Vesuviana alla via A. Moro n. 19; pec:
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-Opponente-
CONTRO
CP_1
-Opposta contumace–
Oggetto: Opposizione ex artt. 615
Conclusioni: come da verbali di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.11.2019, proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso il precetto notificato in data 29.10.2019 da con cui veniva intimato il CP_1
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Tribunale di Napoli del 14.12.2016, emessa nell'ambito del giudizio per separazione personale dei coniugi, di cui al R.G. n. 13591/2016.
In particolare, la somma complessiva richiesta era suddivisa in € 932,52, a titolo di quota dell'80% delle spese straordinarie extra assegno di mantenimento sostenute negli anni 2017 e 2018, e in €
704,59, per la quota dell'80% delle spese straordinarie extra assegno relative all'anno 2019 per i figli minori.
, quindi, eccepiva l'illegittimità del precetto, affermando che la richiesta doveva ritenersi Parte_1
infondata poiché il provvedimento presidenziale stabiliva che le spese straordinarie avrebbero dovuto essere concordate tra le parti e comunque debitamente documentate, condizioni che l'opponente lamentava non essere soddisfatte nel caso di specie.
Infine, contestava in radice che le spese che si affermavano sostenute come straordinarie fossero effettivamente riconducibili a detta categoria e non invece rientranti in quelle ordinarie, per le quali veniva regolarmente corrisposto assegno mensile.
Pertanto, domandava, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accogliere l'opposizione e, per l'effetto, dichiarare nullo e privo di qualsiasi effetto giuridico l'opposto precetto, con condanna di al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al CP_1
procuratore antistatario. non si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza in data 26.11.2020 veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo.
All'udienza del 03.04.2025 la causa veniva riservata in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*****
Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell'opposta a cui l'atto introduttivo del CP_1
giudizio è stato notificato in data 8.11.2019 a mezzo pec al procuratore presso cui ha eletto domicilio per l'atto di precetto e non ha inteso costituirsi.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Il ha contestato in radice la debenza delle somme oggetto di precetto, eccependo che esse non Pt_1 erano debitamente documentate, né precedentemente concordate con il padre, come invece l'ordinanza presidenziale Tribunale di Napoli del 14.12.2016, che stabiliva la ripartizione del relativo carico, stabiliva.
Il ha contestato altresì che, in mancanza della precisa identificazione e documentazione delle Pt_1
singole spese, non è possibile verificare se esse siano effettivamente state sostenute e comunque pagina 2 di 3 imputabili alla categoria di “spese straordinarie” per le quali è previsto il contributo dell'80% a carico del padre.
Ebbene, le contestazioni dell'opponente si sono rivelate fondate in quanto il precetto non contiene un'analitica e precisa descrizione delle singole spese che la avrebbe anticipato nell'interesse CP_1
dei figli, né vi si allegano i correlativi giustificativi.
Nel precetto si legge solo l'ammontare richiesto, ed il riferimento alle correlative annualità (€ 932,52, a titolo di quota dell'80% delle spese straordinarie per gli anni 2017 e 2018, ed € 704,59, a titolo di quota dell'80% delle spese straordinarie relative all'anno 2019), sicché dinanzi alla contestazione specifica del debitore, la creditrice avrebbe dovuto fornire la prova dell'effettivo esborso sostenuto, sì da poter consentire la verifica in concreto della sua esistenza e della sua imputabilità alla categoria di “spesa straordinaria”, vale a dire il fatto costitutivo dell'obbligazione stessa.
In mancanza di tale prova, il cui onere gravava a carico della parte creditrice, l'opposizione del Pt_1
deve ritenersi fondata, con conseguente declaratoria di illegittimità ed inefficacia del precetto opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della semplicità dell'affare e dell'assenza di attività istruttoria.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, così provvede:
1) dichiara la contumacia di CP_1
2) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità ed inefficacia del precetto opposto, notificato da a in data 29.10.2019, e dichiara altresì che nulla è CP_1 Parte_1
dovuto da in confronto di per le causali ivi indicate;
Parte_1 CP_1
3) condanna parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 110,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compenso professionale del procuratore, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell'importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre C.P.A. ed IVA se dovuta come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Napoli, 10.05.2025
Il giudice dott.ssa Federica D'Auria
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