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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/02/2025, n. 1953 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1953 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile - nella persona del
Giudice dott. Ciro Caccaviello ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8495 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto:
mediazione
TRA
(P.IVA.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del lrpt, elettivamente domiciliata in Napoli (NA) al Centro
Direzionale Is. G/8, presso lo studio dell'Avv. Umberto d'Aragona
(C.F. dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1
virtù di procura allegata all'atto di citazione.
ATTORE
E
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via Kerbaker n. 61 presso lo studio dell'Avv. Gennaro Fago (C.F. ) dal C.F._3
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 1 quale è rappresentato e difeso in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
NONCHE'
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._4
, (C.F. ) Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliati in Napoli, alla Piazza Nazionale n. 46 presso lo studio dell'Avv. Nello Gargiulo (C.F. ) dal C.F._6
quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'attore chiedeva condannarsi il Sig. CP_1
al pagamento della somma di € 6.000,00 oltre IVA, ed i
[...]
Sigg.ri e al pagamento Controparte_3 Controparte_2
della somma di € 3.450,00 oltre IVA, con vittoria di spese ed attribuzione.
Il procuratore del convenuto chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda, con vittoria di spese.
Il procuratore dei convenuti e Controparte_2 CP_3
chiedeva il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
[...]
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 6.10.2022 l' conveniva Parte_1
in giudizio i Sigg. , e Controparte_1 Controparte_2
. Controparte_3
L'attore, premesso che:
in data 30.07.2019, il Sig. ebbe a conferirle Controparte_1
formale incarico di intermediazione immobiliare al fine di reperire un acquirente per l'immobile di sua comproprietà in uno alla moglie
Sig.ra sito in Napoli (NA) al Vico Lungo Teatro Nuovo CP_4
n. 64, richiedendo un prezzo di vendita pari ad € 126.000,00;
in caso di conclusione positiva dell'affare il le avrebbe CP_1
conferito una provvigione pari ad € 6.000,00 oltre Iva;
in esecuzione del predetto incarico, ebbe a svolgere una intensa attività di promozione;
propose l'acquisto del suddetto immobile anche ai Sigg.ri
[...]
e che in data 07.10.2019 furono CP_2 Controparte_3
accompagnati a visitarlo;
in tale occasione i pattuirono con l'agenzia immobiliare CP_3
la corresponsione di un compenso provvigionale pari al 3% oltre Iva
del prezzo di vendita in caso di conclusione dell'affare;
le parti messe in relazione ebbero ad avviare, per il tramite dell'esponente, delle trattative in ordine al prezzo di vendita;
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 3 improvvisamente le parti abbandonarono le trattative ed elusero qualsivoglia appuntamento organizzato dall'agenzia, allo scopo di estrometterla dall'affare;
in data 29.12.2020 le stesse parti siglarono atto pubblico per Notar
di Transo con il quale trasferivano l'immobile per cui è Per_1
causa al Sig. , figlio del Sig. Controparte_3 CP_2
;
[...]
deduceva che:
le parti, seppur contattate dall'istante, non le hanno mai riconosciuto la dovuta provvigione pattuita;
ogni richiesta di pagamento, anche a mezzo Pec, è risultata vana;
chiedeva quindi accertarsi che la compravendita dell'immobile sito in
Napoli, al Vico Lungo Teatro Nuovo n. 64 è stata occasionata dall'attività di mediazione svolta dalla Controparte_5
e, per l'effetto, condannarsi il Sig. , quale
[...] Controparte_1
parte venditrice, al pagamento della somma di € 6.000,00 oltre IVA, ed i Sigg.ri e , quali parti Controparte_3 Controparte_2
acquirenti, in solido o alternativamente tra di loro, al pagamento della somma di € 3.450,00 oltre IVA a titolo di provvigioni pattuite in favore dell'istante, con vittoria di spese ed attribuzione.
Si costituiva ritualmente il convenuto e Controparte_1
contestava la domanda dell'attore, deducendo che:
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 4 la domanda è inammissibile per carenza di legittimazione attiva,
essendo stato conferito incarico di intermediazione immobiliare ad altra società ed esclusivamente all'agente immobiliare CP_6
;
[...]
nel novembre 19, il sig. lo contattava comunicandogli che CP_6
avrebbero dovuto recarsi insieme presso lo studio Notarile di Transo,
studio conosciuto dal solo Egizzo, per discutere di un eventuale vendita immobiliare;
dopo quest'appuntamento, a causa della poca trasparenza e diligenza dimostrata dall'agenzia si interruppero completamente i rapporti, visto che il potenziale acquirente non era stato reso edotto delle formalità gravanti sull'immobile;
successivamente, nel 2020, in maniera fortunosa venne a contatto con i che nel dicembre 2020 offrirono la somma di € CP_3
115.000,00 per l'acquisizione del predetto immobile;
la vendita avvenne ad un prezzo diverso e con modalità differenti rispetto al conferimento dell'incarico all'agenzia sopracitata e, oltretutto, a distanza di un anno;
la conclusione dell'affare avvenne solo dopo l'accatastamento dell'immobile ed a seguito di iniziative nuove ad opera delle parti, senza alcuna attività di intermediazione dell'agenzia;
chiedeva pertanto il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 5 Si costituivano ritualmente i convenuti Sigg.ri e Controparte_2
e contestavano la domanda dell'attore, Controparte_3
deducendo che:
dopo aver notato l'annuncio della vendita immobiliare, venivano informati dal loro studio notarile di fiducia circa le due ipoteche che gravavano sull'immobile e, di conseguenza, non intavolavano alcuna trattativa;
nel 2020, a causa di un'infiltrazione di umidità, venivano a contatto con il che, nel successivo dicembre, formalizzava CP_1
proposta di acquisto per l'immobile de quo;
la compravendita si perfezionava senza l'attività di un mediatore e, dunque, non sussistono i presupposti per una richiesta di provvigione;
chiedevano, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Concessi i termini ex. art.183 cpc e prodotta varia documentazione,
sulla base delle conclusioni in epigrafe riportate la causa veniva riservata per la decisione all'udienza del 28.11.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta.
Va, anzitutto, rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dai convenuti atteso che, come si evince dalla lettera d'incarico prodotta dalla società attrice, il mandato era stato sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 6 regolarmente conferito anche alla che ha, dunque, agito Parte_1
in giudizio quale titolare del diritto azionato.
Va, poi, premesso in diritto che, al riguardo, l'art. 1755 c.c. stabilisce che il mediatore ha diritto alla provvigione quando “l'affare è concluso per effetto del suo intervento”. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il diritto alla provvigione sussiste quando l'attività del mediatore abbia svolto un ruolo essenziale e determinante nella conclusione dell'affare, a prescindere dalla sua effettiva partecipazione alla stipula del contratto. (cfr. Cass. civ. n. 11443/2022, Cass. civ. n. 27185/2022).
Nel caso di specie risulta comprovato che la società attrice abbia svolto un'attività determinante per l'avvio e la conduzione delle trattative che sono sfociate nella vendita in questione.
I convenuti non hanno contestato di essersi rivolti alla società attrice ai fini della compravendita dell'immobile in questione né, tantomeno,
hanno mai disconosciuto i documenti da loro sottoscritti che dimostrano l'attività di intermediazione svolta dall'agenzia.
Invero l'intervento dell'agenzia non si è limitato alla semplice presentazione delle parti ma ha avuto un ruolo attivo nel favorire la negoziazione, nel fornire ai potenziali acquirenti le informazioni necessarie e nel gestire le dinamiche della trattativa.
La documentazione in atti dimostra chiaramente che l'agenzia ha seguito tutte le fasi del processo, conducendo in loco i e CP_3
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 7 conferendo loro ogni documentazione utile alla conclusione dell'affare.
A nulla rileva il fatto che la sottoscrizione dell'atto di compravendita sia avvenuta a distanza di mesi. Per giunta v'è da considerare l'intervenire delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid-19.
D'altronde, secondo il costante orientamento della Corte di
Cassazione, il diritto alla provvigione sorge indipendentemente dalla fase in cui il mediatore viene estromesso dalla trattativa purché la sua attività abbia costituito l'antecedente necessario alla conclusione dell'affare (cfr. Cass. civ. n. 3165/2023).
Orbene la circostanza che la compravendita sia stata formalizzata successivamente non esclude il ruolo decisivo svolto dalla società attrice nel creare le condizioni essenziali affinché l'affare potesse concludersi.
E', altresì, irrilevante la circostanza che l'affare sia stato concluso dopo la scadenza dell'incarico conferito al mediatore qualora il contratto sia intervenuto fra le stesse parti che il mediatore stesso aveva messo in relazione.
Parimenti “è irrilevante e non consente di escludere il nesso causale fra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare la circostanza che la trattativa si sia conclusa a condizioni diverse”. (Cfr. Cass. Civ.
sez. VI, Ord. 26 marzo 2012 n.4822).
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 8 Alla luce di quanto emerso in giudizio si ritiene che la pretesa dell'agenzia immobiliare sia pienamente fondata.
L'operato della società attrice ha contribuito in maniera diretta e significativa alla realizzazione della compravendita, realizzando quell'efficacia causale richiesta dall'art. 1755 c.c. per riconoscere al mediatore il diritto alla provvigione e costituendo, quindi, il diritto al compenso provvigionale.
La somma richiesta è quella pattuita nei mandati prodotti.
La domanda, pertanto, va accolta nei termini richiesti, maggiorata degli interessi legali dalla messa in mora, avvenuta con la missiva del
06.04.2021.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge, ai sensi dell'art.282 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
nonché di e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
con atto di citazione notificato il 6.10.2022, così provvede:
[...]
1. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
, della somma di € 6.000 oltre Iva ed Parte_1
interessi legali dal 06.04.2021;
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 9 2. condanna e , in solido Controparte_2 Controparte_3
fra loro, al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma di € 3.450 oltre Iva ed interessi legali dal
[...]
06.04.2021;
3. condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 4.237,00 per onorario ed euro 264 per spese oltre s.g., IVA e CPA con attribuzione all'Avv. Umberto d'Aragona.
Così deciso in Napoli, il 24.02.2025
IL GIUDICE
(Dott. Ciro Caccaviello)
sentenza proc. n. 8495/2022 r.g. pag. 10