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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 21/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di VI
Il Tribunale Ordinario di VI , SEZIONE PRIMA in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.81/2024 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo in data 8.1.2024 da:
CP_1
(C.F.: ) P.IVA_1
con sede legale in Monfalcone (GO), Via dei bagni nuova n. 3, in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'avv. DANIELE COMPAGNONE (C.F. C.F._1 del Foro di Gorizia, Fax 0481549927; pec per le notifiche:
), dall'avv. JASMINA Email_1
MILOSAVLJEVIC (C.F. ) del Foro di Udine e dall'Avv. C.F._2
NICHOLAS BOTTI (C.F. ) del Foro di Parma elettivamente C.F._3 domiciliata presso il loro studio in Gorizia, Corso Italia n. 90/2,
attrice opponente
CONTRO
CP_2
(C.F.: ) P.IVA_2 in persona dell'amministratore (p.i./c.f. ) con sede Controparte_3 P.IVA_2 in Via dell'Industria n. 114 Schio (Vi) rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI TISATO (C.F. ) e MARCO FACCIN (C.F. CodiceFiscale_4
) con domicilio eletto presso il loro studio in Schio Piazza CodiceFiscale_5
Alvise Conte n. 8,
convenuto
1 In punto : opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni delle parti:
CONCLUSIONI PER LA PARTE ATTRICE OPPONENTE Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere: In via preliminare
- Rigettare l'eventuale domanda di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto essendo l'opposizione fondata su prova scritta ed essendo di pronta soluzione Nel merito, in via principale
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1497 c.c. del contratto stipulato dalle parti in data 19.05.2019 per le ragioni di cui in narrativa;
e per l'effetto:
- Accogliere la presente opposizione e dichiarare quindi l'inefficacia e/o la nullità, ovvero annullare, e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto accertandosi e dichiarandosi che nulla CP_1 deve alla Società a qualunque titolo;
CP_2
- Condannare la Società in persona del suo legale rappresentante, ex art. 96 co. 3 CP_2 c.p.c., al pagamento, a favore della Società Gaia Srl, di una somma equitativamente determinata.
Nel merito, in via riconvenzionale
- Accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione contrattuale ex art. 1497 c.c. del contratto stipulato tra le parti per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto condannare la Società lla CP_2 restituzione di quanto versato a titolo di acconto e segnatamente alla somma pari a Euro 7.035,00 oltre IVA;
In subordine
-Nella denegata e non creduta ipotesi del mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate, accertata e dichiarata in ogni caso la mancanza delle qualità promesse, stabilire una congrua e consistente riduzione del prezzo di vendita nella misura ritenuta di giustizia che risulterà all'esito dell'istruttoria. In via istruttoria
-Si chiede l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate in sede di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo d.d. 03.01.2024, in sede di memoria ex art. 171-ter n. 1 d.d. 28.3.2024, di memoria ex art. 171-ter n. 2 d.d. 17.04.2024 e di memoria ex art. 171-ter, n. 3 d.d.
26.04.2024.
In ogni caso
-Spese di lite integralmente rifuse.
CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA OPPOSTA Ci si riporta alle conclusioni di cui alla comparsa di risposta. In via istruttoria ci si riporta alla memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. insistendo per l'ammissione delle istanze rigettate
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (ART.132 C.P.C.) Con l'atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice proponeva CP_1 opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 2087/2023 che le ingiungeva il pagamento, in favore di di Euro 20.026,30 oltre interessi e spese di CP_2
2 procedura, a saldo del prezzo di una macchina pesatrice, come da fattura 28/2020, detratto il valore di una pesatrice usata ritirata .
L'attrice opponente (già ) esponeva che : CP_1 Controparte_4
-in data 17.05.2019 aveva sottoscritto l'offerta di vendita n. 18786/19 di CP_2 per la fornitura di una pesatrice lineare CP4 a 4 canali che, come da caratteristiche riportate nell'offerta stessa, avrebbe dovuto assicurare una velocità di 18/20 pesate e confezioni al minuto con una tolleranza di 1-2 pezzi per pesata , cioè confezionare 18/20 sacchetti di 250/300 g di biscotti tipo “frollino” al minuto con uno scarto da 5/8 g a 10/16g per sacchetto;
- la pesatrice veniva installata in data 20.01.2020 e già dalle prime produzioni si verificavano malfunzionamenti: le due bilance, infatti, avevano una variabilità di peso di 80/100 g a sacchetto e, anche modificando l'impostazione del peso del prodotto, la quasi totalità dei sacchetti risultavano essere o sottopeso o sovrappeso;
- tali vizi venivano subito contestati a a mezzo e-mail ; CP_2
- nell'arco di 100 giorni si susseguivano ben 7 interventi così come comprovato dai cd rapportini di intervento stilati dai manutentori di e dai quali si evince CP_2 che: a. In data 27.01.2020 veniva modificato il tubo formatore, regolato il fondo quadro e sostituite le bussole del fondo quadro con l'aggiunta di cuscinetti;
b. In data 18.01.2020 venivano effettuate regolazioni del peso perché le bilance, quando lavoravano in contemporanea, restituivano un prodotto dal peso errato e non conforme (vi era infatti uno scarto di materiale di 70/80 g, quindi di quasi 10 volte superiore a quello pattuito);
c. In data 24.02.2020 veniva eseguita la configurazione delle fotocellule sui vibratori;
d. In data 12.03.2020 venivano regolati i canali vibranti;
e. In data 31.03.2020 venivano sostituite tramoggia, interruttore generale verticale e i cingoli del traino film;
venivano velocizzati il ciclo di saldatura e il traino film;
la macchina restituiva 16/17 pezzi al minuto (e non 18/20 come da offerta sottoscritta);
f. In data 23.04.2020 veniva aumentato il numero di battute della confezionatrice a vuoto con l'espressa di riserva, da parte di di verificare CP_1
l'effettivo mantenimento delle 18-20 battute durante tutta la produzione;
ciò non avveniva, la macchina restituiva un numero di batture inferiore e, pertanto, i tecnici intervenivano nuovamente;
g. In data 07.05.2020 veniva modificato nuovamente il tubo formatore (già fatto nel primo intervento del 27.01.2020);
- che nella persona di , in data 06.04.2020 lamentava a CP_1 Parte_1 mezzo pec che la velocità di confezionamento non raggiungeva ancora le 18/20 battute al minuto pattuite e pertanto, ai sensi dell'art. 1454 c.c. diffidava formalmente a fornire entro 15 gg un impianto che possedesse le caratteristiche riportate CP_2
3 nella proposta di acquisto sottoscritta, in difetto intendendosi il contratto senz'altro risolto;
- che l'opposta inviava, pertanto, i propri tecnici i quali operavano come di seguito: sostituito il teflon dello stesso e installate viti svasate sulla tramoggia dello scivolo bilance;
- che tutti questi interventi si rivelavano inefficaci oltreché assolutamente inefficienti in quanto comportavano oltre 40 ore di lavoro – senza considerare i tempi tecnici per riavviare la produzione – durante le quali, ovviamente, la produzione veniva interrotta a causa del fermo macchina;
-che la pesatrice, infatti, anche a seguito dell'ultimo intervento, continuava a produrre un notevole – e inaccettabile – scarto di materiale, così come denunciato a mezzo e- mail da a in data 18.09.2020 ; Pt_1 CP_2
- che l'attrice si vedeva pertanto costretta prima a disinstallare la macchina – che tutt'oggi giace inutilizzata in magazzino – e a rivolgersi a un altro fornitore per l'acquisto di una nuova, con un conseguente notevole esborso di denaro;
-che dal 18.09.2020, data dell'ultima comunicazione a mezzo e-mail, non CP_2 aveva più preso contatti con l'odierna attrice né si era attivata al fine di fornire un macchinario con le caratteristiche tecniche pattuite;
-che solo in data 03.11.2023, dopo quasi 4 anni dall'installazione, per il tramite del proprio legale, richiedeva il saldo dell'importo asseritamente dovuto per il CP_2 macchinario, concedendo termini per il pagamento fino al 18.11.2023, ma depositava il ricorso per decreto ingiuntivo prima che fosse decorso il termine di grazia, in data 17.11.2023;
-che il legale dell'attrice formalizzava, in un'ottica deflattiva e senza voler per questo nulla riconoscere, la proposta di restituzione del macchinario non conforme alle caratteristiche pattuite, rinunciando alla restituzione di quanto versato a titolo di acconto, ma tale proposta rimaneva priva di riscontro. Tutto ciò premesso in fatto, parte attrice opponente eccepiva l' inadempimento della controparte ai sensi dell'art. 1460 c.c., avendo evidenziato i vizi del macchinario tempestivamente atteso che la pesatrice era stata installata il 20.01.2020 e la prima denuncia di mal funzionamento era del 23.01.2020; l'odierna opposta aveva ricevuto da parte di due diverse formali contestazioni , in data 23.01.2020 e CP_1
18.09.2020, senza considerare le innumerevoli telefonate di sollecito a che la CP_2 la mettesse nelle condizioni di avere un macchinario in linea con gli standard promessi. Pertanto l'attrice opponente chiedeva la revoca del decreto opposto e la condanna dell'ingiungente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria. In via riconvenzionale proponeva domanda di risoluzione del contratto CP_1 sottoscritto in data 17.05.2019 e conseguente restituzione dell'acconto di €. 7.035,00 oltre iva del 28.05.2019 (doc. 5 fascicolo monitorio), ai sensi dell'art. 1497 c.c. atteso che il macchinario oggetto del suddetto contratto risulta privo delle qualità promesse dalla CP_2
4 Parte convenuta , costituitasi, precisava che gli interventi successivi alla CP_2 consegna della macchina confezionatrice erano “in parte da considerarsi di routine e in parte da imputarsi ad alcune modifiche rese necessarie dal particolare tipo di prodotto dell'opponente, e che all'esito degli interventi la velocità di battuta della macchina era stata riportata ai valori corrispondenti alle caratteristiche contrattuali.” La convenuta affermava che “1. Il raggiungimento delle 18/20 pesate al minuto non costituisce qualità essenziale ai sensi dell'art. 1497 cc, sul punto non vi è stata un'espressa dichiarazione da parte del venditore ma tale velocità costituiva una delle tante caratteristiche tecniche del bene oggetto di fornitura;
2. A prescindere da quanto sopra esposto, la macchina fornita all'opponente ha, dopo i necessari controlli e tarature, raggiunto la velocità di 18/20 pesate al minuto come si evince dallo stesso documento 4 prodotto da controparte laddove in data 18.9.2020 è la stessa che afferma che la velocità di lavoro raggiunta da parte CP_1 del macchinario corrispondeva a 20 battute al minuto anche se evidenziava un CP_1 diverso motivo di insoddisfazione costituito da un eccessivo (a suo dire) scarto di prodotto. “ Secondo la convenuta il rapportino datato 23.4.2020 dove il tecnico scrive CP_2 testualmente: “la prossima settimana il cliente si riserva di verificare il mantenimento delle 18/20 battute durante tutta la produzione”, e sottoscritto da confermava che il macchinario avesse una velocità di produzione conforme con CP_1 le caratteristiche tecniche presenti nell'ordine. Secondo la convenuta , prova che il problema era stato ampiamente superato era la stessa comunicazione di in data 18.9.2020 (doc. 7 fasc. monitorio) con cui la CP_1 stessa proponeva il pagamento del saldo in due rate. Secondo parte convenuta “ evidentemente interessata ad un altro prodotto (doc. CP_1
5 avversario dal costo peraltro dieci volte superiore a quello fornito da ha CP_2 preso a pretesto gli iniziali problemi di cui sopra per tentare in maniera scorretta di non versare il saldo a favore della ” CP_2
La convenuta eccepiva la prescrizione della domanda riconvenzionale e formulava le seguenti conclusioni
“1. Sia concessa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 648 cpc in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta e la causa non è né di facile né di pronta soluzione;
2. Sia rigettata l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto o comunque sia condannata l'opponente a pagare a favore dell'opposta per le causali di cui al ricorso monitorio la somma di euro 20.026,30 oltre agli interessi moratori dal dovuto al saldo effettivo con decorrenza per Euro 5.721,82 dal 20.1.20, per Euro 4.768,16 dal 29.2.20, per Euro 4.768,16 dal 31.3.20 e per Euro 4.768,16 dal 30.4.20);
3. Sia rigettata la domanda riconvenzionale di controparte in quanto prescritta nonché la domanda per lite temeraria poiché entrambe infondate in fatto e in diritto;
4. Compensi di causa rifusi con distrazione a favore dei procuratori del convenuto.”
5 All'esito della prima udienza veniva rigettata l'istanza ex art. 648 cpc di concessione al decreto opposto della clausola di provvisoria esecutività, essendo l'opposizione basata su prova scritta. La causa, documentalmente istruita, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 4.2.2025. Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto il cap.1 di parte convenuta inammissibile perché valutativo, il n. 2 di parte convenuta e i capitoli di parte attrice superflui perché relativi a circostanze già risultanti da documenti. Il contratto intercorso tra le parti (doc.1 attoreo), costituito dall''offerta di CP_2 sottoscritta da (precedente denominazione di ) , riporta le CP_4 CP_1 caratteristiche essenziali del macchinario per la confezione di buste di biscotti tipo
“frollino”, cioe' una velocità di produzione pari a 18-20 pesate e confezioni al minuto;
una tolleranza di 1-2 pezzi per pesata;
peso delle confezioni da 250 a 300 grammi. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte “Quando il risultato ottenibile mediante l'uso di un macchinario costituisca una caratteristica dello stesso promessa dal venditore, la mancanza di tale risultato determina mancanza della qualità promessa, attribuendo al compratore il diritto alla risoluzione del contratto, sempreché tuttavia questi, senza limitarsi a dar la prova di un funzionamento diverso da quello atteso, dimostri anche che il macchinario si trova nelle condizioni in cui gli è stato consegnato ed è stato posto in funzione secondo le indicazioni fornite dal venditore”. (Sez. 3, Sentenza n. 2885 del 03/04/1997 Sez. 3, Sentenza n. 177 del 20/01/1976 (Rv. 378828 - 01) Sicuramente nel caso di specie il macchinario si trovava nelle condizioni in cui era stato consegnato ed è stato posto in funzione secondo le indicazioni fornite dal venditore, visto che subito dopo la consegna i tecnici di CP_2 intervenivano almeno sette volte in quattro mesi per cercare di far funzionare il macchinario secondo quanto pattuito in contratto (doc. 3). Infatti la prima contestazione di malfunzionamento era stata comunicata in data 23.1.2020, tre giorni dopo l'installazione, con mail della responsabile di che CP_1 scriveva: “la presente per accertarmi che siate a conoscenza del malfunzionamento delle 2 bilance appena installate, hanno una variabilità di peso di 80/100 g da sacchetto a sacchetto […] ci sono un'infinità di sacchetti che escono sotto peso e altri che escono con 370/380 g”. (doc.2) Seguivano ben 7 interventi di dal 27 gennaio 2020 al 7 maggio 2020, CP_2 documentati dai relativi rapportini di lavoro dei tecnici di i quali vi annotano i CP_2 perduranti malfunzionamenti, i lavori eseguiti, le modifiche apportate, i pezzi sostituiti o aggiunti (doc. 3) Ad esempio nel rapportino del 18 febbraio 2020 il tecnico inviato da scriveva: “le bilance tarate singolarmente rispettano il CP_2 peso, quando lavorano in contemporanea il peso è errato(vibrazioni)”;
6 il 23.4.2020 il tecnico annotava: “ la prossima settimana il cliente si riserva di verificare il mantenimento delle 18-20 battute durante tutta la produzione”. Ciò non significa che la mancanza di qualità essenziale fosse stata superata, proprio perché la cliente si riservava di verificare se la velocità di battute sarebbe stata conservata nel tempo. Nello stesso rapportino del 23.4.2020 il tecnico annotava inoltre: “il CP_2 cliente verificherà l'eventuale chiusura del biscotto in saldatura orizzontale causata da fermata nella tramoggia di scarico (viti, raccordo)” Tale problema evidentemente non veniva risolto, vista la e-mail del 18.09.2020 (doc. 4), in cui scriveva a “continuo ad avere problemi sulla Parte_2 CP_2 vostra confezionatrice. […] abbiamo notevole scarto di materiale di confezionamento (NON ACCETTABILE) in quanto i biscotti si incastrano nella saldatura orizzontale. Richiediamo vostro intervento per risolvere la problematica”. Quindi, a differenza di quanto ritenuto dalla convenuta, erano stati tempestivamente contestati sia il mancato raggiungimento delle 18/20 pesate al minuto, sia la variazione di peso delle confezioni, sia lo scarto di prodotto superiore alla tolleranza. Nella stessa data 18.9.2020, dopo che aveva chiesto il pagamento del saldo, la CP_2 responsabile amministrativa di proponeva, viste le permanenti problematiche CP_2 della macchina, di “dividere in 2 il saldo rimanente”, ossia di pagare solo la metà del saldo. La proposta veniva correttamente intesa da ma non accettata CP_2
(“possiamo discutere ma non dividere il rimanente a metà”) Tale mail di , estrapolata dal completo scambio di corrispondenza, veniva Pt_1 allegata al ricorso monitorio nell'intento, non conseguito, di ottenere la provvisoria esecutività ex art. 642 cpc, presentandola come una richiesta di rateizzazione, mentre trattavasi di una proposta conciliativa, considerata la già contestata e persistente mancanza di qualità essenziali. Ulteriore proposta conciliativa veniva formulata nella mail del 13.12.2023 al legale di da parte del legale di che “pro bono pacis e senza con ciò nulla CP_2 CP_1 ammettere, è disposta a restituire il macchinario e a rinunciare a quanto già versato a titolo di acconto” (doc. 6) Neppure tale proposta conciliativa veniva accettata, con conseguente notifica del decreto ingiuntivo , che ora deve essere revocato stante l' acclarata mancanza di qualità essenziali nel macchinario per cui è causa. Infatti come sopra visto, la velocità di confezionamento , il peso minimo e massimo delle confezioni e la tolleranza di scarto erano state espressamente indicate in contratto, e quindi pattuite e promesse, e nel caso di specie, non essendovi usi a stabilire i limiti di tolleranza, quest'ultima appare superata visto che la attrice dovette acquistare, con superiore spesa, un altro macchinario in sostituzione di quello di (doc.5) CP_2
Si ritiene quindi assolto, da parte della attrice opponente, l'onere della prova incombente sul compratore. Come infatti insegnato dalla Suprema Corte “ In tema di compravendita, ove venga esperita l'azione di risoluzione ex art. 1497 c.c. per mancanza delle qualità promesse della cosa venduta, vale la regola dell'onere della prova a carico del compratore, perché si tratta di azione tipica rientrante nell'ambito della garanzia della vendita sul modello delle tradizionali azioni edilizie, riguardo alle
7 quali il requisito della gravità è prevalutato dal legislatore e compenetrato nella ricorrenza dei presupposti delineati dell'incidenza dei vizi sull'idoneità all'uso cui la cosa è destinata, ovvero sulla diminuzione in modo apprezzabile del suo valore (Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 14895 del 29/05/2023 Sez. U - , Sentenza n. 11748 del 03/05/2019). Va inoltre osservato che a pagina 1 della II memoria ex art. 171 ter cpc., parte convenuta afferma “Si ribadisce altresì che gli interventi eseguiti fossero CP_2 ordinari in considerazione del fatto che si trattava di installare e avviare un macchinario usato in un sistema produttivo diverso da quello dov'era sinora stato utilizzato”. Nella successiva memoria l'attrice opponente affermava che ha acquistato il CP_1 macchinario oggetto della presente controversia come “nuovo”, senza che né in sede di trattative né, tantomeno, in sede di offerta, sia mai stato evidenziato il carattere usato dello stesso”. Senza addurre alcunchè nella terza memoria ex art. 171 ter cpc, solo alla successiva udienza la convenuta dava “atto di essere incorsa in un lapsus calami laddove ha scritto che la pesatrice venduta a era “usata” … Ad essere usata, ovviamente, CP_1 era la pesatrice ritirata presso per il valore di € 1.550,00 (doc. 4 fascicolo CP_1 monitorio). È evidente, quindi, che si è trattato di una svista. In ogni caso - non avendo controparte lamentato che la pesatrice consegnata non fosse nuova- la circostanza è irrilevante (nondimeno i testi potranno rispondere anche sul punto).”
In realtà la parte attrice non poteva lamentare in atto di citazione tale aspetto, essendone venuta a conoscenza, appunto, solo dopo avere letto la seconda memoria di parte convenuta, e dopo averlo appreso aveva puntualmente sollevato la questione nella prima difesa successiva, ossia la terza memoria. D'altra parte il richiamo di parte convenuta alle testimonianze sul punto appare inconferente visto che parte convenuta “chiede di essere ammessa a provare per interpello e per testi le seguenti circostanze: 1) Vero che gli interventi eseguiti dai tecnici di di cui ai CP_2
“rapportini” ex adverso prodotti quale doc. 3 che si rammostra al teste – erano necessari per adeguare la pesatrice oggetto di causa, che era usata, alla linea di produzione dell'opponente, al particolare tipo di prodotto e alle esigenze di quest'ultima.” Quanto all'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte convenuta, si osserva che
“In tema di compravendita, il comportamento del venditore - nella specie consistito in successivi interventi di riparazione della cosa venduta - è incompatibile con la volontà di contestare l'esistenza dei vizi e costituisce, ai sensi dell'art 2944 c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione dell'azione di garanzia, di cui all'art. 1495, comma 3, c.c. (Cass.Sez. 2 - , Sentenza n. 33380 del 30/11/2023). Inoltre le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno precisato che “non solo le domande giudiziali ma anche gli atti di costituzione in mora (ai sensi dell'appena citato art. 2943, comma
4, c.c., che si concretano - in relazione al disposto di cui all'art. 1219, comma 1, c.c. - in qualsiasi dichiarazione formale che, in generale, esprima univocamente la pretesa
8 del creditore all'adempimento) da parte del compratore costituiscono cause idonee di interruzione della prescrizione: l'effetto che ne deriva è che, una volta che si faccia ricorso a tali atti entro l'anno dalla consegna, inizia a decorrere un nuovo periodo di prescrizione di un anno (ai sensi della norma generale di cui al primo comma dell'art. 2945 c.c.) e l'idoneità interruttiva di tali atti persegue, come già evidenziato, anche lo scopo - in presenza, peraltro, di un termine così breve - di favorire una risoluzione (stragiudiziale) preventiva della possibile controversia rispetto all'opzione, a tutela delle ragioni del compratore, per la scelta di vedersi riconosciuto il diritto alla garanzia (e di ottenere uno degli effetti giuridici favorevoli previsti dalla legge) solo mediante l'esercizio dell'azione in via giudiziale. nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 12191comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c. ... Tuttavia, convenuto in giudizio per l'esecuzione del contratto, il compratore può sempre far valere la garanzia, purché il vizio sia stato denunciato entro il termine di decadenza e prima che sia decorso un anno dalla consegna. Agli stessi termini si ritiene soggetta anche l'azione di risarcimento del danno. L'art. 1497 c.c. contempla, altresì, in favore del compratore un rimedio per la mancanza di qualità promesse o essenziali per l'uso cui è destinata, soggetto anch'esso ai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1495. (Cass. Sez. U -
Sentenza n. 18672 del 11/07/2019 ). Pertanto, in presenza di tempestiva contestazione della mancanza di qualità essenziali, entro otto giorni dalla scoperta ed entro un anno dalla consegna, di plurimi interventi del venditori diretti alla riparazione della cosa venduta, e di posizione di convenuto sostanziale del compratore , non vi è dubbio che quest'ultimo possa sia paralizzare la pretesa di pagamento sia chiedere in via riconvenzionale la risoluzione del contratto, con restituzione della cosa e condanna dell'ingiungente opposto alla restituzione dell'acconto percepito. Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, ( pur non ravvisandosi gli estremi per la condanna ex art. 96 cpc, atteso che parte attrice non ha prodotto la diffida ad adempiere menzionata in atto di citazione) e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 , DM 37/2018 e DM 147/2022, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1)revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2087/2023;
9 2)dichiara la risoluzione del contratto del 17.5-6.6.2019 ai sensi degli artt, 1497 ,
1495 e 1453 c.c., e pertanto condanna a restituire a l'acconto CP_2 CP_1 percepito pari a Euro 7.035,00 oltre IVA, previa restituzione da parte di del CP_1 macchinario ricevuto;
3)condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro 264,00 CP_2 CP_1 per anticipazioni ed euro 7616,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA se dovuta.
Così deciso in VI il 21.2.2025 Il giudice Dr. Eloisa Pesenti
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