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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 09/04/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 1109/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1109/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente alla Contrada Quattromani, n. 11,
e
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.01.1974 ed ivi residente alla Contrada Vetticello, n. 27,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Egidio ROGATI, del Foro di Paola (C.F.
, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. C.F._3
1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e Email_1 presso il cui studio legale sito in ER TI (Cs) alla Via G. Fortunato n. 86 le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: Domanda di separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato l'11.11.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in regime di separazione dei beni in ER
TI (Cs) in data 8.12.1996 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Per_ comune al n. 15 parte I serie A anno 1996, rilevando che dalla loro unione è nato il figlio in data 22.01.2001, ormai maggiorenne ed indipendente dal punto di vista economico.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il sig. svolge la professione di operaio, ma è attualmente disoccupato e negli Pt_1 ultimi tre anni non ha prodotto redditi, mentre la Sig.ra volge la professione di OSS CP_1 presso il Tirrenia Hospital per la quale ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi netti: € 21.075,00 per il 2023, € 20.195,00 per il 2022 ed € 19.679,00 per il 2021;
- che il Sig. è proprietario di un'autovettura modello Ford Fiesta, mentre la Sig.ra Pt_1 CP_1
è titolare di rapporto bancario con Banca Intesa San Paolo;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è interesse comune degli stessi separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 6 marzo 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti.
2) La casa familiare sita in ER TI resterà nella disponibilità della Sig.ra CP_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1109/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione da loro contratto in ER TI (Cs) in data 8.12.1996 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al n. 15 parte I serie A anno 1996;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune ER TI (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER TI (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11 marzo 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAOLA
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Filippo LEONARDO -Presidente rel.
2) Dott.ssa Simona SCOVOTTO -Giudice
3) Dott.ssa Federica LAINO -Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 1109/2024 R.G.V.G., riservato per la decisione collegiale all'udienza cartolare dell'11.03.2025 e promosso con ricorso congiunto da
(C.F. ), nato a [...] l'[...], Parte_1 C.F._1 ed ivi residente alla Contrada Quattromani, n. 11,
e
(C.F. nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
22.01.1974 ed ivi residente alla Contrada Vetticello, n. 27,
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Egidio ROGATI, del Foro di Paola (C.F.
, che dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni ex artt. 125 co. C.F._3
1, 133, 134 e 176 del cod. proc. civ. all'indirizzo pec e Email_1 presso il cui studio legale sito in ER TI (Cs) alla Via G. Fortunato n. 86 le parti hanno eletto domicilio,
-ricorrenti-
nonché con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
-interventore ex-lege-
OGGETTO: Domanda di separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione personale alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e con ricorso congiunto ex art. 473 bis.51 Parte_1 Controparte_1
c.p.c. depositato l'11.11.2024, hanno proposto domanda di separazione personale in relazione al matrimonio concordatario da loro contratto in regime di separazione dei beni in ER
TI (Cs) in data 8.12.1996 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Per_ comune al n. 15 parte I serie A anno 1996, rilevando che dalla loro unione è nato il figlio in data 22.01.2001, ormai maggiorenne ed indipendente dal punto di vista economico.
I coniugi ricorrenti hanno, altresì, rilevato:
- che il sig. svolge la professione di operaio, ma è attualmente disoccupato e negli Pt_1 ultimi tre anni non ha prodotto redditi, mentre la Sig.ra volge la professione di OSS CP_1 presso il Tirrenia Hospital per la quale ha percepito negli ultimi tre anni i seguenti redditi netti: € 21.075,00 per il 2023, € 20.195,00 per il 2022 ed € 19.679,00 per il 2021;
- che il Sig. è proprietario di un'autovettura modello Ford Fiesta, mentre la Sig.ra Pt_1 CP_1
è titolare di rapporto bancario con Banca Intesa San Paolo;
- che da tempo, per incompatibilità di carattere ed incomprensioni, non hanno più un'unione affettiva e di fatto vivono separati e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro, la convivenza sotto lo stesso tetto è divenuta insostenibile, per cui è interesse comune degli stessi separarsi consensualmente alle condizioni di seguito precisate.
Inoltre, dichiarando di non volersi riconciliare, le parti hanno chiesto, ai sensi dell'art. 473 bis.51, comma 2, c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte. Quindi, sostituita l'udienza di comparizione fissata dinnanzi al Presidente relatore in data 11.03.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno provveduto a detto incombente, insistendo nell'accoglimento della domanda.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto in data 6 marzo 2025.
Esaminati gli atti di causa, la domanda di separazione personale proposta dalle parti va accolta.
Risulta, infatti, che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi è divenuta ormai da tempo intollerabile e la loro comunione materiale e spirituale appare irrimediabilmente venuta meno ed in nessun modo ripristinabile alla luce di quanto dedotto dalle parti. Ricorrono, dunque, i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia della separazione personale di e Parte_1
Controparte_1
Le parti, altresì, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della loro separazione con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente in corsivo:
1) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti.
2) La casa familiare sita in ER TI resterà nella disponibilità della Sig.ra CP_1
Ebbene, il Tribunale, preso atto delle anzidette intese raggiunte tra le parti ed esaminata la documentazione prodotta, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di pronuncia della separazione personale ed alle condizioni accessorie giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G.V.G. n. 1109/2024, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e in Parte_1 Controparte_1 relazione al matrimonio concordatario in regime di separazione da loro contratto in ER TI (Cs) in data 8.12.1996 e regolarmente trascritto presso il Registro degli atti del predetto Comune al n. 15 parte I serie A anno 1996;
- prende atto degli accordi economici tra i coniugi, tutti riportati in parte motiva e qui da intendersi integralmente trascritti;
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune ER TI (Cs) di procedere all'annotazione della sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di ER TI (Cs) per quanto di sua competenza;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso in Paola l'11 marzo 2025
Il Presidente relatore
dott. Leonardo Filippo